Decisione (PESC) 2024/1977 del Consiglio del 15 luglio 2024 che abroga la decisione (PESC) 2023/1136 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate nigerine con materiali militari concepiti per l’uso letale della forza
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
L’8 giugno 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/11361 che ha istituito una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate nigerine con materiali militari concepiti per l’uso letale della forza.
Il 26 luglio 2023, a norma dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera b), della decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio2, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha sospeso provvisoriamente la misura di assistenza a sostegno delle forze armate nigerine in quanto, a seguito del colpo di Stato in Niger, la situazione non consentiva più l’attuazione della misura di assistenza assicurando nel contempo garanzie sufficienti.
Il 23 aprile 2024 il comitato politico e di sicurezza, a norma dell’articolo 64, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, ha raccomandato al Consiglio la cessazione della misura di assistenza istituita dalla decisione (PESC) 2023/1136.
È opportuno far cessare la misura di assistenza a sostegno delle forze armate nigerine e abrogare pertanto la decisione (PESC) 2023/1136,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Cessa la misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate nigerine con materiali militari concepiti per l’uso letale della forza, istituita dalla decisione (PESC) 2023/1136.
2. La decisione (PESC) 2023/1136 è abrogata.
3. Le disposizioni della decisione (PESC) 2023/1136 continuano ad applicarsi all’esecuzione delle spese impegnate fino alla data di entrata in vigore della presente decisione e alla relativa contabilità, inventario, revisione e rendimento dei conti e regime di responsabilità, fino alla concessione del discarico all’amministratore delle misure di assistenza per tali spese.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2024 Per il Consiglio Il presidente Nagy I.