Decisione (PESC) 2024/1744 del Consiglio del 24 giugno 2024 che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC1.
L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.
Nelle conclusioni del 14 e 15 dicembre 2023, il Consiglio europeo ha ribadito la sua ferma condanna della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite, e ha riaffermato il risoluto sostegno dell'Unione all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale nonché al suo diritto naturale di autotutela contro l'aggressione della Russia. Il Consiglio europeo ha inoltre dichiarato che la capacità della Russia di condurre la sua guerra di aggressione deve essere ulteriormente indebolita, anche mediante l'ulteriore rafforzamento delle sanzioni nonché attraverso la loro attuazione piena ed effettiva e la prevenzione della loro elusione, in particolare per quanto riguarda i beni ad alto rischio, in stretta cooperazione con i partner e gli alleati.
Data la gravità della situazione, è opportuno adottare ulteriori misure restrittive.
È opportuno modificare il divieto di atterrare nel territorio dell'Unione, decollare dal territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione affinché esso si applichi anche a qualsiasi aeromobile che è utilizzato per un volo non di linea e in merito al quale una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo russi siano in grado di stabilire di fatto il luogo o l'orario di decollo o atterraggio come, ad esempio, per soddisfare la richiesta di persone fisiche russe di essere trasportate verso specifiche mete turistiche o la richiesta di persone giuridiche russe di trasportare i propri dipendenti verso riunioni di lavoro nell'Unione i propri clienti verso mete turistiche. Tale modifica è intesa a evitare pratiche di elusione del divieto di atterrare nel territorio dell'Unione, decollare dal territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione e a perseguire ulteriormente l'obiettivo di esercitare indirettamente la massima pressione sul governo russo allo scopo di porre fine alle sue azioni e politiche che destabilizzano l'Ucraina e all'aggressione militare nei confronti della stessa. Il divieto non si applica a un aeromobile pilotato da una persona russa, senza che questa sia in grado di stabilire di fatto il luogo o l'orario di decollo o atterraggio, come nel caso di piloti impiegati da vettori non russi. È opportuno introdurre un'esenzione per taluni aeromobili se utilizzati per voli privati, non aziendali, effettuati nel territorio e nello spazio aereo dell’Unione a fini ricreativi o formativi.
Al fine di costituire un insieme uniforme di norme in tutta l'Unione e di contrastare l'elusione del divieto di volo, è opportuno introdurre altresì l'obbligo per gli operatori di fornire, per i voli non di linea, su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro di partenza, destinazione o sorvolo, le informazioni necessarie ai fini della verifica del rispetto del divieto di volo, comprese informazioni sulla proprietà dell'aeromobile e, se vi sono ragionevoli motivi di sospettare l'esistenza di un'elusione del divieto di volo, sui passeggeri. Tali informazioni dovrebbero essere fornite entro un termine fissato dalle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessati.
Al fine di ridurre al minimo il rischio di elusione, è opportuno modificare il divieto di trasporto di merci su strada all'interno del territorio dell'Unione, anche se in transito. È opportuno vietare agli operatori dell'Unione di proprietà almeno per il 25 % di persone fisiche o giuridiche russe di diventare un'impresa di trasporto su strada o di trasportare merci su strada nell'Unione, anche se in transito. Il divieto non si applica alle imprese di trasporto su strada di proprietà di cittadini con doppia cittadinanza o di cittadini russi titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro. Le imprese di trasporto su strada dovrebbero comunicare il proprio assetto proprietario alle autorità nazionali competenti, su richiesta di queste ultime.
Poiché vi sono notevoli quantitativi di diamanti detenuti al di fuori della Russia che non procurano più entrate al paese, ma che potrebbero dover essere esportati per la trasformazione o importati dopo di essa, è opportuno precisare che i diamanti grezzi importati dalla Russia anteriormente al 1o gennaio 2024 e i diamanti lucidati importati dalla Russia o lavorati anteriormente al 1o marzo 2024 o al 1o settembre 2024, a seconda del peso del diamante, non sono oggetto del divieto relativo ai diamanti. È inoltre opportuno modificare il divieto relativo ai diamanti russi al fine di consentire l'importazione o l'esportazione temporanee di gioielli per riparazioni, aste e fiere. Modifica altresì l’ambito di applicazione e la data di entrata in vigore dell'obbligo per gli importatori di fornire prove basate sulla tracciabilità.
Il mercato degli oggetti di gioielleria che contengono diamanti è globale e strettamente interconnesso. Le misure restrittive riguardanti tali oggetti di gioielleria sono più efficaci e hanno meno probabilità di essere eluse se sono imposte in coordinamento con i principali partner dell'Unione, ad esempio il G7. Pertanto, il divieto di importazione indiretta dei diamanti russi trasformati in un paese terzo diverso dalla Russia non si deve applicare temporaneamente agli oggetti di gioielleria che contengono tali diamanti fino a quando il Consiglio non decida altrimenti, in considerazione delle misure adottate nell'ambito del G7 per perseguire tale misura.
La Russia ottiene entrate consistenti dalla vendita e dal trasporto di gas naturale liquefatto (GNL). È opportuno vietare i servizi di ricarica (reloading) nel territorio dell'Unione per operazioni di trasbordo, laddove tali servizi siano utilizzati per trasbordare GNL russo, tranne nel caso di trasbordi di questo tipo verso gli Stati membri. Il divieto dovrebbe comprendere i trasbordi da nave a nave e quelli da nave a terra e le operazioni di ricarica (reloading). Sono vietati anche i servizi ausiliari connessi a tali trasbordi. Il divieto non ha effetti sulle importazioni nell'Unione o sulla sicurezza dell'approvvigionamento degli Stati membri. La Commissione dovrebbe monitorare l'evoluzione della situazione concernente il GNL per quanto riguarda il divieto e riferire al Consiglio in merito, nonché proporre misure di attenuazione in caso di importanti sviluppi in tale ambito.
È inoltre opportuno vietare nuovi investimenti e la fornitura di beni, tecnologie e servizi per il completamento di progetti relativi al GNL come Arctic LNG 2 e Murmansk LNG. Tale divieto non dovrebbe avere incidere sull'acquisto e l'importazione di GNL da terminali russi né sui servizi finanziari forniti per tali progetti relativi al GNL. La misura limita l'espansione della capacità di GNL della Russia e di conseguenza le entrate della Russia.
È opportuno introdurre restrizioni alle importazioni di GNL russo attraverso terminali GNL dell'Unione non connessi al sistema interconnesso del gas naturale. Tale misura mirata riguarda solo determinati impianti in taluni Stati membri. Non ostacola in alcun modo le importazioni di GNL russo attraverso altri impianti nell'Unione e non ha effetti negativi sul mercato del gas dell'Unione né sulla sua sicurezza dell'approvvigionamento, compresi i volumi e i prezzi disponibili. Tali restrizioni non dovrebbero avere effetti sulla fornitura di GNL russo dalla terraferma di uno Stato membro alle proprie regioni ultraperiferiche.
È opportuno introdurre un divieto settoriale di accesso ai porti e alle chiuse degli Stati membri e di un'ampia gamma di servizi connessi al trasporto marittimo per le navi che contribuiscono alla capacità della Russia di portare avanti la guerra nei confronti dell'Ucraina. Tale misura dovrebbe limitare l'attività delle navi implicate nel trasporto di beni che generano entrate per la guerra russa o delle navi che operano al fine di contribuire ad atti o politiche a sostegno delle azioni della Russia nei confronti dell'Ucraina o di favorirli. Le navi soggette alle misure restrittive sono elencate nell'allegato XVI della decisione 2014/512/PESC. Le misure restrittive dell'Unione, in quanto strumento essenziale della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione contro la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, non riguardano le navi battenti bandiera dell'Unione. Tali navi operano a norma del diritto dell'Unione e nazionale e devono rispettare i loro obblighi conformemente al diritto dell'Unione e nazionale. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero attuare e applicare le misure restrittive dell'Unione nelle rispettive giurisdizioni in relazione alle navi battenti bandiera dell'Unione. È inoltre opportuno precisare l'ambito di applicazione del divieto di accesso ai porti per le navi battenti bandiera russa e aggiunge una deroga.
È opportuno introdurre il divieto di acquistare, importare, trasferire o esportare beni del patrimonio culturale dell'Ucraina e altri beni che abbiano rilevanza archeologica, storica, culturale e religiosa, o costituiscano una rarità scientifica, se sussistono ragionevoli motivi di sospettare che siano usciti illecitamente dall'Ucraina. È inoltre opportuno introdurre il divieto dei servizi connessi.
Nel 2020 la Russia ha introdotto nuove disposizioni nel codice di procedura arbitrale al fine di garantire, salvo se diversamente stabilito da un trattato internazionale concluso dalla Russia o da un accordo tra le parti, la competenza esclusiva degli organi giurisdizionali russi nelle controversie che vedono la partecipazione di persone nei confronti delle quali sono state applicate misure restrittive e nelle controversie tra un cittadino russo o un cittadino straniero e un altro cittadino russo o cittadino straniero se la controversia trova fondamento in misure restrittive. Tale normativa, che è stata ampiamente applicata dagli organi giurisdizionali russi, ha il chiaro obiettivo o effetto di forzare la soddisfazione dei crediti sugli attivi di società dell'Unione in una giurisdizione straniera, crediti la cui soddisfazione sarebbe altrimenti vietata ai sensi della decisione 2014/512/PESC e del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio2, o ai sensi della decisione 2014/145/PESC del Consiglio3 e del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio4. Di conseguenza, al fine di aumentare per la Federazione russa i costi delle sue azioni illegali in Ucraina e di spingerla a porvi fine, è opportuno consentire di assoggettare al divieto di effettuare operazioni le società che si avvalgono di tali disposizioni di diritto russo.
La Banca centrale di Russia ha sviluppato il «sistema di trasmissione dei messaggi finanziari (SPFS)», un servizio di messaggistica finanziaria specializzato per lo scambio di dati finanziari, che mira a neutralizzare l'impatto delle misure stabilite nella decisione 2014/512/PESC e nel regolamento (UE) n. 833/2014, in particolare per quanto riguarda il settore bancario e finanziario. Al fine di contenere lo sviluppo del sistema SPFS, ridurre la capacità della Russia di portare avanti la guerra e prevenire la vanificazione delle misure stabilite nella decisione 2014/512/PESC e nel regolamento (UE) n. 833/2014, è opportuno vietare alle entità dell'Unione che operano al di fuori della Russia di collegarsi direttamente al sistema SPFS o a equivalenti servizi specializzati di messaggistica finanziaria istituiti dalla Banca centrale di Russia e aggiungere il divieto per gli operatori dell’Unione di effettuare operazioni con le entità specificate in elenco che utilizzano tale sistema al di fuori della Russia. Tali misure non riguardano entità stabilite e operanti in Russia, comprese le controllate di entità dell'Unione. Le entità dell'Unione non sono soggette al divieto di interagire con entità russe che utilizzano il sistema SPFS, a condizione che tali entità dell'Unione non si colleghino esse stesse al sistema SPFS. Inoltre, al fine di evitare conseguenze indesiderate sul finanziamento e sul pagamento di operazioni commerciali legittime e operazioni per altri scopi giustificati, è opportuno introdurre eccezioni mirate che consentono alle entità dell'Unione di collegarsi al sistema SPFS.
Alcuni enti creditizi e finanziari stabiliti al di fuori dell’Unione potrebbero agevolare operazioni che vanificano le misure stabilite nella decisione 2014/512/PESC e nel regolamento (UE) n. 833/2014. È pertanto opportuno stabilire il divieto per operatori dell'Unione di effettuare operazioni con enti creditizi e finanziari nonché prestatori di servizi per le cripto-attività, stabiliti al di fuori dell’Unione, qualora il Consiglio abbia stabilito che tali entità agevolano operazioni che sostengono la base industriale della difesa russa mediante l'esportazione, la fornitura, la vendita, il trasferimento o il trasporto verso la Russia di beni e tecnologie a duplice uso, beni e tecnologie sensibili, prodotti comuni ad alta priorità, o armi da fuoco e munizioni.
È opportuno ampliare ulteriormente il vigente divieto di fornire sostegno, ivi compresi finanziamenti e assistenza finanziaria o qualsiasi altro beneficio, tramite un programma dell'Unione, dell'Euratom o di uno Stato membro a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia o a persone giuridiche, entità o organismi di loro proprietà maggioritaria. È inoltre opportuno introdurre esenzioni mirate.
Al fine di non limitare indebitamente il diritto al lavoro dei cittadini dell'Unione che risiedevano in Russia prima dell'invasione dell'Ucraina nel febbraio 2022 e che lavorano per controllate di entità dell'Unione e di paesi partner in Russia, è opportuno introdurre un'esenzione dal divieto di prestare taluni servizi al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.
Il governo e gli organi giurisdizionali russi hanno intrapreso azioni per privare illecitamente della tutela in Russia i titolari di diritti di proprietà intellettuale degli Stati membri. Ciò ha comportato un indebito vantaggio competitivo per l'industria russa e ha contribuito alle entrate della Russia, consentendole di portare avanti la guerra nei confronti dell'Ucraina. Per neutralizzare tali effetti, è opportuno imporre restrizioni sull'accettazione delle domande di registrazione nell'Unione di determinati diritti di proprietà intellettuale da parte di cittadini russi, persone fisiche residenti in Russia e società russe. In particolare, e fatte salve le loro norme procedurali, gli uffici per la proprietà intellettuale e le altre istituzioni competenti non dovrebbero consentire la presentazione di tali domande. Inoltre, nel rispettare tale obbligo, qualora dette domande fossero presentate, gli uffici per la proprietà intellettuale e le altre istituzioni competenti non dovrebbero essere tenuti a emanare una decisione formale di rifiuto, consentendo in tal modo l'eventuale nuova presentazione dopo l'abrogazione dell’attualerestrizione. Al fine di attuare tale restrizione, gli uffici per la proprietà intellettuale e le altre istituzioni competenti dovrebbero essere autorizzati a richiedere le informazioni necessarie alle persone fisiche e alle società che chiedono la registrazione dei pertinenti diritti di proprietà intellettuale.
È opportuno vietare a partiti politici, fondazioni politiche, alleanze, organizzazioni non governative, compresi gruppi di riflessione, e fornitori di servizi di media nell'Unione di accettare dalla Russia finanziamenti, donazioni o altri vantaggi economici o sostegno diretti o indiretti. Tenuto conto delle continue iniziative concertate della Russia per interferire con i processi democratici nell'Unione e minarne le fondamenta democratiche, anche attraverso campagne d'influenza e la promozione di disinformazione nell'intento di compromettere l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e mediante la promozione di propaganda filorussa volta a giustificare e sostenere la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, è opportuno vietare l'elargizione di finanziamenti da parte della Russia e dei suoi agenti a soggetti nell'Unione che partecipano ai processi di formazione dell'opinione pubblica. Tali campagne di propaganda e disinformazione possono minare le fondamenta delle società democratiche e sono parte integrante dell'arsenale dei moderni attacchi ibridi. La limitazione di tale sostegno finanziario mira a salvaguardare l'integrità dei processi politici dell'Unione, a proteggere i cittadini dell'Unione da manipolazioni e a difendere gli affari interni dell'Unione da ingerenze malevole, garantendo la tutela dei principi dello Stato di diritto, della democrazia e del pluralismo dei media. Gli Stati membri possono contrastare tale interferenza con i processi democratici e le azioni tese a minare le fondamenta democratiche, ove opportuno, entro i limiti dei quadri nazionali di conformità esistenti. Coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti dalla Carta, in particolare il diritto alla libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa e il diritto di proprietà sanciti, rispettivamente dagli articoli 11, 16 e 17 della stessa, tale restrizione non impedisce ai fornitori di servizi di media e al loro personale di svolgere qualsiasi altra attività nell’Unione, quali ricerche e interviste. Inoltre, tale restrizione non modifica l'obbligo di rispettare i diritti, le libertà e i principi di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, compresa la Carta, e alle costituzioni degli Stati membri, nei rispettivi ambiti di applicazione.
Al fine di sensibilizzare ulteriormente sull'attività di esecuzione, è opportuno che gli Stati membri riferiscano in merito alle sanzioni irrogate per violazione delle misure restrittive.
È opportuno introdurre una deroga per consentire la soddisfazione di taluni crediti presentati da persone, entità e organismi russi, qualora ciò sia strettamente necessario per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia.
Per aiutare il contrasto della riesportazione dei prodotti comuni ad alta priorità rinvenuti sul campo di battaglia in Ucraina o critici per lo sviluppo, la produzione o l'uso dei sistemi militari russi, è opportuno imporre agli operatori dell'Unione che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano prodotti comuni ad alta priorità verso paesi terzi diversi dai paesi partner che figurano nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 833/2014 di attuare meccanismi di dovuta diligenza in grado di individuare, valutare e mitigare i rischi di riesportazione in Russia. È inoltre opportuno imporre agli operatori dell'Unione di provvedere affinché anche le persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti al di fuori dell'Unione di loro proprietà o sotto il loro controllo applichino tali obblighi.
La decisione (PESC) 2014/512 impone agli operatori dell'Unione di vietare per contratto la riesportazione in Russia e la riesportazione per un uso in Russia di beni e tecnologie sensibili, di alcuni prodotti comuni ad alta priorità o di armi da fuoco e munizioni («clausola di esclusione della Russia»). L'obbligo ai sensi di tale articolo, nel caso di contratti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 5 ter della decisione 2014/512/PESC conclusi prima del 19 dicembre 2023, dovrebbe essere considerato soddisfatto se il contratto contiene una clausola generale che vieta l'esportazione e la riesportazione dei beni e delle tecnologie in questione verso giurisdizioni oggetto di misure restrittive dell'Unione e prevede rimedi adeguati in caso di violazione di tale clausola.
La Commissione valuterà l'impatto che avrà l'entrata in vigore dell'attuale obbligo di cui all'articolo 5 ter della decisione (PESC) 2014/512 di utilizzo di una «clausola di esclusione della Russia» nello scoraggiare l'elusione. Valuterà inoltre con grande attenzione i dati commerciali, le statistiche sulle esportazioni e altre informazioni relative ai modelli di elusione riguardanti i beni di cui a tale articolo, compreso il ruolo che le controllate degli operatori dell'Unione in paesi terzi possono svolgere in tali modelli. La Commissione valuterà, su tale base, se la «clausola di esclusione della Russia» sia appropriata al suo scopo e prenderà in considerazione eventuali altre azioni appropriate per limitare l'accesso della Russia a beni sensibili che le consentano di portare avanti la guerra in Ucraina, compresa la possibilità di esigere che gli operatori dell'Unione garantiscano l'utilizzo della «clausola di esclusione della Russia» anche da parte delle loro controllate in paesi terzi.
È opportuno imporre agli operatori dell'Unione di vietare per contratto alle controparti commerciali di paesi terzi di utilizzare o consentire l'utilizzo di diritti di proprietà intellettuale, segreti commerciali o materiale e informazioni protetti da diritti di proprietà intellettuale o da segreto commerciale trasferiti loro in relazione a prodotti comuni ad alta priorità da vendere, fornire o esportare in Russia o per un uso in Russia. Per garantire il rispetto di quest'imposizione, gli operatori dell'Unione dovrebbero inserire l'obbligo di prevedere rimedi adeguati in tali accordi. Gli operatori dell'Unione dovrebbero riferire alle autorità nazionali competenti qualsiasi violazione rilevata. Nel caso di contratti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente restrizione conclusi prima del 25 giugno 2024, l'obbligo dovrebbe essere considerato soddisfatto se il contratto contiene una clausola generale che vieta di utilizzare o consentire l'utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale, segreti commerciali o materiale e informazioni protetti da diritti di proprietà intellettuale o da segreto commerciale in questione e prevede rimedi adeguati in caso di violazione di tale clausola.
Ai fini della conformità all'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-72/11, è opportuno modificare la disposizione che proibisce l'elusione precisando che gli elementi della conoscenza e della volontà sussistono non soltanto quando la persona persegue deliberatamente l'obiettivo o il risultato di elusione delle misure restrittive ma anche quando la persona che partecipa a un'attività avente l'obiettivo o il risultato di eludere le misure restrittive ritiene che la sua partecipazione a una siffatta attività possa avere tale obiettivo o tale risultato e accetti detta possibilità.
È opportuno aggiungere 61 entità nuove all'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nell'allegato IV della decisione 2014/512/PESC, segnatamente l'elenco delle persone, delle entità e degli organismi che sostengono il complesso militare e industriale russo nella guerra di aggressione contro l'Ucraina, alle quali sono imposte restrizioni più severe all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. È altresì giustificato inserire in tale elenco talune entità in paesi terzi diversi dalla Russia che concorrono all'elusione delle restrizioni commerciali e intervengono nell'approvvigionamento di prodotti sensibili, ad esempio per la produzione di veicoli aerei senza equipaggio, o che forniscono materiale a sostegno delle operazioni militari della Russia.
È opportuno ampliare l'elenco dei prodotti che contribuiscono al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza aggiungendovi prodotti di cui la Russia si serve nella guerra di aggressione contro l'Ucraina e prodotti che contribuiscono allo sviluppo o alla produzione dei suoi sistemi militari, comprese alcune macchine utensili e alcuni veicoli fuoristrada.
È opportuno imporre ulteriori restrizioni sulle esportazioni di beni che possano contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe, quali le sostanze chimiche, inclusi minerali di manganese e composti di terre rare, materie plastiche, macchine per l'escavazione, monitor e apparecchiature elettriche. Alle restrizioni sulle esportazioni di beni dovrebbero essere inoltre aggiunti cinque prodotti comuni ad alta priorità.
È inoltre opportuno introdurre ulteriori restrizioni all'importazione di elio che, generando entrate consistenti per la Russia, le consente di continuare la sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina.
Il meccanismo del tetto sui prezzi prevede la possibilità di esentare dal tetto sui prezzi concordato dalla coalizione per il tetto sui prezzi progetti specifici che risultano essenziali per la sicurezza energetica di taluni paesi terzi. In stretto coordinamento con la coalizione per il tetto sui prezzi l'esenzione prevista per il progetto Sakhalin-2 (Сахалин-2), sito in Russia, dovrebbe essere prorogata fino al 28 giugno 2025, così da permettere al Giappone di soddisfare le proprie esigenze di sicurezza energetica.
In linea con gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione di preservare la pace, rafforzare la sicurezza internazionale e promuovere la cooperazione internazionale, la democrazia e lo Stato di diritto, e più specificamente gli obiettivi perseguiti dalla decisione 2014/512/PESC, è opportuno provvedere affinché i documenti in possesso del Consiglio, della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») e relativi all'esecuzione delle misure restrittive di cui al regolamento (UE) n. 833/2014, ovvero relativi alla prevenzione della violazione o dell'elusione di tali misure, siano soggetti al segreto professionale e godano della protezione offerta dalle norme applicabili alle istituzioni dell'Unione, poiché le informazioni contenute in tali documenti potrebbero essere utilizzate per ostacolare l'applicazione di tali misure o per comprometterne l'efficacia, poiché le persone e entità interessate potrebbero agire in modo da impedire la loro esecuzione. Tale protezione dovrebbe essere garantita anche per le proposte congiunte dell'alto rappresentante e della Commissione relative alla modifica della decisione 2014/512/PESC e qualsiasi documento preparatorio correlato, in quanto la loro divulgazione potrebbe incidere sull'efficacia delle misure di cui alla decisione 2014/512/PESC nonché sulla predisposizione di proposte future e la negoziazione sulla base delle stesse. Alcune misure che sono incluse in tali proposte, e che per vari motivi non possono essere adottate dal Consiglio, sono spesso incluse dall'alto rappresentante e dalla Commissione in proposte successive. È importante proteggere tale potere d'iniziativa da qualsiasi influenza esercitata da interessi pubblici o privati che cerchino, al di fuori delle consultazioni organizzate, di costringere le istituzioni dell'Unione e i relativi servizi a proporre, adottare, modificare o concordare una modifica. La loro divulgazione potrebbe rendere inefficaci le eventuali nuove misure, dato che verrebbe già rivelata l'intenzione di adottarle. Pertanto, si dovrebbe presumere che la divulgazione di tali documenti pregiudichi la sicurezza dell'Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali.
È opportuno ampliare gli elenchi di paesi partner che applicano un regime di misure di controllo delle esportazioni o un regime di misure restrittive sulle importazioni di prodotti siderurgici e un regime di misure di controllo delle importazioni sostanzialmente equivalenti a quelli previsti dalla decisione 2014/512 (PESC) e dal regolamento (UE) n. 833/2014.
L'Unione è impegnata a evitare minacce in materia di sicurezza e protezione nucleare. Di conseguenza, le misure di cui alla presente decisione non mirano a compromettere la pianificazione, la costruzione e l'ingegneria, l'attivazione, la manutenzione o l'approvvigionamento di combustibile del progetto nucleare di nuova costruzione Paks II. Per tale motivo, è opportuno introdurre un'esenzione orizzontale dai divieti di cui alla presente decisione per il progetto Paks II, con un obbligo di notifica per tali attività.
Infine, è necessario apportare alcune modifiche tecniche, anche sopprimendo riferimenti ai periodi di transizione scaduti. La soppressione dei riferimenti ai periodi di transizione scaduti non produce effetti giuridici sui contratti passati o in corso né sull'applicabilità di tali periodi di transizione.
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare talune misure.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione 2014/512/PESC è così modificata:
1) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 1 bis quater 1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), b) o c), della presente decisione e che ha proposto un'azione dinanzi a un giudice russo nei confronti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 13, lettera c) o d) del regolamento (UE) n. 833/2014, al fine di ottenere un'ingiunzione, un'ordinanza, un provvedimento riparativo, una sentenza o altra decisione giudiziaria a norma dell'articolo 248 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa o di normativa russa equivalente, in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dalla presente decisione o dalla decisione 2014/145/PESC, o ai sensi dei regolamenti (UE) n. 833/2014 o (UE) n. 269/2014, di cui all'allegato XVII. 2. Salvo se vietate altrimenti, il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni: a) necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici o agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi della presente decisione o del regolamento (UE) n. 833/2014; b) strettamente necessarie per l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, a condizione che tali operazioni sono coerenti con gli obiettivi della presente decisione o della decisione 2014/145/PESC, o dei regolamenti (UE) n. 833/2014 o (UE) n. 269/2014; c) fatta salva la lettera b) del presente paragrafo, strettamente necessarie per ottenere il risarcimento del danno causato a una delle persone di cui all'articolo 13, lettera c) o d), del regolamento (UE) n. 833/2014, in relazione a un contratto o a una transazione sulla cui esecuzione abbiano inciso le misure istituite dalla presente decisione e in relazione alla gestione illegittima imposta in via temporanea dalla Russia per i beni situati nel suo territorio che sono di proprietà di persone straniere a norma del regolamento (UE) n. 833/2014 o del regolamento (UE) n. 269/2014. Articolo 1 bis quinquies 1. A decorrere dal 25 giugno 2024 è vietato effettuare operazioni utilizzando il sistema di messaggistica finanziaria della Banca di Russia (SPFS) o equivalenti servizi specializzati di messaggistica finanziaria che sono utilizzati per lo scambio di dati finanziari, istituiti dalla Banca centrale di Russia. 2. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti al di fuori della Russia, elencati nell'allegato XVIII. Nell'allegato XLIV figurano le persone giuridiche, le entità o gli organismi stabiliti al di fuori della Russia che utilizzano l’SPFS della Banca centrale di Russia o equivalenti servizi specializzati di messaggistica finanziaria istituiti dalla Banca centrale di Russia o dallo Stato russo e che, attraverso tale uso, i) aumentano la resilienza finanziaria della Russia e ii) sostengono l'elusione dei divieti di cui alla presente decisione e alla decisione 2014/145/PESC, e ai regolamenti (UE) n. 833/2014 e (EU) n. 269/2014. 3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione fino al 26 settembre 2024 di contratti conclusi con una persona giuridica, un'entità o un organismo elencati all'allegato XVIII prima del 24 marzo 2024 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano al ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati all'allegato XVIII in virtù di contratti eseguiti prima del 24 marzo 2024. 5. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni: a) strettamente necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di gas naturale, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione, in un paese membro dello Spazio economico europeo, in Svizzera o nei Balcani occidentali; b) strettamente necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Russia o attraverso la Russia, salvo se vietate a norma dell'articolo 4 sexdecies o 4 septdecies; c) alle operazioni necessarie per l'acquisto e per l'importazione e il trasporto nell'Unione di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti il cui acquisto, la cui importazione e il cui trasporto nell'Unione sono consentiti ai sensi della presente decisione; d) necessarie per il rimborso di un debito nei confronti di un cittadino di uno Stato membro o di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo stabiliti nell'Unione; e) necessarie per il pagamento del regime pensionistico a una persona stabilita nell'Unione; o f) necessarie per un pagamento da parte della Jewish Claims Conference o a beneficio della stessa. 6. Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica alle operazioni: a) necessarie per l’acquisto, l'esportazione, la fornitura, la vendita, il trasferimento o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti, il cui acquisto, la cui esportazione, la cui fornitura, la cui vendita, il cui trasferimento o il cui trasporto sono consentiti ai sensi del presente regolamento e sono necessari per far fronte alla questione della sicurezza alimentare nei paesi terzi; b) strettamente necessarie per l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, e se tali operazioni sono coerenti con gli obiettivi della presente decisione e della decisione 2014/145/PESC, e dei regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014; c) necessarie per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; d) necessarie per il rimborso di un debito nei confronti di un cittadino di uno Stato membro o di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo stabiliti nell'Unione; e) che dipendono dal coinvolgimento di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato XVIII della presente decisione a fornire servizi bancari di corrispondenza; o f) necessarie per effettuare il pagamento da parte di un cittadino di uno Stato membro o di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo stabiliti nell'Unione nell'ambito di un accordo di prestito concluso da uno Stato membro. Articolo 1 bis sexies 1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con: a) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti al di fuori dell’Unione, che sono enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività coinvolti in operazioni che agevolano, direttamente o indirettamente, l'esportazione, la vendita, la fornitura, il trasferimento o il trasporto verso la Russia di beni e tecnologie a duplice uso, beni o tecnologie elencati negli allegati VII, XI, XX e XXXV del regolamento (UE) n. 833/2014, prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XL del regolamento (UE) n. 833/2014 e armi da fuoco e munizioni elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012, elencate nell’allegato XIX della presente decisione; o b) una persona giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a). 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni: a) necessarie per l'esportazione, la vendita, la fornitura, il trasferimento o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui esportazione, la cui vendita, la cui fornitura, il cui trasferimento o il cui trasporto verso la Russia sono consentiti ai sensi della presente decisione e del regolamento (UE) n. 833/2014; b) strettamente necessarie per l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, a condizione che tali operazioni sono coerenti con gli obiettivi della presente decisione, della decisione 2014/145/PESC, del regolamento (UE) n. 833/2014 e del regolamento (UE) n. 269/2014; o c) necessarie per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni.» ;
2) all'articolo 1 nonies, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) alla gestione, alla manutenzione, alla disattivazione e alla gestione dei rifiuti radioattivi, all'approvvigionamento e al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, e alla continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, nonché alla fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, nonché di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;»
3) l'articolo 1 decies è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. È vietato fornire sostegno diretto o indiretto, ivi compresi finanziamenti e assistenza finanziaria o qualsiasi altro beneficio nell'ambito di un programma dell'Unione, dell'Euratom o di un programma nazionale di uno Stato membro e di contratti ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/10465 a: a) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia; b) una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui alla lettera a);
b) il paragrafo 2 è così modificato:
i) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) alla gestione, alla manutenzione, alla disattivazione e alla gestione dei rifiuti radioattivi, all'approvvigionamento e al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, e alla continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, alla fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, nonché di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo» ;
ii) sono aggiunei le lettere seguenti: «h) al funzionamento di camere di commercio, associazioni d'imprese, centri culturali e di istruzione, istituzioni religiose e programmi di scambio accademico degli Stati membri in Russia; i) alle attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani, lo Stato di diritto o qualsiasi altro scopo, ad esempio il giornalismo indipendente o la lotta alla disinformazione, coerenti con gli obiettivi della presente decisione in Russia; j) ai programmi di responsabilità storica degli Stati membri e al sostegno alle minoranze etniche degli Stati membri in Russia.» ;
4) l'articolo 1 duodecies è così modificato:
a) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. Fino al 30 settembre 2024, i paragrafi 1, 2, 2 bis e 2 ter non si applicano alla vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione di servizi destinati all'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di un paese partner compreso nell'elenco di cui all'allegato VII.» ;
b) è inserito il paragrafo seguente: «8 bis. I paragrafi 1, 2 e 2 bis non si applicano alla prestazione di servizi, da parte di cittadini di uno Stato membro che siano residenti in Russia e che lo fossero prima del 24 febbraio 2022, alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi di cui al paragrafo 10, lettera h), che siano i loro datori di lavoro, purché detti servizi siano destinati all'uso esclusivo di tali persone giuridiche, entità o organismi.» ;
c) al paragrafo 10, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo;»
5) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 1 sexdecies 1. Gli uffici per la proprietà intellettuale e le altre istituzioni competenti costituiti secondo il diritto di uno Stato membro o dell'Unione, non accettano: a) nuove domande di registrazione di marchi, brevetti, disegni e modelli industriali, modelli di utilità, denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche presentate da cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia o da persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia, anche se presentate da un cittadino russo o da persone fisiche residenti in Russia, persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia congiuntamente a una o più persone fisiche o giuridiche non russe residenti o stabilite al di fuori della Russia; b) qualsiasi richiesta o dichiarazione presentate da cittadini russi o da persone fisiche residenti in Russia o da persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia durante le procedure di registrazione dinanzi a tali uffici per la proprietà intellettuale in relazione a uno dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla lettera a). 2. Gli Stati membri, in qualità di Stati aderenti alla convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973, riveduta il 17 dicembre 1991 e il 29 novembre 2000 (“CBE”), e nell'adempimento degli obblighi internazionali assunti in forza della CBE, si adoperano al massimo per provvedere affinché l'Ufficio europeo dei brevetti respinga le richieste di effetto unitario, ai sensi del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio6, presentate da cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia o da persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia, anche se presentate da un cittadino russo o da persone fisiche residenti in Russia, persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia congiuntamente a una o più persone fisiche o giuridiche non russe residenti o stabilite al di fuori della Russia. 3. Gli Stati membri, in qualità di Stati aderenti alla CBE e nell'adempimento degli obblighi internazionali assunti in forza della CBE, si adoperano al massimo per provvedere affinché l'Ufficio europeo dei brevetti non accetti nuove domande di registrazione di brevetti europei presentate da cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia o da persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia, anche se presentate da un cittadino russo o da persone fisiche residenti in Russia, persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia congiuntamente a una o più persone fisiche o giuridiche non russe residenti o stabilite al di fuori della Russia. 4. Gli Stati membri e, ove applicabile, l'Unione, allorché agiscono a norma della convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale del 14 luglio 1967, modificata il 28 settembre 1979 (OMPI), si adoperano al massimo per provvedere affinché l’OMPI o gli uffici per la proprietà intellettuale costituiti secondo il diritto di uno Stato membro o dell'Unione, ovvero l'Ufficio europeo dei brevetti, non accettino nuove domande per tali diritti presentate da cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia o da persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia, anche se presentate da un cittadino russo o da persone fisiche residenti in Russia, persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia congiuntamente a una o più persone fisiche o giuridiche non russe residenti o stabilite al di fuori della Russia. 5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera. Articolo 1 septdecies 1. È vietato accettare donazioni, benefici economici o sostegno, compresi finanziamenti e assistenza finanziaria, direttamente o indirettamente: a) dal governo russo; b) da una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %; c) da una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui alla lettera a) o b); o d) da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a), b) o c). 2. Il paragrafo 1 si applica soltanto: a) ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee, quali definiti nel regolamento (UE, Euratom) n. 1141/20147; b) ai partiti politici e alle alleanze politiche, quali definiti nel regolamento (UE) n. 1141/2014, fatti salvi i principi fondamentali di natura costituzionale, come applicati negli Stati membri, che disciplinano il funzionamento di tali partiti politici e alleanze politiche; c) alle organizzazioni non governative istituite o registrate conformemente al diritto di uno Stato membro; e d) ai fornitori di servizi di media, quali definiti nel regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio8, stabiliti in uno Stato membro, fatti salvi i principi fondamentali di natura costituzionale applicati negli Stati membri relativi alla libertà di stampa e alla libertà di espressione. 3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'accettazione di donazioni, benefici economici o sostegno, compresi finanziamenti e assistenza finanziaria da parte delle entità di cui alle lettere c) e d) del paragrafo 2, a condizione che l'accettazione non interferisca in alcun modo con i processi democratici nell'Unione né ne mini le fondamenta democratiche, anche attraverso campagne d'influenza e la promozione di disinformazione nell'intento di compromettere l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e mediante azioni di propaganda a sostegno dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina. 4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 2 entro due settimane dal rilascio.
6) all'articolo 3, paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) destinati alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;»
7) all'articolo 3 bis, paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) destinati alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;»
8) all'articolo 4 bis, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) acquisire o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operanti nel settore dell'energia in Russia, inclusi i progetti in corso per la produzione di gas naturale liquefatto;» ;
9) all'articolo 4 quinquies, è inserito il paragrafo seguente: «6 septies. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 4, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'esportazione e il trasferimento dei beni di cui al codice NC 9026 00 00 elencati nell'allegato XI, parte B, del regolamento (UE) n. 833/2014, che sono fisicamente situati nell'Unione dal 25 giugno 2024 a fini di manutenzione o riparazione, o la prestazione della relativa assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi ovvero la fornitura di assicurazione o riassicurazione o di finanziamenti o assistenza finanziaria, dopo aver accertato che ciò è strettamente necessario al funzionamento del progetto Sakhalin-2 (Сахалин-2) per garantire la sicurezza energetica del Giappone.» ;
10) l'articolo 4 sexies è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri, conformemente alle proprie norme nazionali e al proprio diritto nazionale e in linea con il diritto internazionale, in particolare con i pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale, negano a qualsiasi aeromobile operato da vettori russi, anche in funzione di vettore commerciale che opera in base ad accordi di code-sharing o di blocked-space, a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia ovvero a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona fisica o giuridica, entità o organismo russi, di atterrare nel territorio dell'Unione, decollare dal territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione. Il divieto di cui al presente paragrafo si applica altresì a qualsiasi altro aeromobile che sia utilizzato per un volo non di linea e riguardo a cui una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo russo sia in grado di stabilire di fatto il luogo o l'orario di decollo o atterraggio. Il divieto di cui al presente paragrafo non si applica agli aeromobili con numero massimo di quattro posti a sedere e massa massima al decollo non superiore a 2000 kg se utilizzati per voli privati, non aziendali, effettuati nel territorio e nello spazio aereo dell’Unione a fini ricreativi in vista del rilascio di licenze di pilota privato e relative abilitazioni mediante erogatori di formazione dell'Unione.» ;
b) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. Fatto salvo il paragrafo 5, gli operatori aerei forniscono, per i voli non di linea, le informazioni necessarie ai fini della verifica del rispetto del paragrafo 1, comprese, tra le altre informazioni, le seguenti: a) informazioni credibili ed esaurienti sul titolare effettivo dell'aeromobile e, se del caso, della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo che in ultima istanza noleggia l'aeromobile; e b) una dichiarazione generale, la lista dei passeggeri e altro documento ufficiale in cui figurino il nome completo, la data di nascita, il luogo di nascita e la cittadinanza di ciascun passeggero e di ciascun componente dell'equipaggio, qualora sussistano fondati motivi per sospettare un'elusione del divieto di cui al paragrafo 1, sulla base di fattori quali l'itinerario e l'origine del volo o informazioni sull'operatore interessato. Le informazioni sono fornite su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro di partenza, destinazione o sorvolo. Le informazioni sono fornite prima dell'atterraggio nel territorio dell'Unione, del decollo dal territorio dell'Unione o del sorvolo del territorio dell'Unione, entro un termine stabilito dalle autorità competenti dello Stato membro interessato.» ;
11) l'articolo 4 nonies bis è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. È vietato dare accesso, dopo il 16 aprile 2022, ai porti situati nel territorio dell'Unione e, dopo il 29 luglio 2022, alle chiuse situate nel territorio dell'Unione alle navi registrate sotto la bandiera della Russia cui è fatto altresì divieto di accedere a tali porti e chiuse, tranne se l'accesso alla chiusa è volto all'uscita dal territorio dell'Unione.» ;
b) al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) una nave che rientra nell'ambito di applicazione delle pertinenti convenzioni internazionali, incluse le riproduzioni di navi storiche;»
c) al paragrafo 5, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) il trasporto di combustibile nucleare e altri beni strettamente necessari al funzionamento delle capacità nucleari civili.» ;
d) è inserito il paragrafo seguente: «5 quater. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare le navi che sono passate dalla bandiera russa alla bandiera di qualsiasi altro Stato prima del 16 aprile 2022 ad accedere al porto o alla chiusa, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che la nave: a) era stata dichiarata abbandonata a norma del diritto di uno Stato membro prima del 24 febbraio 2022; b) era stata oggetto di vendita forzata da parte delle autorità nazionali competenti di uno Stato membro prima del 24 febbraio 2022; e c) era fisicamente situata nel territorio di uno Stato membro al momento della vendita forzata.» ;
e) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 5, 5 bis, 5 ter e 5 quater entro due settimane dal rilascio.» ;
12) all'articolo 4 decies, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare l'acquisto, l'importazione o il trasferimento dei beni elencati nell'allegato XVII del regolamento (UE) n. 833/2014 alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è necessario per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e per la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.» ;
13) l'articolo 4 duodecies è così modificato:
a) il paragrafo 3 quater è sostituito dal seguente: «3 quater. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'acquisto, l'importazione o il trasferimento dei beni elencati nell'allegato XXI del regolamento (UE) n. 833/2014 o la fornitura della relativa assistenza tecnica o finanziaria, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è necessario per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.» ;
b) il paragrafo 3 quater bis è soppresso;
c) sono inseriti i paragrafi seguenti: «3 quater sexies. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'importazione o il trasferimento di beni fisicamente situati in Russia prima dell'entrata in vigore del divieto in relazione a tali beni, di cui ai codici NC 8471, 8523, 8536 e 9027, elencati nell'allegato XXI, o la prestazione dell'assistenza tecnica e finanziaria connessa, dopo aver accertato che tali beni sono componenti di dispositivi medici e sono introdotti nell'Unione a fini di manutenzione, di riparazione o di restituzione di componenti difettosi. 3 quater septies. Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC 28042910 e 284540, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 26 settembre 2024, di contratti conclusi prima del 25 giugno 2024 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.» ;
d) il paragrafo 5 bis è sostituito dal seguente: «5 bis. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 3 bis ter, 3 quater e 3 sexies entro due settimane dal rilascio.» ;
14) l'articolo 4 quaterdecies è così modificato:
a) il paragrafo 3 bis bis è soppresso;
b) al paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente «c) la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.» ;
c) è inserito il paragrafo seguente «3 bis quinquies. Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XXIII quater del regolamento (UE) n. 833/2014, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 26 settembre 2024, di contratti conclusi prima del 25 giugno 2024 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 3 bis sexies. Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 2602, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 26 luglio 2024, di contratti conclusi prima del 25 giugno 2024 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 3 bis septies. Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC 8481 80 e 8708 99, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 26 dicembre 2024, di contratti conclusi prima del 25 giugno 2024 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.» ;
d) è inserito il paragrafo seguente «4 bis bis. I divieti di cui ai paragrafi 1, 1 bis e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.» ;
e) sono inseriti i paragrafi seguenti: «4 quinquies. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui ai codici NC 3917, 8421, 8471, 8523, 8536 e 8544 elencati nell'allegato XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari a fini di manutenzione o riparazione di dispositivi medici. 4 sexies. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'esportazione e il trasferimento dei beni di cui ai codici NC 8414 90 e 9026 elencati nell'allegato XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014, che sono fisicamente situati nell'Unione dal 25 giugno 2024 a fini di manutenzione o riparazione, o la prestazione della relativa assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi ovvero la fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria, dopo aver accertato che ciò è strettamente necessario al funzionamento del progetto Sakhalin-2 (Сахалин-2) per garantire la sicurezza energetica del Giappone.» ;
f) il paragrafo 4 bis è sostituito dal seguente: «4 bis. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei seguenti beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per l'uso personale o domestico da parte delle persone fisiche in Russia: a) beni che rientrano nel codice NC 8417 20; b) oggetti di rubinetteria che rientrano nel codice NC 8481 80 progettati per impianti sanitari, di riscaldamento, di ventilazione o di condizionamento d'aria; c) tubi e condotti di rame e accessori per tubi o condotti di rame che rientrano nei codici NC 7411 o 7412 con diametro interno non superiore a 50 mm.» ;
g) è inserito il paragrafo seguente: «5 bis bis. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni che rientrano nel codice NC 3917 10 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni sono venduti, forniti, trasferiti o esportati esclusivamente per la produzione di prodotti alimentari destinati al consumo umano in Russia.» ;
h) il paragrafo 5 bis è sostituito dal seguente: «5 bis. Nel decidere se rilasciare le autorizzazioni di cui ai paragrafi 4 bis, 4 bis bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies, 5 e 5bis bis, le autorità competenti evitano di rilasciare autorizzazioni di esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per un uso in Russia, se hanno motivi fondati per ritenere che i beni possano essere destinati a un uso finale militare.» ;
15) all'articolo 4 quindecies sono inseriti i paragrafi seguenti: «1 ter. È fatto divieto a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti nell'Unione, di proprietà per almeno il 25 % di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo russi, di essere ammessi a diventare un'impresa di trasporto su strada che trasporta merci su strada all'interno del territorio dell'Unione, anche se in transito. 1 quater. A decorrere dal 26 luglio 2024, è fatto divieto a qualsiasi impresa di trasporto su strada stabilita nell’Unione, di proprietà per il 25 % o oltre di una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo russi, di trasportare merci su strada all’interno del territorio dell’Unione, anche in transito. 1 quinquies. Le imprese di trasporto su strada stabilite nell’Unione forniscono su richiesta dell’autorità nazionale competente dello Stato membro in cui sono stabilite informazioni sul loro assetto proprietario a tale autorità nazionale competente. 2 bis. I paragrafi 1 ter e 1 quater non si applicano alle imprese di trasporto su strada stabilite nell’Unione di proprietà per almeno il 25 % di cittadini russi che sono anche cittadini di uno Stato membro».
16) l’articolo 4 novodecies è così modificato:
a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1. In deroga agli articoli 3, 3 bis, 4, 4 quater, 4 quinquies, 4 octies, 4 undecies e 4 quaterdecies, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati negli allegati II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX e XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014 e nell’allegato I del regolamento (UE) 2021/821, nonché la vendita, la concessione in licenza o qualsiasi altro trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali, in relazione ai beni e alle tecnologie di cui sopra fino al 31 dicembre 2024, qualora la vendita, la fornitura, il trasferimento, la concessione in licenza, il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:» ;
b) il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente: «1 bis. In deroga all’articolo 3, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 833/2014 fino al 31 dicembre 2024, qualora la vendita, la fornitura o il trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire da un’impresa in partecipazione registrata o costituita a norma del diritto di uno Stato membro prima del 24 febbraio 2022, cui partecipa una persona giuridica russa, un’entità russa o un organismo russo e che gestisce un’infrastruttura di gasdotti tra la Russia e paesi terzi.» ;
c) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «2 In deroga agli articoli 4 decies e 4 duodecies, le autorità competenti possono autorizzare l’importazione o il trasferimento dei beni elencati negli allegati XVII e XXI del regolamento (UE) n. 833/2014 fino al 31 dicembre 2024 qualora tale importazione o trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:» ;
d) al paragrafo 2 bis, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «2 bis. In deroga all’articolo 1 duodecies, le autorità competenti possono autorizzare il proseguimento della prestazione di servizi ivi indicati fino al 31 dicembre 2024 qualora sia strettamente necessaria per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti.» ;
17) l'articolo 4 duovicies è così modificato:
a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. A decorrere dal 1o settembre 2024 è vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, prodotti trasformati in un paese terzo, costituiti da diamanti originari della Russia o esportati dalla Russia di peso pari o superiore a 0,5 carati o 0,1 grammi cadauno.» ;
b) è inserito il paragrafo seguente: «4 bis. Per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato XXXVIIIA, parte C, del regolamento (UE) n. 833/2014 trasformati in un paese terzo, che contengono diamanti originari della Russia o esportati dalla Russia di peso pari o superiore a 0,5 carati o 0,1 grammi cadauno, il divieto di cui al paragrafo 4 si applica a decorrere dalla data decisa dal Consiglio, che delibera all'unanimità sulla base degli articoli 29 e 30 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.» ;
c) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8. Ai fini dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, i beni che rientrano nei codici 7102 31 00 e 7102 10 00 importati nell'Unione sono presentati senza ritardo, unitamente alla documentazione che ne attesta l'origine, all'autorità specificata nell'allegato XXXVIIIB del regolamento (UE) n. 833/2014, per la verifica. Lo Stato membro nel quale tali beni sono stati introdotti nel territorio doganale dell'Unione garantisce la loro presentazione all’autorità specificata nell'allegato XXXVIIIB del regolamento (UE) n. 833/2014. A tal fine può essere concesso il transito doganale. Qualora sia concesso tale transito doganale, la verifica di cui al presente paragrafo è sospesa fino all'arrivo di tali beni presso tale autorità. L'importatore è responsabile della corretta circolazione di tali beni e dei costi di tale circolazione. Una presentazione all’autorità specificata nell'allegato XXXVIIIB del regolamento (UE) n. 833/2014 non è necessaria a condizione che i beni siano stati precedentemente sottoposti alla procedura di verifica di cui al presente paragrafo e che ciò sia dimostrato da prove basate sulla tracciabilità, tra cui un certificato corrispondente che attesta che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia, come previsto al paragrafo 10 del presente articolo.» ;
d) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente: «10. Ai fini dei paragrafi 3 e 4, al momento dell'importazione gli importatori forniscono prove del paese di origine dei diamanti o dei prodotti che li contengono utilizzati come fattori produttivi per la trasformazione del prodotto in un paese terzo. A decorrere dal 1o marzo 2025 le prove basate sulla tracciabilità dei prodotti elencati nell'allegato XXXVIIIA, parte A, del regolamento (UE) n. 833/2014 comprendono un certificato corrispondente che attesta che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia.» ;
e) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «11. I divieti di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato XXXVIIIA, parti A, B e C, del regolamento (UE) n. 833/2014, se tali prodotti erano fisicamente situati nell'Unione prima della data di applicazione del rispettivo divieto ed sono stati successivamente esportati in un paese terzo diverso dalla Russia. Al momento dell'importazione nell'Unione, gli importatori forniscono prove del fatto che il prodotto era fisicamente situato nell'Unione o un certificato, basato su una dichiarazione dei quantitativi presentati che l'autorità specificata all'allegato XXXVIIIB del regolamento (UE) n. 833/2014 ha rilasciato prima dell'esportazione dall'Unione. 12. I divieti di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato XXXVIIIA, parti A, B e C, del regolamento (UE) n. 833/2014, se tali prodotti erano fisicamente situati o sono stati lucidati o lavorati in un paese terzo diverso dalla Russia prima della data di applicazione del rispettivo divieto. Al momento dell'importazione nell'Unione, gli importatori forniscono prove del fatto che i prodotti erano stati inizialmente importati nel paese terzo prima della data di applicazione del rispettivo divieto per i prodotti di cui ai codici NC 7102 10 00, 7102 31 00 e 7104 21 00. Per i prodotti di cui ai codici NC 7102 39 00 e 7104 91 00 e per i prodotti elencati nell'allegato XXXVIIIA, parte C, del regolamento (UE) n. 833/2014, al momento dell'importazione gli importatori forniscono prove del fatto che la fase finale di trasformazione o lavorazione dei prodotti è avvenuta nel paese terzo o che i prodotti erano fisicamente ubicati allo stato trasformato o lavorato nel paese terzo prima della data di applicazione del rispettivo divieto. 13. I divieti di cui ai paragrafi 4 e 5 non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato XXXVIIIA, parte C, del regolamento (UE) n. 833/2014 fabbricati anteriormente al 1o settembre 2024, e ai servizi connessi, se tali prodotti sono stati temporaneamente importati nell'Unione da un paese o territorio terzo diverso dalla Russia ovvero importato dopo l'esportazione temporanea in un paese o territorio terzo diverso dalla Russia, a condizione che siano stati vincolati al regime doganale di ammissione temporanea, perfezionamento attivo, perfezionamento passivo o esportazione temporanea al momento dell'ingresso nell'Unione o dell'uscita dall'Unione.» ;
18) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 4 quatervicies 1. È vietato fornire servizi di ricarica (reloading) nel territorio dell’Unione ai fini delle operazioni di trasbordo di gas naturale liquefatto di cui al codice NC 2711 11 00 originario della Russia o esportato dalla Russia. 2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione al divieto di cui al paragrafo 1. 3. In deroga ai divieti di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare servizi di ricarica (reloading) ai fini delle operazioni di trasbordo di gas naturale liquefatto di cui al codice NC 2711 11 00 originario della Russia o esportato dalla Russia se tale ricarica è necessaria per il trasporto verso uno Stato membro e tale Stato membro ha confermato che il trasbordo è utilizzato onde garantire l'approvvigionamento energetico in tale Stato membro. 4. Per garantire il rispetto dei divieti di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono stabilire norme e orientamenti a livello nazionale. Tali norme e orientamenti comprendono obblighi rafforzati in materia di dovuta diligenza, in particolare per l'identificazione dei servizi di ricarica (reloading) forniti ai fini delle operazioni di trasbordo, tenendo conto delle specificità del quadro normativo nazionale applicabile agli impianti di gas naturale liquefatto, delle precedenti pratiche commerciali degli shipper, del tempo che intercorre tra lo scarico e la ricarica (reloading), delle indicazioni di collegamenti commerciali diretti tra lo scarico e la ricarica (reloading), compreso l'acquisto di nuovi pacchetti di servizi di scarico e ricarica (reloading), nonché del paese di registrazione degli operatori economici interessati. 5. Le autorità competenti informano la Commissione, al più tardi 26 dicembre 2024, delle norme e degli orientamenti stabiliti a norma del presente paragrafo o del fatto che non intendono stabilire tali norme. 6. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano fino al 26 marzo 2025 all'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2024. 7. Le persone giuridiche che effettuano operazioni di scarico di gas naturale liquefatto di cui al codice NC 2711 11 00 originario della Russia o esportato dalla Russia informano entro il 26 luglio 2024 e successivamente su base mensile l'autorità competente dello Stato membro in cui sono ubicati di tutte le operazioni di scarico e di tutte le importazioni nell'Unione di gas naturale liquefatto di cui al codice NC 2711 11 00 originario della Russia o esportato dalla Russia. La comunicazione comprende informazioni sui volumi. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni ricevute. 8. Il paragrafo 2 non si applica nel caso in cui una nave che necessita di assistenza sia alla ricerca di un luogo di rifugio o di uno scalo di emergenza in un porto per ragioni di sicurezza marittima, oppure per salvare vite in mare, o per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere un impatto grave e significativo sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali. 9. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai servizi di ricarica (reloading) necessari per il bunkeraggio di navi alimentate a gas naturale liquefatto. 10. La Commissione monitora i flussi, i mercati e i prezzi del gas naturale liquefatto, la competitività dell'Unione e la quota delle importazioni di gas naturale liquefatto russo sul totale delle importazioni di energia dell'Unione. Riferisce al Consiglio in caso di sviluppi importanti connessi ai divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 e al più tardi entro il 26 giugno 2025. Il Consiglio tiene conto di tali relazioni in vista del riesame delle misure restrittive. 11. In caso di sviluppi importanti connessi ai divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 che incidono sui flussi, sui mercati e sui prezzi del gas naturale liquefatto, sulla competitività dell'Unione o sulla quota delle importazioni di gas naturale liquefatto russo sul totale delle importazioni di energia dell'Unione, la Commissione propone misure di attenuazione al Consiglio, accompagnate da una valutazione del loro impatto. Articolo 4 quinvicies 1. Per quanto riguarda le navi elencate nell'allegato XVI, è fatto divieto, direttamente o indirettamente, di: a) dare accesso ai porti, alle zone di ancoraggio e alle chiuse nel territorio dell'Unione, e a quelle navi di accedervi; b) importare nell'Unione, acquistare o trasferire la nave; c) vendere, fornire, incluso per fini di noleggio, o esportare la nave; d) esercitare o equipaggiare la nave; e) fornire servizi di registrazione della bandiera a beneficio della nave; f) fornire finanziamenti e assistenza finanziaria, comprese le assicurazioni, e servizi di intermediazione, compreso il brokeraggio navale; g) fornire assistenza tecnica e altri servizi, compresi servizi di bunkeraggio, approvvigionamento della nave, cambio dell'equipaggio, carico e scarico, parabordo e rimorchio a beneficio della nave; e h) effettuare trasbordi da nave a nave o qualsiasi altro trasferimento del carico con la nave o appaltare servizi dalla nave. 2. L'allegato XVI comprende le navi che: a) trasportano beni e tecnologie impiegati nel settore della difesa e della sicurezza da o verso la Russia, per un uso in Russia o per la condotta della guerra della Russia in Ucraina; b) trasportano petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV del regolamento (UE) n. 833/2014, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale; c) sono esercitate in modo da contribuire o sostenere azioni o politiche tese allo sfruttamento, allo sviluppo o all'espansione del settore energetico in Russia, comprese le infrastrutture energetiche; d) sono esercitate in modo da contribuire o sostenere azioni o politiche che compromettono o minacciano la sussistenza economica o la sicurezza alimentare dell'Ucraina, come il trasporto di cereali ucraini sottratti illegalmente, o la salvaguardia del patrimonio culturale dell'Ucraina, come il trasporto di beni culturali ucraini sottratti illegalmente; e) trasportano beni originari dell'Unione o esportati dall'Unione elencati negli allegati XI, XX e XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014 o beni originari della Russia o esportati dalla Russia e importati nell'Unione elencati nell'allegato XXI del regolamento (UE) n. 833/2014, consentendo così alla Russia di intraprendere azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina; f) sono esercitate in modo da favorire o commettere la violazione o l'elusione o altrimenti da vanificare in modo significativo le disposizioni della presente decisione o delle decisioni 2014/145/PESC, 2014/386/PESC o (PESC) 2022/266 o dei regolamenti (UE) n. 833/2014, (UE) n. 269/2014, (UE) n. 692/2014 o (UE) 2022/263; o g) appartengono, sono noleggiate o sono esercitate da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato della decisione 2014/145/PESC e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, o sono altrimenti utilizzate a nome di tali soggetti, per loro conto, in relazione ad essi o a loro vantaggio. 3. Il paragrafo 1 non si applica nei casi elencati all'allegato XVI in cui una nave che necessita di assistenza sia alla ricerca di un riparo o di uno scalo di emergenza in porto per motivi di sicurezza marittima, ovvero per fini umanitari, o per salvare vite in mare, o per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere un impatto grave e significativo sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali ovvero per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro. 4. In deroga al paragrafo 1, lettere a) e g), le autorità competenti di uno Stato membro insulare possono autorizzare una nave elencata nell'allegato XVI a norma del paragrafo 2, lettera e), ad avere accesso ai porti e alle zone di ancoraggio e a ricevere i servizi di cui al paragrafo 1, lettera g), alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che: a) i beni siano strettamente necessari per soddisfare le esigenze di base di tale Stato membro; e b) l'importazione di tali beni non sia altrimenti vietata a norma della presente decisione o del regolamento (UE) n. 833/2014. 5. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal rilascio. Articolo 4 sexvicies 1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie e fornire, direttamente o indirettamente, servizi a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia qualora tali beni, tecnologie e servizi siano destinati al completamento di progetti relativi al gas naturale liquefatto quali terminali e impianti. 2. È vietato: a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi a beni, tecnologie e servizi in Russia, qualora tali beni, tecnologie e servizi siano destinati al completamento di siffatti progetti relativi a tale gas naturale liquefatto; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi a beni, tecnologie e servizi in Russia, qualora tali beni, tecnologie e servizi siano destinati al completamento di siffatti progetti relativi a tale gas naturale liquefatto. 3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione fino al 26 settembre 2024 di contratti conclusi prima del 25 giugno 2024 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. Articolo 4 septvicies 1. È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, gas naturale liquefatto di cui al codice NC 2711 11 00, originario della Russia o esportato dalla Russia, attraverso terminali di gas naturale liquefatto dell'Unione non connessi al sistema del gas naturale interconnesso. 2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria ovvero altri servizi relativi al divieto di cui al paragrafo 1. 3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano fino al 26 luglio 2024 ai contratti conclusi prima del 25 giugno 2024 o ai contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non hanno effetti sulla fornitura di GNL di origine russa dalla terraferma di uno Stato membro alle rispettive regioni ultraperiferiche. Articolo 4 septvicies bis 1. È vietato acquistare, importare, trasferire, vendere, fornire o esportare, direttamente o indirettamente, beni del patrimonio culturale dell'Ucraina e altri beni che abbiano rilevanza archeologica, storica, culturale e religiosa, o costituiscano una rarità scientifica, se sussistono ragionevoli motivi di sospettare che siano stati rimossi dall'Ucraina senza il consenso del legittimo proprietario o in violazione del diritto ucraino o del diritto internazionale, in particolare se il bene costituisce parte integrante delle collezioni pubbliche figuranti negli inventari dei fondi di conservazione dei musei, degli archivi o delle biblioteche ucraini, o negli inventari delle istituzioni religiose ucraine. 2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria ovvero altri servizi relativi al divieto di cui al paragrafo 1. 3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano se è dimostrato che: a) il bene è stato esportato dall'Ucraina anteriormente al 1o marzo 2014; o b) il bene è restituito intatto al legittimo proprietario in Ucraina.» ;
