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Decisione (UE) 2024/1413 del Consiglio del 29 aprile 2024 relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato volontario tra l’Unione europea e la Repubblica della Costa d’Avorio sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 3, primo comma, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e l’articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo1,

Il 21 maggio 2003 la Commissione ha adottato la comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata «L’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) — Proposta di un piano d’azione dell’Unione europea». Il piano d’azione presentato in tale comunicazione («piano d’azione FLEGT») invocava l’adozione di misure volte a contrastare i disboscamenti illegali mediante la conclusione di accordi di partenariato volontario con i paesi produttori di legname. Le conclusioni del Consiglio su tale piano d’azione sono state adottate nell’ottobre 20032 e una risoluzione in materia è stata adottata dal Parlamento europeo l’11 luglio 20053.

Conformemente alla decisione (UE) 2024/1412 del Consiglio4, l’accordo di partenariato volontario tra l’Unione europea e la Repubblica della Costa d’Avorio sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea («accordo») è stato firmato il 19 febbraio 2024, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’accordo di partenariato volontario tra l’Unione europea e la Repubblica della Costa d’Avorio sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea è approvato a nome dell’Unione5.

Art. 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo all’articolo 31 dell’accordo6.

Art. 3

La Commissione europea rappresenta l’Unione in sede di comitato congiunto di attuazione istituito dall’articolo 19 dell’accordo. Gli Stati membri possono partecipare alle riunioni del comitato congiunto di attuazione in qualità di membri della delegazione dell’Unione.

Art. 4

Ai fini delle modifiche degli allegati dell’accordo, conformemente all’articolo 26 dello stesso, la Commissione è autorizzata, secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio7, ad approvare le modifiche a nome dell’Unione.

Art. 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 29 aprile 2024 Per il Consiglio Il presidente D. Clarinval