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Decisione (UE) 2024/435 del Consiglio del 29 gennaio 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto CETA istituito a norma dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione di un’interpretazione dell’articolo 8.10, dell’allegato 8-A, dell’articolo 8.9 e dell’articolo 8.39 conformemente all’articolo 26.1, paragrafo 5, lettera e)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

La decisione (UE) 2017/37 del Consiglio1 prevede la firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra2 («accordo»). L’accordo è stato firmato il 30 ottobre 2016.

La decisione (UE) 2017/38 del Consiglio3 prevede l’applicazione provvisoria di parti dell’accordo. L’accordo è applicato a titolo provvisorio dal 21 settembre 2017.

A norma dell’articolo 26.1, paragrafo 5, lettera e), dell’accordo, il comitato misto CETA ha il potere di adottare interpretazioni delle disposizioni dell’accordo, che devono essere vincolanti per i tribunali costituiti a norma del capo 8, sezione F (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti), e del capo 29 (Risoluzione delle controversie) dell’accordo.

Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del suo regolamento interno, allegato alla decisione (UE) 2018/1062 del Consiglio4, il comitato misto CETA ha il potere di adottare interpretazioni dell’accordo.

Il comitato misto CETA sarà chiamato ad adottare, mediante procedura scritta, un’interpretazione dell’articolo 8.10, dell’allegato 8-A, dell’articolo 8.9 e dell’articolo 8.39 dell’accordo.

È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto CETA sulla base dell’accluso progetto di interpretazione del comitato misto CETA, poiché esso chiarisce l’articolo 8.10, l’allegato 8-A, l’articolo 8.9 e l’articolo 8.39 dell’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto CETA per quanto riguarda l’adozione di un’interpretazione dell’articolo 8.10, dell’allegato 8-A, dell’articolo 8.9, e dell’articolo 8.39, dell’accordo, conformemente all’articolo 26.1, paragrafo 5, lettera e), dell’accordo, si basa sul progetto di interpretazione del comitato misto CETA accluso alla presente decisione.

Art. 2

Dopo l’adozione l’interpretazione di cui all’articolo 1 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2024 Per il Consiglio Il presidente H. Lahbib