19) l'articolo 5 ter è sostituito dal seguente: «Articolo 5 ter 1. All'atto della vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo, ad eccezione dei paesi partner elencati nell'allegato VII della presente decisione, di beni o tecnologie elencati negli allegati XI, XX e XXXV del regolamento (UE) n. 833/2014, prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XL del regolamento (UE) n. 833/2014, o armi da fuoco e munizioni elencate all'allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012, a decorrere dal 20 marzo 2024 l'esportatore vieta per contratto la riesportazione in Russia e la riesportazione per un uso in Russia. 2. Il paragrafo 1 non si applica a) all'esecuzione di contratti relativi ai beni che rientrano nei codici NC 8457 10, 8458 11, 8458 91, 8459 61, 8466 93, elencati nell'allegato XL del regolamento (UE) n. 833/2014; b) all'esecuzione di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 e relativi a beni diversi da quelli di cui alla lettera a), fino al 1o gennaio 2025 o fino alla loro data di scadenza, se anteriore. 2 bis. Il paragrafo 1 non si applica agli appalti pubblici conclusi con un'autorità pubblica di un paese terzo o con un'organizzazione internazionale. 2 ter. Gli esportatori informano l'autorità competente dello Stato membro in cui sono residenti, o, stabiliti, di qualsiasi appalto pubblico da essi concluso che abbia beneficiato dell'esenzione di cui al paragrafo 2 bis, entro due settimane. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi informazione ricevuta a norma del presente paragrafo entro 2 settimane dal suo ricevimento. 3. In applicazione del paragrafo 1 e gli esportatori provvedono a che l'accordo con la controparte del paese terzo preveda rimedi adeguati in caso di violazione di un obbligo contrattuale stipulato in conformità del paragrafo 1. 4. Se la controparte di paese terzo viola uno degli obblighi contrattuali stipulati in conformità del paragrafo 1, gli esportatori ne informano l'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono stabiliti non appena vengono a conoscenza della violazione. 5. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione dei casi individuati di violazione o elusione di un obbligo contrattuale stipulato in conformità del paragrafo 1.» ;
20) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 5 ter bis 1. All'atto della vendita, della concessione in licenza o di qualsiasi altro trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come all'atto del riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o coperti da segreto commerciale in relazione ai prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XL del regolamento (UE) n. 833/2014, a decorrere dal 26 dicembre 2024 le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi vietano per contratto alle controparti di paesi terzi, a cui chiedono altresì di imporre lo stesso divieto agli eventuali sublicenziatari di tali diritti di proprietà intellettuale o del segreto commerciale, di utilizzare tali diritti di proprietà intellettuale, segreti commerciali o altre informazioni in relazione ai prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XL del regolamento (UE) n. 833/2014 che sono destinati alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, diretti o indiretti, in Russia o a un uso in Russia. 2 Il paragrafo 1 non si applica all'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2024 fino al 26 giugno 2025 o fino alla loro data di scadenza, se anteriore. 3. In applicazione del paragrafo 1 le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi provvedono a che l'accordo con la controparte del paese terzo preveda rimedi adeguati in caso di violazione di un obbligo contrattuale stipulato in conformità del paragrafo 1. 4. Se la controparte di paese terzo viola uno degli obblighi contrattuali stipulati in conformità del paragrafo 1, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi ne informano l'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono stabiliti non appena vengono a conoscenza della violazione. 5. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione dei casi individuati di violazione o elusione di un obbligo contrattuale stipulato in conformità del paragrafo 1. Articolo 5 ter ter 1. A decorrere dal 26 dicembre 2024, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XL del regolamento (UE) n. 833/2014: a) adottano le misure appropriate, in proporzione alla loro natura e alle loro dimensioni, per individuare e valutare i rischi di esportazione in Russia e di esportazione per un uso in Russia di tali beni o tecnologie, e provvedono affinché tali valutazioni dei rischi siano documentate e aggiornate; b) mettono in atto politiche, controlli e procedure appropriati, in proporzione alla loro natura e alle loro dimensioni, per attenuare e gestire efficacemente i rischi di esportazione in Russia e di riesportazione per un uso in Russia di tali beni o tecnologie, indipendentemente dal fatto che tali rischi siano stati individuati al loro livello o a quello dello Stato membro o dell'Unione. 2. Il paragrafo 1 non si applica alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi che si limitano a vendere, fornire o trasferire prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XL del regolamento (UE) n. 833/2014 solamente all'interno dell'Unione o a paesi partner che figurano nell'allegato VII della presente decisione. 3. A decorrere dal 26 settembre 2024, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi provvedono a che le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti al di fuori dell'Unione di loro proprietà o posti sotto il loro controllo e che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XL del regolamento (UE) n. 833/2014 applichino gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). 4. Il paragrafo 3 non si applica se, per cause che non le sono imputabili, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo non è in grado di esercitare il controllo sulla persona giuridica, sull'entità o sull'organismo di sua proprietà.» ;
21) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 5 quater 1. Per quanto riguarda il progetto Paks II, i divieti di cui alla presente decisione non si applicano alle attività necessarie per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, a condizione che tali attività siano state notificate da persone fisiche e giuridiche, entità e organismi, entro due settimane dal loro inizio, all'autorità competente dello Stato membro in cui sono residenti, ubicati, stabiliti o registrati. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi informazione ricevuta a norma del presente articolo entro due settimane dal suo ricevimento.»
22) all'articolo 7 è inserito il paragrafo seguente: «4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti, sulla base di una valutazione specifica e caso per caso, possono autorizzare, fino al 31 dicembre 2024, la soddisfazione di un credito presentato da una delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1, lettera b), alle condizioni che le autorità competenti ritengono appropriate e dopo aver stabilito che la soddisfazione del credito è strettamente necessaria per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia.» ;
23) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alla presente decisione, anche partecipandovi senza perseguire deliberatamente tale obiettivo o risultato, ma sapendo che tale partecipazione può avere tale obiettivo o risultato e accettando tale possibilità.» ;
24) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 8 ter Tutti i documenti in possesso del Consiglio, della Commissione e dell'alto rappresentante finalizzati all'esecuzione delle misure di cui alla presente decisione, ovvero alla prevenzione della violazione o dell'elusione di tali misure, sono soggetti al segreto professionale e godono della protezione offerta dalle norme applicabili alle istituzioni dell'Unione. Tale protezione si applica alle proposte dell'alto rappresentante relative alla modifica della presente decisione e a qualsiasi documento preparatorio correlato. Si presume che la divulgazione dei documenti o delle proposte di cui al primo comma pregiudichi la sicurezza dell'Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali.» ;
25) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 8 quater Il Consiglio, deliberando all'unanimità sulla base degli articoli 29 e 30 del trattato sull'Unione europea, modifica gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XIV, XVI, XVII, XVIII e XIX.; 20) gli allegati sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.» ;
26) gli allegati sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2024 Per il Consiglio Il presidente J. Borrell Fontelles