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Decisione di esecuzione (UE) 2024/2127 della Commissione del 24 luglio 2024 relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Stop cibo falso: origine in etichetta» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2024) 5001] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei1, in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 3,

Il 14 giugno 2024 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrare l'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Stop cibo falso: origine in etichetta».

Gli obiettivi dell'iniziativa così come formulati dagli organizzatori mirano a che: i) «i cittadini consumatori europei abbiano accesso a informazioni trasparenti rispetto ai prodotti alimentari che acquistano»; ii) siano rispettate le aspettative dei consumatori europei «in termini di elevati standard di qualità e sostenibilità» dei prodotti alimentari; iii) «siano esplicite e chiare le indicazioni dell'origine di provenienza per tutti i prodotti che entrano nel mercato comune»; iv) tutti i prodotti che entrano nel mercato comune rispettino gli stessi «standard dal punto di vista ambientale, sanitario e delle norme sul lavoro previsti nel mercato interno a tutela della salute dei cittadini consumatori e del pianeta».

Un allegato apporta ulteriori dettagli sull'oggetto, gli obiettivi e il contesto dell'iniziativa. Fa riferimento ai criteri relativi all'acquisizione dell'origine e al luogo di origine di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio2 e al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio3. Gli organizzatori ritengono necessario rispettare il «principio di reciprocità per proibire l'importazione di cibo trattato con sostanze e metodi vietati in Europa» e aumentare i «controlli alle frontiere sul cibo che entra nei confini europei e nazionali». Affermano altresì che l'obbligo di indicazione dell'origine dovrebbe essere esteso a tutti i prodotti alimentari «al fine di prevenire le frodi, tutelare la salute pubblica e garantire il diritto all'informazione dei consumatori».

Per quanto riguarda gli obiettivi dell'iniziativa, la Commissione potrebbe presentare, sulla base degli articoli 114 e 169 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), una proposta di atto giuridico volto a garantire che i cittadini consumatori europei abbiano accesso a informazioni trasparenti rispetto ai prodotti alimentari che acquistano e che siano rispettate le loro aspettative in termini di elevati standard di qualità e sostenibilità.

Potrebbe altresì presentare, sulla base degli articoli 114 e 207 TFUE, una proposta di atto giuridico volto a garantire che le indicazioni di origine siano esplicite e chiare per tutti i prodotti che entrano nel mercato interno e che questi rispettino gli stessi standard dal punto di vista ambientale, sanitario e delle norme sul lavoro previsti nel mercato interno a tutela della salute dei cittadini consumatori e del pianeta.

Per questi motivi la Commissione ritiene che nessuna parte dell'iniziativa esuli manifestamente dalla sua competenza di presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati.

Tale conclusione non pregiudica la valutazione del rispetto, nel caso di specie, delle condizioni concrete e sostanziali richieste affinché la Commissione intervenga, tra cui la conformità ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e la compatibilità con i diritti fondamentali.

Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e ha designato le persone di contatto in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento.

L'iniziativa non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, non ha un contenuto futile o vessatorio, né è manifestamente contraria ai valori dell'Unione quali stabiliti nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea o ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

È pertanto opportuno registrare l'iniziativa dal titolo «Stop cibo falso: origine in etichetta».

La conclusione secondo la quale sono soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788 non implica che la Commissione confermi in alcun modo la correttezza fattuale del contenuto dell'iniziativa, che è di esclusiva responsabilità del gruppo di organizzatori. Il contenuto dell'iniziativa esprime unicamente il punto di vista del gruppo di organizzatori e non può in alcun modo considerarsi rappresentativo del parere della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Stop cibo falso: origine in etichetta» è registrata.

Art. 2

Il gruppo di organizzatori dell'iniziativa dei cittadini dal titolo «Stop cibo falso: origine in etichetta», rappresentato da Ettore PRANDINI e Paolo DI STEFANO in veste di persone di contatto, è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2024 Per la Commissione Věra JOUROVÁ Vicepresidente