Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,
La direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto3, è stata adottata nel quadro della realizzazione del mercato interno al fine di armonizzare le caratteristiche di sicurezza delle imbarcazioni da diporto in tutti gli Stati membri e di rimuovere gli ostacoli al commercio delle imbarcazioni da diporto tra Stati membri.
In origine, la direttiva 94/25/CE si applicava unicamente alle imbarcazioni da diporto aventi una lunghezza minima dello scafo di 2,5 metri e una lunghezza massima di 24 metri. La direttiva 2003/44/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE4, ha esteso l’ambito di applicazione della direttiva 94/25/CE, includendovi le moto d’acqua, e ha integrato i requisiti di protezione ambientale nella direttiva modificata, adottando limiti di emissione di gas di scarico (CO, HC, NOx e particolato) e limiti di rumorosità per i motori di propulsione, sia ad accensione spontanea che ad accensione comandata.
La direttiva 94/25/CE è basata sui principi del nuovo approccio, stabiliti nella risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione5. Essa stabilisce dunque unicamente i requisiti essenziali applicabili alle imbarcazioni da diporto, mentre i dettagli tecnici sono adottati dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec), conformemente alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione6. La conformità alle norme armonizzate così adottate, i cui numeri di riferimento sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, pone in essere una presunzione di conformità alle prescrizioni della direttiva 94/25/CE. L’esperienza dimostra che tali principi di base hanno dato buoni risultati in questo settore e che dovrebbero essere mantenuti e anche ulteriormente promossi.
Gli sviluppi tecnologici del mercato, tuttavia, hanno sollevato nuovi problemi riguardo ai requisiti ambientali della direttiva 94/25/CE. Per tenere conto di tali sviluppi e chiarire il quadro nell’ambito del quale i prodotti oggetto della presente direttiva possono essere commercializzati, è opportuno rivedere e migliorare alcuni aspetti della direttiva 94/25/CE e, per chiarezza, abrogare tale direttiva e sostituirla con la presente direttiva.
Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti7, stabilisce disposizioni orizzontali sull’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, sulla marcatura CE e sul quadro dell’Unione in materia di vigilanza del mercato nonché sui controlli dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione, che si applicano anche ai prodotti oggetto della presente direttiva.
La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti8, prevede principi comuni e disposizioni di riferimento ai fini della normativa basata sui principi del nuovo approccio. Per assicurare la coerenza con la normativa di settore relativa ad altri prodotti, è opportuno allineare alcune disposizioni della presente direttiva a tale decisione, a meno che aspetti settoriali specifici non richiedano soluzioni differenti. È opportuno pertanto allineare a detta decisione alcune definizioni, gli obblighi generali degli operatori economici, la presunzione di conformità, le norme sulla marcatura CE, le prescrizioni relative agli organismi di valutazione della conformità e alle procedure di notifica, nonché le disposizioni riguardanti le procedure relative a prodotti che comportano rischi. Il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea9, prevede una procedura per le obiezioni alle norme armonizzate laddove tali norme non soddisfino completamente le prescrizioni della presente direttiva.
Al fine di facilitare la comprensione e l’applicazione uniforme della presente direttiva da parte degli operatori economici e delle autorità nazionali, è opportuno chiarire l’ambito di applicazione e le definizioni della direttiva 94/25/CE. In particolare, è opportuno chiarire che i mezzi anfibi sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva. È inoltre necessario specificare che tipi di canoe e kayak sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva e chiarire che quest’ultima riguarda solo le moto d’acqua destinate ad attività sportive e ricreative.
È inoltre opportuno fornire le definizioni di «unità da diporto costruita per uso personale», di «lunghezza dello scafo» e di «importatore privato» specifiche a questo settore al fine di facilitare la comprensione e l’applicazione uniforme della presente direttiva. È necessario estendere l’attuale definizione di «motore di propulsione» anche alle soluzioni di propulsione innovative.
I prodotti oggetto della presente direttiva che sono immessi sul mercato dell’Unione o messi in servizio dovrebbero soddisfare la pertinente normativa dell’Unione e gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità dei prodotti, in funzione del loro ruolo rispettivo nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza e la protezione dei consumatori e dell’ambiente, e da garantire una concorrenza leale sul mercato dell’Unione.
Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e di distribuzione dovrebbero adottare opportune misure per garantire che i prodotti oggetto della presente direttiva non mettano in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, le cose o l’ambiente quando siano fabbricati in modo corretto e sottoposti ad una corretta manutenzione e che siano messi a disposizione sul mercato solo i prodotti che soddisfano la pertinente normativa dell’Unione. La presente direttiva dovrebbe prevedere una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore nella catena di fornitura e di distribuzione.
Poiché taluni compiti possono essere assolti solo dal fabbricante, è necessario distinguere chiaramente tra fabbricante e operatori successivi nella catena di distribuzione. Occorre anche distinguere chiaramente tra importatore e distributore, in quanto l’importatore introduce nel mercato dell’Unione prodotti originari di paesi terzi. L’importatore dovrebbe dunque assicurarsi che tali prodotti siano conformi alle pertinenti prescrizioni dell’Unione.
Il fabbricante, che possiede conoscenze dettagliate del processo di progettazione e di produzione, è nella posizione migliore per eseguire la procedura completa di valutazione della conformità. La valutazione della conformità dovrebbe quindi rimanere obbligo del solo fabbricante.
È necessario garantire che i prodotti oggetto della presente direttiva che entrano nel mercato dell’Unione da paesi terzi siano conformi a tutte le prescrizioni dell’Unione applicabili e, in particolare, che i fabbricanti abbiano eseguito adeguate procedure di valutazione in relazione a tali prodotti. È pertanto opportuno prevedere che gli importatori si assicurino che i prodotti che immettono sul mercato siano conformi alle prescrizioni applicabili e che non immettano sul mercato prodotti che non sono conformi a tali prescrizioni o sono pericolosi. Per lo stesso motivo è anche opportuno prevedere che gli importatori si assicurino che siano state eseguite procedure di valutazione della conformità e che la marcatura CE e la documentazione predisposta dai fabbricanti siano disponibili per controlli da parte delle autorità di vigilanza.
Se il distributore mette a disposizione sul mercato un prodotto oggetto della presente direttiva dopo che questo sia stato immesso sul mercato dal fabbricante o dall’importatore, esso dovrebbe agire con la dovuta diligenza per garantire che la manipolazione del prodotto da parte sua non incida negativamente sulla conformità. Sia gli importatori che i distributori sono tenuti ad agire con la dovuta diligenza in relazione alle prescrizioni applicabili ogniqualvolta immettono o mettono a disposizione prodotti sul mercato.
All’atto dell’immissione sul mercato di un prodotto oggetto della presente direttiva, gli importatori dovrebbero indicare sul prodotto il proprio nome e l’indirizzo al quale possono essere contattati. Dovrebbero essere previste eccezioni qualora le dimensioni o la natura di un componente non consentano tale indicazione.
Qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifichi un prodotto in modo tale da incidere sulla conformità alle prescrizioni applicabili dovrebbe essere considerato il fabbricante e dovrebbe pertanto assumersi i relativi obblighi.
I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato eseguiti dalle competenti autorità nazionali e dovrebbero essere disposti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sul prodotto in questione.
L’importazione nell’Unione di imbarcazioni da diporto e di moto d’acqua originari di paesi terzi da parte di persone fisiche o giuridiche stabilite nell’Unione è una caratteristica specifica di questo settore. Tuttavia, la direttiva 94/25/CE contiene un numero limitato di disposizioni che si applicano o che si potrebbe considerare si applichino agli importatori privati per quanto riguarda l’esecuzione della valutazione della conformità (valutazione post-costruzione). Pertanto, è necessario chiarire gli altri obblighi degli importatori privati che in linea di principio dovrebbero essere armonizzati con quelli dei fabbricanti, con alcune eccezioni relative al carattere non commerciale delle loro attività.
Garantire la rintracciabilità di un prodotto in tutta la catena di fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l’efficienza. Un sistema efficiente di rintracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare gli operatori economici che hanno messo a disposizione sul mercato prodotti non conformi.
Per ragioni di chiarezza e di coerenza con altre direttive fondate sul nuovo approccio, è necessario specificare in modo esplicito che i prodotti oggetto della presente direttiva possono essere immessi sul mercato o messi in servizio unicamente se soddisfano la prescrizione generale di non mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, le cose o l’ambiente, e solo a condizione che soddisfino i requisiti essenziali stabiliti nella presente direttiva.
Per quanto riguarda i motori adattati per uso marino come motori di propulsione, nel caso in cui il motore di origine sia già omologato conformemente alla direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali10, o al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo11, le persone che adattano i motori dovrebbero poter fare affidamento sulla prova di conformità rilasciata dal fabbricante del motore originale qualora tali adattamenti non abbiano alterato le caratteristiche di emissione di gas di scarico.
Nella relazione sulle possibilità di ulteriori miglioramenti delle caratteristiche ambientali dei motori delle imbarcazioni da diporto, presentata a norma dell’articolo 2 della direttiva 2003/44/CE, sono state valutate opzioni per ridurre ulteriormente i limiti di emissione di gas di scarico dei motori delle imbarcazioni da diporto. Tale relazione ha concluso che è opportuno fissare limiti più severi di quelli previsti nella direttiva 2003/44/CE. Tali limiti dovrebbero essere fissati ad un livello che rifletta l’evoluzione tecnica delle tecnologie più pulite per i motori marini e che permetta di progredire verso l’armonizzazione dei limiti di emissione di gas di scarico a livello mondiale. I limiti di CO dovrebbero invece essere innalzati per consentire una significativa riduzione di altri inquinanti atmosferici al fine di riflettere la fattibilità tecnologica e di ottenere l’applicazione più rapida possibile, garantendo nel contempo che l’impatto socioeconomico su questo settore economico sia accettabile.
A seconda della categoria di carburante e potenza, per i motori per applicazioni marine si dovrebbero utilizzare i cicli di prova descritti nella pertinente norma armonizzata e, finché sono disponibili, quelli descritti nella pertinente norma ISO, tenendo conto dei valori fissati all’allegato I, parte B, punto 2.3. È opportuno sviluppare cicli di prova per tutti i motori a combustione che fanno parte del sistema di propulsione, compresi gli impianti ibridi.
I carburanti di prova utilizzati per valutare la conformità delle imbarcazioni ai limiti di emissione di gas di scarico dovrebbero rispecchiare la composizione dei carburanti utilizzati nel mercato in questione e pertanto si dovrebbero usare carburanti di prova europei per l’omologazione nell’Unione. Tuttavia, poiché i fabbricanti di paesi terzi possono non avere accesso ai carburanti di riferimento europei, occorre permettere alle autorità di omologazione di accettare che i motori siano testati con altri carburanti di riferimento. La scelta dei carburanti di riferimento, tuttavia, dovrebbe limitarsi alle specifiche previste dalla pertinente norma ISO al fine di garantire la qualità e la comparabilità dei risultati delle prove.
Al fine di contribuire alla protezione dell’ambiente marino, è opportuno adottare una prescrizione che imponga l’installazione obbligatoria di serbatoi sulle unità da diporto fornite di servizi igienici.
Le statistiche sugli incidenti mostrano che il rischio di rovesciamento delle imbarcazioni da diporto multiscafo abitabili è basso. Nonostante il rischio ridotto, è opportuno considerare che esiste un rischio di rovesciamento delle imbarcazioni da diporto multiscafo abitabili e, se suscettibili di rovesciamento, tali imbarcazioni dovrebbero restare a galla in posizione rovesciata e offrire la possibilità di evacuazione.
Conformemente al principio di sussidiarietà, le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero pregiudicare la facoltà degli Stati membri di adottare le prescrizioni che reputino necessarie in materia di navigazione in determinate acque ai fini della tutela dell’ambiente, anche dall’inquinamento acustico, e della configurazione delle vie navigabili, nonché per garantire la sicurezza sulle vie navigabili, purché tali disposizioni non obblighino ad apportare modifiche alle unità da diporto conformi alla presente direttiva e siano giustificate e proporzionate agli obiettivi da raggiungere.
La marcatura CE, che indica la conformità di un prodotto, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. I principi generali che disciplinano la marcatura CE sono enunciati nel regolamento (CE) n. 765/2008. Nella presente direttiva dovrebbero essere fissate norme relative all’apposizione della marcatura CE sulle unità da diporto, sui componenti e sui motori di propulsione. È opportuno estendere l’obbligo di apporre la marcatura CE anche a tutti i motori entrobordo ed entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato considerati conformi alle prescrizioni essenziali stabilite nella presente direttiva.
È indispensabile chiarire per i fabbricanti, gli importatori privati e gli utenti che, apponendo la marcatura CE sul prodotto, il fabbricante ne dichiara la conformità a tutte le prescrizioni applicabili e se ne assume la piena responsabilità.
La marcatura CE dovrebbe essere l’unica marcatura di conformità da cui risulti che il prodotto oggetto della presente direttiva è conforme alla normativa di armonizzazione dell’Unione. È tuttavia opportuno permettere l’uso di altre marcature, purché contribuiscano a migliorare la protezione dei consumatori e non siano disciplinate dalla normativa di armonizzazione dell’Unione.
Per garantire il rispetto delle prescrizioni essenziali, è necessario stabilire adeguate procedure di valutazione della conformità cui i fabbricanti devono attenersi. Tali procedure dovrebbero essere stabilite facendo riferimento ai moduli di valutazione della conformità di cui alla decisione n. 768/2008/CE. Tali procedure dovrebbero essere concepite in funzione del grado di rischio che possono comportare le unità da diporto, i motori e i componenti. Pertanto, per ogni categoria di conformità dovrebbe essere prevista una procedura adeguata o la possibilità di scegliere tra varie procedure equivalenti.
L’esperienza ha dimostrato che è opportuno consentire una più ampia gamma di moduli di valutazione della conformità per i componenti. Riguardo alla valutazione della conformità alle prescrizioni sulle emissioni di gas di scarico e sulle emissioni acustiche, si dovrebbe distinguere tra i casi in cui le norme armonizzate sono state utilizzate e i casi in cui non lo sono state, dato che in questi ultimi casi è giustificato esigere una procedura di valutazione della conformità più rigorosa. Inoltre è opportuno eliminare, perché superflua, la possibilità di usare i dati sull’imbarcazione di riferimento ai fini delle prove per le emissioni acustiche, dal momento che non è stata utilizzata nella pratica.
Al fine di fornire informazioni chiare circa l’ambiente operativo accettabile delle unità da diporto, i titoli delle categorie di progettazione delle unità da diporto dovrebbero essere basati unicamente sulle condizioni ambientali essenziali per la navigazione, ossia la forza del vento e l’altezza d’onda significativa. Quattro categorie di progettazione, A, B, C e D, precisano le scale di forza del vento e di altezza d’onda significativa ai fini della progettazione e sono corredate di note esplicative.
La direttiva 94/25/CE contiene norme sulla valutazione post-costruzione delle imbarcazioni da diporto condotta da qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio nel caso in cui il fabbricante non ottemperi alle responsabilità relative alla conformità del prodotto alla direttiva. Per ragioni di coerenza, è opportuno estendere l’ambito di applicazione della valutazione post-costruzione per coprire non solo le imbarcazioni da diporto, ma anche le moto d’acqua. Ai fini di chiarezza, è opportuno specificare in quali situazioni si può utilizzare la valutazione post-costruzione. Inoltre, con riguardo all’importazione, è opportuno limitare il suo uso ai casi di importazione non commerciale da parte di importatori privati per evitare abusi della valutazione post-costruzione a scopi commerciali. È altresì necessario ampliare l’obbligo della persona che chiede la valutazione post-costruzione di fornire documenti all’organismo notificato al fine di garantire un’attendibile valutazione della conformità del prodotto da parte dell’organismo notificato.
Poiché è necessario garantire un livello uniformemente elevato delle prestazioni degli organismi che effettuano la valutazione della conformità dei prodotti oggetto della presente direttiva in tutta l’Unione e dal momento che tutti questi organismi dovrebbero svolgere le loro funzioni allo stesso livello e in condizioni di concorrenza leale, è opportuno stabilire prescrizioni obbligatorie per gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati al fine di fornire servizi di valutazione della conformità a norma della presente direttiva.
Per garantire un livello coerente di qualità nella prestazione della valutazione della conformità dei prodotti oggetto della presente direttiva, è necessario non solo consolidare le prescrizioni cui si devono attenere gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati, ma anche, parallelamente, stabilire le prescrizioni cui si devono attenere le autorità di notifica e gli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nel monitoraggio degli organismi notificati.
Il regolamento (CE) n. 765/2008 completa e rafforza l’attuale quadro in materia di vigilanza del mercato dei prodotti oggetto della normativa di armonizzazione dell’Unione, compresi i prodotti oggetto della presente direttiva. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero organizzare ed effettuare la vigilanza del mercato per tali prodotti conformemente a tale regolamento e, se del caso, alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti12.
Per aumentare la trasparenza e ridurre i tempi procedurali è necessario migliorare l’attuale procedura di salvaguardia che consente alla Commissione di esaminare la giustificazione di una misura adottata da uno Stato membro nei confronti di prodotti che ritiene non conformi, con l’obiettivo di renderla più efficiente e di valorizzare le competenze disponibili negli Stati membri.
Il sistema attuale dovrebbe essere completato da una procedura che consenta alle parti interessate di essere informate delle misure adottate nei confronti dei prodotti oggetto della presente direttiva che comportano un rischio per la salute e la sicurezza delle persone o per altri aspetti legati alla tutela dell’interesse pubblico. Esso dovrebbe consentire inoltre alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori economici interessati, di intervenire in una fase precoce per quanto riguarda tali prodotti.
Nei casi in cui gli Stati membri e la Commissione concordino sul fatto che una misura adottata da uno Stato membro sia giustificata, non dovrebbero essere previsti ulteriori interventi da parte della Commissione.
Al fine di tener conto dei progressi delle conoscenze tecniche e dei nuovi dati scientifici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per modificare l’allegato I, punti 2.3, 2.4 e 2.5 nonché la parte B, sezione 3, e la parte C, sezione 3, nonché gli allegati V, VII e IX. In futuro, ciò consentirà alla Commissione di includere cicli di prova per motori ibridi e di introdurre carburanti di prova miscelati con biocarburanti nella tabella dei carburanti di prova una volta che tali carburanti di prova siano stati accettati a livello internazionale. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione13.
Per l’adozione di atti di esecuzione con cui si chiede allo Stato membro notificante di adottare le necessarie misure correttive nei confronti degli organismi notificati che non soddisfano o non soddisfano più le prescrizioni relative alla loro notifica, si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva.
Per l’adozione di atti di esecuzione intesi a garantire l’applicazione uniforme della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda le disposizioni aggiuntive di cui all’articolo 24 sulle procedure di valutazione della conformità e le prescrizioni relative alle categorie di progettazione delle unità da diporto, all’identificazione delle unità da diporto, alla targhetta del costruttore, al manuale del proprietario, all’impianto del gas, alla prevenzione degli scarichi, al questionario informativo e ai fanali di navigazione, si dovrebbe far ricorso alla procedura d’esame.
La Commissione dovrebbe determinare, mediante atti di esecuzione e, in virtù della loro natura speciale, senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011, se le misure adottate dagli Stati membri in relazione ad un prodotto che comporti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per l’ambiente siano giustificate.
Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi alla valutazione della conformità, alle categorie di progettazione delle unità da diporto, ai fanali di navigazione, alla prevenzione degli scarichi e agli apparecchi a gas che comportano un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per le cose o per l’ambiente, imperativi motivi di urgenza, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.
In linea con la prassi in uso, il comitato istituito dalla presente direttiva può svolgere un ruolo utile esaminando le questioni concernenti l’applicazione della presente direttiva che possono essere sollevate dal suo presidente o dal rappresentante di uno Stato membro conformemente al suo regolamento interno.
Per garantire il monitoraggio e l’efficacia della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero compilare un questionario sull’applicazione della presente direttiva. La Commissione dovrebbe in seguito redigere e pubblicare una relazione sull’applicazione della presente direttiva.
Gli Stati membri dovrebbero stabilire le norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione della presente direttiva e garantirne l’applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Per concedere ai fabbricanti e ad altri operatori economici il tempo sufficiente per adeguarsi alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva, è necessario prevedere un congruo periodo transitorio dopo l’entrata in vigore della presente direttiva, durante il quale i prodotti conformi alla direttiva 94/25/CE possano ancora essere immessi sul mercato.
Per facilitare l’applicazione della presente direttiva da parte di piccoli e medi fabbricanti di motori di propulsione fuoribordo ad accensione comandata con una potenza pari o inferiore a 15 kW e per consentire loro di adeguarsi alle nuove prescrizioni, è opportuno prevedere un periodo transitorio specifico per tali fabbricanti.
Poiché l’obiettivo della presente direttiva, segnatamente garantire un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza umana e di tutela dell’ambiente, al contempo garantendo il funzionamento del mercato interno mediante l’introduzione di prescrizioni armonizzate per i prodotti oggetto della presente direttiva e di requisiti minimi in materia di vigilanza del mercato, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
È opportuno pertanto abrogare la direttiva 94/25/CE,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente direttiva stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e le norme sulla loro libera circolazione nell’Unione.
Art. 2 Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica ai seguenti prodotti:
a) imbarcazioni da diporto e imbarcazioni da diporto parzialmente completate;
b) moto d’acqua e moto d’acqua parzialmente completate;
c) componenti elencati all’allegato II se immessi sul mercato dell’Unione separatamente, in prosieguo denominati «componenti»;
d) motori di propulsione installati o specificamente destinati a essere installati su o in unità da diporto;
e) motori di propulsione installati su o in unità da diporto oggetto di una modifica rilevante del motore;
f) unità da diporto oggetto di una trasformazione rilevante.
2. La presente direttiva non si applica ai seguenti prodotti:
a) per quanto riguarda i requisiti di progettazione e di costruzione di cui all’allegato I, parte A:
i) unità da diporto destinate unicamente alle regate, comprese le imbarcazioni a remi e le imbarcazioni per l’addestramento al canottaggio, e identificate in tal senso dal fabbricante;
ii) canoe e kayak progettati unicamente per la propulsione umana, gondole e pedalò;
iii) tavole da surf progettate unicamente per la propulsione eolica e per essere manovrate da una o più persone in piedi;
iv) tavole da surf;
v) riproduzioni storiche originali e singole di unità da diporto storiche, progettate prima del 1950, ricostruite principalmente con i materiali originali e identificate in tal senso dal fabbricante;
vi) unità da diporto sperimentali, a condizione che non siano immesse sul mercato dell’Unione;
vii) unità da diporto costruite per uso personale, a condizione che non siano successivamente immesse sul mercato dell’Unione durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell’unità da diporto;
viii) unità da diporto specificamente destinate a essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, fatto salvo il paragrafo 3, indipendentemente dal numero di passeggeri;
ix) sommergibili;
x) veicoli a cuscino d’aria;
xi) aliscafi;
xii) unità da diporto a vapore a combustione esterna, alimentate a carbone, coke, legna, petrolio o gas;
xiii) mezzi anfibi, ossia veicoli a motore, su ruote o cingoli, in grado di operare sia sull’acqua sia sulla terraferma;
b) per quanto riguarda i requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui all’allegato I, parte B:
i) motori di propulsione installati o specificamente destinati a essere installati sui seguenti prodotti:
unità da diporto destinate unicamente alle regate e identificate in tal senso dal fabbricante,
unità da diporto sperimentali, a condizione che non siano immesse sul mercato dell’Unione,
unità da diporto specificamente destinate a essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, fatto salvo il paragrafo 3, indipendentemente dal numero di passeggeri,
sommergibili,
veicoli a cuscino d’aria,
aliscafi,
mezzi anfibi, ossia veicoli a motore, su ruote o cingoli, in grado di operare sia sull’acqua sia sulla terraferma;
ii) riproduzioni originali e singole di motori di propulsione storici, basati su un progetto anteriore al 1950, non prodotti in serie e montati sulle unità da diporto di cui alla lettera a), punti v) o vii);
iii) motori di propulsione costruiti per uso personale, a condizione che non siano successivamente immessi sul mercato dell’Unione durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell’unità da diporto;
c) per quanto riguarda i requisiti per le emissioni acustiche di cui all’allegato I, parte C:
i) tutte le unità da diporto di cui alla lettera b);
ii) unità da diporto costruite per uso personale, a condizione che non siano successivamente immesse sul mercato dell’Unione durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla messa in servizio dell’unità da diporto.
3. Il fatto che la stessa unità da diporto possa essere utilizzata anche per noleggio o per l’addestramento per attività sportive e ricreative non la esclude dall’ambito d’applicazione della presente direttiva quando è immessa sul mercato dell’Unione a fini di diporto.
Art. 3 Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) «unità da diporto», un’imbarcazione da diporto o una moto d’acqua;
2) «imbarcazione da diporto», un’unità da diporto di qualsiasi tipo, escluse le moto d’acqua, destinata ad attività sportive e ricreative con lunghezza dello scafo compresa tra 2,5 e 24 metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione;
3) «moto d’acqua», un’unità da diporto destinata ad attività sportive e ricreative con lunghezza dello scafo inferiore a 4 metri che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi, o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;
4) «unità da diporto costruita per uso personale», un’unità da diporto costruita prevalentemente dal suo utente futuro per il proprio uso personale;
5) «motore di propulsione», qualsiasi motore a combustione interna, ad accensione comandata o spontanea, utilizzato direttamente o indirettamente a fini di propulsione;
6) «modifica rilevante del motore», la modifica di un motore di propulsione che potrebbe avere per effetto il superamento dei valori limite di emissione stabiliti all’allegato I, parte B, o che determina un aumento superiore al 15 % della potenza nominale del motore;
7) «trasformazione rilevante dell’imbarcazione», una trasformazione di un’unità da diporto che ne modifica il mezzo di propulsione, che comporta una modifica rilevante del motore o che altera l’unità da diporto in misura tale che potrebbe non soddisfare i requisiti essenziali applicabili in materia di sicurezza e ambiente previsti dalla presente direttiva;
8) «mezzo di propulsione», il metodo con cui è assicurata la propulsione dell’unità da diporto;
9) «famiglia di motori», il raggruppamento, effettuato dal fabbricante, di motori che, per la loro progettazione, presentano caratteristiche di emissione di gas di scarico o acustiche simili;
10) «lunghezza dello scafo», la lunghezza dello scafo misurata conformemente alla norma armonizzata;
11) «messa a disposizione sul mercato», la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel quadro di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
12) «immissione sul mercato», la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione;
13) «messa in servizio», il primo impiego nell’Unione di un prodotto oggetto della presente direttiva da parte del suo utilizzatore finale;
