Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio del 18 marzo 2024 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1, l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo1,
In conformità della decisione (UE) 2023/2761 del Consiglio2, l’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile («accordo») è stato firmato il 13 dicembre 2023 con riserva della conclusione dell’accordo in data successiva.In conformità di tale decisione, è stata approvata, a nome dell’Unione, la dichiarazione comune dell’Unione europea e della Repubblica del Cile sulle disposizioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile contenute nell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile, allegata all’accordo.
È opportuno approvare l’accordo a nome dell’Unione.
A norma dell’articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è opportuno abilitare la Commissione ad approvare a nome dell’Unione alcune modifiche dell’accordo che devono essere adottate con procedura semplificata a norma dell’articolo 21.20 e dell’articolo 33.11, paragrafo 6, dell’accordo e da un organismo istituito dall’accordo a norma dell’articolo 25.34 e dell’articolo 33.1, paragrafo 6, lettera a), punto x).
In conformità dell’articolo 33.14, all’interno dell’Unione l’accordo non conferisce alle persone diritti o impone loro obblighi diversi da quelli istituiti tra le parti a norma del diritto internazionale pubblico,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile3 è approvato a nome dell’Unione.
Art. 2
Ai fini dell’articolo 21.20 dell’accordo, qualsiasi modifica o rettifica degli allegati 21-A e 21-B dello stesso sono approvate dalla Commissione a nome dell’Unione, previa consultazione del comitato della politica commerciale.
Art. 3
Ai fini dell’articolo 25.34 e dell’articolo 33.1, paragrafo 6, lettera a), punto x), dell’accordo, qualsiasi modifica dell’allegato 25-C dello stesso sono approvate dalla Commissione a nome dell’Unione, previa consultazione del comitato della politica commerciale.
Art. 4
Ai fini dell’articolo 33.11, paragrafo 6, dell’accordo, sono approvate dalla Commissione a nome dell’Unione, previa consultazione del comitato della politica commerciale:
a) le modifiche delle appendici dell’accordo sul commercio del vino di cui all’allegato V dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra4, firmato, il 18 novembre 2002 («accordo di associazione»), quale integrato nell’accordo;
b) le modifiche delle appendici dell’accordo sul commercio di bevande alcoliche e aromatizzate di cui all’allegato VI dell’accordo di associazione, quale integrato nell’accordo.
Art. 5
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 33.9, paragrafo 1, dell’accordo per esprimere il consenso dell’Unione a essere vincolata dall’accordo5.
Art. 6
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2024 Per il Consiglio Il presidente J. Borrell Fontelles