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Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 febbraio 2024 sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

Il Green Deal europeo, di cui alla comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019, ha lanciato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva. Tale comunicazione ribadisce l'intenzione della Commissione di rendere l'Europa il primo continente climaticamente neutro e a inquinamento zero entro il 2050 e mira a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze, assicurando nel contempo una transizione inclusiva, equa e giusta, senza lasciare indietro nessuno. Inoltre l'Unione si impegna a garantire la piena attuazione del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio3 e dell'ottavo programma di azione per l'ambiente, istituito dalla decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio4, ed è impegnata a favore dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dei suoi obiettivi di sviluppo sostenibile.

I gas fluorurati a effetto serra sono sostanze chimiche di origine antropica che sono gas a effetto serra molto potenti, spesso diverse migliaia di volte più potenti dell'anidride carbonica (CO2). Insieme alla CO2, al metano e all'ossido di azoto, i gas fluorurati a effetto serra appartengono al gruppo di emissioni di gas a effetto serra oggetto dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC) («accordo di Parigi»)5. Oggi le emissioni di gas fluorurati a effetto serra nell'Unione rappresentano il 2,5 % delle emissioni totali di gas a effetto serra e sono raddoppiate tra il 1990 e il 2014, contrariamente alle altre emissioni di gas a effetto serra che sono diminuite.

Il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio6 è stato adottato per invertire l'aumento delle emissioni di gas fluorurati. Come concluso nella valutazione predisposta dalla Commissione, il regolamento (UE) n. 517/2014 ha portato a una riduzione su base annua delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra. Dal 2015 al 2019 la fornitura di idrofluorocarburi (hydrofluorocarbons – HFC) è diminuita del 37 % in tonnellate metriche e del 47 % in tonnellate di CO2 equivalente. Per molti tipi di apparecchiature che tradizionalmente usavano gas fluorurati a effetto serra si è inoltre riscontrato un chiaro passaggio all'uso di alternative con minore potenziale di riscaldamento globale (global warming potential – GWP), fra cui le alternative naturali (ad esempio aria, CO2, ammoniaca, idrocarburi e acqua).

Il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) conclude nella sua relazione speciale del 2021 che sarebbe necessario ridurre le emissioni di gas fluorurati a effetto serra in una percentuale fino al 90 % entro il 2050 a livello mondiale rispetto al 2015. In risposta all'urgenza dell'azione per il clima, l'Unione ha aumentato l'ambizione climatica mediante il regolamento (UE) 2021/1119. Tale regolamento stabilisce l'obiettivo vincolante dell'Unione di riduzione interna delle emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica all'interno dell'Unione al più tardi entro il 2050. L'Unione ha altresì aumentato l'iniziale contributo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra determinato a livello nazionale nel quadro dell'accordo di Parigi, passando da almeno il 40 % entro il 2030 ad almeno il 55 %. Tuttavia la valutazione del regolamento (UE) n. 517/2014 indica che le riduzioni di emissioni previste entro il 2030 in base agli obiettivi climatici dell'Unione ormai superati non saranno conseguite.

A causa dell'aumento globale delle emissioni di HFC, le parti del protocollo di Montreal del 1987 relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono («protocollo») hanno deciso nel 2016, con l'emendamento del protocollo ( «emendamento di Kigali»), approvato, a nome dell'Unione, con decisione (UE) 2017/1541 del Consiglio7, di diminuire gradualmente gli HFC riducendone la produzione e il consumo di oltre l'80 % nei prossimi 30 anni. Ciò implica che ciascuna parte deve rispettare un calendario di riduzione della produzione e del consumo di HFC, prevedere un sistema di licenze d'importazione e di esportazione e comunicare informazioni sugli HFC. Si stima che l'emendamento di Kigali da solo consentirà di evitare fino a 0,4 oC di ulteriore riscaldamento entro la fine di questo secolo.

È importante che il presente regolamento assicuri che l'Unione ottemperi a lungo termine agli obblighi internazionali che le incombono in virtù dell'emendamento di Kigali, in particolare per quanto riguarda la riduzione del consumo e della produzione di HFC e gli obblighi di informazione e di licenza, in particolare introducendo la diminuzione graduale della produzione e aggiungendo misure di riduzione quanto all'immissione di HFC sul mercato dopo il 2030.

