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Decisione (UE) 2024/1873 del Consiglio del 24 giugno 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, riguardo alla modifica dall’allegato II e delle procedure operative comuni e delle norme tecniche di collegamento (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra1 («accordo») è stato firmato il 23 novembre 2017 conformemente alla decisione (UE) 2017/2240 del Consiglio2.

L’accordo è stato concluso con la decisione (UE) 2018/219 del Consiglio3 ed è entrato in vigore il 1o gennaio 2020.

A norma dell’articolo 12, paragrafo 3, dell’accordo, il comitato misto può adottare decisioni che, a decorrere dalla loro entrata in vigore, devono essere vincolanti per le parti.

L’articolo 13, paragrafo 2, dell’accordo stabilisce che il comitato misto può modificare gli allegati dell’accordo.

L’articolo 3, paragrafi 6 e 7, prevede che le procedure operative comuni e le norme tecniche di collegamento debbano entrare in vigore una volta adottate con decisione del comitato misto. Con le decisioni n. 1/20204 e n. 2/20205, il comitato congiunto ha adottato, rispettivamente, le procedure operative comuni e le norme tecniche di collegamento.

È opportuno modificare l’allegato II dell’accordo per tenere conto dell’evoluzione del collegamento tra i registri del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE e del sistema di scambio di quote di emissione della Svizzera e razionalizzare le disposizioni dell’allegato II alla luce degli sviluppi tecnologici. Per garantire la coerenza delle procedure operative comuni e delle norme tecniche di collegamento con l’allegato II, è opportuno modificare anche tali documenti.

Nella sua settima riunione, o precedentemente mediante procedura scritta a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, del suo regolamento interno6, il comitato misto sarà chiamato ad adottare una decisione relativa alla modifica dell’allegato II dell’accordo e alla modifica delle procedure operative comuni e delle norme tecniche di collegamento.

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto riguardo alla modifica dall’allegato II e alla modifica delle procedure operative comuni e delle norme tecniche di collegamento, poiché la decisione vincolerà l’Unione.

La posizione dell’Unione in seno al Comitato misto dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione nella settima riunione del comitato misto o precedentemente mediante procedura scritta a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento interno del comitato misto, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2024 Per il Consiglio Il presidente D. Clarinval