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Decisione della Commissione del 25 luglio 2024 che ordina all'amministratore centrale del registro dell'Unione di inserire nel registro le correzioni apportate alle tabelle nazionali di assegnazione di Danimarca, Germania, Francia, Croazia, Italia, Lituania, Austria e Portogallo C/2024/5877

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio1,

visto il regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell’Unione2, in particolare l’articolo 47, paragrafo 3, secondo comma,

Gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione l’elenco degli impianti situati nel loro territorio a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.

A norma dell’articolo 2 della decisione (UE) 2021/355 della Commissione3, la Commissione non ha sollevato obiezioni in relazione agli elenchi di impianti di cui alla direttiva 2003/87/CE trasmessi da Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia, fatto salvo quanto indicato nell’articolo 1 e negli allegati di tale decisione.

A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione4, gli Stati membri hanno stabilito e notificato per ciascun impianto i quantitativi annui preliminari di quote a titolo gratuito utilizzando i valori riveduti dei parametri di riferimento di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione5.

All’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2021/927 della Commissione6 è stato stabilito che non è necessario applicare alcun adeguamento ai quantitativi annui preliminari di quote a titolo gratuito a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, in quanto la domanda non ha superato la quantità massima.

La Danimarca ha comunicato le modifiche apportate alla tabella nazionale di assegnazione con lettera del 1o luglio 2024. Per l’impianto DK-342 è stato corretto il livello storico di attività del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore.

La Germania ha comunicato le modifiche apportate alla tabella nazionale di assegnazione con lettera del 1o luglio 2024. Per l’impianto DE-67 sono stati corretti i fattori di intercambiabilità dell’energia elettrica del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento per l’acciaio al carbonio da forni elettrici ad arco (EAF) e del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento per l’acciaio alto legato da EAF. Per l’impianto DE-201900 sono stati corretti i livelli storici di attività dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore e del sottoimpianto di teleriscaldamento.

La Francia ha comunicato le modifiche apportate alla tabella nazionale di assegnazione con lettera del 4 luglio 2024. L’impianto FR-217260 era stato inserito nella prima tabella nazionale di assegnazione con un numero identificativo errato del conto del registro. Il nuovo numero permanente è stato sostituito con il numero identificativo FR-461. Per l’impianto FR-90 è stato eliminato il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili ed è stato corretto il livello storico di attività del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore. Per l’impianto FR-205489 sono stati corretti i livelli storici di attività del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore e del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili. Per l’impianto FR-203838 sono stati corretti i livelli storici di attività del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore e del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili.

La Croazia ha comunicato le modifiche apportate alla tabella nazionale di assegnazione con lettere del 26 febbraio e del 27 giugno 2024. Per l’impianto HR-204295 è stato corretto il fattore di intercambiabilità dell’energia elettrica all’interno del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento per l’acciaio al carbonio da forni elettrici ad arco (EAF). Per l’impianto HR-203853 sono stati corretti i livelli storici di attività del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili e del sottoimpianto con emissioni di processo. Per l’impianto HR-205104 sono stati corretti i livelli storici di attività del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili e del sottoimpianto con emissioni di processo. Per l’impianto HR-205683 è stato corretto il livello storico di attività del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calce dolomitica.

L’Italia ha comunicato le modifiche apportate alla tabella nazionale di assegnazione con lettera del 28 febbraio 2024. L’impianto IT-219761 è stato reintrodotto nell’assegnazione gratuita del sistema di scambio di quote di emissioni con numero di identificazione del registro corretto. Il nuovo numero permanente è stato sostituito con il numero di identificazione IT-new-2168.

La Lituania ha comunicato le modifiche apportate alla tabella nazionale di assegnazione con lettera del 20 febbraio 2024. È stato corretto il livello storico di attività del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore dell’impianto LT-38.

L’Austria ha comunicato le modifiche apportate alla tabella nazionale di assegnazione con lettere dell’8 aprile, del 23 maggio e dell’11 giugno 2024. Sono stati corretti i livelli storici di attività dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore dell’impianto AT-47. È stato corretto il livello storico di attività del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore dell’impianto AT-142. È stato corretto il livello storico di attività del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore dell’impianto AT-27. Per l’impianto AT-28 sono stati corretti i livelli storici di attività del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore e del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili.

Il Portogallo ha comunicato le modifiche apportate alla tabella nazionale di assegnazione con lettera del 14 giugno 2024. È stato corretto il livello storico di attività del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore dell’impianto PT-59.

Le tabelle nazionali di assegnazione comunicate sono conformi all’articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE, al regolamento delegato (UE) 2019/331 e alla decisione (UE) 2021/355.

È pertanto opportuno ordinare all’amministratore centrale di inserire le correzioni nel registro dell’Unione,

DECIDE:

Art. unico

Si ordina all’amministratore centrale del registro dell’Unione di inserire nel registro dell’Unione le correzioni apportate alle tabelle nazionali di assegnazione di Danimarca, Germania, Francia, Croazia, Italia, Lituania, Austria e Portogallo, con i quantitativi annui definitivi per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025, come indicato nell’allegato.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2024 Per la Commissione Wopke Hoekstra Membro della Commissione