Decisione di esecuzione (UE) 2024/1434 della Commissione del 24 maggio 2024 che autorizza i metodi di classificazione delle carcasse di suino in Polonia e abroga la decisione di esecuzione 2005/240/CE [notificata con il numero C(2024) 3342] (Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio1, in particolare l’articolo 20, primo comma, lettera p),
L’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di suino si applicano conformemente all’allegato IV, parte B, di tale regolamento. Ai fini della classificazione delle carcasse di suino l’allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, di detto regolamento dispone che il tenore di carne magra è valutato con metodi di classificazione autorizzati dalla Commissione, che sono autorizzati unicamente i metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino e che tali metodi di classificazione sono subordinati alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale margine è definito nell’allegato V, parte A, punto 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione2.
La decisione di esecuzione 2005/240/CE della Commissione3 autorizzava l’impiego di 11 metodi di classificazione delle carcasse di suino in Polonia.
La Polonia ha chiesto alla Commissione di revocare l’autorizzazione dei metodi «Fully ultrasonic automatic carcass grading (Autofom)», «CSB Image-Meater (CSB)», «gmSCAN», «ESTIMEAT» e «MEAT3D».
La Polonia ha chiesto alla Commissione di autorizzare i nuovi metodi seguenti: «AutoFom IV», «CSB Image-Meater 2.0», «EstiMeat Expert» e «EstiMeat Pro». A tal fine la Polonia ha presentato una descrizione dettagliata delle prove di sezionamento, indicando, nel protocollo di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/1182, i principi su cui si basano i nuovi metodi, l’esito delle prove di sezionamento e le equazioni utilizzate per la stima della percentuale di carne magra.
La Polonia ha inoltre chiesto alla Commissione di autorizzare una formula aggiornata per sei metodi («Capteur Gras/Maigre — Sydel (CGM)», «Ultra FOM 300», «Autofom III», «Fat-O-Meater II (FOM II)», «metodo manuale (ZP)» e «IM-03») già autorizzati dalla decisione di esecuzione 2005/240/CE per la classificazione delle carcasse di suino sul suo territorio.
Dall’esame delle domande presentate risultano soddisfatte le condizioni e i requisiti minimi per l’autorizzazione dei nuovi metodi di classificazione e per l’aggiornamento delle equazioni per i metodi autorizzati di cui all’allegato V, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/1182. È pertanto opportuno autorizzare i nuovi metodi di classificazione e le nuove formule in Polonia.
Salvo esplicita autorizzazione con decisione di esecuzione della Commissione, non dovrebbero essere consentite modifiche dei metodi o degli apparecchi di classificazione.
Per motivi di chiarezza e certezza del diritto è opportuno abrogare la decisione 2005/240/CE.
Per concedere agli operatori il tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti tecnici relativi all’introduzione di nuovi dispositivi e di nuove equazioni, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 29 luglio 2024.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Per la valutazione delle carcasse di suino in relazione al tenore di carne magra a norma dell’allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è autorizzato in Polonia l’impiego dei metodi di classificazione seguenti:
a) l’apparecchio denominato «Capteur Gras/Maigre — Sydel (CGM)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte I dell’allegato;
b) l’apparecchio denominato «Ultra FOM 300» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte II dell’allegato;
c) l’apparecchio denominato «IM-03» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte III dell’allegato;
d) l’apparecchio denominato «Autofom III» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte IV dell’allegato;
e) l’apparecchio denominato «AutoFom IV» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte V dell’allegato;
f) l’apparecchio denominato «Fat-O-Meater II (FOM II)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte VI dell’allegato;
g) il «metodo manuale (ZP)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte VII dell’allegato;
h) l’apparecchio denominato «CSB Image-Meater 2.0» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte VIII dell’allegato;
i) l’apparecchio denominato «EstiMeat Expert» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte IX dell’allegato;
j) l’apparecchio denominato «EstiMeat Pro» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte X dell’allegato.
Per quanto riguarda l’apparecchio «Ultra-FOM 300», di cui al primo comma, lettera b), al termine della procedura di misurazione deve essere possibile verificare sulla carcassa che l’apparecchio ha rilevato i valori delle misure X1 e X3 nel punto indicato nell’allegato, parte II, punto 3. Il marchio corrispondente nel punto di misurazione deve essere eseguito contemporaneamente alla procedura di misurazione.
Il metodo manuale (ZP), di cui al primo comma, lettera g), può essere autorizzato unicamente per i macelli aventi una linea di macellazione con una capacità di non più di 40 suini l’ora.
Art. 2
In deroga alla presentazione tipo di cui all’allegato IV, parte B, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013, non è necessario asportare la sugna, i rognoni e il diaframma dalle carcasse di suino prima della pesatura e della classificazione, mentre il condotto uditivo esterno può essere rimosso. Per stabilire la quotazione delle carcasse di suino in maniera comparabile, il peso a caldo constatato viene:
a) ridotto delle seguenti percentuali:
i) 0,23 % per il diaframma;
ii) per la sugna e i rognoni:
1,90 % per le carcasse di classe S ed E;
2,11 % per le carcasse di classe U;
2,54 % per le carcasse di classe R;
3,12 % per le carcasse di classe O;
3,35 % per le carcasse di classe P;
b) aumentato di 260 grammi per carcassa per entrambi i condotti uditivi esterni.
Art. 3
Le modifiche dei metodi di classificazione o dei relativi apparecchi autorizzati di cui all’articolo 1 sono autorizzate con decisione di esecuzione della Commissione.
Art. 4
La decisione di esecuzione 2005/240/CE è abrogata.
Art. 5
La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.
Essa si applica a decorrere dal 29 luglio 2024.
Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2024 Per la Commissione Janusz Wojciechowski Membro della Commissione