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Decisione di esecuzione (UE) 2024/1322 della Commissione del 14 maggio 2024 che autorizza un metodo di classificazione delle carcasse di suino a Malta [notificata con il numero C(2024) 3102] (I testi in lingua maltese e inglese sono i soli facenti fede)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio1, in particolare l’articolo 20, primo comma, lettera p),

L’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di suino si applicano conformemente all’allegato IV, parte B, di tale regolamento. Ai fini della classificazione delle carcasse di suino l’allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, di detto regolamento dispone che il tenore di carne magra è valutato con metodi di classificazione autorizzati dalla Commissione, che sono autorizzati unicamente i metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino, e che tali metodi di classificazione sono subordinati alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale margine è definito nell’allegato V, parte A, punto 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione2.

L’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2017/1182 dispone che la Commissione può autorizzare un metodo di classificazione senza organizzare alcun test apposito, a condizione che lo stesso metodo sia già stato autorizzato in un altro Stato membro sulla base di un apposito test, laddove il campione delle carcasse sia sufficientemente rappresentativo del patrimonio suinicolo presente negli Stati membri interessati.

Malta ha chiesto alla Commissione di autorizzare il metodo «CSB Image-Meater 2.0» per la classificazione delle carcasse di suino nel suo territorio.

Lo stesso metodo era già stato autorizzato in Spagna con la decisione di esecuzione (UE) 2018/114 della Commissione3.

Malta ha presentato informazioni dettagliate che confermano che il campione delle carcasse utilizzato come base per il test di autorizzazione in Spagna è sufficientemente rappresentativo anche del patrimonio suinicolo a Malta.

Dall’esame della richiesta presentata risultano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2017/1182. È pertanto opportuno autorizzare il metodo di classificazione a Malta.

Salvo esplicita autorizzazione con decisione di esecuzione della Commissione, non dovrebbero essere consentite modifiche del metodo o dell’apparecchio di classificazione.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Per la valutazione delle carcasse di suino in relazione al tenore di carne magra a norma dell’allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è autorizzato a Malta l’impiego del metodo di classificazione seguente: l’apparecchio denominato «CSB Image-Meater 2.0» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nell’allegato della presente decisione.

Art. 2

Le modifiche del metodo di classificazione o del relativo apparecchio autorizzati di cui all’articolo 1 sono autorizzate con decisione di esecuzione della Commissione.

Art. 3

La Repubblica di Malta è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2024 Per la Commissione Janusz Wojciechowski Membro della Commissione