Decisione di esecuzione (PESC) 2024/1731 del Consiglio del 17 giugno 2024 che attua la decisione (PESC) 2015/740, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione (PESC) 2015/740 del Consiglio, del 7 maggio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan e che abroga la decisione 2014/449/PESC1, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 7 maggio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/740.
A norma dell’articolo 12, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2015/740, il Consiglio ha riesaminato l’elenco delle persone oggetto di misure restrittive di cui all’allegato II di tale decisione.
Il Consiglio ha concluso che è opportuno mantenere le misure restrittive nei confronti di una persona inserita nell’elenco di cui all’allegato II della decisione (PESC) 2015/740 e aggiornare la voce relativa a tale persona.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/740,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’allegato II della decisione (PESC) 2015/740 è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2024 Per il Consiglio Il presidente A. Maron