Alcuni gas fluorurati a effetto serra soggetti al presente regolamento sono sostanze perfluoro e polifluoro alchiliche (PFAS) o sostanze di cui sia comprovata o sospettata la degradazione in PFAS. Le PFAS sono sostanze chimiche resistenti alla degradazione e che possono avere effetti negativi sulla salute e sull'ambiente. In linea con il principio di precauzione, le imprese dovrebbero considerare la possibilità di utilizzare alternative, ove disponibili, meno dannose per la salute, l'ambiente e il clima. Nel 2023 è stata presentata all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio8, una proposta volta a limitare la produzione, l’immissione sul mercato e l'uso delle PFAS, compresi i gas fluorurati a effetto serra. Nel valutare le potenziali restrizioni alle PFAS, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero tenere conto della disponibilità di tali alternative.

Ai fini della coerenza con gli obblighi previsti dal protocollo, è opportuno calcolare il potenziale di riscaldamento globale degli HFC come potenziale di riscaldamento globale in 100 anni di un chilogrammo di gas rispetto a un chilogrammo di CO2 sulla base della quarta relazione di valutazione adottata dall'IPCC. Per altri gas fluorurati a effetto serra dovrebbe essere usata la sesta relazione di valutazione dell'IPCC. Data l'importanza di ridurre rapidamente le emissioni di gas a effetto serra per mantenere a portata l'obiettivo di riscaldamento globale di 1,5°C fissato dall'accordo di Parigi, il potenziale di riscaldamento globale in 20 anni dei gas a effetto serra è sempre più rilevante. A tal proposito, ove disponibile, dovrebbe essere fornito il potenziale di riscaldamento globale in 20 anni per dare informazioni più esaurienti sugli impatti climatici delle sostanze oggetto del presente regolamento. La Commissione dovrebbe sensibilizzare in merito al potenziale di riscaldamento globale in 20 anni dei gas fluorurati a effetto serra.

Il rilascio intenzionale di sostanze fluorurate nell'atmosfera, se illecito, costituisce una grave violazione del presente regolamento e dovrebbe essere vietato espressamente. Gli operatori e i fabbricanti di apparecchiature dovrebbero essere obbligati a prevenire, nella misura del possibile, la perdita di tali sostanze, anche controllando le perdite dalle apparecchiature di maggiore interesse. Qualora il rilascio di sostanze fluorurate sia tecnicamente necessario, gli operatori dovrebbero adottare tutte le misure tecnicamente ed economicamente praticabili per prevenire il loro rilascio nell'atmosfera, anche catturando i gas emessi.

Il fluoruro di solforile è un altro gas a effetto serra molto potente che può essere emesso quando usato per fumigazione. Gli operatori che utilizzano fluoruro di solforile per la fumigazione dovrebbero documentare l'uso di misure di cattura e raccolta di tale gas o, qualora la cattura non sia tecnicamente o economicamente fattibile, dovrebbero specificarne i motivi.

Dato che il processo di produzione di taluni composti fluorurati può determinare emissioni di altri gas fluorurati a effetto serra risultanti come sottoprodotto, la distruzione o il recupero per uso successivo di tali emissioni di sottoprodotti dovrebbe essere la condizione per poter immettere sul mercato gas fluorurati a effetto serra. I produttori e gli importatori dovrebbero essere tenuti a documentare le misure di attenuazione adottate per prevenire le emissioni di trifluorometano durante il processo di produzione e a dimostrare la distruzione e il recupero per un uso successivo di tali emissioni di sottoprodotti in linea con le migliori tecniche disponibili. Al momento dell'immissione sul mercato di gas fluorurati a effetto serra dovrebbe essere fornita una dichiarazione di conformità.

Per prevenire le emissioni di sostanze fluorurate è necessario stabilire disposizioni in materia di recupero delle sostanze dai prodotti e dalle apparecchiature nonché di prevenzione delle perdite di tali sostanze. Le schiume contenenti gas fluorurati a effetto serra dovrebbero essere trattate conformemente alla direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio9. Al fine di massimizzare la riduzione delle emissioni gli obblighi di recupero dovrebbero essere estesi anche ai proprietari di edifici e ai contraenti quando rimuovono determinate schiume dagli edifici. Poiché il recupero, il riciclaggio e la rigenerazione dei gas fluorurati a effetto serra sono un'applicazione dei principi dell'economia circolare, sono introdotte disposizioni sul recupero delle sostanze anche alla luce delle comunicazioni della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo «Una nuova strategia industriale per l'Europa», dell'11 marzo 2020 dal titolo «Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare – Per un'Europa più pulita e più competitiva», del 14 ottobre 2020 dal titolo «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili – Verso un ambiente privo di sostanze tossiche», del 5 maggio 2021 dal titolo «Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa » e del 12 maggio 2021 dal titolo «Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: “Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo”».

Gli apparecchi destinati alla refrigerazione e al congelamento dipendono fortemente dai gas fluorurati a effetto serra per il loro corretto funzionamento e rappresentano una delle categorie più rilevanti nella gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In linea con il principio «chi inquina paga» e al fine di garantire la corretta gestione dei rifiuti relativamente a tali gas nocivi, è importante che gli obblighi relativi alla responsabilità estesa dei produttori in caso di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche comprendano anche la gestione dei gas fluorurati a effetto serra contenuti o utilizzati nei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La direttiva 2012/19/UE stabilisce obblighi di finanziamento per i produttori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il presente regolamento integra tale direttiva imponendo il finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero, dello smaltimento ecologicamente corretto, del riciclaggio, della rigenerazione o della distruzione dei gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I e II del presente regolamento provenienti da prodotti e da apparecchiature contenenti tali gas o il cui funzionamento dipende da essi e che costituiscono apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria contenute in un mezzo di trasporto presentano tassi di perdita particolarmente elevati a causa delle vibrazioni che si verificano durante il trasporto. Gli operatori della maggior parte dei mezzi di trasporto dovrebbero procedere a controlli delle perdite o installare sistemi di rilevamento delle perdite e recuperare i gas fluorurati a effetto serra per tali apparecchiature mobili. Come gli operatori di altre apparecchiature oggetto del presente regolamento, gli operatori di apparecchiature di e di condizionamento d'aria a bordo delle navi dovrebbero essere tenuti ad adottare misure precauzionali per prevenire la perdita di gas fluorurati a effetto serra e, qualora tale perdita sia rilevata, dovrebbero ripararla senza indebito ritardo. Dato il carattere internazionale del trasporto marittimo, è importante che l'Unione e i suoi Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborino con i paesi terzi per garantire la prevenzione delle emissioni inutili di gas fluorurati a effetto serra in tale settore, anche durante l'installazione, la manutenzione o l'assistenza, la riparazione e il recupero dalle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria delle navi. In sede di riesame dell'attuazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe valutare la fattibilità di estendere l'ambito di applicazione delle misure di contenimento alle navi.

Il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio10 e i relativi atti di esecuzione stabiliscono norme relative alle competenze e alle conoscenze richieste per le persone fisiche che svolgono attività di manutenzione o assistenza su componenti dell'aeromobile. Al fine di prevenire inutili emissioni di gas fluorurati a effetto serra in tale settore, anche durante l'installazione, la manutenzione o l'assistenza, la riparazione e il recupero delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria sugli aeromobili, è opportuno disciplinare le competenze richieste nel regolare processo di aggiornamento delle specifiche di certificazione e di altre specifiche dettagliate, dei metodi accettabili di conformità e del materiale esplicativo per l'applicazione di tale regolamento.

Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Unione e per incoraggiare l'uso di tecnologie a impatto nullo o minore sul clima, che potrebbero comportare l'uso di sostanze tossiche, infiammabili o ad alta pressurizzazione, o altri rischi pertinenti, gli Stati membri dovrebbero adottare misure appropriate per soddisfare la necessità di personale qualificato, in modo che un numero elevato di persone fisiche che svolgono attività che coinvolgono gas fluorurati a effetto serra e le tecnologie che ne sostituiscono o riducono l'uso, siano formate e certificate. Tali misure dovrebbero includere misure nel settore delle pompe di calore, dove sarà necessario un numero crescente di personale con le competenze necessarie, anche alla luce degli obiettivi stabiliti nella comunicazione della Commissione del 18 maggio 2022 dal titolo «Piano REPowerEU», per l'installazione e la manutenzione di pompe di calore basate su nuove tecnologie per la refrigerazione a cui si applicano requisiti tecnici e di sicurezza diversi. Gli Stati membri potrebbero, ad esempio, avvalersi del sostegno fornito dai partenariati pubblico-privato avviati nell'ambito dell'agenda per le competenze per l'Europa per aumentare il numero di persone formate. La formazione dovrebbe includere informazioni sugli aspetti dell'efficienza energetica, sulle alternative ai gas fluorurati a effetto serra e sulle regolamentazioni e norme tecniche applicabili. È opportuno rivedere o adeguare i programmi di certificazione e di formazione istituiti a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 ed eventualmente integrati nei sistemi nazionali di formazione professionale, così da consentire ai tecnici di gestire le tecnologie alternative in condizioni di sicurezza. I certificati esistenti rilasciati a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 dovrebbero rimanere validi.

A maggio 2022 la Commissione ha presentato il piano REPowerEU Il piano prevede l'obiettivo di introdurre 10 milioni di pompe di calore idroniche entro il 2027 e di raddoppiare il tasso di diffusione delle pompe di calore entro il 2030, per un totale di almeno 30 milioni di pompe di calore supplementari entro il 2030. Sebbene, a seguito delle misure previste dal presente regolamento, il settore delle pompe di calore passerà a refrigeranti con un minore GWP, l'aumento della diffusione delle pompe di calore previsto da REPowerEU potrebbe incidere sulla disponibilità di gas HFC sul mercato dell'Unione e dipenderà in parte dalla diffusione sul mercato di tecnologie alternative prima dell'entrata in vigore dei divieti di immissione sul mercato di cui all'allegato IV e dalla quantità di pompe di calore diffuse sul mercato che richiedono ancora gas con un GWP più elevato. La Commissione dovrebbe monitorare attentamente gli sviluppi del mercato, compreso l'andamento dei prezzi dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, sezione 1, e valutare almeno una volta all'anno se esistono gravi carenze che potrebbero compromettere il conseguimento degli obiettivi di diffusione delle pompe di calore previsti da REPowerEU. Se la Commissione constata l'esistenza di tali carenze, dovrebbe essere possibile fornire un quantitativo aggiuntivo di quote di HFC all'industria delle pompe di calore, oltre alle quote di cui all'allegato VII.

Se sono disponibili soluzioni alternative valide all'uso di determinati gas fluorurati a effetto serra, è opportuno proibire l'immissione sul mercato di nuove apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria, e di protezione antincendio, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento si basa su tali gas e di schiume e di aerosol tecnici che contengono gas fluorurati a effetto serra. Fatte salve condizioni specifiche, tali divieti non dovrebbero applicarsi alle parti necessarie per la riparazione e l'assistenza delle apparecchiature esistenti già installate, al fine di garantire che su tali apparecchiature si possano eseguire riparazioni e manutenzione per la loro intera durata di vita. Se non sono disponibili alternative o non possono essere utilizzate per ragioni tecniche o di sicurezza ovvero se l'uso di tali alternative comporta costi sproporzionati, la Commissione dovrebbe poter autorizzare una deroga per consentire l'uso e l'immissione sul mercato di tali prodotti e apparecchiature per un periodo massimo di quattro anni. Tale esenzione dovrebbe poter essere rinnovata se, dopo aver valutato una nuova richiesta di esenzione motivata, la Commissione concluda, mediante la procedura di comitato, che non sono ancora disponibili alternative.

La Commissione dovrebbe incoraggiare le organizzazioni europee di normazione a elaborare e aggiornare le pertinenti norme armonizzate per garantire la corretta attuazione delle restrizioni all'immissione sul mercato di cui al presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le norme nazionali in materia di sicurezza e i codici edilizi siano aggiornati per rispecchiare i pertinenti standard internazionali ed europei, tra cui la Commissione elettrotecnica internazionale (IEC) 60335-2-89 e la IEC 60335-2-40.

