Decisione della Commissione del 12 giugno 2024 che ordina all'amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell'Unione europea di inserire nel catalogo le modifiche apportate alle tabelle nazionali di assegnazione di Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Romania e Finlandia C/2024/5174
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1, in particolare l’articolo 23, paragrafo 4,
Il regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE per il quarto periodo di scambio, dal 2021 al 2030.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione2 stabilisce le disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività.
Con decisione del 29 giugno 20213, la Commissione ha ordinato all’amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell’Unione europea di inserire nel catalogo le tabelle nazionali di assegnazione di Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia.
A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, il Belgio ha comunicato alla Commissione, con lettere del 24 e del 31 maggio 2024, le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione gratuita di quote di emissioni per gli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, la Bulgaria ha comunicato alla Commissione, con lettere del 27 e del 31 maggio 2024, le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione gratuita di quote di emissioni per gli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, la Cechia ha comunicato alla Commissione, con lettera del 31 maggio 2024, le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione gratuita di quote di emissioni per gli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, la Danimarca ha comunicato alla Commissione, con lettera del 31 maggio 2024, le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione gratuita di quote di emissioni per gli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, la Germania ha comunicato alla Commissione, con lettera del 29 maggio 2024, le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione gratuita di quote di emissioni per gli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, l’Estonia ha comunicato alla Commissione, con lettera del 30 maggio 2024, le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione gratuita di quote di emissioni per gli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, la Spagna ha comunicato alla Commissione, con lettere del 5 aprile, del 28 maggio e del 31 maggio 2024, le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione gratuita di quote di emissioni per gli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, la Francia ha comunicato alla Commissione, con lettera del 30 maggio 2024, le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione gratuita di quote di emissioni per gli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, la Croazia ha comunicato alla Commissione, con lettera del 31 maggio 2024, le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione gratuita di quote di emissioni per gli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, l’Italia ha comunicato alla Commissione, con lettera del 30 maggio 2024, le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione gratuita di quote di emissioni per gli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, la Lettonia ha comunicato alla Commissione, con lettere del 31 maggio e del 3 giugno 2024, le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione gratuita di quote di emissioni per gli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, il Lussemburgo ha comunicato alla Commissione, con lettera del 28 maggio 2024, le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione gratuita di quote di emissioni per gli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, l’Ungheria ha comunicato alla Commissione, con lettera del 31 maggio 2024, le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione gratuita di quote di emissioni per gli impianti esistenti.
A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, i Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione, con lettera del 30 maggio 2024, le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione gratuita di quote di emissioni per gli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, l’Austria ha comunicato alla Commissione, con lettere del 29 maggio e del 2 giugno 2024, le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione gratuita di quote di emissioni per gli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, la Polonia ha comunicato alla Commissione, con lettere del 28 e del 31 maggio 2024, le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione gratuita di quote di emissioni per gli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, la Romania ha comunicato alla Commissione, con lettera del 29 maggio 2024, le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione gratuita di quote di emissioni per gli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, la Finlandia ha comunicato alla Commissione, con lettere del 28 febbraio e del 30 maggio 2024, le modifiche apportate alla propria tabella nazionale per assegnare quote di emissioni a titolo gratuito ai nuovi entranti e adeguare l’assegnazione gratuita di quote di emissioni per gli impianti esistenti a seguito di variazioni del livello di attività o di altre variazioni inerenti alle loro attività.
Le modifiche comunicate apportate alle tabelle nazionali di assegnazione sono conformi al regolamento delegato (UE) 2019/331 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione,
DECIDE:
Art. unico
L’amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell’Unione europea inserisce nel catalogo le modifiche apportate alle tabelle nazionali di assegnazione di Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Romania e Finlandia, che figurano nell’allegato.
Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2024 Per la Commissione Wopke Hoekstra Membro della Commissione