Decisione (PESC) 2024/1738 del Consiglio del 24 giugno 2024 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC1.
Nelle sue conclusioni del 21 e 22 marzo 2024 il Consiglio europeo ha ribadito il risoluto sostegno dell'Unione all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale e ha riconosciuto il diritto naturale di autotutela dell'Ucraina contro l'aggressione russa. Il Consiglio europeo ha altresì chiesto ulteriori misure per indebolire la capacità della Russia di continuare a condurre la sua guerra di aggressione, ivi compreso il rafforzamento delle sanzioni.
Data la gravità della situazione, è opportuno adottare ulteriori misure restrittive.
In particolare, il Consiglio ritiene che 69 persone e 47 entità responsabili di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina debbano essere aggiunte all'elenco delle persone, entità e organismi oggetto di misure restrittive che figura nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.
È opportuno introdurre una deroga che consenta lo svincolo di fondi congelati in seguito al coinvolgimento nel loro trasferimento di una banca intermediaria figurante in elenco, a condizione che il trasferimento avvenga tra due persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non inseriti in elenco e sia effettuato ricorrendo a conti presso istituti di credito non inseriti in elenco. È inoltre opportuno introdurre una deroga che consenta lo svincolo di fondi congelati in seguito al coinvolgimento nel loro trasferimento di una banca di emissione figurante in elenco, a condizione che il trasferimento avvenga tra due persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non inseriti in elenco.
In linea con gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione, vale a dire preservare la pace, rafforzare la sicurezza internazionale e promuovere la cooperazione internazionale, la democrazia e lo Stato di diritto, e più specificamente gli obiettivi perseguiti dalla decisione 2014/145/PESC, è opportuno provvedere affinché i documenti in possesso del Consiglio, della Commissione e dell'alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») relativi all'esecuzione delle misure restrittive di cui a tale decisione o al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio2, ovvero relativi alla prevenzione della violazione o dell'elusione delle stesse, siano soggetti al segreto professionale e godano della protezione offerta dalle norme applicabili alle istituzioni dell'Unione, poiché le informazioni contenute in tali documenti potrebbero essere utilizzate per ostacolare l'applicazione di tali misure o per comprometterne l'efficacia, dato che le persone e le entità interessate potrebbero agire in modo tale da impedirne l'attuazione. Tale protezione dovrebbe essere garantita anche per le proposte congiunte dell'alto rappresentante e della Commissione relative alla modifica della decisione 2014/145/PESC e qualsiasi documento preparatorio correlato, in quanto la loro divulgazione potrebbe incidere sull'efficacia delle misure di cui alla decisione 2014/145/PESC e a tale regolamento nonché sulla predisposizione di proposte future e sulla negoziazione sulla base delle stesse. Alcune misure che sono incluse in tali proposte congiunte, e che per vari motivi non possono essere adottate dal Consiglio, sono spesso incluse dall'alto rappresentante e dalla Commissione in proposte successive. È importante proteggere tale potere d'iniziativa da qualsiasi influenza esercitata da interessi pubblici o privati che cerchino, al di fuori delle consultazioni organizzate, di costringere le istituzioni dell'Unione e i relativi servizi a proporre, adottare, modificare o concordare una modifica. La loro divulgazione potrebbe rendere inefficaci le eventuali nuove misure di congelamento dei beni, dato che verrebbe già rivelata l'intenzione di adottarle. Pertanto, si dovrebbe presumere che la divulgazione di tali documenti pregiudichi la sicurezza dell'Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/145/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione 2014/145/PESC è così modificata:
1) all'articolo 2, sono aggiunti i paragrafi seguenti: «31. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, e a condizione che i fondi interessati siano stati congelati in seguito al coinvolgimento di una persona giuridica, un'entità o un organismo figuranti nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione in un trasferimento di tali fondi dalla Federazione russa all’Unione europea, in qualità di banca intermediaria, le autorità competenti di uno Stato membro possono, alle condizioni che ritengono appropriate, autorizzare lo svincolo di taluni fondi congelati, dopo aver accertato che il trasferimento di tali fondi: a) avviene tra due persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non inseriti nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione; b) è effettuato ricorrendo a conti presso istituti di credito non inseriti nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione; e c) non viola il paragrafo 2 della presente articolo. Il presente paragrafo non si applica in relazione ai fondi o alle risorse economiche congelati detenuti da depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014. 32. In deroga ai paragrafi 1 e 2, del presente articolo, e a condizione che il pagamento interessato sia stato congelato in conseguenza di un trasferimento dalla Federazione russa all'Unione avviato per mezzo di una persona giuridica, un'entità o un organismo figuranti nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione, o da parte degli stessi, le autorità competenti di uno Stato membro possono, alle condizioni che ritengono appropriate, autorizzare lo svincolo di tale pagamento congelato, dopo aver accertato che tale pagamento: a) avviene tra due persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non inseriti nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione; b) non viola il paragrafo 2 del presente articolo. Il presente paragrafo non si applica in relazione ai fondi o alle risorse economiche congelati detenuti da depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014. I beneficiari del trasferimento di cui al primo comma del presente paragrafo possono essere unicamente i cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, o persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera. Può essere concessa un'autorizzazione per richiedente. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo entro una settimana dall'autorizzazione.» ;
2) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 4 bis 1. Tutti i documenti in possesso del Consiglio, della Commissione e dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“alto rappresentante”) finalizzati all'esecuzione delle misure di cui alla presente decisione, ovvero alla prevenzione della violazione o dell'elusione di tali misure, sono soggetti al segreto professionale e godono della protezione offerta dalle norme applicabili alle istituzioni dell'Unione. Tale protezione si applica alle proposte dell'alto rappresentante relative alla modifica della presente decisione e a qualsiasi documento preparatorio correlato. 2. Si presume che la divulgazione di qualsiasi documento o proposta di cui al paragrafo 1 pregiudichi la sicurezza dell'Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali.» ;
(3) l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2024 Per il Consiglio Il presidente J. Borrell Fontelles