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Decisione di esecuzione (UE) 2024/389 della Commissione del 26 gennaio 2024 che rinnova l’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da colza geneticamente modificata Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2024) 432] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio1, in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, e l’articolo 23, paragrafo 3,

La decisione di esecuzione 2013/327/UE della Commissione2 ha autorizzato la commercializzazione di alimenti contenenti o costituiti da colza geneticamente modificata Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3, o alimenti e mangimi prodotti a partire da tale colza geneticamente modificata.

La decisione di esecuzione (UE) 2019/1301 della Commissione3 ha modificato la decisione di esecuzione 2013/327/UE per quanto riguarda il rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio di mangimi contenenti o costituiti da colza geneticamente modificata Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3. L’ambito di applicazione di tale autorizzazione riguardava anche il rinnovo dell’immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da colza geneticamente modificata Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3 per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione, precedentemente autorizzata dalla decisione 2007/232/CE della Commissione4.

L’8 febbraio 2021 BASF SE, con sede in Germania, ha presentato alla Commissione, per conto di BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, con sede negli Stati Uniti, una domanda di rinnovo di tale autorizzazione.

Il 26 aprile 2023 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha espresso un parere scientifico favorevole5. Essa ha concluso che la domanda di rinnovo non conteneva prove di eventuali nuovi pericoli, modifiche dell’esposizione o incertezze scientifiche tali da far modificare la valutazione iniziale del rischio relativa alla colza geneticamente modificata Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3 adottata dall’Autorità nel 20126.

Nel suo parere scientifico l’Autorità ha preso in considerazione tutte le domande e le preoccupazioni sollevate dagli Stati membri nell’ambito della consultazione delle autorità nazionali competenti, come previsto all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

L’Autorità ha inoltre concluso che il piano di monitoraggio degli effetti ambientali presentato dal richiedente, consistente in un piano generale di sorveglianza, è conforme agli usi cui sono destinati i prodotti.

Tenendo conto di tali conclusioni, è opportuno rinnovare l’autorizzazione all’immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti, costituiti o derivati da colza geneticamente modificata Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3 e di prodotti contenenti o costituiti da tale colza per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione.

Alla colza geneticamente modificata Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3 è stato assegnato un identificatore unico conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione7, nel contesto dell’autorizzazione iniziale rilasciata con decisione di esecuzione 2013/327/UE.

Per i prodotti oggetto della presente decisione non risultano necessari requisiti specifici in materia di etichettatura diversi da quelli stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 e all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio8. Tuttavia, al fine di garantire che l’uso dei prodotti contenenti o costituiti da colza geneticamente modificata Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3 rimanga entro i limiti fissati dall’autorizzazione rilasciata con la presente decisione, sull’etichettatura di tali prodotti, ad eccezione degli alimenti e degli ingredienti alimentari, dovrebbe figurare una dicitura che indichi chiaramente che essi non sono destinati alla coltivazione.

Il titolare dell’autorizzazione dovrebbe presentare relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio degli effetti ambientali. Tali risultati dovrebbero essere presentati conformemente ai requisiti stabiliti dalla decisione 2009/770/CE della Commissione9.

Il parere dell’Autorità non giustifica l’imposizione di condizioni specifiche o di restrizioni all’immissione in commercio, all’uso e alla manipolazione, compresi i requisiti relativi al monitoraggio successivo all’immissione in commercio, per quanto riguarda il consumo degli alimenti e dei mangimi contenenti, costituiti o derivati da colza geneticamente modificata Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3, o per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti e/o aree geografiche, secondo quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e dall’articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Tutte le informazioni pertinenti relative all’autorizzazione dei prodotti oggetto della presente decisione dovrebbero essere iscritte nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

La presente decisione deve essere notificata alle parti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica attraverso il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House) in conformità all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio10.

Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Il presente atto di esecuzione è stato ritenuto necessario e il presidente lo ha sottoposto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Organismi geneticamente modificati e identificatori unici

Come specificato alla lettera b) dell’allegato della presente decisione, alla colza geneticamente modificata (Brassica napus L.) Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3 sono rispettivamente assegnati a norma del regolamento (CE) n. 65/2004 gli identificatori unici ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 e ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6.

Art. 2 Autorizzazione

L’autorizzazione all’immissione in commercio dei seguenti prodotti è rinnovata per quanto riguarda:

  1. a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da colza geneticamente modificata ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 e ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6;

  2. b) mangimi contenenti, costituiti o derivati da colza geneticamente modificata ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 e ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6;

  3. c) prodotti contenenti o costituiti da colza geneticamente modificata ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 e ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6 per usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.

Art. 3 Etichettatura

1. Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il nome dell’organismo è «colza»;

2. la dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti dalla colza geneticamente modificata di cui all’articolo 1, ad eccezione dei prodotti di cui all’articolo 2, lettera a), e nei documenti che li accompagnano.

Art. 4 Metodo di rilevamento

Per il rilevamento della colza ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6 e ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6 si applica il metodo indicato alla lettera d) dell’allegato.

Art. 5 Piano di monitoraggio degli effetti ambientali

1. Il titolare dell’autorizzazione provvede affinché sia avviato e attuato il piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui alla lettera h) dell’allegato.

2. Il titolare dell’autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio, conformemente al formulario riportato nella decisione 2009/770/CE.

Art. 7 Titolare dell’autorizzazione

Il titolare dell’autorizzazione è Bayer CropScience LLC, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Bayer Agriculture B.V., Belgio.

Art. 8 Validità

La presente decisione si applica per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di notifica.

Art. 9 Destinatario

Bayer CropScience LLC, 800 N. Lindbergh Boulevard St. Louis, Missouri 63167, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Bayer Agriculture B.V., Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2024 Per la Commissione Stella Kyriakides Membro della Commissione