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Regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») (rifusione)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio3 ha subito precedenti modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove sostanziali modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

L’Unione si è prefissa l’obiettivo di conservare e di sviluppare al suo interno uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Al fine di realizzare tale spazio, l’Unione adotta, tra l’altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile necessarie per il corretto funzionamento del mercato interno.

Ai fini del corretto funzionamento del mercato interno e dello sviluppo di uno spazio di giustizia in materia civile nell’Unione, è necessario migliorare e accelerare ulteriormente la trasmissione e la notificazione o comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale fra gli Stati membri, garantendo al contempo un elevato livello di sicurezza e protezione nella trasmissione di tali atti e tutelando i diritti del destinatario come pure la protezione della vita privata e dei dati personali. Il presente regolamento mira a migliorare l’efficacia e la rapidità delle procedure giudiziarie semplificando e razionalizzandole per quanto riguarda la notificazione o comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali a livello dell’Unione, contribuendo nel contempo a ridurre i ritardi e i costi per i cittadini e le imprese. Fornendo una maggiore certezza del diritto e procedure più semplici, razionali e digitalizzate, incoraggerà i cittadini e le imprese a intraprendere operazioni transfrontaliere, stimolando così gli scambi commerciali all’interno dell’Unione e, di conseguenza, il funzionamento del mercato interno.

Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. Esso non dovrebbe applicarsi alla notificazione o comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in altre materie come quella fiscale, doganale o amministrativa.

Per notificazione o comunicazione transfrontaliera si dovrebbe intendere la notificazione o comunicazione tra uno Stato membro e un altro.

Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alla notificazione o comunicazione di atti a un rappresentante autorizzato della parte nello Stato membro del foro, ma dovrebbe applicarsi alla notificazione o comunicazione di qualsiasi atto a una parte residente in un altro Stato membro se tale notificazione o comunicazione è richiesta a norma del diritto dello Stato membro del foro, indipendentemente dal se l’atto sia stato notificato o comunicato al rappresentante della parte.

Se il destinatario non dispone nello Stato membro del foro di un recapito noto per la notificazione o comunicazione, ma dispone di uno o più recapiti noti per la notificazione o comunicazione in un altro o altri Stati membri, l’atto dovrebbe essere trasmesso a tale altro Stato membro ai fini della notificazione o comunicazione a norma del presente regolamento. Tale situazione non dovrebbe essere qualificata come notificazione o comunicazione nazionale interna allo Stato membro del foro. In particolare, l’atto non dovrebbe essere notificato o comunicato al destinatario attraverso forme fittizie, quale la notificazione o comunicazione mediante affissione di un avviso all’albo pretorio o deposito dell’atto nel fascicolo del tribunale.

Ai fini del presente regolamento, la definizione di «atti extragiudiziali» dovrebbe essere intesa nel senso che include i documenti redatti o certificati da un’autorità pubblica o da un pubblico ufficiale, e altri atti la cui formale trasmissione a un destinatario residente in un altro Stato membro è necessaria per l’esercizio, la prova o la tutela di un diritto o di una pretesa giuridica in materia civile o commerciale. La definizione di «atti extragiudiziali» non dovrebbe essere intesa nel senso che include gli atti rilasciati dalle autorità amministrative ai fini dei procedimenti amministrativi.

L’efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari in materia civile esigono che la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali avvenga in modo diretto e con mezzi rapidi tra gli organi locali designati dagli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero poter designare organi mittenti e organi riceventi distinti o designare uno o più organi incaricato delle due funzioni per un periodo di cinque anni. Dovrebbe tuttavia essere possibile rinnovare tale designazione ogni cinque anni.

Per garantire la rapida trasmissione degli atti tra Stati membri ai fini di notificazione o comunicazione, dovrebbe essere utilizzata ogni appropriata moderna tecnologia di comunicazione, a condizione che siano rispettate determinate condizioni quanto all’integrità e all’affidabilità dell’atto ricevuto. Pertanto, di norma, tutte le comunicazioni e lo scambio di atti tra gli organi e le autorità designati dagli Stati membri dovrebbero avvenire attraverso un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile che comprenda sistemi informatici nazionali interconnessi e tecnicamente interoperabili, per esempio, e fatti salvi ulteriori progressi tecnologici, basato su e-CODEX. Di conseguenza, un sistema informatico decentrato dovrebbe essere istituito per gli scambi di dati dovrebbe essere istituito a norma del presente regolamento. Il carattere decentrato di tale sistema informatico consentirebbe lo scambio di dati esclusivamente fra uno Stato membro e l’altro, senza che alcuna istituzione dell’Unione sia coinvolta in tali scambi.

Fatti salvi eventuali progressi tecnologici futuri, il sistema informatico decentrato sicuro e i suoi componenti non dovrebbero essere necessariamente intesi come costituenti un servizio elettronico di recapito qualificato certificato, secondo la definizione di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio4.

La Commissione dovrebbe essere responsabile della creazione, della manutenzione e del futuro sviluppo di un software di implementazione di riferimento che gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare in luogo di un sistema informatico nazionale, conformemente ai principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. La Commissione dovrebbe progettare, sviluppare e mantenere il software di implementazione di riferimento in conformità dei requisiti e dei principi in materia di protezione dei dati stabiliti dai regolamenti (UE) 2018/17255 e (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio6, in particolare dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Il software di implementazione di riferimento dovrebbe inoltre includere le misure tecniche appropriate e consentire le misure organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza e interoperabilità adeguato agli scambi di informazioni nel contesto della notificazione o comunicazione degli atti.

Per quanto riguarda i componenti del sistema informatico decentrato sotto la responsabilità dell’Unione, l’ente gestore dovrebbe disporre di risorse sufficienti ad assicurare il corretto funzionamento di tale sistema.

L’autorità o le autorità competenti a norma del diritto nazionale dovrebbero essere responsabili in qualità di titolari del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali effettuato a norma del presente regolamento per la trasmissione degli atti tra Stati membri.

La trasmissione attraverso il sistema informatico decentrato potrebbe diventare impossibile a causa di un guasto del sistema. Altri mezzi di comunicazione potrebbero essere più appropriati anche in circostanze eccezionali, che potrebbero includere situazioni in cui la conversione di atti voluminosi in formato elettronico comporti un onere amministrativo sproporzionato per l’organo mittente o in cui l’atto originale sia necessario in formato cartaceo per valutarne l’autenticità. Qualora non si faccia ricorso al sistema informatico decentrato, la trasmissione dovrebbe essere effettuata con i mezzi alternativi più appropriati. Tali mezzi alternativi dovrebbero comportare, tra l’altro, che la trasmissione sia effettuata il più rapidamente possibile e in modo sicuro con altro mezzo elettronico sicuro o tramite il servizio postale.

Ai fini del potenziamento della trasmissione elettronica transfrontaliera, è opportuno che tali atti non siano privati degli effetti giuridici e non siano considerati inammissibili come prova nei procedimenti per il solo motivo della loro forma elettronica. Tuttavia, tale principio non dovrebbe lasciare impregiudicata la determinazione degli effetti giuridici o l’ammissibilità di detti atti come prova in conformità del diritto nazionale. Dovrebbe inoltre fare salvo il diritto nazionale in materia di conversione degli atti.

Per agevolare la trasmissione e la notificazione o la comunicazione degli atti fra gli Stati membri, è opportuno usare i moduli che figurano nell’allegato I. L’atto da trasmettere dovrebbe essere corredato di una domanda redatta usando il modulo A di cui all’allegato I. Il modulo Dovrebbe essere compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest’ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui l’atto deve essere notificato o comunicato ovvero in un’altra lingua che lo Stato membro abbia dichiarato di poter accettare. Ogni Stato membro dovrebbe indicare la lingua o le lingue ufficiali dell’Unione, diverse dalla sua o dalle sue, che ritiene accettabili.

Una dichiarazione di ricezione che utilizza il modulo D di cui all’allegato I dovrebbe essere inviata automaticamente all’organo mittente attraverso il sistema informatico decentrato o con altri strumenti, e in ogni caso entro sette giorni dalla ricezione dell’atto.

Quando riceve un certificato di mancata notificazione o comunicazione, è importante che l’organo mittente sappia se le autorità dello Stato membro richiesto hanno presentato richieste ai registri relativi al domicilio o ad altre banche dati, laddove tali registri e banche dati esistano, per cercare un nuovo recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l’atto. Gli Stati membri dovrebbero pertanto comunicare alla Commissione se le rispettive autorità presentano tali richieste di propria iniziativa, qualora il recapito indicato nella domanda di notificazione o comunicazione non sia corretto. Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe imporre alle autorità degli Stati membri l’obbligo di presentare tali richieste.

Qualora una domanda di notificazione o comunicazione non possa essere soddisfatta sulla base delle informazioni o degli atti trasmessi, qualora non rientri nell’ambito di applicazione del presente regolamento, qualora l’inosservanza dei requisiti di forma renda impossibile la notificazione o comunicazione, oppure qualora sia stata inviata a un organo ricevente che non ha competenza territoriale, l’organo ricevente dovrebbe adottare le misure previste dal presente regolamento senza ritardi ingiustificati, irragionevoli e inutili alla luce delle specifiche circostanze, ivi compreso il ricorso ai mezzi di comunicazione a disposizione dell’organo ricevente.

La rapidità della trasmissione richiede che la notificazione o la comunicazione avvenga nei giorni immediatamente successivi alla ricezione dell’atto. È opportuno che la notificazione o la comunicazione degli atti sia effettuata nel più breve tempo possibile e, comunque, entro un mese dalla data in cui pervengono all’organo ricevente.

L’organo ricevente dovrebbe continuare ad adottare tutte le misure necessarie per notificare o comunicare l’atto anche nei casi in cui non è stato possibile effettuare la notificazione o la comunicazione entro un mese dalla ricezione dell’atto, per esempio perché il convenuto è stato in vacanza lontano dalla sua casa o era per motivi professionali lontano dalla sua sede di lavoro. Tuttavia, per evitare che l’organo ricevente sia obbligato senza limiti di tempo ad adottare le necessarie misure per notificare o comunicare l’atto, l’organo mittente dovrebbe essere in grado di indicare un termine, scaduto il quale la notificazione o la comunicazione non è più necessaria, usando il modulo A di cui all’allegato I.

Per garantire l’efficacia del presente regolamento, le circostanze in cui è possibile rifiutare l’atto da notificare o comunicare dovrebbe essere limitata a situazioni eccezionali.

In tutti i casi in cui l’atto da notificare o comunicare non è redatto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o comunicazione, l’organo ricevente dovrebbe informare il destinatario per iscritto, con il modulo L di cui all’allegato I, che il destinatario può rifiutare di ricevere l’atto da notificare o comunicare qualora non sia redatto in una lingua che il destinatario comprende o nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o comunicazione. Tale norma dovrebbe applicarsi anche alle notificazioni o comunicazioni successive, dopo che il destinatario ha esercitato la facoltà di rifiuto. Il diritto di rifiuto dovrebbe applicarsi anche alle notificazioni e comunicazioni effettuate tramite gli agenti diplomatici o consolari e tramite i servizi postali, alle notificazioni e comunicazioni per via elettronica e alle notificazioni e comunicazioni dirette. Dovrebbe essere possibile ovviare al rifiuto del destinatario di ricevere un atto attraverso la notificazione o la comunicazione al destinatario della traduzione dell’atto stesso.

Qualora l’atto da notificare o comunicare sia corredato da traduzione, questa dovrebbe essere certificata o altrimenti ritenuta adatta al procedimento ai sensi del diritto dello Stato membro di origine. La traduzione dovrebbe essere messa a disposizione dello Stato membro in cui è previsto che si svolga la notificazione o comunicazione. La traduzione di atti in un’altra lingua al fine di garantire la conformità al presente regolamento lascia impregiudicata la possibilità che il destinatario contesti la correttezza della traduzione ai sensi del diritto dello Stato membro del foro.

