Decisione di esecuzione (UE) 2024/1113 della Commissione del 18 aprile 2024 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2895 per quanto riguarda l’elenco delle isole e dei porti di cui all’articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio1, in particolare l’articolo 12, paragrafo 3 -quinquies,
Per garantire la connettività di determinate isole, l’articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, della direttiva 2003/87/CE prevede una deroga temporanea all’obbligo di restituzione delle quote per alcuni porti situati su isole sprovviste di un collegamento stradale o ferroviario con la terraferma e con una popolazione inferiore a 200000 residenti permanenti.
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/2895 della Commissione2 stila l’elenco delle isole e dei porti di cui all’articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE.
Il 28 dicembre 2023 la Finlandia ha chiesto di includere tre dei suoi porti nell’elenco dei porti interessati dalla deroga temporanea a norma dell’articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, della direttiva 2003/87/CE.
Dato che la Finlandia ha presentato la richiesta a dicembre 2023, e al fine di garantire la coerenza e l’efficace funzionamento del sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione, che dal 1o gennaio 2024 deve includere le emissioni generate dal trasporto marittimo, la presente decisione dovrebbe applicarsi retroattivamente da tale data.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/2895,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Nella tabella dell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/2895, dopo la voce relativa a Malta è inserita la riga seguente: «FINLANDIA ISOLE ÅLAND BERGHAMN (ECKERÖ) LÅNGNÄS MARIEHAMN».
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024.
Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2024 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen