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Decisione di esecuzione (UE) 2024/1467 della Commissione del 27 maggio 2024 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2019/785 relativa all’armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nell’Unione [notificata co il numero C(2024)3377] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio)1, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

La decisione di esecuzione (UE) 2019/785 della Commissione2 armonizza le condizioni tecniche per l’uso dello spettro da parte delle apparecchiature radio basate sulla tecnologia a banda ultralarga (ultra-wideband, «UWB») Tale decisione garantisce la disponibilità di spettro radio in tutta l’Unione secondo condizioni armonizzate, elimina gli ostacoli all’adozione della tecnologia UWB ed è finalizzata alla creazione di un mercato unico efficace per i sistemi UWB, con notevoli economie di scala e vantaggi per i consumatori.

Benché i segnali trasmessi con la tecnologia a banda ultralarga abbiano di norma una potenza estremamente ridotta, la possibilità di interferenze dannose con gli attuali servizi di radiocomunicazione esiste e deve essere gestita. È pertanto necessario evitare interferenze dannose (anche quando queste dovessero derivare dall’accesso allo spettro radio da parte di sistemi di radioastronomia, di esplorazione della Terra via satellite e di ricerca spaziale) e preservare un equilibrio tra gli interessi dei servizi esistenti e l’obiettivo strategico generale di instaurare condizioni favorevoli all’introduzione di tecnologie innovative a vantaggio della società.

Ai sensi della decisione n. 676/2002/CE, il 16 marzo 2017 la Commissione ha conferito alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni («CEPT») un mandato permanente al fine di individuare le condizioni tecniche per l’introduzione armonizzata di applicazioni radio basate sulla tecnologia UWB nell’Unione al fine di fornire condizioni tecniche aggiornate per tali applicazioni. Tale mandato permanente è stato modificato nel 2019 a seguito dell’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/785 e dell’abrogazione della decisione 2007/131/CE della Commissione3.

In risposta a tale mandato permanente, il 7 luglio 2023 la CEPT ha adottato una relazione4 nella quale ha proposto di aggiungere i seguenti casi d’uso al quadro normativo esistente per l’UWB nella banda 6-8,5 GHz: uso in posizione fissa all’aperto per applicazioni di geolocalizzazione, applicazioni generiche sui veicoli e applicazioni a potenza più elevata per uso esclusivo in ambienti chiusi.

Nella relazione la CEPT ha inoltre proposto di chiarire che dall’ambito di applicazione dell’uso generico dell’UWB sono esclusi l’uso in posizione fissa all’aperto e l’uso negli aeromobili e nei veicoli stradali e ferroviari e di migliorare la struttura di alcune sezioni dell’allegato e la terminologia impiegata.

Il potenziale dell'UWB per i dispositivi di assistenza è noto, ad esempio, anche per i sistemi di controllo ambientale destinati alle persone con menomazioni fisiche o per l'assistenza alle persone con disturbi sensoriali, come le persone non vedenti, negli spostamenti all'interno di edifici.

È necessario sostenere l’armonizzazione generale del quadro normativo dell’UWB al fine di migliorare la coerenza dei limiti e delle tecniche di mitigazione tra i diversi regolamenti relativi alla banda ultralarga e consentire soluzioni innovative nel campo della tecnologia UWB.

È necessario stabilire limiti normativi e individuare tecniche di mitigazione per garantire un uso efficiente dello spettro, assicurando al tempo stesso la coesistenza con gli altri utenti dello spettro. L’evoluzione tecnologica può offrire altre soluzioni che garantiscano un livello di protezione dello spettro almeno equivalente. Per questo motivo l’uso di tecniche di mitigazione alternative, come le soluzioni contenute in eventuali norme armonizzate elaborate in futuro dalle organizzazioni europee di normazione, dovrebbe essere consentito a condizione che tali tecniche garantiscano un livello di prestazioni e di protezione dello spettro almeno equivalente e che rispettino in modo verificabile i requisiti tecnici stabiliti dal presente quadro normativo.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per lo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione di esecuzione (UE) 2019/785 è così modificata:

  1. 1) all’articolo 2, la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) “densità spettrale di potenza irradiata totale” (total radiated power spectral density, TRPsd): la media dei valori della densità spettrale di potenza irradiata media (e.i.r.p.) misurata con una risoluzione di 15 gradi in una sfera intorno al dispositivo UWB (uso generico o su veicolo) o intorno allo scenario relativo al caso d’uso (come emissioni indirette per i dispositivi UWB di determinazione dei materiali);»;

  2. 2) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri designano e rendono disponibile, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, lo spettro radio per le apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga purché queste ultime rispettino le condizioni fissate nell’allegato e siano utilizzate in ambienti chiusi o, se utilizzate all’aperto, non siano collegate a un’installazione fissa, a un’infrastruttura fissa o a un’antenna esterna fissa. Le apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga che rispetta le condizioni fissate nell’allegato sono autorizzate anche nei veicoli a motore e ferroviari o a essere collegate a un’installazione o a un’infrastruttura fissa o per uso con un’antenna esterna fissa se esplicitamente consentito nell’allegato.»;

  3. 3) l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2024 Per la Commissione Thierry Breton Membro della Commissione