Ove il destinatario abbia rifiutato di ricevere l’atto e l’organo giurisdizionale o l’autorità investiti del procedimento decidano, previa verifica, che il rifiuto non è giustificato, tale organo giurisdizionale o autorità investito del procedimento dovrebbe valutare un modo appropriato per informare il destinatario di tale decisione conformemente alla legislazione nazionale. Al fine di verificare se il rifiuto è stato giustificato, l’organo giurisdizionale o l’autorità dovrebbero prendere in considerazione tutte le informazioni rilevanti del fascicolo al fine di determinare le competenze linguistiche del destinatario. Se del caso, nel valutare le conoscenze linguistiche del destinatario l’organo giurisdizionale o l’autorità investiti del procedimento potrebbero tenere conto di elementi fattuali, per esempio se il destinatario ha redatto atti nella lingua in questione, se la professione del destinatario implica particolari conoscenze linguistiche, se il destinatario è un cittadino dello Stato membro del foro, o se il destinatario ha in precedenza risieduto o meno in tale Stato membro per un periodo di tempo prolungato.

A causa delle differenze esistenti fra le norme di procedura dei singoli Stati membri, la data effettiva della notificazione o della comunicazione può variare da uno Stato membro all’altro. Alla luce di tale situazione e delle difficoltà che possono eventualmente sorgere, è opportuno che il presente regolamento preveda un sistema in forza del quale la data della notificazione o della comunicazione è fissata dal diritto dello Stato membro richiesto. Tuttavia, qualora a norma della legislazione di uno Stato membro un atto vada notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente dovrebbe essere quella fissata dalla legge di tale Stato membro. Tale sistema di duplice data esiste solo in un numero limitato di Stati membri. Qualora gli Stati membri applichino tale sistema, dovrebbero informarne la Commissione, la quale dovrebbe rendere disponibile tale informazione per via elettronica nell’ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita dalla decisione del Consiglio 2001/470/CE7 e sul portale europeo della giustizia elettronica.

Per agevolare l’accesso alla giustizia, gli Stati membri dovrebbero fissare un diritto forfettario unico per il ricorso a un ufficiale giudiziario o a una persona competente ai sensi della legge dello Stato membro richiesto. Tale diritto forfettario dovrebbe rispettare i principi di proporzionalità e di non discriminazione. L’obbligo di un diritto forfettario unico non dovrebbe precludere la possibilità per gli Stati membri di fissare diritti diversi a seconda del tipo di notificazione o di comunicazione, purché siano rispettati i principi sopra enunciati.

Ciascuno Stato membro dovrebbe avere la facoltà di notificare o comunicare atti alle persone residenti in un altro Stato membro tramite i servizi postali, direttamente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente. Dovrebbe essere possibile utilizzare un servizio postale, privato o pubblico, per la notificazione o comunicazione di atti in diverse forme di corrispondenza, ivi compresi plichi di lettere.

Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’Unione europea8, a norma del presente regolamento la notificazione o comunicazione diretta a mezzo posta dovrebbe essere considerata validamente effettuata anche nel caso in cui l’atto non sia stato consegnato al destinatario in persona, se è stato notificato o comunicato, al domicilio del destinatario, a persone adulte con esso conviventi o da esso ivi impiegate, e che abbiano la capacità e siano disposte ad accettare l’atto, a meno che il diritto dello Stato membro del foro consenta esclusivamente la notificazione o comunicazione di detto atto al destinatario in persona.

L’efficienza e la rapidità dei procedimenti giudiziari transfrontalieri richiedono canali diretti, veloci e sicuri di notificazione o comunicazione degli atti a persone in altri Stati membri. Di conseguenza, dovrebbe essere possibile notificare o comunicare atti direttamente tramite mezzi elettronici a un destinatario che dispone di un recapito noto per la notificazione o comunicazione in un altro Stato membro. Le condizioni per il ricorso a tale tipo di notificazione o comunicazione elettronica diretta dovrebbero essere tali da garantire che la notificazione o comunicazione elettronica sia eseguita solo mediante gli strumenti elettronici disponibili a norma del diritto dello Stato membro del foro per la notificazione o comunicazione degli atti a livello nazionale e dovrebbero garantire che esistano garanzie adeguate per la tutela degli interessi del destinatario, ivi compresi requisiti tecnici rigorosi e il requisito del consenso esplicito da parte del destinatario.

