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Decisione (UE) 2024/1814 del Consiglio del 21 giugno 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea riguardo alla decisione dei partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico in merito alle modifiche dell’intesa settoriale sui crediti all’esportazione per i mutamenti climatici di cui all’allegato I di tale accordo

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

Gli orientamenti contenuti nell’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («accordo»), elaborato nel quadro dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici («OCSE»), compresa l’intesa settoriale sui crediti all’esportazione per i mutamenti climatici («intesa settoriale sui mutamenti climatici») che figura nell’allegato I dell’accordo, sono stati recepiti e pertanto resi giuridicamente vincolanti nell’Unione mediante il regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio1.

Poiché le clausole di decadenza relative alle classi di progetti G e I dell’intesa settoriale sui mutamenti climatici scadono il 30 giugno 2024, i partecipanti all’accordo («partecipanti») devono raggiungere un accordo sulle modifiche a tali clausole.

È nell’interesse dell’Unione che i progetti che rientrano nelle classi di progetti G e I possano continuare a beneficiare delle condizioni favorevoli dell’intesa settoriale sui mutamenti climatici e che sia mantenuta la possibilità di raggiungere un accordo sui criteri per queste classi di progetti. L’Unione dovrebbe pertanto sostenere la sostituzione delle clausole di decadenza con clausole di riesame fino al 30 giugno 2026.

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione riguardo alla decisione dei partecipanti in merito alle modifiche dell’intesa settoriale sui mutamenti climatici, poiché la decisione sarà vincolante per l’Unione e tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione in forza dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1233/2011.

La posizione dell’Unione dovrebbe pertanto essere di sostenere le modifiche dell’intesa settoriale sui cambiamenti climatici basate sul progetto di testo allegato alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione riguardo alla decisione dei partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («accordo») in merito alle modifiche dell’intesa settoriale sui crediti all’esportazione per i mutamenti climatici di cui all’allegato I dell’accordo è di sostenere le modifiche basate sul progetto di testo allegato alla presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2024 Per il Consiglio Il presidente V. Van Peteghem