Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione del 12 marzo 2019 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio1, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,
A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, tutte le quote rilasciate a decorrere dal 1o gennaio 2012 sono conservate in un registro dell'Unione. Il registro è stato inizialmente istituito dal regolamento (UE) n. 920/2010 della Commissione2.
Il regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione3 ha abrogato il regolamento (UE) n. 920/2010 e stabilito le disposizioni generali e i requisiti relativi alla gestione e alla tenuta del registro dell'Unione per il periodo di scambio che ha inizio il 1o gennaio 2013 e per i periodi successivi, del catalogo indipendente delle operazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, nonché dei registri di cui all'articolo 6 della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4.
Il registro dell'Unione consente l'accurata contabilizzazione delle operazioni nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione (EU ETS) istituito dalla direttiva 2003/87/CE. Il registro dell'Unione è una banca dati elettronica standardizzata e sicura contenente elementi di dati comuni che consentono di controllare, se del caso, il rilascio, il possesso, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissioni, nonché di assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario. Dovrebbe assicurare che ogni trasferimento sia compatibile con gli obblighi risultanti dalla direttiva 2003/87/CE.
Nel 2021 si apre un nuovo periodo di applicazione della legislazione a tutti i settori economici, che segna l'inizio di un nuovo periodo per il sistema EU ETS. È necessario assicurare che l'attuazione e il funzionamento del sistema dei registri siano conformi anche ai requisiti fissati per questo nuovo periodo.
La direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio5 ha modificato in modo sostanziale la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, rendendo così necessarie delle modifiche del registro dell'Unione. Le disposizioni introdotte da tali modifiche sostanziali si applicano ai periodi dal 2021 in poi.
A norma dell'articolo 13 della direttiva 2003/87/CE, le quote rilasciate a decorrere dal 1o gennaio 2013 sono valide a tempo indeterminato. Tuttavia, a partire dal 2021, le quote devono riportare un'indicazione del periodo di scambio in cui sono state create. È pertanto necessario dotare il registro dell'Unione delle opportune funzionalità. L'indicazione da cui risulta in quale periodo di dieci anni sono state create le quote dovrebbe essere visibile solo ai titolari dei conti, ove ciò sia indispensabile per distinguere le quote create in una fase da quelle create in un'altra. Sarà questo il caso durante la transizione dal terzo al quarto periodo di scambio, in considerazione del fatto che le quote create nel periodo che ha inizio nel 2021 saranno valide solo per le emissioni prodotte a partire dal 1o gennaio 2021.
È inoltre opportuno limitare la restituzione di quote, in modo che queste possano essere usate solo per le emissioni prodotte a partire dal primo anno del periodo decennale in cui le quote sono state rilasciate. Le norme per il calcolo del valore relativo allo stato di adempimento sono necessarie per garantire il rispetto di tale restrizione.
La direttiva (UE) 2018/410 ha soppresso l'articolo 11 ter, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE. Nel periodo di scambio che inizia il 1o gennaio 2021, pertanto, non sarà più possibile ricorrere a crediti internazionali ai fini del sistema EU ETS. Ne consegue che non sarà possibile detenere crediti internazionali nei conti ETS e i diritti di utilizzo di crediti internazionali saranno estinti. Tuttavia, è opportuno continuare a consentire l'utilizzo dei crediti internazionali e, di conseguenza, riconoscere i diritti di utilizzo di crediti internazionali fino a che tutte le transazioni necessarie in relazione al periodo di scambio 2013-2020 siano state concluse. Le unità non ammissibili dovrebbero essere rimosse dai conti ETS al termine del periodo in cui continueranno ad applicarsi le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 389/2013.
In seguito alla classificazione come «strumenti finanziari», ai sensi della direttiva n. 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio6, delle quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta ai fini della conformità ai requisiti della direttiva 2003/87/CE, è opportuno adeguare le norme che disciplinano il registro dell'Unione allo scopo di allinearle, nella misura necessaria, alla normativa in materia di mercati finanziari, in particolare assicurando che siano fornite le informazioni pertinenti necessarie per un'efficace applicazione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio7.
Conformemente alla direttiva 2014/65/UE e al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio8, gli strumenti finanziari devono essere identificati mediante i codici internazionali di identificazione dei titoli (ISIN) di cui alla norma ISO 6166. Al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte dei titolari dei conti, i codici ISIN per le quote di emissioni dovrebbero essere visibili nel registro dell'Unione.
La corretta attuazione del procedimento d'asta a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione9, che dipende in gran parte dall'esperienza maturata e dal fatto che, dal 3 gennaio 2018, le quote di emissioni scambiate a pronti di cui all'allegato I, sezione C, punto 11), della direttiva 2014/65/UE sono classificate come strumenti finanziari, richiede la modifica del regolamento (UE) n. 389/2013. In particolare, tale classificazione fa sì che le quote di emissioni scambiate a pronti rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio10. Le modifiche sono quindi necessarie per allineare le procedure riguardanti le aste di cui al presente regolamento alle prescrizioni della direttiva 98/26/CE, ivi compresa l'attuazione armonizzata di queste ultime nel diritto nazionale, ove necessario, ai fini della vendita all'asta delle quote di emissioni.
Poiché le quote esistono solo in forma dematerializzata e sono fungibili, la titolarità di una quota deve essere accertata attraverso la sua effettiva presenza nel conto del registro dell'Unione in cui è detenuta. Inoltre, per ridurre i rischi connessi all'annullamento delle operazioni inserite nel registro dell'Unione e le conseguenti turbative del sistema e del mercato che tale annullamento potrebbe causare, è necessario garantire che le quote siano completamente fungibili. In particolare, le operazioni possono essere annullate, revocate o ricalcolate solo in base alle norme che regolano il registro, entro il termine definito dalle stesse. Il presente regolamento non dovrebbe impedire in alcun modo al titolare del conto o a un terzo di far valere, in relazione a un'operazione immessa in un sistema, diritti o crediti risultanti dall'operazione e riconosciutigli per legge a fini di recupero o di restituzione, ad esempio in caso di frode o di errore tecnico, purché ciò non comporti l'annullamento, la revoca o il ricalcolo dell'operazione. Inoltre, l'acquisizione in buona fede di una quota dovrebbe essere tutelata.
I compiti principali dell'amministratore centrale dovrebbero essere istituire, gestire e tenere il registro dell'Unione e il catalogo delle operazioni dell'Unione europea (EUTL), gestire i conti centrali ed eseguire le operazioni che competono al livello centrale. Agli amministratori nazionali dovrebbe spettare in primo luogo fungere da punto di contatto per i rispettivi titolari di conti iscritti nel registro dell'Unione e svolgere tutte le operazioni che implicano un contatto diretto con essi, tra cui l'apertura e la chiusura dei conti, nonché la sospensione dell'accesso agli stessi.
Le quote assegnate a titolo gratuito dagli Stati membri sulla base dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE dovrebbero essere rilasciate a norma del medesimo articolo.
Il regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio11 ha modificato la direttiva 2003/87/CE. La modifica ha esteso la deroga agli obblighi previsti dall'EU ETS per i voli da e per i paesi terzi fino al 31 dicembre 2023. Di conseguenza, gli operatori aerei che ne beneficiano devono continuare a ricevere quote a titolo gratuito fino a tale data. Dal 1o gennaio 2021 il numero di quote assegnate a titolo gratuito agli operatori aerei è soggetto all'applicazione del fattore lineare di cui all'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE.
L'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE impone alle autorità competenti di trasferire, entro il 28 febbraio di ogni anno, il numero di quote assegnate a titolo gratuito ai gestori per l'anno in questione. Ove la direttiva preveda il ricalcolo del numero di quote assegnate al gestore, l'amministratore centrale dovrebbe provvedere a che ciò avvenga in conformità della direttiva 2003/87/CE e che le modifiche necessarie siano apportate nel registro dell'Unione e nell'EUTL prima che l'autorità nazionale competente possa trasferire le quote al gestore.
Il presente regolamento non dovrebbe impedire in alcun modo all'autorità competente di esigere che un gestore o un operatore aereo trasferisca al conto unionale di assegnazione un quantitativo di quote ricevuto in più rispetto all'assegnazione adeguata per l'anno in questione, nel caso in cui le quote assegnate in eccesso dipendano, ad esempio, da un errore nell'assegnazione iniziale oppure dalla mancata o errata presentazione, da parte del gestore o dell'operatore aereo, delle informazioni pertinenti all'autorità competente, a condizione che l'amministratore centrale abbia modificato la tabella nazionale di assegnazione dello Stato membro.
Le quote rilasciate dopo che il gestore ha cessato le attività esercitate nell'impianto cui tali quote afferiscono, senza averne previamente informato l'autorità competente, non possono essere classificate come quote di emissioni ai sensi della direttiva 2003/87/CE. Ciò implica che, qualora l'assegnazione in eccesso sia dovuta alla mancata comunicazione della cessazione della produzione da parte del gestore, dovrebbe essere possibile rimuovere il corrispondente numero di quote dal conto di deposito di quest'ultimo anche senza la sua approvazione.
È auspicabile applicare requisiti adeguati e armonizzati in materia di apertura dei conti, autenticazione e diritti d'accesso per tutelare la sicurezza delle informazioni nel registro dell'Unione ed evitare frodi. I requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 389/2013 dovrebbero essere riveduti e aggiornati al fine di assicurarne l'efficacia e, nel contempo, la proporzionalità. Sebbene gli amministratori del registro dell'Unione non siano direttamente soggetti agli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio12, i requisiti e le misure di salvaguardia ivi fissati trovano riscontro anche nelle norme che disciplinano l'apertura e la tenuta dei conti nel registro dell'Unione, con particolare riguardo alle informazioni dei titolari effettivi. È opportuno rivedere le disposizioni del regolamento (UE) n. 389/2013 per consentire agli amministratori nazionali di adeguare le loro procedure al rischio reale che una determinata azione comporta.
Se un documento originale redatto in un altro Stato membro, o una sua copia autentica, è presentato come prova conformemente all'allegato IV o VIII, le norme previste dal regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio13 dovrebbero essere applicate di conseguenza.
Gli amministratori nazionali, l'amministratore centrale e la Commissione sono tenuti al rispetto del diritto unionale e nazionale sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio14 e il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio15, quando questi sono applicabili alle informazioni detenute e trattate a norma del presente regolamento.
Le registrazioni relative a tutte le procedure, i gestori, gli operatori aerei e le persone che figurano nel sistema dei registri dovrebbero essere conservate, mentre i dati personali ivi contenuti dovrebbero essere cancellati al termine del periodo di conservazione applicabile.
La Commissione e gli amministratori nazionali sono contitolari del trattamento delle informazioni detenute e trattate a norma del presente regolamento. Il registro dell'Unione e l'EUTL assolvono funzioni svolte nell'interesse pubblico. In caso di violazione dei dati personali, si applicano le pertinenti procedure di notifica previste dalla normativa sulla protezione dei dati.
Gli amministratori nazionali, l'amministratore centrale e la Commissione dovrebbero provvedere affinché le informazioni detenute e trattate a norma del presente regolamento possano essere utilizzate solo ai fini del funzionamento del registro dell'Unione.
Le norme che disciplinano il registro dell'Unione dovrebbero essere semplificate in modo da ridurre gli oneri amministrativi, nei limiti del possibile, senza compromettere l'integrità ambientale, la sicurezza o l'affidabilità dell'EU ETS. Per definire l'orientamento e la portata delle possibili semplificazioni e riduzioni degli oneri, sono state raccolte le esperienze concrete degli amministratori nazionali del registro dell'Unione e sono stati consultati gli Stati membri. Le nuove norme elaborate in tale ottica mirano a rendere il registro dell'Unione di più immediata comprensione e di più facile utilizzo sia per gli utenti, sia per gli amministratori.
Se del caso e per il tempo necessario a tutelare l'integrità ambientale del sistema EU ETS, gli operatori del trasporto aereo e gli altri gestori che rientrano in tale sistema non possono utilizzare le quote rilasciate da uno Stato membro che abbia notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea.
Il collegamento dell'EU ETS ad altri sistemi analoghi crea maggiori opportunità di riduzione delle emissioni, contenendo in tal modo i costi della lotta ai cambiamenti climatici. L'attuazione degli accordi di collegamento a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE richiede una serie di adeguamenti del registro dell'Unione. Il regolamento (UE) n. 389/2013 dovrebbe pertanto essere modificato anche per assicurare il riconoscimento delle quote di paesi terzi ai fini della conformità e consentirne il trasferimento, nonché per permettere la creazione dei conti e l'esecuzione delle operazioni e per definire le condizioni di sospensione del collegamento.
Tutte le transazioni necessarie in relazione al terzo periodo di scambio del sistema EU ETS, compreso tra il 2013 e il 2020, dovrebbero essere concluse nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 389/2013. Poiché la direttiva 2003/87/CE prevedeva l'utilizzo dei crediti internazionali generati nell'ambito del protocollo di Kyoto, è opportuno che il suddetto regolamento continui ad applicarsi a tali transazioni. Onde chiarire le norme che disciplinano tutte le transazioni connesse al terzo periodo di scambio in conformità della direttiva 2003/87/CE, modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16, da un lato, e quelle che disciplinano tutte le transazioni connesse al quarto periodo di scambio in conformità della direttiva 2003/87/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/410, dall'altro, è opportuno limitare l'ambito di applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 389/2013 che continueranno ad applicarsi alle transazioni connesse al terzo periodo di scambio dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 e ha espresso il proprio parere il 18 ottobre 2018,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo I. Disposizioni generali
Capo 1. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le disposizioni generali e i requisiti relativi alla gestione e alla tenuta del registro dell'Unione e del catalogo indipendente delle operazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.
Art. 2 Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica alle quote create ai fini del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione europea (EU ETS).
Il presente regolamento si applica altresì alle unità di assegnazione annuale di emissioni (AEA).
Il presente regolamento si applica altresì alle emissioni e agli assorbimenti iscritti, e alle unità create ai fini del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio1.
Art. 3 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1031/2010 e all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione17. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
1) «amministratore centrale»: la persona designata dalla Commissione a norma dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE;
2) «amministratore nazionale»: il soggetto, designato a norma dell'articolo 7, responsabile di amministrare, per conto dello Stato membro, una serie di conti di utilizzatore che rientrano nella giurisdizione dello Stato membro contenuti nel registro dell'Unione;
3) «titolare del conto»: la persona fisica o giuridica che detiene un conto nel registro dell'Unione;
4) «informazioni sul conto»: l'insieme delle informazioni necessarie per aprire un conto o registrare un verificatore, comprese tutte le informazioni relative ai rappresentanti assegnati al conto o al verificatore;
5) «autorità competente»: l'autorità o le autorità designate dallo Stato membro a norma dell'articolo 18 della direttiva 2003/87/CE;
6) «verificatore»: a) nel caso di impianti fissi, operatori aerei e soggetti regolamentati, il verificatore quale definito all’articolo 3, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione2; b) nel caso del trasporto marittimo, il verificatore quale definito all’articolo 3, lettera f), del regolamento (UE) 2015/7573;
7) «quote del trasporto aereo»: quote create in applicazione degli articoli 3 quater e 3 quinquies della direttiva 2003/87/CE rilasciate prima del 1o gennaio 2025 e quote create allo stesso scopo derivanti dai sistemi per lo scambio di quote di emissioni collegati all’EU ETS a norma dell’articolo 25 della medesima direttiva;
8) «quote generiche»: quote create in applicazione del capo III della direttiva 2003/87/CE, comprese le quote derivanti dai sistemi per lo scambio di quote di emissioni collegati all’EU ETS a norma dell’articolo 25 della medesima direttiva e le quote create in applicazione degli articoli 3 quater e 3 quinquies di tale direttiva rilasciate dopo il 1o gennaio 2025
8 bis) «quote di soggetti regolamentati»: quote create in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE
9) «procedura»: il mezzo tecnico automatizzato per svolgere un'azione relativa a un conto o a un'unità nel registro dell'Unione;
10) «esecuzione»: il completamento della procedura di cui si è proposta l'esecuzione, che può culminare nella sua conclusione, se tutte le condizioni sono soddisfatte, oppure nella sua interruzione;
11) «giorno lavorativo»: qualsiasi giorno dell'anno dal lunedì al venerdì;
12) «operazione»: la procedura nel registro dell’Unione che comporta il trasferimento, da un conto a un altro, di una quota, un’unità di assegnazione annuale di emissioni, un’unità di assorbimento Suolo o un’unità di qualsiasi assegnazione a titolo di flessibilità di cui agli articoli 13, 13 bis e 13 ter del regolamento (UE) 2018/841;
13) «restituzione»: la contabilizzazione di una quota da parte dell’impianto fisso, dell’operatore aereo, della società di navigazione o del soggetto regolamentato a fronte delle emissioni verificate del proprio impianto, del proprio aeromobile, della propria nave o a fronte del combustibile immesso in consumo;
14) «soppressione»: l'eliminazione definitiva di una quota da parte di chi la detiene senza contabilizzarla a fronte delle emissioni verificate;
15) «riciclaggio»: il riciclaggio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/849;
16) «reato grave»: il reato grave ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849;
17) «finanziamento del terrorismo»: il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849;
18) «direttori»: le persone che svolgono funzioni amministrative, di direzione o di controllo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 25, del regolamento (UE) 596/2014;
19) «impresa madre»: l'impresa madre ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio19;
20) «impresa figlia»: l'impresa figlia ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, della direttiva 2013/34/UE;
21) «gruppo»: il gruppo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 11, della direttiva 2013/34/UE;
22) «controparte centrale»: la controparte centrale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio20;
23) «periodo di adempimento ESR»: il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 durante il quale gli Stati membri devono limitare le loro emissioni di gas a effetto serra a norma del regolamento (UE) 2018/842;
24) «unità di assegnazione annuale di emissioni»: una sottoparte dell'assegnazione annuale di emissioni dello Stato membro determinata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842, pari a una tonnellata di biossido di carbonio equivalente.
25) «conti di gestori»: conti di deposito di impianto fisso, conti di deposito di operatore aereo, conti di deposito di operatore marittimo e conti di deposito di soggetto regolamentato;
26) «gestori»: impianti fissi, operatori aerei, società di navigazione e soggetti regolamentati.
27) «primo periodo di adempimento LULUCF»: il periodo di cinque anni, dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2025, durante il quale gli Stati membri sono tenuti a contabilizzare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra che si verificano nelle categorie di contabilizzazione del suolo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/841;
28) «secondo periodo di adempimento LULUCF»: il periodo di cinque anni, dal 1o gennaio 2026 al 31 dicembre 2030, durante il quale gli Stati membri sono tenuti a comunicare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra che si verificano nelle categorie di rendicontazione del suolo o nei settori di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/841;
29) «unità di assorbimento Suolo»: o “LRU” (Land Removal Units): assorbimento in eccesso nello Stato membro calcolato come la differenza tra le emissioni e gli assorbimenti contabilizzati o comunicati prima dell’uso di qualsiasi strumento di flessibilità rispetto all’impegno o all’obiettivo determinato per lo Stato membro, pari a una tonnellata di biossido di carbonio equivalente;
30) «unità di assegnazione a titolo di flessibilità per i terreni forestali gestiti»: o “MFLFA” (Managed Forest Land Flexibility Allocation): la suddivisione dell’importo massimo della compensazione di cui gli Stati membri possono avvalersi nel primo periodo di adempimento LULUCF nell’ambito della flessibilità per i terreni forestali gestiti, determinata nell’articolo 13 e nell’allegato VII del regolamento (UE) 2018/841, pari a una tonnellata di biossido di carbonio equivalente;
31) «unità di assegnazione a titolo di flessibilità addizionale per la Finlandia»: o “AFAF” (Additional Flexibility Allocation For Finland): la suddivisione dell’importo massimo della compensazione addizionale di cui la Finlandia può beneficiare nel primo periodo di adempimento LULUCF nell’ambito della compensazione addizionale per la Finlandia, determinata nell’articolo 13 bis del regolamento (UE) 2018/841, pari a una tonnellata di biossido di carbonio equivalente;
32) «unità di assegnazione a titolo di flessibilità per l’uso del suolo»: o “LUFA” (Land Use Flexibility Allocation): la suddivisione dell’importo massimo della compensazione di cui gli Stati membri possono avvalersi nel secondo periodo di adempimento LULUCF nell’ambito del meccanismo di flessibilità relativo all’uso del suolo, determinato nell’articolo 13 ter e nell’allegato VII del regolamento (UE) 2018/841, pari a una tonnellata di biossido di carbonio equivalente;
Capo 2. Il sistema dei registri
Art. 4 Registro dell'Unione
1. L'amministratore centrale gestisce e tiene il registro dell'Unione, inclusa la relativa infrastruttura tecnica.
2. Gli Stati membri si avvalgono del registro dell’Unione per adempiere gli obblighi di cui all’articolo 19 della direttiva 2003/87/CE, all’articolo 12 del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio7 e all’articolo 15 del regolamento (UE) 2018/841. Il registro dell’Unione mette a disposizione degli amministratori nazionali e dei titolari dei conti le procedure stabilite dal presente regolamento.
3. L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione sia conforme ai requisiti in materia di hardware, reti, software e sicurezza indicati nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75 del presente regolamento.
