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Decisione (UE) 2024/420 del Consiglio del 23 gennaio 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Albania in merito all'istituzione dei comitati consultivi misti, rispettivamente, con il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni, e alla modifica del regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

Con la decisione 2009/332/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione1 l'Unione ha concluso l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra2 («accordo»), entrato in vigore il 1o aprile 2009.

L'articolo 116 dell'accordo istituisce un consiglio di stabilizzazione e di associazione («consiglio di stabilizzazione e di associazione»).

A norma dell'articolo 117, paragrafo 2, dell'accordo il consiglio di stabilizzazione e di associazione deve adottare il proprio regolamento interno.

A norma dell'articolo 120, paragrafo 4, dell'accordo il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato od organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni. Esso stabilisce inoltre che, nel suo regolamento interno, il consiglio di stabilizzazione e di associazione debba precisare la composizione e le funzioni di tali comitati od organi, nonché le modalità del loro funzionamento.

Le autorità albanesi si sono dette interessate all'istituzione di due comitati consultivi misti con il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni.

L'obiettivo dei comitati consultivi misti previsti consisterebbe nell'assistere il consiglio di stabilizzazione e di associazione in vista della promozione del dialogo e della cooperazione, rispettivamente, tra le parti sociali e altre organizzazioni della società civile nell'Unione e in Albania, e tra le autorità locali e regionali nell’Unione e in Albania.

Il 19 luglio 2022 l'Unione ha avviato i negoziati di adesione con l'Albania. L'intensificazione del dialogo politico nell'ambito dell'accordo aiuterà l'Albania ad avanzare nel suo percorso verso l'UE, in particolare mediante il rafforzamento delle relazioni tra le autorità a livello locale e regionale, nonché con le parti sociali e altre organizzazioni della società civile nell'Unione e in Albania.

È pertanto opportuno instituire i comitati consultivi misti previsti, rispettivamente, con il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni mediante una modifica del regolamento interno del consiglio di stabilizzazioni e di associazione, in conformità dell'articolo 120, paragrafo 4, dell'accordo.

È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione in merito alla modifica del regolamento interno di quest'ultimo, poiché tale modifica avrà effetti giuridici nei confronti dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 116 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra («consiglio di stabilizzazione e di associazione»), in merito all'istituzione di comitati consultivi misti, rispettivamente, con il Comitato economico e sociale europeo e con il Comitato delle regioni, e alla modifica del regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione, si basa sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione possono concordare modifiche di lieve entità di tale progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2024 Per il Consiglio Il presidente D. Clarinval