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Decisione di esecuzione (UE) 2024/734 della Commissione del 27 febbraio 2024 che posticipa la data di scadenza dell’approvazione delle sostanze brodifacoum, bromadiolone, clorofacinone, cumatetralil, difenacum, difetialone e flocoumafen ai fini del loro uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi1, in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

Le sostanze brodifacoum, bromadiolone, clorofacinone, cumatetralil, difenacum, difetialone e flocoumafen sono approvate come principi attivi ai fini del loro uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (rodenticidi) a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 dai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/13812, (UE) 2017/13803, (UE) 2017/13774, (UE) 2017/13785, (UE) 2017/13796, (UE) 2017/13827 e (UE) 2017/13838 della Commissione («approvazioni»).

Le approvazioni scadranno il 30 giugno 2024. In conformità all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») sono state presentate domande di rinnovo delle approvazioni («domande»). Le domande sono valutate dalle autorità competenti di Danimarca, Finlandia, Francia, Paesi Bassi, Norvegia e Spagna in qualità di autorità di valutazione competenti.

Le autorità di valutazione competenti hanno informato la Commissione9 di aver deciso, a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, che fossero necessarie valutazioni complete delle domande. A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento, l’autorità di valutazione competente è tenuta a effettuare una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.

L’autorità di valutazione competente può, se del caso, esigere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.

Entro 270 giorni dal ricevimento di una raccomandazione delle autorità di valutazione competenti, in conformità all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 l’Agenzia è tenuta a preparare e trasmettere alla Commissione un parere in merito al rinnovo dell’approvazione del principio attivo.

Il 25 ottobre 2023 l’Agenzia ha informato la Commissione che le autorità di valutazione competenti intendevano trasmettere le loro relazioni di valutazione e le conclusioni delle loro valutazioni nel terzo trimestre del 2024.

Le sostanze brodifacoum, bromadiolone, clorofacinone, cumatetralil, difenacum, difetialone e flocoumafen sono classificate nel regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio10 come tossiche per la riproduzione di categoria 1 A o 1B e soddisfano pertanto il criterio di esclusione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012. Le sostanze brodifacoum, bromadiolone, difenacum, difetialone e flocoumafen soddisfano inoltre i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio11 per essere definite persistenti, bioaccumulabili e tossiche; esse soddisfano pertanto il criterio di esclusione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 528/2012. Le sostanze difetialone e flocoumafen soddisfano altresì i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per essere definite molto persistenti e molto bioaccumulabili; esse soddisfano pertanto il criterio di esclusione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 528/2012.

A norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, l’approvazione delle sostanze brodifacoum, bromadiolone, clorofacinone, cumatetralil, difenacum, difetialone e flocoumafen può essere rinnovata solo se i principi attivi rispettano ancora le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e le condizioni per la deroga di cui all’articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento.

Sono necessarie discussioni con i rappresentanti degli Stati membri per decidere se la condizione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 sia ancora soddisfatta e se l’approvazione delle sostanze brodifacoum, bromadiolone, clorofacinone, cumatetralil, difenacum, difetialone e flocoumafen possa pertanto essere rinnovata.

Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che le approvazioni scadano prima che siano prese decisioni in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza delle approvazioni per un periodo di tempo sufficiente a consentire l’esame delle domande. Considerati i termini previsti per le valutazioni delle autorità di valutazione competenti e per la formulazione e la trasmissione dei pareri da parte dell’Agenzia, come pure il tempo necessario alla Commissione per decidere se rinnovare l’approvazione di tali principi attivi ai fini del loro uso nei biocidi del tipo di prodotto 14, è opportuno posticipare le date di scadenza al 31 dicembre 2026.

Dopo il posticipo delle date di scadenza delle approvazioni, le sostanze brodifacoum, bromadiolone, clorofacinone, cumatetralil, difenacum, difetialone e flocoumafen rimangono approvate ai fini del loro uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 alle condizioni stabilite negli allegati delle rispettive approvazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La data di scadenza dell’approvazione del brodifacoum, stabilita nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1381, del bromadiolone, stabilita nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1380, del clorofacinone, stabilita nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1377, del cumatetralil, stabilita nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1378, del difenacum, stabilita nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1379, del difetialone, stabilita nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1382, e del flocoumafen, stabilita nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1383, ai fini del loro uso nei biocidi del tipo di prodotto 14, è posticipata al 31 dicembre 2026.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2024 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen