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Decisione (UE) 2024/1952 della Commissione del 16 luglio 2024 che conferma la partecipazione della Svezia alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 328, paragrafo 1, e l'articolo 331, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»)1,

vista la notifica dell'intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO, effettuata dalla Svezia con lettera del 5 giugno 2024,

Il 3 aprile 2017 il Belgio, la Bulgaria, Cipro, la Croazia, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, la Lituania, il Lussemburgo, il Portogallo, la Repubblica ceca, la Romania, la Slovacchia, la Slovenia e la Spagna hanno notificato al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione l'intenzione di instaurare una cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO. Inoltre, con lettere del 19 aprile 2017, del 1o giugno 2017, del 9 giugno 2017 e del 22 giugno 2017 rispettivamente, la Lettonia, l'Estonia, l'Austria e l'Italia hanno espresso l'intenzione di partecipare all'instaurazione della cooperazione rafforzata.

Il 3 aprile 2017 l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE) e all'articolo 329, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) è stata considerata concessa conformemente all'articolo 86, paragrafo 1, terzo comma, TFUE.

Il 12 ottobre 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO.

Il 20 novembre 2017 il regolamento (UE) 2017/1939 è entrato in vigore.

La decisione (UE) 2018/1094 della Commissione2 del 1o agosto 2018 ha confermato la partecipazione dei Paesi Bassi alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO.

La decisione (UE) 2018/1103 della Commissione3 del 7 agosto 2018 ha confermato la partecipazione di Malta alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO.

La decisione (UE) 2024/807 della Commissione4 del 29 febbraio 2024 ha confermato la partecipazione della Polonia alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO.

Conformemente all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2021/856 della Commissione5 del 26 maggio 2021, l'EPPO ha assunto i suoi compiti di indagine e azione penale il 1o giugno 2021.

Il 5 giugno 2024 la Svezia ha notificato alla Commissione l'intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO.

Il regolamento (UE) 2017/1939 non impone alcuna particolare condizione di partecipazione alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO.

Conformemente all'articolo 120, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO esercita la sua competenza in relazione a qualsiasi reato rientrante in quest'ultima commesso dopo la data di entrata in vigore dello stesso regolamento (UE) 2017/1939. Conformemente all'articolo 120, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) 2017/1939, per gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata in virtù di una decisione adottata conformemente all'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE, il regolamento (UE) 2017/1939 si applica a decorrere dalla data indicata nella decisione in questione.

Per i reati di cui agli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2017/1939 che non sono già soggetti alla competenza della Procura europea a partire dall'entrata in vigore di tale regolamento, l'EPPO dovrebbe quindi esercitare la sua competenza, per quanto riguarda il territorio o i cittadini della Svezia, dopo la data di entrata in applicazione di tale regolamento in Svezia.

L'esercizio della competenza dell'EPPO in Svezia è soggetto alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, tra cui l'articolo 26 sull'avvio delle indagini e l'articolo 27 sul diritto di avocazione.

Le autorità svedesi, il Consiglio e l'EPPO dovrebbero disporre di tempo sufficiente per portare a termine i lavori preparatori strettamente necessari per consentire all'EPPO di operare efficacemente in Svezia. In particolare, l'EPPO dovrebbe essere in grado di avviare rapidamente le sue attività operative in Svezia, anche nel contesto di indagini transfrontaliere, segnatamente avviando indagini, se necessario su comunicazione delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione e delle autorità competenti degli Stati membri, conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, o esercitando il suo diritto di avocazione. Ciò richiede almeno la nomina del procuratore europeo della Svezia, che potrebbe, in casi eccezionali, adottare la decisione motivata di svolgere l'indagine di persona, conformemente all'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1939. Per evitare che all'EPPO siano effettuate notifiche che essa non è in grado di trattare, oppure che scadano i termini, gli articoli da 24 a 27 e l'articolo 31 del regolamento (UE) 2017/1939 dovrebbero applicarsi in Svezia a decorrere dal ventesimo giorno dalla nomina del procuratore europeo svedese a norma dell'articolo 16 di tale regolamento.

La partecipazione della Svezia alla cooperazione rafforzata dovrebbe essere rapidamente confermata al fine di garantire la nomina tempestiva del procuratore europeo svedese, essenziale per l'avvio delle attività dell'EPPO in Svezia. La presente decisione dovrebbe pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La partecipazione della Svezia alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea è confermata.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2024 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen