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Decisione di esecuzione (UE) 2024/340 della Commissione del 22 gennaio 2024 sulle condizioni d’uso armonizzate dello spettro radio per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi nell’Unione, che abroga la decisione 2010/166/UE [notificata con il numero C(2024) 236] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio)1, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

L’introduzione della connettività 5G sulle navi migliora i servizi di comunicazione per i viaggiatori, sfruttando nel contempo le più recenti tecnologie disponibili e garantendo un uso efficiente dello spettro radio. Ciò contribuisce al conseguimento degli obiettivi fissati nel piano d’azione per il 5G e alla realizzazione della strategia della Commissione in materia di connettività, definita nella comunicazione «Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea»2 e aggiornata con la comunicazione «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale»3 e con la decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio4.

La decisione 2010/166/UE5 della Commissione ha armonizzato le condizioni tecniche per l’uso dello spettro radio nella banda di frequenza 900 MHz (bande di frequenza 880-915 MHz e 925-960 MHz), nella banda di frequenza 1800 MHz (bande di frequenza 1710-1785 MHz e 1805-1880 MHz), nella banda di frequenza terrestre 2 GHz accoppiata (bande di frequenza 1920-1980 MHz e 2110-2170 MHz) e nella banda di frequenza 2,6 GHz accoppiata (bande di frequenza 2500-2570 MHz e 2620-2690 MHz). La decisione ha consentito il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV) nell’Unione con diverse tecnologie e ha stabilito le condizioni tecniche armonizzate applicabili.

La decisione 2010/166/UE invita gli Stati membri a tenere sotto osservazione l’uso delle bande di frequenza da parte dei sistemi che forniscono servizi MCV nelle loro acque territoriali, in particolare per quanto riguarda il perdurare della pertinenza di tutte le condizioni stabilite nella decisione e i casi di interferenze dannose. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a presentare alla Commissione una relazione sui risultati di tale sorveglianza e la Commissione è tenuta, se opportuno, a procedere a un riesame della decisione 2010/166/UE.

Il 16 agosto 2022 la Commissione, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, ha conferito alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) il mandato di studiare ed elaborare condizioni tecniche armonizzate con l’obiettivo di includere la tecnologia 5G per facilitare l’implementazione di servizi MCV avanzati nell’Unione.

In risposta a tale mandato, il 10 marzo 2023 la CEPT ha adottato il rapporto n. 83. Tale rapporto prevede condizioni tecniche armonizzate per i sistemi di antenne non attive (non-Active Antenna Systems, non-AAS) 5G New Radio (5G NR) a bordo delle navi nelle bande di frequenza 1800 MHz e 2,6 GHz accoppiata.

Nel rapporto si conclude che condizioni tecniche e regolamentari simili a quelle applicate ai sistemi MCV Long Term Evolution (LTE) possono essere applicate anche ai sistemi MCV 5G NR non-AAS per proteggere sia le reti mobili terrestri LTE che quelle 5G NR.

Le condizioni tecniche armonizzate raccomandate nel rapporto costituiscono la base tecnica della presente decisione per il 5G NR non-AAS a bordo delle navi nelle bande di frequenza 1800 MHz e 2,6 GHz accoppiata. Le condizioni tecniche armonizzate di cui alla decisione 2010/166/UE dovrebbero essere modificate di conseguenza, perseguendo nel contempo un approccio basato sulla neutralità tecnologica e dei servizi come stabilito nella direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio6.

A fini di coerenza e chiarezza giuridica, e in linea con i principi per legiferare meglio, la decisione 2010/166/UE, contenente riferimenti alla decisione 2011/251/UE della Commissione7 che è stata abrogata dalla decisione (UE) 2022/173 della Commissione8, dovrebbe essere abrogata e sostituita dalla presente decisione.

A fini di chiarezza giuridica, è opportuno mantenere le date di attuazione fissate dalla decisione 2010/166/UE. Analogamente, la raccomandazione 2010/167/UE della Commissione9 dovrebbe continuare ad applicarsi per quanto riguarda la presente decisione, poiché quest’ultima abroga e sostituisce la decisione 2010/166/UE.

La presente decisione non deve essere considerata vincolante per gli Stati membri che non hanno acque territoriali. Ciò lascia impregiudicata l’autorizzazione dei servizi MCV, che non rientra nell’ambito di applicazione della presente decisione, ma che potrebbe richiedere l’intervento degli Stati membri in conformità del diritto dell’UE per le navi che battono la loro bandiera.

Le specifiche tecniche MCV dovrebbero continuare a essere oggetto di riesame per garantire che restino al passo con il progresso tecnologico e gli sviluppi del mercato.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per lo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La presente decisione stabilisce condizioni tecniche armonizzate per la disponibilità e l’uso efficiente delle bande di frequenza 900 MHz, 1800 MHz, terrestre 2 GHz accoppiata e 2,6 GHz accoppiata per i sistemi che forniscono servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi nelle acque territoriali degli Stati membri dell’Unione.

Art. 2

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

  1. (1) «servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV)»: i servizi di comunicazione elettronica, quali definiti all’articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972, forniti da un’impresa per consentire alle persone a bordo delle navi di comunicare attraverso le reti pubbliche di comunicazione mediante un sistema soggetto all’articolo 3 senza stabilire un collegamento diretto con le reti mobili terrestri;

  2. (2) «banda di frequenza 900 MHz»: la banda di frequenza 880-915 MHz per il collegamento uplink (terminale emittente, stazione di base ricevente) e la banda di frequenza 925-960 MHz per il collegamento downlink (stazione di base emittente, terminale ricevente);

  3. (3) «banda di frequenza 1800 MHz»: la banda di frequenza 1710-1785 MHz per il collegamento uplink (terminale emittente, stazione di base ricevente) e la banda di frequenza 1805-1880 MHz per il collegamento downlink (stazione di base emittente, terminale ricevente);

  4. (4) «banda di frequenza terrestre 2 GHz accoppiata»: la banda di frequenza 1920-1980 MHz per il collegamento uplink (terminale emittente, stazione di base ricevente) e la banda di frequenza 2110-2170 MHz per il collegamento downlink (stazione di base emittente, terminale ricevente);

  5. (5) «banda di frequenza 2,6 GHz accoppiata»: la banda di frequenza 2500-2570 MHz per il collegamento uplink (terminale emittente, stazione di base ricevente) e la banda di frequenza 2620-2690 MHz per il collegamento downlink (stazione di base emittente, terminale ricevente);

  6. (6) «su base di non interferenza e senza diritto a protezione»: i servizi MCV non possono causare interferenze dannose per nessun altro servizio di radiocomunicazione né esigere una protezione dalle interferenze dannose derivanti da altri servizi di radiocomunicazione;

  7. (7) «acque territoriali»: acque territoriali nell’accezione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

  8. (8) «stazione base ricetrasmittente marittima (BS marittima)»: una picocella mobile a bordo di una nave che supporta i sistemi mobili conformemente all’allegato della presente decisione.

Art. 3

1. Gli Stati membri mettono a disposizione almeno 2 MHz di spettro sia in direzione uplink sia nello spettro accoppiato corrispondente in direzione downlink nelle bande di frequenza 900 MHz e/o 1800 MHz per i sistemi mobili elencati nell’allegato che forniscono servizi MCV su base di non interferenza e senza diritto a protezione nelle loro acque territoriali.

2. Gli Stati membri mettono a disposizione 5 MHz di spettro sia in direzione uplink sia nello spettro accoppiato corrispondente in direzione downlink nella banda di frequenza terrestre 2 GHz accoppiata e nelle bande di frequenza 1800 MHz e 2,6 GHz accoppiata per i sistemi mobili elencati nell’allegato che forniscono servizi MCV su base di non interferenza e senza diritto a protezione nelle loro acque territoriali.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di cui ai paragrafi 1 e 2 rispettino le condizioni e i termini di attuazione di cui all’allegato.

Art. 4

Gli Stati membri tengono sotto osservazione l’uso delle bande di frequenza da parte dei sistemi che forniscono servizi MCV nelle loro acque territoriali, di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, in particolare per quanto riguarda il perdurare della pertinenza delle condizioni di cui all’articolo 3 e all’allegato e i casi di interferenze dannose.

Art. 5

Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sui risultati della sorveglianza di cui all’articolo 4. Se opportuno la Commissione europea procede a un riesame della presente decisione.

Art. 6

La decisione 2010/166/UE è abrogata.

Art. 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2024 Per la Commissione Thierry Breton Membro della Commissione