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Decisione (PESC) 2024/1970 del Consiglio del 15 luglio 2024 che modifica la decisione (PESC) 2023/1532 concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 20 luglio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/15321.

Alla luce di un riesame della decisione (PESC) 2023/1532, è opportuno prorogare le misure restrittive ivi previste fino al 27 luglio 2025 e aggiornare le voci riguardanti quattro persone e due entità elencate nell’allegato della decisione (PESC) 2023/1532.

È inoltre opportuno chiarire la deroga esistente a norma dell’articolo 3, paragrafo 8, della decisione (PESC) 2023/1532.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2023/1532,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione (PESC) 2023/1532 è così modificata:

  1. 1) l’articolo 3 è così modificato:

    1. a) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9. In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell’autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 8, l’autorizzazione si considera concessa.» ;

    2. b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «10. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 8 e 9 entro due settimane da tali autorizzazioni. 11. I divieti di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, non si applicano fino al 27 ottobre 2023 agli obblighi derivanti da un contratto concluso prima del 26 luglio 2023 o da contratti accessori necessari per l’esecuzione di tale contratto.» ;

  2. 2) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 La presente decisione si applica fino al 27 luglio 2025 ed è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, se del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti. Le eccezioni di cui all’articolo 3, paragrafi 7, 8 e 9 per quanto riguarda l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni dodici mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione.»;

  3. 3) l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2024 Per il Consiglio Il presidente Nagy I.