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Decisione di esecuzione (UE) 2024/766 della Commissione del 1o marzo 2024 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 per quanto riguarda il calcolo dei risparmi di CO2 e del margine statistico per determinate autovetture elettriche ibride non a ricarica esterna (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/20111, in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

Il 25 luglio 2023 il costruttore BMW AG («il richiedente») ha presentato, a norma dell’articolo 12 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione2, applicabile in tale data, una richiesta di modifica della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 della Commissione3 al fine di adeguare il calcolo dei risparmi di CO2 e del margine statistico per determinati veicoli elettrici ibridi non a ricarica esterna alla metodologia di cui al regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione4.

Il regolamento (UE) 2017/1151, modificato dal regolamento (UE) 2023/443 della Commissione5, presenta un approccio alternativo per correggere lo squilibrio nello stato di carica delle batterie di determinati veicoli elettrici ibridi non a ricarica esterna, basato su un fattore di emissione generico che dipende dal tipo di motore. Il richiedente ha chiesto di poter usare tale approccio per il calcolo dei risparmi di CO2 e del margine statistico per la tecnologia innovativa approvata con decisione di esecuzione (UE) 2019/1119.

Tenuto conto delle argomentazioni del richiedente, è opportuno modificare il metodo di prova di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 affinché i costruttori di veicoli che applicano l’approccio alternativo introdotto dal regolamento (UE) 2023/443 non debbano sostenere oneri di prova inutili nel presentare una domanda di certificazione dei risparmi di CO2 a norma della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119.

Sebbene il richiedente abbia chiesto di usare l’approccio alternativo sulla base di un’efficienza dell’alternatore pari a 0,67 è opportuno seguire in modo coerente l’approccio di cui al regolamento (UE) 2017/1151 e applicare un’efficienza dell’alternatore pari a 1 per determinare i risparmi di CO2 e il margine statistico, e adeguare di conseguenza il metodo di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1119,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2024 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen