Decisione di esecuzione (UE) 2024/201 della Commissione del 10 gennaio 2024 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 per quanto riguarda le norme armonizzate per i sistemi di governo comandati a distanza, gli impianti permanenti del combustibile e i sistemi idraulici di governo da remoto
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
A norma dell’articolo 14 della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2, i prodotti conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si presumono conformi ai requisiti oggetto di tali norme o parti di esse di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva e all’allegato I della stessa, qualora siano contemplati in tali norme o parti di esse.
La Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di elaborare e rivedere le norme armonizzate a sostegno della direttiva (UE) 2013/53 («richiesta») mediante decisione di esecuzione C(2015) 87363. Le norme armonizzate richieste dovevano soddisfare i requisiti essenziali di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/53/UE e all’allegato I della medesima direttiva, più rigorosi rispetto a quelli della direttiva n. 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4 abrogata.
In base alla richiesta, il CEN ha rivisto le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 della Commissione5: EN ISO 8848:2017 sui sistemi di governo comandati a distanza per unità di piccole dimensioni, EN ISO 10088:2017 sugli impianti permanenti del combustibile ed EN ISO 10592:2017 sui sistemi idraulici di governo per unità di piccole dimensioni. Ciò ha condotto rispettivamente all’adozione delle norme armonizzate EN ISO 8848:2022, EN ISO 10088:2023 ed EN ISO 10592:2022.
In collaborazione con il CEN, la Commissione ha valutato se le norme armonizzate EN ISO 8848:2022, EN ISO 10088:2023 ed EN ISO 10592:2022 siano conformi alla richiesta.
Le norme EN ISO 8848:2022, EN ISO 10088:2023 ed EN ISO 10592:2022 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, stabiliti all’articolo 4, paragrafo 1, e all’allegato I, parte A, della direttiva 2013/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2013/53/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN ISO 8848:2022, EN ISO 10088:2023 ed EN ISO 10592:2022 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.
È necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN ISO 8848:2017, EN ISO 10088:2017 ed EN ISO 10592:2017 dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in quanto sono stati sostituiti rispettivamente dalle norme EN ISO 8848:2022, EN ISO 10088:2023 ed EN ISO 10592:2022. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1954.
La decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
Al fine di concedere ai fabbricanti tempo sufficiente per adeguare i loro prodotti alle versioni rivedute delle norme armonizzate EN ISO 8848:2017, EN ISO 10088:2017 ed EN ISO 10592:2017, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme.
La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il punto 1 dell’allegato si applica a decorrere dal 12 luglio 2025.
Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2024 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen