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Decisione (PESC) 2023/1532 del Consiglio del 20 luglio 2023 concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC1.

La decisione 2014/512/PESC vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso a qualsiasi persona, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia. I beni e le tecnologie in questione sono elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio2.

La decisione 2014/512/PESC vieta inoltre la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, di beni e tecnologie, anche non originari dell'Unione, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia. I beni e le tecnologie in questione sono elencati nell'allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio3.

La decisione 2014/512/PESC vieta inoltre la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, di beni e tecnologie adatti all'uso nei settori aeronautico o spaziale, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia. I beni e le tecnologie in questione sono elencati nell'allegato XI del regolamento (UE) n. 833/2014.

La decisione 2014/512/PESC vieta altresì la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, di beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe. I beni e le tecnologie in questione sono elencati nell'allegato XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014.

Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC4.

Il 20 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/19865 aggiungendo tre persone iraniane e un'entità iraniana all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive a norma della decisione 2014/145/PESC, in considerazione del loro ruolo nell'elaborazione e nella fornitura di velivoli senza equipaggio (UAV) utilizzati dalla Russia nella sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina.

Il 20 e 21 ottobre 2022 il Consiglio europeo ha adottato conclusioni in cui ha condannato con fermezza il sostegno militare alla guerra di aggressione della Russia fornito dalle autorità iraniane, il quale deve cessare. A tale riguardo, il Consiglio europeo ha accolto con favore le sanzioni adottate dal Consiglio il 20 ottobre 2022.

Il 12 dicembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/24326 aggiungendo quattro persone iraniane e quattro entità iraniane all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive a norma della decisione 2014/145/PESC, in considerazione del loro ruolo nell'elaborazione e nella fornitura di UAV utilizzati dalla Russia nella sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina.

Il 12 dicembre 2022 il Consiglio ha approvato conclusioni in cui ha condannato con fermezza, considerandolo inaccettabile, qualsiasi tipo di sostegno militare da parte dell'Iran, compresa la fornitura di UAV, alla guerra di aggressione illegale, non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, che viola gravemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite. Le armi fornite dall'Iran vengono usate indiscriminatamente dalla Russia contro la popolazione civile e le infrastrutture ucraine, provocando distruzioni e sofferenze umane orribili. In tale contesto, il Consiglio ha ricordato che il trasferimento di determinati droni e missili da combattimento verso o dall'Iran senza l'autorizzazione preventiva del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite viola la risoluzione 2231 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Il Consiglio ha preso atto con grande preoccupazione delle segnalazioni di armi iraniane, compresi droni, prodotte con componenti di origine internazionale, provenienti anche dall'Europa, e ha osservato di stare valutando le opportune misure da adottare. Il Consiglio ha messo fortemente in guardia l'Iran contro nuovi eventuali invii di armi alla Russia, in particolare contro iniziative riguardanti possibili trasferimenti di missili balistici a breve gittata verso la Russia, il che rappresenterebbe una grave escalation. Il Consiglio ha rilevato che l'Unione continuerà a rispondere a tutte le azioni che sostengono la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e continuerà a chiamare l'Iran a rispondere delle sue azioni, anche attraverso ulteriori misure restrittive.

Nelle conclusioni del 15 dicembre 2022 il Consiglio europeo ha ribadito la sua condanna del sostegno militare alla guerra di aggressione della Russia fornito dalle autorità iraniane, che deve cessare.

Il 25 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/4327 aggiungendo quattro persone iraniane all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive a norma della decisione 2014/145/PESC, in considerazione del loro ruolo nell'elaborazione e nella fornitura di UAV utilizzati dalla Russia nella sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina.

Nelle conclusioni del 23 marzo 2023 e del 29 e 30 giugno 2023 il Consiglio europeo ha condannato il sostegno militare che l'Iran continua a fornire alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.

La Russia utilizza UAV prodotti dall'Iran a sostegno della sua guerra di aggressione, che viola la sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale dell'Ucraina, anche contro i civili e le infrastrutture civili. Il programma iraniano sponsorizzato dallo Stato per l'elaborazione e la produzione di UAV contribuisce pertanto alla violazione della Carta delle Nazioni Unite e dei principi fondamentali del diritto internazionale. Tale programma è gestito dal ministero della Difesa e del supporto logistico alle forze armate dell’Iran e dal Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, entrambi sanzionati dall'Unione europea, e comprende l'acquisto, l'elaborazione, la produzione e il trasferimento di UAV, in particolare in Russia. Si basa su imprese sia statali che private e beneficia delle capacità di ricerca interne.

Data la gravità della situazione, è opportuno adottare un quadro di misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, attraverso il programma iraniano sponsorizzato dallo Stato per l'elaborazione e la produzione di UAV, e in piena complementarità con altre misure restrittive dell'Unione.

In particolare, è opportuno vietare l'esportazione dall'Unione verso l'Iran di componenti utilizzati nello sviluppo e nella produzione degli UAV.

È opportuno inoltre vietare la vendita, la concessione in licenza o qualsiasi altro trasferimento, diretti o indiretti, di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come vietare il riconoscimento, diretto o indiretto, di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran, o per un uso in Iran.

Inoltre, dovrebbero essere imposte restrizioni di viaggio e misure di congelamento dei beni nei confronti delle persone responsabili del programma iraniano di UAV, che sostengono tale programma o vi sono coinvolte.

È necessaria un'azione ulteriore dell'Unione per attuare talune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1.

È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità, o organismo in Iran o per un uso in Iran, beni e tecnologie, anche non originari dell’Unione, che possano contribuire alla capacità dell’Iran di fabbricare velivoli senza equipaggio (UAV) o missili.

È vietato il transito nel territorio dell’Iran dei beni e delle tecnologie di cui al primo comma, esportati dall’Unione.

2. È vietato:

  1. a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran o per un uso in Iran;

  2. b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran o per un uso in Iran.

  3. c) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran, o per un uso in Iran.

2 bis. In deroga ai paragrafi 1 e 2, e fatto salvo l’obbligo di autorizzazione di cui al regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio1, ove applicabile, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento, il transito o l’esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per:

  1. a) usi medici o farmaceutici;

  2. b) scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali; o

  3. c) scopi ufficiali delle rappresentanze diplomatiche dell’Unione e degli Stati membri, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, in Iran.

2 ter. Le autorità competenti possono annullare, sospendere, modificare o revocare un’autorizzazione concessa a norma del paragrafo 2 bis se ritengono che l’annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l’effettiva attuazione della presente decisione.

3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti contemplati dal presente articolo.

Art. 1 bis

1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, qualsiasi operazione con porti e chiuse che siano:

  1. a) posseduti, gestiti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell’allegato I; o

  2. b) posseduti, gestiti o controllati da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per almeno il 50 % a un’entità che figura nell’elenco dell’allegato I;

  3. c) posseduti, gestiti o controllati da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo che agisce per conto o su indicazione di un’entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo; o

  4. d) utilizzati per il trasferimento alla Russia di UAV o missili iraniani o delle tecnologie e dei componenti correlati in sostegno alla guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina,

il cui elenco figura nell’allegato II.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui una nave che necessita di assistenza sia alla ricerca di un riparo o di uno scalo di emergenza in porto per motivi di sicurezza marittima, oppure per salvare vite in mare, o per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere un impatto grave e significativo sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.

Art. 2

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone fisiche che:

  1. a) sono responsabili del programma missilistico o di UAV iraniano ovvero lo sostengono o vi partecipano;

  2. b) forniscono o vendono UAV o missili iraniani o tecnologie o componenti correlati o sono altrimenti implicati nel trasferimento degli stessi:

    1. i) alla Russia a sostegno della guerra di aggressione che conduce nei confronti dell’Ucraina;

    2. ii) a gruppi ed entità armati che minano la pace e la sicurezza nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso;

    3. iii) a persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che agiscono in violazione della risoluzione 2216 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

b bis) sono responsabili di sostenere o attuare azioni o politiche dell’Iran che compromettono la libertà di navigazione in Medio Oriente, o di trarne vantaggio; o

  1. c) sono associate alle persone fisiche di cui alla lettera a), b) o b bis);

il cui elenco figura nell’allegato I.

2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare l'ingresso nel territorio ai propri cittadini.

3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

  1. a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;

  2. b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale indetta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite o sotto i suoi auspici;

  3. c) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

  4. d) a norma del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

4. Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga a norma del paragrafo 3 o 4.

6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 allorché il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative o a quelle promosse o ospitate dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresi il sostegno all'integrità territoriale, alla sovranità e all'indipendenza dell'Ucraina.

7. Uno Stato membro che intenda concedere una deroga a norma del paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Qualora uno o più membri del Consiglio sollevino obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

8. Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 3, 4, 6 o 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio di una persona elencata nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini per i quali è concessa alla persona interessata.

Art. 3

1. Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a o posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell’allegato I che:

  1. a) sono responsabili del programma missilistico o di UAV iraniano ovvero lo sostengono o vi partecipano;

  2. b) forniscono o vendono UAV o missili iraniani o tecnologie o componenti correlati o sono altrimenti implicati nel trasferimento degli stessi:

    1. i) alla Russia a sostegno della guerra di aggressione che conduce nei confronti dell’Ucraina;

    2. ii) a gruppi ed entità armati che minano la pace e la sicurezza nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso;

    3. iii) a persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che agiscono in violazione della risoluzione 2216 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

b bis) sono responsabili di sostenere o attuare azioni o politiche dell’Iran che compromettono la libertà di navigazione in Medio Oriente, o di trarne vantaggio; o

  1. c) sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alla lettera a), b) o b bis).

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato o destinato a loro vantaggio.

3.