Art. 5 Catalogo delle operazioni dell'Unione europea
1. A norma dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE è istituito un catalogo delle operazioni dell'Unione europea (EUTL), sotto forma di banca dati elettronica standardizzata, per le operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. L’EUTL fa parte del registro dell’Unione.
2. L'amministratore centrale gestisce e tiene la banca dati elettronica standardizzata in conformità del disposto del presente regolamento.
3. L'amministratore centrale provvede affinché la banca dati elettronica standardizzata sia in grado di verificare e registrare tutte le procedure di cui al presente regolamento e sia conforme ai requisiti in materia di hardware, reti e software stabiliti nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75 del presente regolamento.
4. L'amministratore centrale provvede affinché la banca dati elettronica standardizzata sia in grado di registrare tutte le procedure di cui al titolo I, capo 3, e ai titoli II e III.
Art. 6 Collegamenti di comunicazione fra i registri
1. Al fine di comunicare le operazioni riguardanti le quote, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione mantenga un collegamento di comunicazione con i registri dei sistemi per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra oggetto di un accordo di collegamento in vigore, a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE.
2. L’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione verifichi e registri le operazioni che riguardano le quote e le procedure di gestione dei conti di cui al titolo I, capo 3. Tutte le operazioni che interessano unità di quote sono eseguite nel registro dell’Unione e sono registrate e verificate prima e dopo l’esecuzione delle procedure di gestione dei conti. L’amministratore centrale può stabilire un collegamento riservato di comunicazione tra il registro dell’Unione e il registro di un paese terzo firmatario di un trattato per l’adesione all’Unione.
Art. 7 Amministratori nazionali
1. Ciascuno Stato membro designa un amministratore nazionale. Lo Stato membro accede ai propri conti e ai conti nel registro dell'Unione soggetti alla sua giurisdizione e li amministra, a norma dell'articolo 10, attraverso il proprio amministratore nazionale indicato nell'allegato I.
2. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché non ci siano conflitti d'interesse tra gli amministratori nazionali, l'amministratore centrale e i titolari dei conti.
3. Lo Stato membro comunica alla Commissione l'identità e i recapiti dell'amministratore nazionale, compreso un numero di telefono di emergenza da utilizzare in caso di incidenti relativi alla sicurezza.
4. La Commissione coordina l'attuazione del presente regolamento con gli amministratori nazionali di ciascuno Stato membro e con l'amministratore centrale. In particolare la Commissione procede a tutte le consultazioni del caso a norma dei trattati per quanto riguarda gli aspetti e le procedure attinenti al funzionamento dei registri disciplinati nel quadro del presente regolamento nonché all'attuazione di quest'ultimo. Le modalità di cooperazione, concordate tra l'amministratore centrale e gli amministratori nazionali, prevedono procedure operative comuni per attuare il presente regolamento, procedure relative alle modifiche e agli incidenti nel registro dell'Unione, specifiche tecniche per il funzionamento e l'affidabilità del registro dell'Unione , così come disposizioni relative alle mansioni dei titolari del trattamento dei dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento. Le modalità di cooperazione possono comprendere modalità di consolidamento dei collegamenti di comunicazione esterni, dell'infrastruttura per le tecnologie dell'informazione e delle procedure di accesso ai conti di utilizzatore. Al fine di assicurare l'attuazione armonizzata del titolo I, capo 3, l'amministratore centrale fornisce agli amministratori nazionali, con cadenza biennale, una relazione sulle prassi pertinenti in vigore in ciascuno Stato membro.
5. L’amministratore centrale, le autorità competenti e gli amministratori nazionali eseguono unicamente quanto necessario per l’adempimento delle rispettive funzioni, conformemente alla direttiva 2003/87/CE e ai regolamenti (UE) 2018/841 e (UE) 2018/842.
Capo 3. Conti
Sezione 1. Disposizioni generali applicabili a tutti i conti
Art. 8 Conti
1. Gli Stati membri e l'amministratore centrale provvedono affinché nel registro dell'Unione siano iscritti i conti di cui all'allegato I.
2. In ciascun tipo di conto possono essere detenuti i tipi di unità indicati nell'allegato I.
Art. 9 Stato dei conti
1. I conti possono trovarsi in uno dei seguenti stati: «aperto», «bloccato», «in attesa di chiusura» o «chiuso». In determinati anni, i conti possono trovarsi anche nello stato «escluso».
2. Non è consentito avviare alcuna procedura da un conto bloccato, ad eccezione di quelle indicate agli articoli 22, 31 e 56.
3. Prima della chiusura, a un conto può essere assegnato lo stato «in attesa di chiusura» per il periodo durante il quale sono disponibili mezzi di ricorso contro la chiusura o fino a che non siano soddisfatte le condizioni di chiusura, ma non per più di dieci anni. Non è consentito avviare alcuna procedura né acquisire unità dai conti il cui stato risulta «in attesa di chiusura» e tutti gli accessi a tali conti sono sospesi. Al conto «in attesa di chiusura» può essere assegnato lo stato «aperto» solo se sono soddisfatte tutte le condizioni per l'apertura di un conto.
4. Non è consentito avviare alcuna procedura da un conto chiuso. Il conto chiuso non può essere riaperto e non può acquisire unità.
5. In caso di esclusione di un impianto dall’EU ETS a norma dell’articolo 27 o 27 bis della direttiva 2003/87/CE, l’amministratore nazionale assegna al corrispondente conto di deposito di impianto fisso lo stato «escluso» per tutta la durata dell’esclusione.
6. L'amministratore nazionale, non appena è informato dall'autorità competente del fatto che per un determinato anno i voli di un operatore aereo non sono più inclusi nell'EU ETS in conformità dell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, assegna al corrispondente conto di deposito di operatore aereo lo stato «escluso», previa comunicazione all'operatore interessato, fino a quando l'autorità competente gli comunica che i voli dell'operatore aereo sono di nuovo inclusi nell'EU ETS.
6 bis. Qualora un soggetto regolamentato sia esentato dall’obbligo di restituire le quote a norma dell’articolo 30 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, l’amministratore nazionale assegna al corrispondente conto di deposito di soggetto regolamentato lo stato «escluso» per tutta la durata dell’esenzione.
6 ter. L’amministratore nazionale, non appena è informato dall’autorità competente del fatto che per un determinato anno una società di navigazione non è più inclusa nell’EU ETS in conformità dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, assegna al corrispondente conto di deposito di operatore marittimo lo stato «escluso», previa comunicazione alla società di navigazione interessata, e mantiene il conto in tale stato fino a quando l’autorità di riferimento gli comunica che la società di navigazione è di nuovo inclusa nell’EU ETS.
6 quater. Se un impianto non rientra nell’EU ETS in conformità dell’allegato I, punto 1, della direttiva 2003/87/CE, l’amministratore nazionale assegna al corrispondente conto di gestore lo stato «escluso» per tutta la durata dell’esclusione.
7. Non è consentito avviare alcuna procedura da un conto escluso, compreso il trasferimento di quote, ad eccezione delle procedure di cui all’articolo 22, all’articolo 48, paragrafi 4 e 5, all’articolo 50, paragrafi 6 e 8, e all’articolo 57 e delle procedure di cui agli articoli 31 e 56 corrispondenti al periodo in cui al conto non era assegnato lo stato «escluso».
Art. 10 Amministrazione dei conti
1. Ogni conto dispone di un amministratore responsabile dell'amministrazione per conto dello Stato membro o dell'Unione.
2. L'amministratore del conto è determinato, per ciascun tipo di conto, a norma dell'allegato I.
3. L'amministratore del conto, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, apre, sospende l'accesso o chiude il conto, ne cambia lo stato, approva i rappresentanti autorizzati, consente la modifica dei dati del conto che richiedono la sua autorizzazione, avvia le operazioni su richiesta del rappresentante o del titolare del conto a norma dell'articolo 20, paragrafi 6 e 7 e avvia le operazioni su ordine dell'autorità competente o dell'autorità di contrasto.
4. L'amministratore può imporre ai titolari dei conti e ai relativi rappresentanti il rispetto di clausole e condizioni ragionevoli conformi al presente regolamento, tenendo in considerazione gli aspetti indicati nell'allegato II.
5. I conti sono disciplinati dalla legislazione dello Stato membro da cui dipende l'amministratore, rientrano nella giurisdizione del medesimo Stato e le unità che vi sono detenute sono considerate situate nel territorio dello stesso.
Art. 11 Comunicazioni dell'amministratore centrale
L'amministratore centrale comunica ai rappresentanti dei conti e all'amministratore nazionale la proposta di esecuzione e la conclusione o l'interruzione di qualsiasi procedura inerente a un conto, nonché la modifica dello stato del conto, mediante un meccanismo automatizzato descritto nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75. Le comunicazioni sono inviate nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro dell'amministratore del conto.