Gli atti dovrebbero poter essere notificati o comunicati al destinatario per via elettronica, usando servizi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014, a condizione che il destinatario abbia previamente espresso il proprio consenso esplicito all’uso di mezzi elettronici per la notificazione o comunicazione degli atti nel corso di procedimenti giudiziari. In tali casi, il previo consenso esplicito potrebbe essere espresso per procedimenti specifici o come consenso generale a notificazioni o comunicazioni di atti nel corso di procedimenti giudiziari mediante tali strumenti di notificazione o comunicazione. Tale consenso potrebbe altresì essere espresso quando, in base al diritto dello Stato membro del foro, gli atti del procedimento potrebbero essere notificati o comunicati mediante un sistema elettronico e il destinatario abbia acconsentito all’uso di tale sistema in relazione alla notificazione o comunicazione degli atti prima che questi siano notificati o comunicati al destinatario attraverso detto sistema.

Gli atti dovrebbero poter essere notificati o comunicati al destinatario per via elettronica, senza l’utilizzo di servizi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014, a condizione che il destinatario abbia previamente espresso, all’organo giurisdizionale o all’autorità investiti dei procedimenti o alla parte responsabile della notificazione o comunicazione in tali procedimenti, il proprio consenso esplicito all’invio di e-mail spedita a un indirizzo di posta elettronica specifico nel corso di detti procedimenti, a condizione che sia ricevuta una prova della ricezione dell’atto da parte del destinatario. Il destinatario dovrebbe confermare la ricezione dell’atto firmando e rinviando una dichiarazione di ricezione o rispondendo a un’e-mail dall’indirizzo di posta elettronica fornito dal destinatario ai fini della notificazione o comunicazione. La dichiarazione di ricezione dovrebbe poter essere firmata anche per via elettronica. Al fine di garantire la sicurezza della trasmissione, gli Stati membri dovrebbero poter precisare condizioni supplementari alle quali accetteranno la notificazione o comunicazione elettronica per posta elettronica, qualora la loro legislazione interna preveda a tale proposito condizioni più rigorose rispetto alla notificazione o comunicazione per posta elettronica o qualora la loro legislazione non contempli tale notificazione o comunicazione per posta elettronica. Dette condizioni potrebbero riguardare questioni quali l’identificazione del mittente e del destinatario, l’integrità degli atti inviati e la protezione della trasmissione rispetto a interferenze esterne.

Chiunque abbia un interesse in un particolare procedimento giudiziario dovrebbe poter notificare o comunicare atti direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone responsabili dello Stato membro in cui il servizio è richiesto, purché tale tipo di notificazione o di comunicazione diretta sia ammessa dalla legge di quello Stato membro.

Qualora il diritto nazionale e il presente regolamento consentano al giudice di pronunciarsi anche se non è pervenuto alcun certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna dell’atto introduttivo del procedimento o di un atto equivalente, è opportuno compiere ogni ragionevole sforzo per ottenere il certificato presso le autorità o gli organi competenti dello Stato richiesto prima che sia emessa qualsivoglia sentenza in conformità di qualsiasi altro requisito a tutela degli interessi del convenuto. A meno di incompatibilità con il diritto nazionale, è opportuno compiere ogni ragionevole sforzo per informare il convenuto che è stato avviato un procedimento giudiziario usando tutti i canali di comunicazione disponibili, comprese le moderne tecnologie di comunicazione, al recapito o account noto all’organo giurisdizionale investito del procedimento.

È opportuno che la Commissione predisponga un manuale contenente informazioni utili alla corretta applicazione del presente regolamento. Il manuale dovrebbe essere reso disponibile nell’ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero fare il possibile per garantire che le informazioni nel manuale siano aggiornate e complete, specie per quanto riguarda i dati per contattare gli organi riceventi e mittenti.

Per il calcolo dei tempi e termini di cui al presente regolamento, si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio9.

Al fine di aggiornare i moduli di cui all’allegato I del presente regolamento o introdurvi modifiche tecniche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alla modifica di tale allegato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201610. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio11.

Il presente regolamento dovrebbe prevalere sulle norme contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri che hanno lo stesso ambito di applicazione del presente regolamento, in particolare, sulla convenzione dell’Aia, del 15 novembre 1965, sulla notificazione all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, nelle relazioni fra gli Stati membri che ne sono parti. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o concludano accordi o intese volti ad accelerare o a semplificare la trasmissione degli atti, purché tali accordi o intese siano compatibili con in presente regolamento.

In conformità del diritto dell’Unione, dovrebbero essere pienamente osservati e rispettati i diritti e le libertà fondamentali di tutte le persone interessate, in particolare i diritti alla parità di accesso alla giustizia, alla non discriminazione e alla protezione dei dati personali e della vita privata.

È opportuno che i dati trasmessi ai sensi del presente regolamento siano tutelati in modo adeguato. Tale tutela rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio12. I dati personali che non sono pertinenti ai fini del trattamento di un caso specifico dovrebbero essere cancellati immediatamente.

In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, la Commissione dovrebbe valutare il presente regolamento sulla base di informazioni raccolte tramite specifici dispositivi di monitoraggio per valutare l’effettiva incidenza del presente regolamento e l’esigenza di ulteriori interventi. Qualora gli Stati membri raccolgano dati riguardo alla notificazione o comunicazione degli atti ai sensi del presente regolamento, in particolare, informazioni sul numero di domande trasmesse e domande ricevute, sul numero di casi in cui la trasmissione è stata effettuata con mezzi diversi dal sistema informatico decentrato, sul numero di certificati di mancata notificazione o comunicazione ricevuti e sul numero delle notifiche di rifiuti per motivi linguistici ricevuti dagli organi mittenti, è opportuno che forniscano tali dati alla Commissione a fini di monitoraggio. Il software di implementazione di riferimento sviluppato dalla Commissione quale sistema back-end dovrebbe essere programmato per raccogliere i dati necessari a fini di monitoraggio, che dovrebbero essere trasmessi alla Commissione. Laddove gli Stati membri decidano di utilizzare un sistema informatico nazionale invece del software di implementazione di riferimento sviluppato dalla Commissione, detto sistema può essere programmato per raccogliere tali dati e, in tal caso, tali dati dovrebbero essere trasmessi alla Commissione.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a causa delle differenze esistenti tra le norme nazionali che regolamentano la giurisdizione come anche il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni, ma possono invece, a motivo dell’applicabilità diretta e del carattere vincolante del presente regolamento, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e ha espresso un parere il 13 settembre 201913.

Affinché le sue disposizioni siano di più facile accesso e lettura, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1393/2007 e sostituirlo con il presente regolamento.

A norma dell’articolo 3 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Regno Unito e l’Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alla notificazione e alla comunicazione transfrontaliera degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. Esso non si applica, in particolare, alla materia fiscale, doganale o amministrativa, né alla responsabilità di uno Stato membro per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).

2. Fatto salvo l’articolo 7, il presente regolamento non si applica quando non è noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato un atto.

3. Il presente regolamento non si applica alla notificazione o alla comunicazione di un atto nello Stato membro del foro a un rappresentante autorizzato dalla persona alla quale deve essere notificato o comunicato, indipendentemente dal luogo di residenza di tale persona.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  1. 1) «Stato membro del foro»: Stato membro in cui si svolge il procedimento giudiziario;

  2. 2) «sistema informatico decentrato»: rete di sistemi informatici nazionali e di punti di accesso interoperabili che opera sotto la responsabilità e la gestione individuali di ciascuno Stato membro, che consente lo scambio transfrontaliero sicuro e affidabile delle informazioni tra i sistemi informatici nazionali.

Art. 3 Organi mittenti e riceventi

1. Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o altri soggetti competenti per trasmettere gli atti giudiziari o extragiudiziali che devono essere notificati o comunicati in un altro Stato membro (gli «organi mittenti»).

2. Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o altri soggetti competenti per ricevere gli atti giudiziari o extragiudiziali provenienti da un altro Stato membro (gli «organi riceventi»).

3. Gli Stati membri possono designare organi mittenti e riceventi distinti, o designare uno o più organi a svolgere entrambe le funzioni. Gli Stati membri federali, gli Stati membri nei quali siano in vigore più sistemi giuridici e gli Stati membri che abbiano unità territoriali autonome possono designare più organi. La designazione è valida per un periodo di cinque anni e può essere rinnovata per ulteriori periodi di cinque anni.

4.

Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:

  1. a) i nominativi e gli indirizzi degli organi riceventi di cui ai paragrafi 2 e 3;

  2. b) la competenza territoriale degli organi riceventi;

  3. c) i mezzi con i quali tali organi riceventi possono ricevere i documenti nei casi in cui si applica l’articolo 5, paragrafo 4; e

  4. d) le lingue che possono essere usate per la compilazione dei moduli che figurano nell’allegato I.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche delle informazioni di cui al primo comma.

Art. 4 Autorità centrale

Ciascuno Stato membro designa un’autorità centrale incaricata di:

  1. a) fornire informazioni agli organi mittenti;

  2. b) ricercare soluzioni in caso di difficoltà durante la trasmissione di atti ai fini della notificazione o della comunicazione;

  3. c) trasmettere, in casi eccezionali, una domanda di notificazione o di comunicazione al competente organo ricevente su richiesta di un organo mittente.

Gli Stati membri federali, gli Stati membri nei quali siano in vigore più sistemi giuridici e gli Stati membri che abbiano unità territoriali autonome possono designare più autorità centrali.

Art. 5 Mezzi di comunicazione da usarsi da parte degli organi mittenti, degli organi riceventi e da parte delle autorità centrali

1. La trasmissione di atti da notificare o comunicare, domande, attestati, ricevute, certificati e qualsiasi altra comunicazione operata in base ai moduli di cui all’allegato I tra organi mittenti e riceventi, tra tali organi e le autorità centrali, o tra le autorità centrali dei vari Stati membri, avviene attraverso un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile. Tale sistema informatico decentrato si basa su una soluzione interoperabile quale e-CODEX.

2. Alla trasmissione di atti da notificare o comunicare, domande, attestati, ricevute, certificati e comunicazioni operata attraverso il sistema informatico decentrato si applica il quadro giuridico generale per l’uso dei servizi fiduciari qualificati di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.

3. Qualora gli atti da notificare o comunicare, le domande, gli attestati, le ricevute, i certificati e le altre comunicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo richiedano o presentino un sigillo o una firma autografa, possono essere utilizzati in alternativa il sigillo elettronico qualificato o la firma elettronica qualificata di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.

4. Qualora a causa di guasti del sistema informatico decentrato o a causa di circostanze eccezionali non sia possibile procedere alla trasmissione conformemente al paragrafo 1, la trasmissione è effettuata con i mezzi alternativi più rapidi e più appropriati, tenendo conto della necessità di garantire affidabilità e sicurezza.

Art. 6 Effetti giuridici dei documenti elettronici

Agli atti trasmessi attraverso il sistema informatico decentrato non sono negati gli effetti giuridici o considerati inammissibili come prova nei procedimenti per il solo motivo della loro forma elettronica.

Art. 7 Assistenza nel reperimento di recapiti

1. Quando il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l’atto giudiziario o extragiudiziale in un altro Stato membro non è noto, tale Stato membro fornisce assistenza nel determinare il recapito in almeno uno dei seguenti modi:

  1. a) prevedendo autorità designate alle quali gli organi mittenti possono rivolgere richieste sulla determinazione del recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l’atto;

  2. b) consentendo alle persone di altri Stati membri di presentare richieste di informazioni, anche per via elettronica, in merito ai recapiti delle persone alle quali deve essere notificato o comunicato l’atto direttamente ai registri relativi al domicilio o ad altre banche dati pubblicamente accessibili, mediante un modulo standard disponibile sul portale europeo della giustizia elettronica; o

  3. c) fornendo informazioni dettagliate, attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, su come trovare i recapiti delle persone alle quali deve essere notificato o comunicato l’atto.

2.

Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni, al fine di metterle a disposizione sul portale europeo della giustizia elettronica:

  1. a) gli strumenti di assistenza che lo Stato membro offrirà sul suo territorio a norma del paragrafo 1;

  2. b) se del caso, i nominativi e i recapiti delle autorità di cui al paragrafo 1, lettere a) e b);

  3. c) se le autorità dello Stato membro richiesto presentano, di propria iniziativa, richieste di informazioni ai registri relativi al domicilio o ad altre banche dati circa i recapiti nei casi in cui il recapito indicato nella richiesta di notificazione o comunicazione non sia corretto.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche delle informazioni di cui al primo comma.

Capo II. Atti giudiziari

Sezione 1. Trasmissione e notificazione o comunicazione degli atti giudiziari

Art. 8 Trasmissione degli atti

1. Gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente e il più rapidamente possibile tra gli organi mittenti e riceventi.

2.

L’atto da trasmettere è corredato di una domanda redatta usando il modulo A di cui all’allegato I. Il modulo è compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest’ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui l’atto deve essere notificato o comunicato ovvero in un’altra lingua che lo Stato membro abbia dichiarato di poter accettare.

Ogni Stato membro comunica alla Commissione la lingua ufficiale dell’Unione diversa dalla sua nella quale accetta che sia compilato il modulo.

3. Gli atti trasmessi ai sensi del presente regolamento sono esonerati dai requisiti della legalizzazione o da altre formalità equivalenti.

4. Qualora chieda che gli sia restituito un esemplare dell’atto inviato in formato cartaceo in conformità dell’articolo 5, paragrafo 4, corredato del certificato di cui all’articolo 14, l’organo mittente trasmette tale atto in due esemplari.

Art. 9 Traduzione dell’atto

1. L’organo mittente a cui il richiedente ha consegnato l’atto per la trasmissione informa il richiedente che il destinatario può rifiutare di accettare l’atto se non è compilato in una delle lingue di cui all’articolo 12, paragrafo 1.

2. Il richiedente sostiene le eventuali spese di traduzione prima della trasmissione dell’atto, fatte salve eventuali decisioni successive del giudice o dell’autorità competente sull’addebito di tale spesa.

Art. 10 Ricezione dell’atto da parte dell’organo ricevente

1. Alla ricezione di un atto, l’organo ricevente invia automaticamente all’organo mittente una dichiarazione di ricezione al più presto attraverso il sistema informatico decentrato o, qualora tale dichiarazione sia inviata con altri mezzi, al più presto e in ogni caso entro sette giorni dalla ricezione dell’atto, usando il modulo D di cui all’allegato I.

2. Se non può dar seguito alla domanda di notificazione o di comunicazione a causa dello stato delle informazioni o degli atti trasmessi, l’organo ricevente si mette in contatto con l’organo mittente senza indebito ritardo per ottenere le informazioni o gli atti mancanti usando il modulo E di cui all’allegato I.

3. Nel caso in cui la domanda di notificazione o di comunicazione esuli in maniera manifesta dall’ambito di applicazione del presente regolamento o nel caso in cui il mancato rispetto di requisiti di forma prescritti rende impossibile la notificazione o la comunicazione, la domanda e gli atti trasmessi sono restituiti all’organo mittente non appena ricevuti, senza indebito ritardo, unitamente a un avviso di restituzione, usando il modulo F di cui all’allegato I.

4. Nel caso in cui un organo ricevente che riceve un atto per la cui notificazione o comunicazione non ha competenza territoriale, ritrasmette tale atto senza indebito ritardo, unitamente alla domanda, all’organo ricevente territorialmente competente dello Stato membro richiesto se la domanda soddisfa le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2. L’organo ricevente ne informa al contempo l’organo mittente usando il modulo G di cui all’allegato I. Quando l’organo ricevente che ha competenza territoriale nello Stato membro richiesto riceve l’atto e la domanda, l’organo ricevente invia una dichiarazione di ricezione all’organo mittente al più presto, e in ogni caso entro sette giorni dalla ricezione dell’atto, usando il modulo H di cui all’allegato I.

Art. 11 Notificazione o comunicazione degli atti

1. L’organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell’atto secondo la legge dello Stato membro richiesto, oppure secondo una modalità particolare richiesta dall’organo mittente, purché tale modalità sia compatibile con la legge di quello Stato membro.

2. L’organo ricevente adotta tutte le misure necessarie per notificare o comunicare l’atto nel più breve tempo possibile, e comunque entro un mese dalla sua ricezione. Ove non sia stato possibile procedere alla notificazione o alla comunicazione entro un mese dalla ricezione dell’atto, l’organo ricevente:

  1. a) ne informa immediatamente l’organo mittente usando il modulo K di cui all’allegato I o, se l’organo mittente ha richiesto le informazioni mediante il modulo I di cui all’allegato I, usando il modulo Di cui all’allegato I; e

  2. b) continua ad adottare tutte le misure necessarie per la notificazione o la comunicazione, quando la notificazione o la comunicazione sembra possibile entro un termine ragionevole, a meno che l’organo mittente non indichi che tale notificazione o comunicazione non è più necessaria.