14) «fabbricante», qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza sotto il proprio nome o marchio;
15) «rappresentante autorizzato», qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;
16) «importatore», qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto originario di un paese terzo;
17) «importatore privato», qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che importa nell’Unione, nel quadro di un’attività non commerciale, un prodotto originario di un paese terzo al fine della sua messa in servizio per uso proprio;
18) «distributore», qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto;
19) «operatori economici», il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore;
20) «norma armonizzata», una norma armonizzata quale definita all’articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
21) «accreditamento», l’accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
22) «organismo nazionale di accreditamento», un organismo nazionale di accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;
23) «valutazione della conformità», la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni della presente direttiva relative ad un prodotto siano state rispettate;
24) «organismo di valutazione della conformità», un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
25) «richiamo», qualsiasi provvedimento volto a ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell’utilizzatore finale;
26) «ritiro», qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura;
27) «vigilanza del mercato», le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle pubbliche autorità per garantire che i prodotti siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto legato alla tutela dell’interesse pubblico;
28) «marcatura CE», una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione che ne prevede l’apposizione;
29) «normativa di armonizzazione dell’Unione», la normativa dell’Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti.
Art. 4 Requisiti essenziali
1. I prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, possono essere messi a disposizione o messi in servizio solo se non mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, le cose o l’ambiente quando siano sottoposti a manutenzione in modo corretto e utilizzati conformemente alla loro destinazione, e solo a condizione che soddisfino i requisiti essenziali di cui all’allegato I.
2. Gli Stati membri garantiscono che i prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, non siano messi a disposizione sul mercato o messi in servizio salvo che essi soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1.
Art. 5 Disposizioni nazionali in materia di navigazione
La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino disposizioni sulla navigazione in determinate acque per proteggere l’ambiente e la configurazione delle vie navigabili e per garantire la sicurezza sulle vie navigabili, purché tali disposizioni non comportino l’obbligo di modificare unità da diporto conformi alla presente direttiva e siano giustificate e proporzionate.
Art. 6 Libera circolazione
1. Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato o, fatto salvo l’articolo 5, la messa in servizio nel loro territorio di unità da diporto conformi alla presente direttiva.
2. Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato di unità da diporto parzialmente completate nel caso in cui il fabbricante o l’importatore dichiari, conformemente all’allegato III, che sono destinate a essere completate da altri.
3. Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di componenti conformi alla presente direttiva destinati a essere incorporati in unità da diporto conformemente alla dichiarazione del fabbricante o dell’importatore di cui all’articolo 15.
4.
Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio dei seguenti motori di propulsione:
a) motori, anche se non installati in unità da diporto, conformi alla presente direttiva;
b) motori installati in unità da diporto e omologati conformemente alla direttiva 97/68/CE che sono conformi ai limiti di emissione della fase III A, della fase III B o della fase IV per i motori ad accensione spontanea (AS) utilizzati in applicazioni diverse dalla propulsione di navi della navigazione interna, di locomotive e di automotrici ferroviarie, come previsto all’allegato I, punto 4.1.2, di tale direttiva, conformi alla presente direttiva, ad esclusione dei requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui all’allegato I, parte B;
c) motori installati in unità da diporto e omologati conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009, conformi alla presente direttiva, ad esclusione dei requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui all’allegato I, parte B.
Il primo comma, lettere b) e c), si applica a condizione che, in caso di adattamento di un motore ai fini dell’installazione in un’unità da diporto, la persona che procede all’adattamento assicuri che quest’ultimo tenga pienamente conto dei dati e delle altre informazioni resi disponibili dal fabbricante del motore per garantire che, se installato secondo le istruzioni d’installazione fornite dalla persona che adatta il motore, quest’ultimo continuerà a soddisfare i requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui alla direttiva 97/68/CE o al regolamento (CE) n. 595/2009, come dichiarato dal fabbricante del motore. La persona che adatta il motore dichiara, ai sensi dell’articolo 15, che il motore continuerà a soddisfare i requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui alla direttiva 97/68/CE o al regolamento (CE) n. 595/2009, come dichiarato dal fabbricante del motore, se installato secondo le istruzioni di installazione da essa fornite.
5. In occasione di fiere, mostre, dimostrazioni e altri eventi analoghi, gli Stati membri non impediscono la presentazione dei prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, che non sono conformi alla presente direttiva, purché un’indicazione visibile indichi chiaramente che detti prodotti non sono conformi alla presente direttiva e non saranno messi a disposizione o messi in servizio nell’Unione fino a che non saranno resi conformi.
Capo II. Obblighi degli operatori economici e degli importatori privati
Art. 7 Obblighi dei fabbricanti
1. All’atto dell’immissione dei loro prodotti sul mercato, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1 e all’allegato I.
2.
I fabbricanti preparano la documentazione tecnica conformemente all’articolo 25 ed eseguono, o fanno eseguire, la procedura di valutazione della conformità applicabile conformemente agli articoli da 19 a 22 e all’articolo 24.
Qualora la conformità di un prodotto ai requisiti applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione ai sensi dell’articolo 15 e attribuiscono e appongono la marcatura CE secondo quanto previsto agli articoli 17 e 18.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e una copia della dichiarazione di cui all’articolo 15 per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.
4.
I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto nonché delle modifiche delle norme armonizzate in riferimento a cui è dichiarata la conformità di un prodotto.
Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un prodotto, i fabbricanti, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione dei prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami e, se necessario, tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.
5. I fabbricanti garantiscono che i loro prodotti rechino un numero di tipo, di lotto o di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura dei componenti non lo consentano, a che le informazioni prescritte siano fornite sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.
6. I fabbricanti indicano il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo al quale possono essere contattati sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. L’indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato.
7. I fabbricanti provvedono a che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza nel manuale del proprietario in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.
8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.
Art. 8 Rappresentanti autorizzati
1. Un fabbricante può, mediante mandato scritto, nominare un rappresentante autorizzato.
2. Gli obblighi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, e l’elaborazione della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato almeno:
a) di tenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza una copia della dichiarazione di cui all’articolo 15 e la documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato;
b) a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, di fornire a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto;
c) di cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel suo mandato.
Art. 9 Obblighi degli importatori
1. Gli importatori immettono sul mercato dell’Unione solo prodotti conformi.
2.
Prima di immettere un prodotto sul mercato, gli importatori si accertano che il fabbricante abbia eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità. Essi si assicurano che il fabbricante abbia elaborato la documentazione tecnica, che il prodotto rechi la marcatura CE di cui all’articolo 17 e sia corredato dei documenti necessari conformemente all’articolo 15 e all’allegato I, parte A, punto 2.5, all’allegato I, parte B, punto 4, e all’allegato I, parte C, punto 2, e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 7, paragrafi 5 e 6.
Se l’importatore ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1 e all’allegato I, esso non immette il prodotto sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, l’importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.
3. Gli importatori indicano sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile nel caso di componenti, sull’imballaggio o in un documento che accompagna il prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo al quale possono essere contattati.
4. Gli importatori assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza nel manuale del proprietario in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.
5. Gli importatori garantiscono che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la conformità ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1 e all’allegato I.
6. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un prodotto, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione dei prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami e, se necessario, tengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.
7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
8. Per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato, gli importatori tengono una copia della dichiarazione di cui all’articolo 15 a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e assicurano che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile, su richiesta, a dette autorità.
9. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.
Art. 10 Obblighi dei distributori
1. Quando mettono un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta diligenza in relazione alle prescrizioni della presente direttiva.
2.
Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che il prodotto rechi la marcatura CE di cui all’articolo 17, che sia accompagnato dai documenti di cui all’articolo 7, paragrafo 7, all’articolo 15, all’allegato I, parte A, punto 2.5, all’allegato I, parte B, punto 4 e all’allegato I, parte C, punto 2, nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali nello Stato membro in cui il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l’importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 7, paragrafi 5 e 6, e all’articolo 9, paragrafo 3.
Se il distributore ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1 e all’allegato I, non mette il prodotto a disposizione sul mercato finché non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato.
3. I distributori garantiscono che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1 e all’allegato I.
4. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla presente direttiva si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se del caso, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il prodotto, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato.
Art. 11 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori
Un importatore o un distributore che immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da poterne influenzare la conformità ai requisiti di cui alla presente direttiva è considerato un fabbricante ai fini della presente direttiva ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 7.