Decisione di esecuzione (UE) 2024/1828 della Commissione del 2 luglio 2024 che rinnova l’autorizzazione all’immissione in commercio di mangimi contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 810 nonché di alimenti e mangimi derivati dal medesimo granturco geneticamente modificato in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/1207 della Commissione [notificata con il numero C(2024) 4493] (Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio1, in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, e l’articolo 23, paragrafo 3,
La decisione di esecuzione 2013/649/UE della Commissione2 ha autorizzato l’immissione in commercio di polline prodotto a partire dal granturco geneticamente modificato MON 810, quale alimento e ingrediente alimentare e negli alimenti e ingredienti alimentari.
La decisione di esecuzione (UE) 2017/1207 della Commissione3 ha rinnovato l’autorizzazione all’immissione in commercio di alimenti e ingredienti alimentari esistenti derivati da granturco geneticamente modificato MON 810, ad eccezione del polline, di mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 810 e di prodotti che contengono o che sono costituiti da granturco geneticamente modificato MON 810, per tutti gli usi diversi da quelli destinati ad alimenti o mangimi, ad eccezione della coltivazione.
Il 6 ottobre 2022 Bayer Agriculture BV, con sede in Belgio, ha presentato alla Commissione, per conto di Bayer CropScience LP, con sede negli Stati Uniti, una domanda di rinnovo delle decisioni di esecuzione 2013/649/UE e (UE) 2017/1207. Conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003, il periodo di autorizzazione del polline geneticamente modificato prodotto a partire da granturco geneticamente modificato MON 810 per gli usi alimentari di cui alla decisione di esecuzione 2013/649/UE è stato automaticamente esteso fino al momento in cui viene presa una decisione sulla domanda di rinnovo.
Il 19 gennaio 2024 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha espresso un parere scientifico favorevole4. Essa ha concluso che la domanda di rinnovo non conteneva prove di eventuali nuovi pericoli, modifiche dell’esposizione o incertezze scientifiche tali da far modificare le conclusioni delle valutazioni iniziali del rischio relative al granturco geneticamente modificato MON 810, adottate dall’Autorità nel 20095 e nel 20126.
Nel suo parere scientifico l’Autorità ha preso in considerazione tutte le questioni e le preoccupazioni sollevate dagli Stati membri nel contesto della consultazione delle autorità nazionali competenti, come previsto all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
L’Autorità ha inoltre concluso che il piano di monitoraggio degli effetti ambientali presentato dal richiedente, consistente in un piano generale di sorveglianza, è conforme agli usi cui sono destinati i prodotti.
Tenuto conto di tali conclusioni, è opportuno rinnovare l’autorizzazione all’immissione in commercio di mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 810, di alimenti e ingredienti alimentari derivati da granturco geneticamente modificato MON 810, compreso il polline prodotto a partire da granturco geneticamente modificato MON 810, quale alimento e ingrediente alimentare e negli alimenti e ingredienti alimentari, e di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 810, per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione.
Al granturco geneticamente modificato MON 810 sono stati assegnati identificatori unici conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione7, nel contesto dell’autorizzazione iniziale rilasciata con la decisione di esecuzione 2013/649/UE.
Per i prodotti oggetto della presente decisione non risultano necessari requisiti specifici in materia di etichettatura diversi da quelli stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio8.
Il titolare dell’autorizzazione dovrebbe presentare relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio degli effetti ambientali. Tali risultati dovrebbero essere presentati conformemente ai requisiti stabiliti dalla decisione 2009/770/CE della Commissione9.
Il parere dell’Autorità non giustifica l’imposizione di condizioni specifiche o di restrizioni all’immissione in commercio, all’uso e alla manipolazione, compresi i requisiti relativi al monitoraggio successivo all’immissione in commercio per quanto riguarda il consumo di mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 810, e di alimenti e ingredienti alimentari derivati da granturco geneticamente modificato MON 810, o per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti e/o aree geografiche, secondo quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e dall’articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Tutte le informazioni pertinenti relative all’autorizzazione dei prodotti oggetto della presente decisione dovrebbero essere inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Dato che le disposizioni della presente decisione si sovrappongono alle disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2017/1207, nonché per motivi di certezza del diritto, è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2017/1207.
La presente decisione deve essere notificata alle parti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica attraverso il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House) a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio10.
Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Il presente atto di esecuzione è stato ritenuto necessario e il presidente lo ha sottoposto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Organismi geneticamente modificati e identificatori unici
Al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 810 di cui all’allegato, lettera b), della presente decisione, è assegnato l’identificatore unico MON-ØØ81Ø-6, conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004.
Art. 2 Rinnovo dell’autorizzazione
L’autorizzazione all’immissione in commercio dei seguenti prodotti è rinnovata per quanto riguarda:
a) gli alimenti e gli ingredienti alimentari derivati da granturco geneticamente modificato MON-ØØ81Ø-6;
b) i mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON-ØØ81Ø-6;
c) i prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON-ØØ81Ø-6, per usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
Art. 3 Etichettatura
Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell’organismo» è «granturco».
Art. 4 Metodo di rilevamento
Per il rilevamento del granturco geneticamente modificato MON-ØØ81Ø-6 si applica il metodo indicato alla lettera d) dell’allegato.
Art. 5 Piano di monitoraggio degli effetti ambientali
1. Il titolare dell’autorizzazione provvede affinché sia avviato e attuato il piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui alla lettera h) dell’allegato.
2. Il titolare dell’autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio, conformemente al formulario riportato nella decisione 2009/770/CE.
Art. 6 Registro comunitario
Le informazioni indicate nell’allegato sono inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Art. 7 Abrogazione
La decisione di esecuzione (UE) 2017/1207 è abrogata.
Art. 8 Titolare dell’autorizzazione
Il titolare dell’autorizzazione è Bayer CropScience LLC, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Bayer Agriculture B.V., Belgio.
Art. 9 Validità
La presente decisione si applica per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di notifica.
Art. 10 Destinatario
Bayer CropScience LLC, 800 N. Lindbergh Boulevard St. Louis, Missouri 63167, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Bayer Agriculture B.V., Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2024 Per la Commissione Stella Kyriakides Membro della Commissione