In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

  1. a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell'allegato e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti di generi alimentari, canoni di locazione o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

  2. b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

  3. c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

  4. d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica; o

  5. e) pagabili su o da un conto appartenente a una missione diplomatica o consolare o a un'organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane da tale autorizzazione.

4.

In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

  1. a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 1 nell'elenco figurante nell'allegato, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

  2. b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

  3. c) la decisione non vada a beneficio di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato; e

  4. d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane da tale autorizzazione.

5. Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato effettuino un pagamento dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta prima della data di inserimento nell'allegato di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo, purché lo Stato membro interessato abbia accertato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui al paragrafo 1.

6. Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

  1. a) interessi o altri profitti dovuti su tali conti;

  2. b) pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi od obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; o

  3. c) pagamenti dovuti nell'ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato, purché gli interessi, gli altri profitti e i pagamenti di cui sopra continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.

7. Il divieto sancito al paragrafo 2 non si applica alle organizzazioni e agenzie che l'Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale l'organizzazione o l'agenzia agisce da partner umanitario dell'Unione, purché la fornitura dei fondi o delle risorse economiche di cui al paragrafo 2 sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari in Iran.

8. Nei casi non contemplati dal paragrafo 7 e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali o specifiche che ritengono appropriate, per lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, purché la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari in Iran.

9. In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell’autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 8, l’autorizzazione si considera concessa.

9 bis. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai fondi e alle risorse economiche necessari per:

  1. a) scopi umanitari, l’evacuazione o il rimpatrio di persone, o iniziative di sostegno alle vittime di disastri naturali, nucleari o chimici;

  2. b) l’effettuazione di voli necessari per partecipare a riunioni volte a cercare una soluzione alla questione del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso, o per promuovere gli obiettivi politici delle misure restrittive;

  3. c) l’atterraggio, il decollo o il sorvolo di emergenza; o

  4. d) viaggi per motivi ufficiali in Iran di membri di missioni diplomatiche o consolari di Stati membri, o di organizzazioni internazionali che godono di immunità in conformità del diritto internazionale.

9 ter. Le persone fisiche o giuridiche, entità o gli organismi informano l’autorità competente dello Stato membro in cui sono residenti, ubicati, stabiliti o registrati, della messa a disposizione di fondi o risorse economiche a norma del paragrafo 9 bis, entro due settimane dalla loro messa a disposizione. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi informazione ricevuta a norma del presente paragrafo entro due settimane dal suo ricevimento.

9 quater. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a entità elencate alle voci 10, 11 e 12 dell’allegato I della presente decisione, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari ai fini dei servizi di assistenza a terra quali definiti all’articolo 3, punto 23, del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio1.

9 quinquies. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per affrontare questioni critiche chiaramente identificate in materia di sicurezza aerea e previa consultazione dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea.

10. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 8, 9, 9 quater e 9 quinquies entro due settimane da tali autorizzazioni.

11. I divieti di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, non si applicano fino al 27 ottobre 2023 agli obblighi derivanti da un contratto concluso prima del 26 luglio 2023 o da contratti accessori necessari per l’esecuzione di tale contratto.

Art. 4

1. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), redige e modifica l'elenco di cui all'allegato.

2. Il Consiglio trasmette una decisione a norma del paragrafo 1, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, oppure mediante pubblicazione di un avviso, dando a tale persona fisica o giuridica, a tale entità o a tale organismo la possibilità di presentare osservazioni.

3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione in questione e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo interessati.

Art. 5

1. Nell'allegato sono indicati i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui agli articoli 2 e 3.

2. Nell'allegato figurano, ove disponibili, anche le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per quanto riguarda le persone fisiche, tali informazioni possono comprendere nomi e pseudonimi, data e luogo di nascita, cittadinanza, numero del passaporto e della carta d'identità, sesso; indirizzo, se noto, funzione o professione. Per le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono comprendere denominazioni, data e luogo di registrazione, numero di registrazione e sede di attività.

Art. 6

1. Il Consiglio e l'alto rappresentante trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:

  1. a) per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l'introduzione delle modifiche dell'allegato;

  2. b) per quanto riguarda l'alto rappresentante, per la preparazione delle modifiche dell'allegato.

2. Il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell'elenco e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato.

3. Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l'alto rappresentante sono designati come «titolare del trattamento» ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio8, per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma di tale regolamento.

Art. 7

Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dalla presente decisione, comprese le richieste di indennizzo o le richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell'ambito di una garanzia, segnatamente quelle volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

  1. a) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell'allegato;

  2. b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a).

Art. 8

È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alla presente decisione.

Art. 9

Per massimizzare l'impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle previste nella presente decisione.

Art. 10

La presente decisione si applica fino al 27 luglio 2027 ed è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, se del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti. Le eccezioni di cui all’articolo 3, paragrafi 7, 8 e 9 per quanto riguarda l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni dodici mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione.