Decisione (PESC) 2024/1978 del Consiglio del 15 luglio 2024 che abroga la decisione (PESC) 2022/1236 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate nigerine
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 18 luglio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/12361 che ha istituito una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate nigerine.
Il 26 luglio 2023, a norma dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera b), della decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio2, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha sospeso provvisoriamente la misura di assistenza a sostegno delle forze armate nigerine in quanto, a seguito del colpo di Stato in Niger, la situazione non consentiva più l’attuazione della misura di assistenza assicurando nel contempo garanzie sufficienti.
Il 23 aprile 2024 il comitato politico e di sicurezza, a norma dell’articolo 64, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, ha raccomandato al Consiglio la cessazione della misura di assistenza istituita dalla decisione (PESC) 2022/1236.
È opportuno far cessare la misura di assistenza a sostegno delle forze armate nigerine e abrogare pertanto la decisione (PESC) 2022/1236,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Cessa la misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate nigerine, istituita con decisione (PESC) 2022/1236.
2. La decisione (PESC) 2022/1236 è abrogata.
3. Le disposizioni della decisione (PESC) 2022/1236 continuano ad applicarsi all’esecuzione delle spese impegnate fino alla data di entrata in vigore della presente decisione e alla relativa contabilità, inventario, revisione e rendimento dei conti e regime di responsabilità, fino alla concessione del discarico all’amministratore delle misure di assistenza per tali spese. I costi relativi alla cessazione del contratto tra l’amministratore delle misure di assistenza e il soggetto responsabile dell’attuazione sono considerati ammissibili.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2024 Per il Consiglio Il presidente Nagy I.