Decisione della Commissione del 27 maggio 2024 che notifica alla Repubblica del Senegal la possibilità di essere identificata come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata C/2024/3277
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/19991, in particolare l’articolo 32,
1. INTRODUZIONE
Il regolamento (CE) n. 1005/2008 (regolamento INN) istituisce un regime dell’Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).
Il capo VI del regolamento INN stabilisce la procedura per l’identificazione dei paesi terzi non cooperanti, i provvedimenti da adottare in relazione a tali paesi, l’elaborazione di un elenco di tali paesi, la radiazione dallo stesso, la pubblicità dell’elenco e le misure di emergenza.
Ai sensi dell’articolo 31 del regolamento INN, la Commissione è tenuta a identificare i paesi terzi che considera paesi non cooperanti in materia di lotta contro la pesca INN. Devono essere identificati come non cooperanti i paesi terzi che non adempiano l’obbligo ad essi imposto dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN.
Prima di identificare i paesi terzi come non cooperanti ai sensi dell’articolo 31 del regolamento INN, la Commissione, conformemente all’articolo 32 dello stesso regolamento, è tenuta innanzitutto a notificare a detti paesi la possibilità di essere identificati come tali. La notifica è di natura preliminare.
La notifica ai paesi terzi ai sensi dell’articolo 32 deve basarsi sui criteri di cui all’articolo 31 del regolamento INN.
L’identificazione dei paesi terzi non cooperanti ai sensi dell’articolo 31 del regolamento INN deve fondarsi sull’esame di tutte le informazioni indicate al paragrafo 2 dello stesso articolo. In particolare, è basata sull’esame di tutte le informazioni ottenute a norma del regolamento INN o, se del caso, di qualsiasi altra informazione pertinente, ad esempio i dati di cattura, le informazioni sugli scambi ricavate da statistiche nazionali e da altre fonti affidabili, i registri e le banche dati dei pescherecci, i programmi di documentazione delle catture o di documentazione statistica e gli elenchi delle navi INN adottati da organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), nonché qualsiasi altra informazione ottenuta nei porti e nelle zone di pesca.
Conformemente all’articolo 33 del regolamento INN il Consiglio è tenuto ad elaborare un elenco dei paesi terzi non cooperanti. A tali paesi si applicano anche le misure di cui all’articolo 38 del regolamento INN.
Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento INN l’accettazione di certificati di cattura convalidati da paesi terzi di bandiera è subordinata a una notifica alla Commissione in cui lo Stato di bandiera interessato attesta a) di disporre di un dispositivo destinato a garantire l’attuazione, il controllo e l’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione applicabili ai suoi pescherecci e b) che le sue autorità pubbliche sono abilitate a certificare la veridicità delle informazioni contenute nei certificati di cattura e a verificare i certificati stessi.
Conformemente all’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN la Commissione è tenuta a cooperare sul piano amministrativo con i paesi terzi su questioni attinenti all’attuazione delle disposizioni di detto regolamento in materia di certificazione delle catture.
2. PROCEDURA RELATIVA ALLA REPUBBLICA DEL SENEGAL
Il 1o settembre 2009 la Repubblica del Senegal (di seguito, «Senegal») ha presentato la notifica come Stato di bandiera ai sensi dell’articolo 20 del regolamento INN alla Commissione, che l’ha accettata in data 1o gennaio 2010.
A norma dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN dal 2009 la Commissione collabora in modo mirato con le autorità senegalesi. Tale cooperazione ha riguardato in particolare l’attuazione del sistema di certificazione delle catture, le attività dei pescherecci battenti bandiera degli Stati membri operanti nelle acque soggette alla giurisdizione del Senegal e la procedura di rilascio delle licenze stabilita dalle autorità senegalesi. Dal 20 al 24 giugno 2011 i servizi della Commissione hanno effettuato una missione in Senegal per verificare le condizioni di rilascio delle autorizzazioni e delle licenze di pesca in Senegal, in particolare ad operatori dell’Unione europea.
Tra il 2011 e il 2020 sono proseguiti gli scambi bilaterali riguardo alle attività dei pescherecci battenti bandiera senegalese nelle acque non soggette alla giurisdizione senegalese e dei pescherecci battenti bandiera degli Stati membri operanti nelle acque soggette alla giurisdizione senegalese e agli scali di pescherecci nel porto di Dakar.
Nel quadro della riunione annuale del 2020 della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT, International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas)2, diverse parti contraenti e parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti (PCC) hanno sollevato questioni relative ai pescherecci battenti bandiera senegalese e a scali specifici nel porto di Dakar. Ciò ha indotto la Commissione a interrogarsi sui controlli effettuati dal Senegal nei confronti della sua flotta peschereccia operante al di fuori delle sue acque (in particolare nella zona della convenzione ICCAT) e sui controlli effettuati dalle autorità senegalesi nei porti nazionali3.
Poiché il Senegal non ha fornito risposte su tali questioni (o lo ha fatto solo parzialmente), queste sono state nuovamente sollevate dalla Commissione nel quadro delle riunioni annuali dell’ICCAT del 2021 e del 20224. La Commissione ha inoltre espresso preoccupazioni riguardo a esportazioni illegali di tonnidi e specie affini regolamentate dall’ICCAT (pesce spada e tonno alalunga) dal Senegal verso il mercato dell’Unione nel 20205.
La questione delle esportazioni illegali è stata ulteriormente discussa a livello bilaterale tra la Commissione e il Senegal attraverso lo scambio di nove lettere tra novembre 2021 e ottobre 20226.
Nel frattempo, il 1o marzo 2022 la Commissione ha inviato un questionario alle autorità senegalesi per avere una panoramica del regime di controllo della pesca istituito dal Senegal e per verificare l’esistenza di controlli e meccanismi efficaci volti a garantire la legalità dei prodotti della pesca provenienti dal paese che entrano nel mercato dell’Unione. La risposta del Senegal è pervenuta il 19 gennaio 20237.
A seguito di una riunione tenutasi il 6 luglio 2023 tra il ministro della Pesca del Senegal e la Commissione, quest’ultima, il 19 luglio 2023, ha inviato una lettera in cui chiedeva al Senegal di rispondere ai quesiti sollevati dal 2020 al 2023 in merito alle esportazioni illegali, ai controlli dei pescherecci battenti bandiera senegalese e ai controlli effettuati nei porti senegalesi. Il Senegal ha risposto con lettera datata 26 ottobre, ricevuta dalla Commissione il 30 ottobre 2023.
Nel frattempo, il 26 ottobre 2023 la Commissione ha inviato una lettera alle autorità senegalesi per informarle di aver esaminato in modo più approfondito la questione di potenziali esportazioni illegali di prodotti della pesca dal Senegal verso il mercato dell’Unione nel periodo 2011-2020. Tali risultanze sono state trasmesse anche all’ICCAT8.
Il Senegal ha risposto alla Commissione il 10 novembre 20239 nel quadro della riunione annuale dell’ICCAT 202310.
Il Senegal ha ratificato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (UNCLOS) e l’accordo delle Nazioni Unite ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995 (UNFSA) e ha aderito all’accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo del 2009 (PSMA)11. Il Senegal ha inoltre aderito all’accordo FAO volto a promuovere il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte delle navi da pesca in alto mare del 1993 (accordo di conformità). Nel febbraio 2014 ha infine adottato un piano d’azione nazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN e nel 2023 ha adottato un piano aggiornato12.
Il Senegal è parte contraente dell’ICCAT13, del Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale (Copace) e della Commissione subregionale della pesca (CSRP, Sub-Regional Fisheries Commission). È stato parte non contraente cooperante della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano dal 2006 al 202214. È anche membro della Conferenza ministeriale sulla cooperazione in materia di pesca tra gli Stati africani che si affacciano sull’Oceano Atlantico (ATLAFCO/COMHAFAT).
Al fine di valutare il rispetto da parte del Senegal degli obblighi internazionali ad esso incombenti in qualità di Stato di bandiera, di approdo, costiero o di commercializzazione in virtù del diritto internazionale di cui al considerando (20), la Commissione ha chiesto, raccolto e analizzato tutte le informazioni a tal fine necessarie, tra cui quelle pubblicate dalle ORGP, quelle trasmesse dal Senegal e dagli Stati membri e quelle tratte da banche dati affidabili.
3. POSSIBILITÀ CHE IL SENEGAL SIA IDENTIFICATO COME PAESE TERZO NON COOPERANTE
Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento INN la Commissione ha esaminato gli obblighi spettanti al Senegal in qualità di Stato di bandiera, di approdo, costiero o di commercializzazione. Ai fini di tale esame essa ha preso in considerazione i criteri stabiliti all’articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN.
3.1 Misure adottate in relazione alla ricorrenza di attività di pesca INN e di flussi commerciali di prodotti provenienti da tali attività (articolo 31, paragrafo 4, del regolamento INN)
Conformemente all’articolo 31, paragrafo 4, lettera a), del regolamento INN la Commissione ha esaminato le misure adottate dal Senegal in relazione all’attività di pesca INN ricorrente svolta o coadiuvata da pescherecci battenti la sua bandiera o da suoi cittadini, o da pescherecci che operano nelle sue acque marittime o che utilizzano i suoi porti.
La Commissione ha esaminato per prima cosa le misure adottate dal Senegal in relazione all’attività di pesca INN ricorrente svolta o coadiuvata da pescherecci battenti la sua bandiera o da suoi cittadini.
Nel 2019 il Senegal ha ricevuto da un paese terzo informazioni15 su catture di tonno alalunga effettuate dai pescherecci MARIO 716, MARIO 1117 e DIAMALAYE 190918. All’epoca tali pescherecci non figuravano nel registro ICCAT delle navi autorizzate a pescare la specie in questione. Le informazioni ricevute dal paese terzo indicavano anche un superamento del contingente di tonno alalunga19.
Come ulteriormente indicato nei considerando da (28) a (39), i pescherecci MARIO 7 e MARIO 11 sono tuttavia riusciti a proseguire le attività di pesca INN anche nel 2020. In tale anno anche il peschereccio LISBOA20, di proprietà della stessa società21, ha esportato quantitativi di tonno alalunga superiori al contingente ICCAT del Senegal22. La Commissione conclude pertanto che, nonostante l’avvertimento del 2019, il Senegal non ha adottato alcuna misura per controllare efficacemente la propria flotta e garantire che tali pescherecci non pratichino attività di pesca INN.
Nel quadro della riunione annuale dell’ICCAT del 2020, una parte contraente dell’ICCAT ha diffuso informazioni su presunte attività di pesca INN da parte di pescherecci battenti bandiera senegalese23. Le informazioni riguardavano i pescherecci MARIO 7, MARIO 11 e MAXIMUS24.
Il peschereccio MARIO 11 è stato avvistato nel maggio 2020 mentre operava in alto mare, nella zona della convenzione ICCAT, con esemplari di tonnidi e pinne di squalo a bordo25.
Il Senegal ha inizialmente confermato quanto segue: in primo luogo, il peschereccio stava per essere radiato dal registro nazionale delle navi dal 7 gennaio 2020; in secondo luogo, esso non disponeva di una licenza di pesca in alto mare e, di conseguenza, le sue attività erano considerate illegali26. L’obbligo di detenere un’autorizzazione ad operare in alto mare per i pescherecci battenti bandiera senegalese è stabilito dalla legislazione nazionale del Senegal27. In seguito, tuttavia, il Senegal ha ritenuto che la presenza di pinne di squalo a bordo non costituisse una prova sufficiente del fatto che il peschereccio avesse svolto attività di pesca, in particolare considerando che esso non era autorizzato ad operare ai sensi della legislazione nazionale senegalese28. Il Senegal ha pertanto chiesto la sospensione del suo inserimento nell’elenco ICCAT delle navi INN fino a quando non fossero state trovate prove a dimostrazione del fatto che il peschereccio aveva effettivamente effettuato operazioni di pesca29. I dati del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) che la Commissione ha ricevuto dal Senegal nell’ottobre 2023 dimostrano che dal gennaio al giugno 2020 il peschereccio operava nella zona della convenzione ICCAT30.
Con comunicazione del 4 giugno 202031 il Senegal ha indicato che il peschereccio MARIO 7 «si sarebbe trovato» in una situazione analoga (suggerendo che anch’esso fosse in fase di radiazione e che non disponesse di alcuna autorizzazione valida rilasciata dal Senegal per pescare in alto mare). Secondo le informazioni trasmesse dal Senegal nell’ottobre 2023, anche il peschereccio in questione ha operato in alto mare, nella zona della convenzione ICCAT, nel primo semestre del 202032.
Secondo una lettera delle autorità del Senegal33, l’operatore dei pescherecci MARIO 11 e MARIO 7 aveva chiesto la loro radiazione dal registro nel maggio 2020. La lettera indicava inoltre che tali pescherecci operavano dal novembre 2018 con un certificato di immatricolazione provvisorio scaduto. Nell’agosto 2020 le autorità senegalesi hanno dichiarato di aver approvato la richiesta dell’operatore e di aver annullato l’immatricolazione provvisoria. Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che i suddetti pescherecci sono stati radiati dal registro nazionale del Senegal solo nell’agosto 2020 e che, di conseguenza, essi hanno operato senza un certificato di immatricolazione valido dal novembre 2018 all’agosto 2020.
Questa situazione solleva seri dubbi sul processo di immatricolazione messo in atto dal Senegal, in quanto apparentemente i pescherecci battenti la sua bandiera sono autorizzati ad operare senza disporre di un certificato di immatricolazione valido. In effetti entrambi i pescherecci erano iscritti nel registro ICCAT delle navi autorizzate negli anni 2019 e 2020 in quanto battenti bandiera senegalese (almeno fino a quando il Senegal non ne ha chiesto la radiazione dal registro ICCAT a seguito dell’avvistamento del peschereccio MARIO 11 di cui al considerando (29))34.
Questa prassi non è in linea con l’articolo 19 delle linee guida volontarie per il comportamento degli Stati di bandiera35, che raccomanda a tali Stati di effettuare l’immatricolazione dei pescherecci e rilasciare un’autorizzazione a praticare attività di pesca e connesse alla pesca in modo coordinato, garantendo che ciascuna funzione tenga debitamente conto dell’altra e che esistano collegamenti adeguati tra il funzionamento dei registri dei pescherecci e dei registri delle loro attività. Il suddetto articolo raccomanda inoltre che, qualora queste due funzioni non siano svolte da un unico organismo, lo Stato di bandiera garantisca una cooperazione e uno scambio di informazioni sufficienti tra gli organismi che ne sono responsabili.
Come indicato nel considerando (32), tali pescherecci sono stati inoltre radiati dal registro nazionale del Senegal nell’agosto 2020. Di conseguenza il Senegal avrebbe dovuto garantire che entrambi i pescherecci non svolgessero alcuna attività di pesca fino al completamento del loro processo di radiazione, tanto più che esso non aveva rilasciato alcuna licenza di pesca per operare in alto mare. Questa situazione è in contrasto con l’articolo 18, paragrafo 3, lettera a), dell’UNFSA36, che impone agli Stati di controllare i pescherecci battenti la loro bandiera in alto mare mediante licenze di pesca. Non è peraltro in linea con l’articolo 3, paragrafo 2, dell’accordo di conformità37, che raccomanda agli Stati di non permettere alle navi da pesca battenti la loro bandiera di pescare in alto mare a meno che non siano state autorizzate.
Come indicato nel considerando (30), questa situazione viola anche la stessa legislazione nazionale del Senegal, che impone ai pescherecci battenti bandiera senegalese di disporre di un’autorizzazione ad operare in alto mare38 e mette in discussione i controlli del Senegal sui pescherecci battenti la sua bandiera. Ciò si evince in particolare dalla dichiarazione del Senegal secondo cui le autorità effettuano ispezioni in mare e nei porti al fine di verificare le licenze (nazionali e regionali) e i giornali di bordo per garantire che i pescherecci battenti bandiera senegalese siano debitamente autorizzati a praticare attività di pesca39.
Di conseguenza il fatto che due pescherecci battenti bandiera senegalese siano riusciti a praticare attività di pesca in alto mare senza un’immatricolazione e un’autorizzazione valide porta a concludere che i controlli effettuati dal Senegal sui pescherecci battenti la sua bandiera non sono conformi né ai suoi obblighi internazionali né a quelli nazionali.
I pescherecci battenti bandiera senegalese operanti nella zona della convenzione ICCAT devono inoltre essere dotati di VMS conformemente alla raccomandazione ICCAT 18-1040. Ciononostante, il Senegal non garantisce un controllo efficace delle attività dei pescherecci battenti la sua bandiera, in quanto, secondo le registrazioni VMS fornite dalle autorità senegalesi, i due pescherecci summenzionati operavano in alto mare, all’interno della zona della convenzione ICCAT, senza che il Senegal lo riscontrasse41.
Il peschereccio MARIO 11 è stato inserito42 nell’elenco ICCAT delle navi INN a seguito delle discussioni svoltesi nel quadro della riunione annuale dell’ICCAT del 2020.
Nel quadro della riunione annuale dell’ICCAT del 2020 sono state inoltre diffuse ulteriori informazioni sul peschereccio MAXIMUS, che batteva allora bandiera senegalese43. Si sospetta che MAXIMUS, avvistato nel marzo 2020 mentre operava nella zona della convenzione ICCAT, abbia effettuato trasbordi in mare con un altro peschereccio44, pur non essendo autorizzato a effettuare tali operazioni (come nave da trasporto) ai sensi della raccomandazione ICCAT 16-1545. Quest’ultima istituisce un registro delle navi da trasporto autorizzate a ricevere tonnidi e specie affini. Le navi da trasporto non iscritte nel registro non sono considerate autorizzate a ricevere tonnidi e specie affini nell’ambito di operazioni di trasbordo. Secondo la legislazione nazionale senegalese inoltre i trasbordi in mare sono consentiti solo eccezionalmente previa autorizzazione del ministero della Pesca46.
Attraverso scambi bilaterali, il Senegal ha indicato che il peschereccio MAXIMUS era stato ispezionato nel settembre 2020 durante il suo scalo nel porto di Dakar. Le autorità senegalesi non avevano riscontrato alcuna violazione e non erano state individuate prove a sostegno del fatto che il peschereccio avesse effettuato trasbordi in mare47.
Secondo le informazioni raccolte dalla Commissione nel 2021 il peschereccio MAXIMUS aveva catturato 311 tonnellate di pesce spada dell’Atlantico settentrionale in una bordata di pesca di 36 giorni e aveva poi esportato i prodotti nel mercato dell’Unione48. Considerato il quantitativo catturato da un unico peschereccio in un lasso di tempo così breve, nel novembre 2021 la Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti al Senegal.
In una lettera del 4 febbraio 202249 il Senegal ha confermato e riconosciuto che tali catture erano state certificate in modo fraudolento e che quanto riscontrato rafforzava i sospetti, già espressi nel 202050, di trasbordi illegali in mare commessi dal peschereccio in questione.
In un’altra comunicazione datata 17 marzo 2022 la Commissione ha sottolineato che nel 2020 il peschereccio LISBOA, battente bandiera senegalese fino al 13 novembre 202051, aveva esportato 579 tonnellate di tonno alalunga nel mercato dell’Unione. In una lettera del 26 ottobre 2023 il Senegal ha indicato che anche queste catture derivavano da trasbordi illegali in mare.
Inoltre, i prodotti della pesca dichiarati come catturati dai pescherecci MAXIMUS e LISBOA avevano superato i contingenti assegnati dall’ICCAT al Senegal per il pesce spada dell’Atlantico settentrionale e il tonno alalunga per il 202052.
Tale situazione solleva interrogativi in merito ai controlli effettuati dalle autorità senegalesi sui pescherecci battenti la sua bandiera. Nonostante le assicurazioni fornite dal Senegal sul fatto che tutti i pescherecci che fanno scalo nei suoi porti sono soggetti a ispezione53 e che le catture sbarcate sono verificate mediante appositi manifesti di sbarco54, tali circostanze dimostrano che due pescherecci con palangaro sono riusciti ad eludere la vigilanza delle autorità senegalesi mentre esercitavano attività di pesca non autorizzate nella zona della convenzione ICCAT.
Inoltre, come indicato al considerando (38), i pescherecci battenti bandiera senegalese che operano nella zona della convenzione ICCAT devono essere dotati di VMS conformemente alla raccomandazione ICCAT 18-10.
Il Senegal, tuttavia, non si è accorto che i due pescherecci avevano catturato quantitativi di prodotti della pesca superiori ai contingenti loro assegnati, che era impossibile catturare tutti i quantitativi dichiarati nel corso delle suddette bordate di pesca e che entrambi i pescherecci avevano effettuato trasbordi illegali in mare. Una verifica approfondita delle registrazioni VMS, dei giornali di pesca e dei manifesti di sbarco di tali pescherecci avrebbe potuto mettere in allarme le autorità del Senegal. Le discrepanze rilevate dalla Commissione nelle informazioni fornite dal Senegal non fanno che confermare la mancanza di un controllo adeguato: secondo i dati del giornale di bordo il peschereccio MAXIMUS stava pescando, mentre secondo le registrazioni VMS il peschereccio si trovava in porto55.
Tale situazione viola le disposizioni dell’UNFSA. A norma dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’UNFSA, uno Stato i cui pescherecci praticano la pesca alturiera deve adottare i provvedimenti necessari volti ad assicurare che i pescherecci battenti la sua bandiera rispettino le norme delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e che tali pescherecci non esercitano attività che possano pregiudicare l’efficacia di tali provvedimenti. Le attività dei suddetti pescherecci non erano conformi alle norme dell’ICCAT, in particolare alle raccomandazioni sui trasbordi e sull’assegnazione dei contingenti56. L’articolo 18, paragrafo 3, lettera f), dell’UNFSA impone inoltre allo Stato di bandiera di adottare provvedimenti nei confronti dei pescherecci battenti la sua bandiera, compresi i requisiti per la verifica della cattura di specie bersaglio e non bersaglio mediante mezzi quali piani di ispezione, rapporti sugli sbarchi, supervisione di trasbordi e osservazioni degli sbarchi di catture.
I pescherecci MAXIMUS e LISBOA sono stati quindi inseriti nell’elenco ICCAT delle navi INN nel novembre 202257.
È importante sottolineare che i pescherecci MARIO 7, MARIO 11, MAXIMUS, LISBOA e DIAMALAYE 1909 erano tutti di proprietà dello stesso operatore quando battevano bandiera senegalese58.
La Commissione conclude pertanto che il Senegal non ha adottato alcuna misura per controllare efficacemente la propria flotta e garantire che tali pescherecci non praticassero attività di pesca INN.
Tenuto conto delle informazioni di cui ai considerando da (26) a (52), la Commissione ritiene che il Senegal sia venuto meno alle responsabilità, ad esso spettanti in quanto Stato di bandiera, di esercitare un controllo sulla propria flotta e di impedire ai pescherecci battenti la sua bandiera di svolgere attività di pesca INN in acque al di fuori della propria giurisdizione. Ciò contravviene all’articolo 94, paragrafi 1 e 2, dell’UNCLOS59, in base al quale ogni Stato è tenuto ad esercitare efficacemente la propria giurisdizione e il proprio controllo sui pescherecci battenti la sua bandiera. Il Senegal pertanto è venuto meno all’obbligo di dovuta diligenza che gli impone di impiegare mezzi adeguati, adoperarsi con il massimo impegno e fare il possibile per impedire ai pescherecci battenti la sua bandiera di praticare la pesca INN60, in particolare tenuto conto dell’avvertimento che aveva ricevuto già nel 2019 di cui al considerando (26). Tale inadempienza non è inoltre in linea con i punti 34 e 35 del piano d’azione internazionale della FAO per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata61, secondo cui gli Stati dovrebbero garantire che i pescherecci autorizzati a battere la loro bandiera non pratichino né sostengano attività di pesca INN.
A norma dell’articolo 18, paragrafo 2, dell’UNFSA inoltre uno Stato autorizza che pescherecci battenti la sua bandiera vengano utilizzati per la pesca di alto mare solo quando sia in grado di esercitare con efficacia le proprie responsabilità. Il paragrafo 30 delle linee guida volontarie per il comportamento degli Stati di bandiera raccomanda altresì che gli Stati di bandiera attuino efficacemente un regime di autorizzazione delle attività di pesca solo se sono certi di poter esercitare effettivamente la loro giurisdizione e il loro controllo sui loro pescherecci al fine di garantire il rispetto delle norme applicabili. Le informazioni di cui ai considerando da (26) a (52) indicano che il Senegal non era in grado di esercitare tale controllo.
Non si può quindi escludere che pescherecci battenti bandiera senegalese diversi da quelli di cui ai considerando da (26) a (52) abbiano svolto anch’essi attività di pesca INN o connesse alla pesca in zone al di fuori della giurisdizione nazionale del Senegal. Inoltre la mancanza di controlli da parte del Senegal sui pescherecci battenti la sua bandiera ha consentito loro di sbarcare e/o trasbordare prodotti della pesca e rende pertanto impossibile impedire l’accesso ai mercati di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN.
La Commissione ha inoltre esaminato i provvedimenti adottati dal Senegal in relazione all’attività di pesca INN ricorrente svolta o coadiuvata da pescherecci che utilizzano i suoi porti.
In quanto parte del PSMA62 e della convenzione ICCAT, il Senegal è tenuto, in qualità di Stato di approdo, a effettuare ispezioni efficaci dei pescherecci che fanno scalo nei suoi porti, verificando anche se i pescherecci siano in possesso dell’autorizzazione necessaria per svolgere attività di pesca nella zona dell’ORGP interessata e figurino, se del caso, in un elenco INN.
Nel 2020, nel quadro della riunione annuale dell’ICCAT, un’organizzazione non governativa ha informato63 che il peschereccio con palangaro SAGE. di lunghezza superiore a 20 metri, iscritto in un elenco di navi INN64, avrebbe svolto attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.
Il Senegal ha confermato che il suddetto peschereccio aveva fatto scalo nel porto di Dakar il 27 aprile 2020 per sbarcare 25700 kg di tonnidi e specie affini65. Ha inoltre indicato che esso aveva fatto scalo nel medesimo porto nel 2017, 2018 e 2019, era stato ispezionato dalle autorità senegalesi ad ogni scalo ed era stato debitamente autorizzato dal suo Stato di bandiera66.
Il Senegal ha tuttavia rettificato la sua precedente dichiarazione indicando che il peschereccio non era entrato nel porto di Dakar nel 2018, ma vi era entrato una volta nel 2017, cinque volte nel 2019 e una volta nel 202067. Sebbene abbia chiesto informazioni sulle date esatte (giorno e mese), sulle specie sbarcate e sui motivi degli scali in porto tra il 2017 e il 2019, ad oggi la Commissione non ha ricevuto tali informazioni dal Senegal.
Tale situazione indica che il Senegal ha autorizzato ad entrare nei suoi porti e a sbarcare tonnidi e specie affini un peschereccio con palangaro di lunghezza superiore a 20 metri che non figurava nel registro ICCAT delle navi autorizzate a farlo. Si tratta di una violazione della raccomandazione ICCAT 13-13 che impone alle PCC di adottare misure per vietare lo sbarco di tonnidi e specie affini da parte di grandi pescherecci non iscritti nel registro ICCAT delle navi autorizzate68.
Conformemente alla raccomandazione ICCAT 18-0869 inoltre si presumeva che tale peschereccio avesse svolto attività di pesca INN nella zona della convenzione ICCAT in quanto aveva catturato tonnidi e specie affini pur non essendo iscritto nell’elenco ICCAT delle navi autorizzate a pescare tali specie nella zona della convenzione ICCAT. L’autorizzazione ad entrare nel porto di Dakar rilasciata dalle autorità del Senegal a tale peschereccio viola le disposizioni della raccomandazione ICCAT 18-09, secondo le quali una PCC che disponga di prove sufficienti di attività di pesca INN praticate da un peschereccio straniero che intende entrare in un suo porto deve negare a tale peschereccio l’ingresso richiesto70.
Inoltre, nonostante le ispezioni effettuate su tale peschereccio ad ogni scalo in porto (compresa una verifica della licenza di pesca e del certificato di immatricolazione71), le autorità del Senegal non si sono accorte che tale peschereccio era iscritto nell’elenco INN72. Conformemente alle raccomandazioni ICCAT 12-0773 e 18-09 il Senegal avrebbe dovuto richiedere al comandante informazioni sull’identificazione del suo peschereccio. Tra queste vi era il numero IMO, corrispondente al peschereccio Chia Hao No. 66 figurante nell’elenco IUU dalla Commissione interamericana per i tonnidi tropicali nel 2005 e poi inserito nell’elenco ICCAT delle navi INN nel 2011 a seguito di un controllo incrociato74.
Questa situazione viola inoltre l’articolo 9, paragrafo 4, dell’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo, secondo cui, se una parte dispone di prove sufficienti per dimostrare che una nave che ha chiesto di entrare in uno dei suoi porti ha praticato la pesca INN, in particolare se la nave è compresa in un elenco di navi che hanno praticato la pesca INN o attività inerenti a tale pesca adottato da un’organizzazione regionale di gestione della pesca pertinente in conformità alle norme e alle procedure di tale organizzazione e al diritto internazionale, la parte rifiuta a tale nave l’entrata nei suoi porti.
Ciò non è inoltre in linea con l’articolo 9, paragrafo 5, dell’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo, secondo cui uno Stato di approdo può autorizzare l’entrata in uno dei suoi porti di una nave esclusivamente a fini di ispezione e per prendere altre misure appropriate in conformità al diritto internazionale che siano almeno altrettanto efficaci del divieto di entrare in porto nel prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN e le attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN. Dopo l’entrata in porto del peschereccio SAGE il Senegal non solo non ha rilevato che si trattava di un peschereccio iscritto nell’elenco INN, ma lo ha anche autorizzato a sbarcare prodotti della pesca e non ha adottato misure per garantire che tale peschereccio non continuasse a esercitare attività di pesca. Il Senegal ha riconosciuto che il peschereccio non è rientrato nel porto di Dakar solo dopo che era stato divulgato, da fonti esterne, il fatto che il peschereccio fosse iscritto nell’elenco INN75.
Secondo le informazioni raccolte dalla Commissione inoltre il peschereccio con palangaro MEGA N°276 ha operato nella zona della convenzione ICCAT pur non essendo più iscritto nel registro ICCAT delle navi autorizzate (almeno dal 9 novembre 2018 in seguito alla sua radiazione dalla bandiera del Belize)77. Tale peschereccio ha operato da dicembre 2018 fino ad almeno marzo 2019 nella zona della convenzione ICCAT e in base alle informazioni raccolte dalla Commissione78 durante detto periodo ha fatto scalo nel porto di Dakar almeno due volte nel 2019.
Attraverso uno scambio bilaterale tra la Commissione e il Senegal79 le autorità senegalesi hanno confermato che il peschereccio aveva fatto scalo nel porto di Dakar per riparazioni nel marzo 2019 e che non disponeva di un’autorizzazione dell’ICCAT. Il peschereccio è stato abbordato dalla Marina senegalese, che non ha riscontrato alcuna violazione, ed è stato pertanto autorizzato a lasciare il porto.
La Commissione ha inoltre concluso che il peschereccio MEGA N° 2 ha cambiato il proprio nome in MARCO N° 21 nel 202080, ha continuato a operare nella zona della convenzione ICCAT da gennaio a novembre 2020 con il nuovo nome e aveva a bordo prodotti della pesca quando ha fatto scalo nel porto di Dakar nel settembre 202081. Il peschereccio, tra l’altro, non figurava nel registro ICCAT delle navi autorizzate mentre operava con tale nome.
Da ciò si deduce che il Senegal ha autorizzato un altro peschereccio con palangaro a entrare nel suo porto nel 2019 per riparazioni e gli ha consentito di fare scalo nel porto di Dakar con a bordo prodotti della pesca nel 2020, quando tale peschereccio non era in possesso dell’autorizzazione dell’ICCAT necessaria.
Questa situazione viola le raccomandazioni ICCAT 13-13 e 18-09 e l’articolo 9 del PSMA, in quanto le autorità del Senegal avrebbero dovuto negare l’ingresso nel porto di Dakar. Ai sensi della raccomandazione ICCAT 18-09 infatti lo Stato di approdo nega al peschereccio straniero entrato in uno dei suoi porti l’uso del porto stesso per rifornirsi di carburante, riapprovvigionarsi, effettuare manutenzione e avvalersi del bacino di carenaggio se il peschereccio non è in possesso di un’autorizzazione valida e applicabile per l’esercizio della pesca e delle attività inerenti alla pesca nella zona della convenzione ICCAT. Come indicato al considerando (61), si tratta inoltre di una violazione della raccomandazione ICCAT 13-13, che impone allo Stato di approdo di adottare misure per vietare lo sbarco di tonnidi e specie affini da parte di grandi pescherecci non iscritti nel registro ICCAT delle navi autorizzate.
Ciò viola anche l’articolo 9, paragrafo 6, del PSMA, in base al quale, se una parte dispone di prove sufficienti del fatto che una nave che intende entrare nel suo porto ha praticato attività di pesca INN o attività connesse alla pesca, essa è tenuta a vietare alla nave l’uso dei propri porti per lo sbarco, il trasbordo, il condizionamento e la trasformazione del pesce e per altri servizi portuali, fra cui il rifornimento di carburante, l’approvvigionamento, la manutenzione e l’utilizzo del bacino di carenaggio. Poiché il peschereccio in questione non figurava nel registro ICCAT delle navi autorizzate, le sue attività sono considerate attività INN ai sensi della raccomandazione ICCAT 18-0882.
Non essendo state recuperate informazioni sullo Stato di bandiera del peschereccio in questione per gli anni 2019 e 2020, si presume che esso abbia operato come peschereccio privo di nazionalità. Ai sensi della raccomandazione ICCAT 18-08 si presume che un peschereccio abbia svolto attività di pesca INN nella zona della convenzione ICCAT se, privo di nazionalità, cattura tonnidi o specie affini nella zona della convenzione ICCAT. Conformemente al PSMA e alla raccomandazione ICCAT 18-09 lo Stato di approdo vieta pertanto l’ingresso in porto a tale peschereccio. Il Senegal non ha indicato se sono state adottate misure in relazione al peschereccio in questione e ha riconosciuto soltanto che esso è entrato nel porto di Dakar nel 2018 per riparazioni83.
Il Senegal ha confermato84 anche l’ingresso nel porto di Dakar di altri pescherecci che non è stato possibile riscontrare nel registro ICCAT delle navi autorizzate per i periodi corrispondenti. Nel porto di Dakar hanno fatto scalo per riparazioni il peschereccio RICOS 385 nel 2017 e nel 2018 e il peschereccio RICOS 686 nel 2018.
Analogamente al peschereccio MEGA N°2 il Senegal ha autorizzato questi due pescherecci con palangaro di lunghezza superiore a 20 metri ad entrare in porto senza verificare se figurassero nel registro ICCAT delle navi autorizzate.
Sulla base delle informazioni di cui ai considerando da (57) a (74), i controlli in porto messi in atto dal Senegal non sono sufficienti a garantire l’effettiva attuazione delle raccomandazioni ICCAT e delle disposizioni del PSMA di cui ai considerando da (61) a (65), (71) e (72).
A norma dell’articolo 31, paragrafo 4, lettera b), del regolamento INN la Commissione ha esaminato anche le misure adottate dal Senegal per quanto riguarda l’accesso di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN al proprio mercato.
Come indicato ai considerando (42) e (44), nel 2020 il peschereccio MAXIMUS ha esportato 311 tonnellate di pesce spada dell’Atlantico settentrionale e il peschereccio LISBOA ha esportato 579 tonnellate di tonno alalunga nel mercato dell’Unione. Come confermato dalle autorità del Senegal87, tali catture derivavano da trasbordi illegali in mare; si trattava quindi di prodotti della pesca provenienti da attività di pesca INN ed entrati nel mercato dell’Unione.
Come indicato al considerando (45), tali catture superavano inoltre i contingenti assegnati al Senegal dall’ICCAT. Il Senegal non ha tuttavia rilevato che i quantitativi superavano i contingenti annuali stabiliti dall’ICCAT.
Nonostante tutti questi elementi, le autorità competenti del Senegal hanno convalidato i certificati di cattura a norma dell’articolo 12 del regolamento INN e i documenti statistici dell’ICCAT per il pesce spada a norma della raccomandazione ICCAT 01-2288.
Il Senegal ha risposto che tali catture erano state certificate in modo fraudolento, al di fuori del normale processo di certificazione89. Ha inoltre indicato che ciò si era verificato durante il periodo COVID, durante il quale i servizi di ispezione si erano ridotti90.
I certificati di cattura tuttavia erano stati convalidati dalle autorità notificate alla Commissione dal Senegal91.
La Commissione ha inoltre raccolto ulteriori elementi sulle esportazioni di pesce spada e tonno alalunga dal Senegal verso il mercato dell’Unione. L’analisi dei dati sulle importazioni forniti dall’Osservatorio europeo del mercato della pesca e dell’acquacoltura (EUMOFA) indica chiaramente che dal 2011 al 2019 le esportazioni ricorrenti di catture di queste due specie verso il mercato dell’Unione hanno ampiamente superato i contingenti assegnati dall’ICCAT92. Tutti i certificati di cattura finora raccolti dagli Stati membri (dal 2015 al 2020 per il tonno alalunga e dal 2019 al 2020 per il pesce spada) confermano l’esattezza generale dei dati disponibili nella banca dati EUMOFA. L’esattezza generale di tali dati è confermata anche per il periodo 2011-2012 dagli scambi di corrispondenza specifici che uno Stato membro ha avuto con il Senegal sulle sue esportazioni di tonno alalunga verso il mercato dell’Unione93.
Di conseguenza, poiché tale situazione non si limita solo al 2020 ma si è verificata almeno a partire dal 2011, l’argomentazione addotta dal Senegal di cui al considerando (80) non può essere accolta dalla Commissione.
Inoltre i certificati di cattura che la Commissione ha raccolto dagli Stati membri dimostrano che tali documenti sono stati convalidati anche dalle autorità competenti del Senegal94. Questa situazione solleva seri dubbi sull’affidabilità del sistema di tracciabilità messo in atto dal Senegal.
Il Senegal ha illustrato alla Commissione il processo di certificazione e ha sottolineato che la tracciabilità è garantita dalla convalida non solo del certificato di cattura, ma anche del certificato di prima vendita, del certificato sanitario e del manifesto doganale95. A norma del decreto nazionale n. 1975 inoltre tutti gli sbarchi e i trasbordi nei porti devono essere notificati, a fini di ispezione, all’autorità competente che convalida il certificato di cattura96. Il Senegal ha indicato che prima della convalida del certificato viene effettuata un’ispezione completa, sono consultati quattro servizi ed è emesso un parere97. L’istituzione di tale procedura non ha tuttavia impedito l’esportazione di catture superiori ai contingenti ICCAT assegnati al Senegal verso il mercato dell’Unione, mettendone così in discussione l’efficacia.
Uno Stato membro aveva tra l’altro già avvertito il Senegal di un superamento per il tonno alalunga nel 2012. Il Senegal aveva indicato che erano in corso indagini e che il paese aveva sospeso le esportazioni di tonno alalunga fino alla risoluzione definitiva del caso98. Le esportazioni di tonno alalunga sono tuttavia riprese nel febbraio 2013 per il tramite di un altro Stato membro. Malgrado l’avvertimento, i dati raccolti dalla Commissione sottolineano che il superamento è continuato fino al 202099 e che pertanto il Senegal non ha adottato le misure correttive necessarie per porre fine a tale situazione.
Come indicato al considerando (26), nel 2019 anche un paese terzo ha segnalato al Senegal il superamento del contingente per la stessa specie di tonno. Ciononostante, come sottolineato al considerando (45), il superamento dei contingenti ICCAT è continuato nel 2020 con il peschereccio LISBOA.
Nonostante le informazioni ricevute nel 2012 e nel 2019, il Senegal non ha adottato misure adeguate per garantire che i prodotti della pesca esportati fossero conformi alle norme internazionali, regionali e nazionali vigenti.
Tenuto conto degli elementi di cui sopra, tali catture (dal 2011 al 2020) esportate dal Senegal verso il mercato dell’Unione sono considerate prodotti INN in quanto ottenute ed esportate in violazione delle raccomandazioni ICCAT, in particolare superando i contingenti assegnati dall’ICCAT100 e omettendo di comunicare le catture all’ORGP competente101. Tale situazione viola anche gli articoli 117 e 118 della convenzione UNCLOS sulla conservazione delle risorse biologiche d’alto mare.
A norma dell’articolo 18, paragrafo 3, lettera f), dell’UNFSA gli Stati di bandiera devono adottare misure nei confronti dei pescherecci battenti la loro bandiera, anche introducendo requisiti per la verifica delle catture mediante piani di ispezione, rapporti sugli sbarchi, supervisione dei trasbordi e osservazioni degli sbarchi di catture e statistiche di mercato. Il piano d’azione internazionale contro la pesca INN fornisce orientamenti su misure di mercato concordate a livello internazionale volte a contribuire alla riduzione o all’eliminazione degli scambi di pesce e di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN. Esso inoltre raccomanda, al punto 71, che gli Stati adottino opportune disposizioni per migliorare la trasparenza dei loro mercati e consentire la tracciabilità del pesce e dei prodotti della pesca. Analogamente l’articolo 11 del codice di condotta per una pesca responsabile della FAO definisce buone pratiche per le attività successive alla cattura e per un commercio internazionale responsabile e invita gli Stati a garantire che gli scambi internazionali e nazionali di pesce e prodotti della pesca si svolgano secondo pratiche corrette di conservazione e di gestione, grazie a un più efficace sistema di identificazione dell’origine di tali prodotti.
Come indicato nei considerando da (46) a (49), la mancanza di controllo da parte del Senegal sui pescherecci battenti la sua bandiera ha consentito loro di trasbordare e sbarcare prodotti della pesca INN nel 2020. Gli elementi raccolti dalla Commissione per gli anni dal 2011 al 2020 evidenziano inoltre gravi carenze nelle procedure di tracciabilità e certificazione messe in atto dal Senegal.
Sulla base delle informazioni di cui ai considerando da (77) a (91) si conclude, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 4, lettera b), del regolamento INN, che il Senegal non ha impedito l’accesso ai mercati di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN.
Alla luce delle considerazioni illustrate nella presente sezione e di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione, si può stabilire, ai sensi dell’articolo 31, paragrafi 3 e 4, del regolamento INN, che il Senegal non ha adempiuto l’obbligo di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN, ad esso imposto dal diritto internazionale in quanto Stato di bandiera, di approdo e di commercializzazione.
3.2 Mancata cooperazione e mancata esecuzione (articolo 31, paragrafo 5, del regolamento INN)
Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 5, lettera a), del regolamento INN la Commissione ha esaminato la sua collaborazione con il Senegal per verificare se le autorità abbiano cooperato in modo efficace nel rispondere ai quesiti, fornire informazioni o indagare su questioni riguardanti la pesca INN e le attività connesse.
Dopo la riunione annuale dell’ICCAT del 2020 la Commissione non ha ricevuto risposte complete alle domande rivolte al Senegal, nonostante le numerose richieste formulate nell’ambito di scambi bilaterali e/o nel quadro dell’ICCAT102.
È importante sottolineare che, anche quando il Senegal risponde alle lettere e alle dichiarazioni della Commissione, le sue risposte non sono però sufficienti a fornire le informazioni pertinenti o le risposte ad alcune domande.
Nel luglio 2023, ad esempio, la Commissione ha trasmesso alle autorità senegalesi un elenco esaustivo delle domande rimaste senza risposta dal 2020. Pur avendo risposto alla Commissione in data 30 ottobre 2023, il Senegal non ha ancora fornito informazioni quali una relazione completa sulle attività e sulle catture dei pescherecci MAXIMUS, LISBOA, MARIO 7, MARIO 11 e DIAMALAYE 1909 per il 2019 e il 2020, informazioni dettagliate sull’origine delle catture derivanti dai trasbordi illegali in mare e dettagli sulle indagini svolte e un elenco dettagliato e informazioni relative agli scali in porto dei pescherecci SAGE, RICOS 3, RICOS 6 e MEGA N°2/MARCO N°21.
Alcune risposte del Senegal, tra l’altro, sono pervenute anni dopo la richiesta iniziale. Ad esempio, il 9 dicembre 2020 la Commissione aveva chiesto al Senegal di fornire informazioni sulle attività del peschereccio MARIO 7 nel 2020, che secondo il Senegal sembrava trovarsi in situazione analoga a quella del peschereccio MARIO 11103. Malgrado diverse richieste104, il Senegal ha risposto solo il 30 ottobre 2023. Le informazioni ricevute dimostrano che il peschereccio MARIO 7 ha svolto attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT nel primo semestre del 2020, quando apparentemente non era in possesso di un’autorizzazione valida rilasciata dal Senegal per la pesca in alto mare105. Il ritardo della risposta del Senegal ha però privato la Commissione della possibilità di proporre l’iscrizione di questo peschereccio nell’elenco INN ai sensi della raccomandazione ICCAT 21-13, in quanto il termine di tre anni previsto a tale scopo è scaduto nel giugno 2023106.
La Commissione ha riscontrato difficoltà anche nel ricevere risposte circostanziate dalle autorità senegalesi, il che le ha impedito di trarre conclusioni sulla portata delle attività di pesca INN. Ad esempio, in relazione alle attività di MARIO 7, nel 2020 il Senegal ha dichiarato che il peschereccio si trovava presumibilmente «nella stessa situazione di MARIO 11»107. Tuttavia, il Senegal avrebbe dovuto essere in grado di confermare senza indugio la radiazione di questo peschereccio e il mancato rilascio di una licenza di pesca per il 2020 se ciò fosse davvero avvenuto. Il Senegal non ha fornito informazioni precise nemmeno in relazione agli scali in porto di diversi pescherecci, come indicato al considerando (60). Ciò ha impedito alla Commissione di conoscere esattamente le date e le ragioni degli scali in porto e di determinare pertanto la natura delle attività di tali pescherecci.
Sulla base delle informazioni di cui ai considerando da (95) a (99), si conclude, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 5, lettera a), del regolamento INN, che il Senegal non ha cooperato in modo efficace nel rispondere alle domande, fornire riscontri o indagare su questioni relative alla pesca INN e alle attività correlate.
Conformemente all’articolo 31, paragrafo 5, lettera b), del regolamento INN la Commissione ha esaminato le misure di esecuzione attualmente adottate dal Senegal per prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca INN.
L’articolo 19 dell’UNFSA impone agli Stati di bandiera di indagare in modo approfondito su qualunque presunta violazione delle misure subregionali o regionali di conservazione e di gestione. Lo stesso articolo specifica inoltre che le sanzioni applicabili alle violazioni devono essere sufficientemente severe per assicurare un efficace rispetto delle norme e per scoraggiare le violazioni ovunque esse si verifichino e devono privare i trasgressori dei benefici risultanti dalle loro attività illecite. Una formulazione analoga è contenuta al punto 21 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN e al punto 38, lettera a), delle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera.
Come indicato nei considerando (26) e (86), nonostante le segnalazioni ricevute nel 2012 e nel 2019 in relazione al superamento dei contingenti di specie regolamentate dall’ICCAT da parte della propria flotta, il Senegal non ha adottato misure di esecuzione appropriate, dal momento che i contingenti assegnati dall’ICCAT hanno continuato a essere superati fino al 2020.
Inoltre la Commissione ha chiesto più volte informazioni sulle sanzioni imposte dal Senegal all’operatore proprietario della flotta «MAXIMUS, LISBOA, MARIO 7 e MARIO 11» in relazione alle attività di pesca INN svolte nel 2020108.
Tra le misure menzionate dal Senegal nei confronti della società proprietaria della flotta figuravano: la revoca dell’autorizzazione ad operare, la sospensione permanente del rilascio di certificati di cattura di tale operatore, la radiazione dei pescherecci MARIO 7, MARIO 11, MAXIMUS e LISBOA e il mancato rinnovo delle licenze di pesca e delle autorizzazioni ICCAT per tali pescherecci109.
Ad oggi la Commissione non è stata informata di ulteriori misure, tra cui sanzioni pecuniarie, imposte a tale operatore in relazione alle attività di pesca INN svolte dalla sua flotta. Nell’ottobre 2023 il Senegal ha indicato che erano in corso indagini per determinare la natura e la base giuridica delle sanzioni pecuniarie110.
Le suddette misure non tengono conto dei proventi ottenuti dalla società con le attività di pesca INN svolte dalla sua flotta. Tale situazione è in contrasto con le raccomandazioni miranti all’adozione di misure di esecuzione per le attività di pesca INN e all’applicazione di sanzioni sufficientemente severe nei confronti dei trasgressori al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare in modo efficace la pesca INN e di privarli dei benefici risultanti da tale attività, come stabilito all’articolo 19, paragrafo 2, dell’UNFSA, al punto 21 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, all’articolo 8.2.7 del codice di condotta della FAO per una pesca responsabile e ai punti da 31 a 33, 35 e 38 delle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera.
È inoltre importante ricordare che, come indicato nel considerando (32), l’operatore aveva chiesto la radiazione dei pescherecci MARIO 7, MARIO 11, MAXIMUS e LISBOA111. La radiazione di tali pescherecci dal registro senegalese è stata effettuata a seguito delle richieste dell’operatore. Essa di conseguenza non può essere considerata una misura adottata dalle autorità senegalesi nei confronti dell’operatore. La radiazione di un peschereccio, tra l’altro, non è una misura sufficiente per uno Stato di bandiera, in quanto non incide sui benefici derivanti dall’attività di pesca INN né garantisce l’applicazione di sanzioni o provvedimenti atti a contrastare le attività di pesca INN praticate.
Per quanto riguarda il mancato rinnovo delle licenze di pesca, i pescherecci MARIO 11 e MARIO 7 hanno operato in alto mare nel primo semestre del 2020 senza una licenza valida rilasciata dal Senegal; pertanto nemmeno il mancato rinnovo può essere considerato una misura efficace (in quanto la licenza non era già stata rinnovata).
Inoltre la sospensione dell’autorizzazione a operare per tale società è stata imposta solo nell’agosto 2022, tre anni dopo la prima segnalazione relativa alla flotta in questione112. Il peschereccio DIAMALAYE 1909 era peraltro ancora autorizzato a operare nella zona della convenzione ICCAT nel corso del 2021, nonostante gli elementi di cui al considerando (26) e pertanto in quell’anno detta società ha continuato a trarre profitti anche dopo l’individuazione di attività di pesca INN nel 2019 e nel 2020113.
Di conseguenza nessuna di queste misure sembra aver inciso sui benefici ottenuti dalla società e può considerarsi proporzionata, dissuasiva ed efficace.
Come indicato nel considerando (26), nel 2019 il Senegal ha inoltre ricevuto da un paese terzo informazioni su catture di tonno alalunga effettuate dai pescherecci MARIO 7, MARIO 11 e DIAMALAYE 1909, che all’epoca non figuravano nel registro ICCAT delle navi autorizzate a pescare tali specie114. Le informazioni ricevute dal paese terzo indicavano anche un superamento del contingente di tonno alalunga. I pescherecci MARIO 7, MARIO 11, MAXIMUS e LISBOA, tutti di proprietà dello stesso operatore, hanno però potuto proseguire le loro attività di pesca INN.
Il Senegal ha inoltre dichiarato che non era possibile intraprendere alcuna azione nei confronti del peschereccio MAXIMUS, in quanto i trasbordi illegali potevano essere sanzionati solo se il peschereccio era colto in flagrante115. Tale dichiarazione è in linea con l’articolo 91 del codice della pesca marittima adottato dal Senegal il 13 luglio 2015, applicabile nei casi in cui il peschereccio non possa essere ispezionato o sia fuggito e per violazioni molto specifiche (assenza di una licenza di pesca valida, pesca in una zona di restrizione)116. La Commissione osserva che tale disposizione rende difficile sorprendere i pescherecci mentre effettuano trasbordi illegali in mare, in particolare in alto mare, e di conseguenza può impedire alle autorità di adottare le misure di esecuzione necessarie, anche se sono state loro fornite delle prove.
Sulla base delle informazioni di cui ai considerando da (102) a (113) ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 5, lettera b), del regolamento INN si conclude che il Senegal non ha adottato misure di esecuzione adeguate per prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca INN.
Conformemente all’articolo 31, paragrafo 5, lettera c), del regolamento INN la Commissione ha analizzato l’entità e la gravità delle attività di pesca INN considerate.
Come indicato nei considerando (45) e (82), il Senegal ha esportato quantitativi di prodotti della pesca superiori ai contingenti assegnati dall’ICCAT e ciò è avvenuto nel corso di diversi anni secondo gli elementi raccolti dalla Commissione.
Alla luce delle considerazioni esposte nella presente sezione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione, nonché di tutte le dichiarazioni rilasciate dalle autorità senegalesi, si è potuto stabilire, ai sensi dell’articolo 31, paragrafi 3 e 5, del regolamento INN, che il Senegal non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in virtù del diritto internazionale per quanto riguarda la cooperazione e le misure di esecuzione.
3.3 Mancata applicazione delle norme internazionali (articolo 31, paragrafo 6, del regolamento INN)
Conformemente all’articolo 31, paragrafo 6, lettere a) e b), del regolamento INN la Commissione ha esaminato la ratifica da parte del Senegal di strumenti internazionali pertinenti nel settore della pesca, o la sua adesione a tali strumenti, e se esso sia parte contraente di organizzazioni regionali di gestione della pesca o si sia impegnato ad applicare le misure di conservazione e di gestione da esse adottate.
Come descritto nei considerando (20) e (21), il Senegal è parte dell’UNCLOS, dell’UNFSA e del PSMA. È inoltre parte contraente dell’ICCAT e membro delle organizzazioni regionali pertinenti (Copace, SRFC, ATLAFCO/COMHAFAT).
Il Senegal ha adottato una legge che istituisce un codice della pesca marittima il 13 luglio 2015 e un decreto attuativo il 22 novembre 2016117. Uno degli obiettivi del codice era l’adozione di nuove disposizioni al fine di migliorare la lotta contro la pesca INN; la Commissione ha tuttavia osservato che in tale testo non vi è alcuna definizione di attività di pesca INN. Il Senegal ha indicato che, nonostante la legge sia stata adottata prima della sua adesione al PSMA118, il nuovo codice ha recepito le disposizioni pertinenti di tale accordo internazionale. In esso tuttavia le disposizioni relative alle misure dello Stato di approdo rimangono limitate, e in particolare mancano del tutto quelle relative all’uso dei porti e allo svolgimento delle ispezioni119.
Conformemente all’articolo 31, paragrafo 6, lettera c), del regolamento INN la Commissione ha esaminato se il Senegal sia stato coinvolto in eventuali atti o omissioni che possano aver compromesso l’efficacia delle leggi, dei regolamenti o delle misure internazionali di conservazione e di gestione applicabili.
Come indicato nelle sezioni precedenti, le attività dei pescherecci battenti bandiera senegalese nella zona della convenzione ICCAT e la mancanza di controlli in porto hanno svilito l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione adottate da tale ORGP. Nel quadro dell’ICCAT inoltre nel 2022 il Senegal ha ricevuto una lettera di identificazione «a causa delle preoccupazioni circa il mancato adempimento delle responsabilità in quanto Stato di bandiera e Stato di commercializzazione nell’adottare misure adeguate per contrastare le attività di pesca INN, tra cui eventuali quantità significative di trasbordi illegali e/o sovrasfruttamento di specie regolamentate dall’ICCAT, come dimostrato dalle ricorrenti discrepanze tra le esportazioni e le catture dichiarate e dalla convalida delle esportazioni di tali pesci»120. Nel quadro della riunione annuale dell’ICCAT del 2023 l’identificazione non è stata revocata, in quanto il Senegal non ha presentato un piano d’azione che delineasse le azioni intraprese per ovviare alle carenze individuate121.
Come indicato nella sezione 3.1, il Senegal non adempie né gli obblighi derivanti dal PSMA, che impongono agli Stati di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN mediante l’attuazione di efficaci misure in quanto Stati di approdo, né gli obblighi che gli incombono in virtù dell’UNFSA, in particolare gli articoli 18 e 19, che impongono agli Stati i cui pescherecci praticano la pesca alturiera di adottare misure di controllo volte a garantire che essi rispettino le norme delle ORGP.
Alla luce delle considerazioni esposte nella presente sezione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione, nonché delle dichiarazioni rilasciate dalle autorità senegalesi, vi sono validi motivi per ritenere, ai sensi dell’articolo 31, paragrafi 3 e 6, del regolamento INN, che il Senegal non abbia adempiuto tutti gli obblighi ad esso incombenti in virtù del diritto internazionale riguardo alle norme, ai regolamenti e alle misure di conservazione e di gestione internazionali.
3.4 Difficoltà specifiche dei paesi in via di sviluppo (articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN)
Secondo l’indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite (UNHDI)122, il Senegal, attestandosi al 170° posto su un totale di 189 paesi, era considerato nel 2021 un paese a sviluppo umano medio.
Anche se possono sussistere difficoltà specifiche a livello di capacità per quanto riguarda le attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza della flotta, le difficoltà specifiche del Senegal riconducibili al suo livello di sviluppo non giustificano tutte le carenze segnalate nelle precedenti sezioni. Nessun elemento di prova indica che il mancato rispetto da parte del Senegal degli obblighi ad esso incombenti in virtù del diritto internazionale sia dovuto ai bassi livelli di sviluppo che si riflettono nella classificazione UNHDI. Non esiste alcun elemento di prova concreto che consenta di mettere in correlazione le carenze rilevate a livello di quadro giuridico in materia di pesca e di sistemi di monitoraggio, controllo, sorveglianza e tracciabilità della pesca con scarse capacità e scarse infrastrutture.
Il Senegal non ha inoltre evidenziato alcuna restrizione per quanto riguarda l’attuazione dei suoi obblighi. Al contrario, le autorità hanno dichiarato che «il sistema istituito dal Senegal è in linea con i requisiti e le responsabilità stabiliti dalla convenzione ICCAT e dalle misure di gestione e consente la verifica del rispetto di tali misure da parte dei pescherecci autorizzati»123.
Dal 2018 la Commissione fornisce sostegno al Senegal nel settore della pesca attraverso il programma regionale (Miglioramento della governance della pesca a livello regionale nell’Africa occidentale, PESCAO)124.
Sulla base dei fatti illustrati nella presente sezione e di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle dichiarazioni rilasciate dal Senegal, si è potuto stabilire, a norma dell’articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN, che lo stato di sviluppo e la condotta generale del Senegal per quanto riguarda la pesca possono essere compromessi dal suo livello di sviluppo. Tuttavia, tenuto conto della natura delle carenze rilevate nel paese, il livello di sviluppo del Senegal non può spiegare o altrimenti giustificare la sua mancanza di cooperazione e la sua condotta generale nel settore della pesca in quanto Stato di bandiera, di approdo, costiero o di commercializzazione, né l’inadeguatezza delle azioni da esso intraprese per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.
4. CONCLUSIONI CONCERNENTI L’IDENTIFICAZIONE IN QUANTO PAESE TERZO NON COOPERANTE
Alla luce delle conclusioni suesposte secondo cui il Senegal non ha adempiuto gli obblighi ad esso imposti dal diritto internazionale in quanto Stato di bandiera, di approdo, costiero o di commercializzazione e non ha adottato misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, è opportuno notificare a tale paese, conformemente all’articolo 32 del regolamento INN, la possibilità di essere identificato dalla Commissione come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca INN.
La Commissione dovrebbe inoltre adottare, nei confronti del Senegal, tutti i provvedimenti previsti all’articolo 32 del regolamento INN. Ai fini di una corretta amministrazione è opportuno fissare un termine entro il quale tale paese possa rispondere per iscritto alla notifica e porre rimedio alla situazione.
La notifica al Senegal della possibilità di essere identificato come paese che la Commissione considera paese terzo non cooperante ai fini della presente decisione non preclude l’adozione di successive misure da parte della Commissione o del Consiglio ai fini dell’identificazione e della compilazione di un elenco di paesi non cooperanti, né implica automaticamente l’adozione di tali misure,
DECIDE:
Art. unico
Si notifica alla Repubblica del Senegal la possibilità di essere identificata dalla Commissione come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2024 Per la Commissione Virginijus Sinkevičius Membro della Commissione