Decisione di esecuzione (UE) 2024/2053 della Commissione del 30 luglio 2024 che assegna ai produttori che hanno prodotto idrofluorocarburi nel 2022 diritti di produzione in applicazione dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra [notificata con il numero C(2024) 5212] (I testi in lingua francese e tedesca sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/20141, in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,
L’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/573 limita la produzione di idrofluorocarburi in base al calendario di eliminazione graduale indicato nell’allegato V del medesimo regolamento, mettendo gli Stati membri nelle condizioni di adempiere al proprio obbligo individuale di ridurre tale produzione conformemente all’articolo 2 J, paragrafo 3, del protocollo di Montreal del 1987 relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono2 («protocollo di Montreal»).
I diritti di produzione per ciascun produttore devono essere calcolati sulla base dell’articolo 14, paragrafo 1, e dell’allegato V del regolamento (UE) 2024/573, che tengono conto degli obblighi imposti agli Stati membri dal protocollo di Montreal, provvedendo affinché i produttori che producono idrofluorocarburi sul proprio territorio riducano la produzione di conseguenza.
A norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/573, dopo l’adozione della presente decisione i diritti di produzione sono soggetti a riesame ogni tre anni e possono essere modificati su richiesta dell’autorità competente di uno Stato membro, o a seguito di una revisione dell’allegato V nel contesto della revisione del regolamento a norma dell’articolo 35 dello stesso, o se necessario per conformarsi agli obblighi del protocollo di Montreal.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui gas fluorurati a effetto serra,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Diritti di produzione
I diritti di produzione di idrofluorocarburi assegnati a ciascun produttore per i periodi dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2028, dal 1o gennaio 2029 al 31 dicembre 2033, dal 1o gennaio 2034 al 31 dicembre 2035 e dal 1o gennaio 2036 in poi figurano nell’allegato.
Art. 2 Destinatari
I destinatari della presente decisione sono:
| ID portale F-Gas | Nome e indirizzo | |
| 1) | 9697 | Daikin Chemical Europe GmbH Am Wehrhahn 50 40211 Düsseldorf GERMANIA |
| 2) | 9503 | Solvay Fluor GmbH Hans-Böckler-Allee 20 30173 Hannover GERMANIA |
| 3) | 54215 | Solvay France SA. Rue des Cuirassiers, Immeuble Silex 2 Solvay 9 69003 Lione FRANCIA |
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2024 Per la Commissione Wopke HOEKSTRA Membro della Commissione