La produzione di inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici utilizza una percentuale non trascurabile di tutti gli HFC consumati oggi nell'Unione. Sono disponibili opzioni alternative, tra cui gli inalatori predosati che utilizzano come propellenti gas fluorurati a effetto serra con un GWP inferiore, recentemente sviluppati dall'industria. Il presente regolamento include il settore degli inalatori predosati nel sistema di quote di HFC, incentivando così l'industria a proseguire il suo percorso verso alternative più pulite. Per consentire una transizione agevole, il meccanismo delle quote previsto per il settore degli inalatori predosati garantirà quote complete, corrispondenti alla più recente quota di mercato di tale settore, per il periodo compreso tra il 2025 e il 2026, e raggiungerà il tasso di riduzione completo degli altri settori coperti dal sistema di quote solo nel 2030. Gli HFC utilizzati come propellenti negli inalatori predosati sono fondamentali per la salute dei pazienti affetti da patologie respiratorie, come l'asma e malattie polmonari ostruttive croniche. Gli inalatori predosati sono prodotti medici soggetti a rigorose valutazioni, compresi studi clinici, al fine di garantire la sicurezza dei pazienti. La cooperazione tra la Commissione, le autorità competenti degli Stati membri e l'Agenzia europea per i medicinali dovrebbe facilitare il processo di approvazione degli inalatori predosati che utilizzano gas fluorurati a basso GWP e alternative ai gas fluorurati a effetto serra, garantendo così la transizione verso soluzioni più pulite.

Laddove siano disponibili alternative tecnicamente idonee e coerenti con la politica di concorrenza dell'Unione, è opportuno vietare la messa in funzione di nuovi commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra. Qualora sia necessario ampliare le apparecchiature elettriche esistenti, è possibile aggiungere una o più celle supplementari con gas fluorurati a effetto serra, con lo stesso GWP delle celle esistenti, se una tecnologia che utilizza gas fluorurati a effetto serra con un GWP inferiore comporterebbe la sostituzione dell'intera apparecchiatura elettrica.

Per limitare la necessità di produrre esafluoruro di zolfo (SF6) vergine, è necessario aumentare la capacità di recupero dell'SF6 dalle apparecchiature esistenti. Senza compromettere il funzionamento sicuro delle reti elettriche e delle centrali elettriche, l'uso di SF6 vergine nei commutatori elettrici dovrebbe essere evitato laddove tale uso sia tecnicamente fattibile e laddove sia disponibile SF6 rigenerato o riciclato.

Al fine di ridurre l'impatto indiretto del funzionamento delle apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e delle pompe di calore sul clima, il consumo massimo di energia di tali apparecchiature stabilito nelle misure di esecuzione adottate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio11 dovrebbe continuare ad essere considerato un motivo per esentare determinati tipi di apparecchiature dal divieto di usare gas fluorurati a effetto serra.

I contenitori non ricaricabili di gas fluorurati a effetto serra dovrebbero essere vietati, considerando che, quando tali contenitori vengono svuotati, rimane inevitabilmente una certa quantità di refrigerante che è poi rilasciata nell'atmosfera. Il presente regolamento dovrebbe quindi vietarne l'esportazione, l'importazione, l'immissione sul mercato, la successiva fornitura o la messa a disposizione sul mercato e l'uso, salvo per usi di laboratorio e a fini di analisi. Per garantire che i contenitori ricaricabili di gas fluorurati a effetto serra siano ricaricati anziché scartati, quando immettono sul mercato contenitori ricaricabili le imprese dovrebbero essere tenute a presentare una dichiarazione di conformità comprensiva di prove sulle modalità previste per la restituzione del contenitore ai fini della ricarica.

A seguito dell'emendamento di Kigali, è vietata l'esportazione di HFC da Stati che sono parti del protocollo verso Stati non contraenti. Tale divieto costituisce un passo importante verso la riduzione graduale degli HFC. Tuttavia, diverse parti del protocollo ritengono che il divieto sia insufficiente per affrontare i problemi ambientali legati all'esportazione di HFC. Diversi paesi in via di sviluppo che sono parti del protocollo hanno sollevato il problema dell'esportazione da parte di altre parti di apparecchi di refrigerazione e condizionamento d'aria inefficienti, che utilizzano refrigeranti obsoleti e refrigeranti ad alto potenziale di riscaldamento globale, verso i loro mercati, aumentando così il fabbisogno di assistenza. Tale situazione è particolarmente problematica nei paesi in via di sviluppo che dispongono di risorse e capacità limitate per il contenimento e il recupero, nonché per le apparecchiature usate la cui durata di vita residua è breve e le apparecchiature nuove in servizio ma alla fine del ciclo di vita. Nel quadro degli sforzi globali dell'Unione volti a mitigare i cambiamenti climatici, al fine di sostenere il conseguimento degli obiettivi del protocollo, e conformemente a quanto già previsto dal regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio12, è opportuno vietare l'esportazione di determinate apparecchiature nuove e usate che contengono gas fluorurati a effetto serra con un elevato GWP o il cui funzionamento dipende da tali gas. Tale divieto di esportazione dovrebbe applicarsi solo nei casi in cui l'attrezzatura sia soggetta a un divieto ai sensi dell'allegato IV e soddisfi nel contempo i requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

È importante stabilire i necessari obblighi di etichettatura per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, anche se immessi sul mercato in contenitori, al fine di agevolare l'applicazione dei relativi divieti di immissione sul mercato e restrizioni.

Quando il desflurano è usato come anestetico per inalazione, tale potentissimo gas a effetto serra è rilasciato. Data la disponibilità di alternative meno potenti, l'uso del desflurano dovrebbe essere consentito solo quando le alternative non possono essere utilizzate per motivi medici. Qualora si applichi la deroga che ne autorizza l'uso, il desflurano dovrebbe essere catturato, come tutti gli altri gas, e l'istituzione sanitaria dovrebbe conservare le prove della giustificazione medica.

Per attuare il protocollo, compresa la graduale riduzione delle quantità di HFC, la Commissione dovrebbe continuare ad assegnare ai singoli produttori e importatori quote per l'immissione sul mercato di HFC avendo cura che non sia superato il limite quantitativo complessivo consentito dal protocollo. La Commissione dovrebbe essere in grado, in via eccezionale, di esentare gli HFC per un periodo massimo di quattro anni dall’obbligo delle quote per essere utilizzati in applicazioni o categorie specifiche di prodotti o apparecchiature. Tale esenzione dovrebbe poter essere rinnovata se, dopo aver valutato una nuova richiesta di esenzione motivata, la Commissione concluda, mediante la procedura di comitato, che non sono ancora disponibili alternative. Per mantenere l'integrità della riduzione graduale delle quantità di HFC immesse sul mercato, è opportuno continuare a conteggiare nel sistema delle quote gli HFC contenuti nelle apparecchiature.

Inizialmente i calcoli dei valori di riferimento e dell'assegnazione delle quote ai singoli produttori e importatori si basavano sulle quantità di HFC che quegli stessi produttori e importatori avevano dichiarato di aver immesso sul mercato nel periodo di riferimento dal 2009 al 2012. Per non precludere alle imprese l'accesso al mercato o l'espansione delle attività, una parte minore rispetto al quantitativo massimo complessivo dovrebbe tuttavia essere riservata ai produttori e importatori che in precedenza non avevano immesso HFC sul mercato e ai produttori e importatori che hanno un valore di riferimento e che intendono aumentare la quota loro assegnata.

Nel ricalcolare i valori di riferimento e le quote almeno ogni tre anni, la Commissione dovrebbe assicurare che le imprese siano in grado di proseguire le attività sulla base dei volumi medi da esse immessi sul mercato negli ultimi anni, considerando anche le imprese che in precedenza non avevano un valore di riferimento.

A nome dell'Unione, la Commissione riferisce ogni anno al segretariato per l'ozono in merito all'importazione e all'esportazione di idrofluorocarburi controllati nell'ambito del protocollo. Sebbene gli Stati membri abbiano la responsabilità di comunicare la produzione e la distruzione di idroclorofluorocarburi, la Commissione dovrebbe fornire progetti di dati su tali attività al fine di facilitare il calcolo tempestivo del consumo dell'Unione da parte del segretariato per l'ozono, nonché i dati sulle emissioni di HFC-23. In assenza di notifiche che estendano la clausola relativa a organizzazioni regionali d'integrazione economica, la Commissione dovrebbe continuare a seguire tale prassi delle relazioni annuali, garantendo nel contempo che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per esaminare i progetti di dati forniti dalla Commissione al fine di evitare incongruenze.

È opportuno chiedere un prezzo per l'assegnazione della quota in funzione del suo valore di mercato. È evitata così un'ulteriore frammentazione del mercato a scapito delle imprese che necessitano di HFC e che già dipendono dal commercio di HFC in un mercato in declino. Le imprese che decidono di non chiedere e non pagare alcuna quota alla quale avrebbero diritto nell'anno o negli anni precedenti il calcolo dei valori di riferimento sono considerate aver deciso di uscire dal mercato; non ottengono pertanto un nuovo valore di riferimento. Parte delle entrate dovrebbe essere usata per coprire i costi amministrativi.

Per mantenere la flessibilità del mercato degli HFC sfusi, le imprese dovrebbero poter trasferire quote dalle imprese per cui è stato stabilito un valore di riferimento per trasferire quote ad altri produttori o importatori nell'Unione o ad altri produttori o importatori rappresentati nell'Unione da un rappresentante esclusivo.

La Commissione dovrebbe istituire e usare un cosiddetto portale F-Gas centrale per gestire le quote per l'immissione sul mercato degli HFC, la registrazione delle imprese interessate e la comunicazione di tutte le sostanze e di tutte le apparecchiature immesse sul mercato, in particolare se le apparecchiature sono precaricate con HFC che non erano stati immessi sul mercato prima del caricamento. È opportuno stabilire condizioni specifiche per garantire che sul portale F-Gas possano registrarsi soltanto operatori commerciali effettivi. La registrazione valida nel portale F-Gas dovrebbe costituire una licenza, la quale in virtù del protocollo è un requisito indispensabile per il monitoraggio del commercio di HFC e la prevenzione delle attività illecite in tale ambito.

Al fine di garantire controlli doganali automatici in tempo reale, a livello di spedizione, nonché lo scambio elettronico e l'archiviazione di informazioni su tutte le spedizioni di gas fluorurati a effetto serra e sui prodotti e le apparecchiature oggetto del presente regolamento che sono presentate alle autorità doganali negli Stati membri (“autorità doganali”), è necessario interconnettere il portale F-Gas con l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane («ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane») istituito dal regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio13.

Al fine di consentire il monitoraggio dell'efficacia del presente regolamento, è opportuno estendere gli obblighi di comunicazione ad altre sostanze fluorurate che hanno un GWP considerevole o che potrebbero sostituire l'uso dei gas fluorurati a effetto serra. Per lo stesso motivo è opportuno notificare la distruzione di gas fluorurati a effetto serra e l'importazione nell'Unione di tali gas se contenuti in prodotti e apparecchiature. Per evitare oneri amministrativi sproporzionati, in particolare per le microimprese e le piccole e medie imprese e le microimprese, quali definite all'allegato della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE14, è opportuno fissare soglie minime, sempre che non ne derivi l'inosservanza del protocollo.

È opportuno prevedere la verifica da parte di terzi indipendenti per garantire che le segnalazioni di quantità considerevoli di sostanze siano esatte e che le quantità di HFC contenute nelle apparecchiature precaricate siano conteggiate nel sistema di quote dell'Unione.

L'uso di dati coerenti e di elevata qualità per la comunicazione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra è fondamentale ai fini della qualità della comunicazione delle emissioni nell'ambito dell'accordo di Parigi. L'istituzione da parte degli Stati membri di sistemi di comunicazione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra assicurerebbe la coerenza con il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio15. La raccolta di dati sulle perdite di gas fluorurati a effetto serra da apparecchiature da parte delle imprese ai sensi del presente regolamento potrebbero migliorare significativamente tali sistemi di comunicazione delle emissioni. Ciò dovrebbe condurre altresì a una migliore stima delle emissioni dei gas fluorurati a effetto serra negli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

Per agevolare i controlli doganali è importante specificare le informazioni che devono essere presentate alle autorità doganali dove gas, prodotti e apparecchiature oggetto del presente regolamento sono importati o esportati, così come i compiti delle autorità doganali e, laddove pertinente, delle autorità di vigilanza del mercato nell'applicazione dei divieti e delle restrizioni all'importazione e all'esportazione di tali sostanze, dei prodotti e delle apparecchiature. Il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio16, che stabilisce norme in materia di vigilanza del mercato e di controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione, si applica alle sostanze, ai prodotti e alle apparecchiature oggetto del presente regolamento nella misura in cui non esistono disposizioni specifiche che disciplinino in modo più dettagliato aspetti particolari della vigilanza del mercato e dell'applicazione. Laddove il presente regolamento stabilisca disposizioni specifiche, ad esempio in materia di controlli doganali, prevalgono tali disposizioni più specifiche, integrando in tal modo le norme di cui al regolamento (UE) 2019/1020. Al fine di garantire la protezione dell'ambiente, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le forme di fornitura di gas fluorurati a effetto serra che sono soggette al presente regolamento, comprese le vendite a distanza di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/1020.

Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie, compresi la confisca e il sequestro, per impedire l'ingresso o l'uscita illeciti nell'Unione o dall'Unione dei gas, dei prodotti e delle apparecchiature oggetto del presente regolamento. Dovrebbe essere in ogni caso vietata la riesportazione dei gas, dei prodotti o delle apparecchiature oggetto del presente regolamento importati illegalmente.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che il personale degli uffici doganali o altre persone autorizzate conformemente alle norme nazionali che effettuano i controlli ai sensi del presente regolamento disponga di risorse e conoscenze adeguate, ad esempio attraverso la formazione messa a loro disposizione, e sia sufficientemente attrezzato per affrontare i casi di commercio illecito dei gas, prodotti e apparecchiature oggetto del presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero designare gli uffici doganali o altre sedi che soddisfano tali condizioni e sono pertanto incaricati di effettuare controlli doganali su importazioni, esportazioni e casi di transito.

Per contrastare le violazioni del presente regolamento, in particolare il commercio illecito, sono estremamente importanti la cooperazione e lo scambio, fra gli Stati membri e con la Commissione, delle necessarie informazioni tra tutte le autorità competenti degli Stati membri che intervengono nell'attuazione del presente regolamento, vale a dire le autorità doganali, le autorità di vigilanza del mercato, le autorità ambientali e qualsiasi altra autorità competente con funzioni di ispezione. Data la natura riservata dello scambio di informazioni relative ai rischi doganali, è opportuno servirsi del sistema doganale di gestione dei rischi.

La Commissione, nell'assolvere i compiti che le sono assegnati in virtù del presente regolamento e al fine di promuovere la cooperazione e un adeguato scambio di informazioni tra essa e le autorità competenti in caso di controlli di conformità e di commercio illecito di gas fluorurati a effetto serra dovrebbe avvalersi dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), istituito dalla decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione17. L'OLAF dovrebbe avere accesso a tutte le informazioni necessarie per facilitare lo svolgimento dei suoi compiti.

A decorrere dal 2028 dovrebbero essere vietate l'importazione e l'esportazione di HFC e di prodotti e apparecchiature che contengono HFC o il cui funzionamento dipende da tali gas da e verso uno Stato che non è parte del protocollo. Il protocollo prevede tale divieto a partire dal 2033 e lo scopo dell'attuazione anticipata a titolo del presente regolamento è garantire che le misure globali di riduzione degli HFC previste nell'emendamento di Kigali apportino quanto prima i benefici previsti per il clima.

È opportuno che gli Stati membri garantiscano che le violazioni del presente regolamento da parte di imprese siano soggette a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire norme in materia di sanzioni penali o amministrative o entrambe per la stessa violazione. Qualora gli Stati membri impongano sanzioni sia penali che amministrative per la stessa violazione, tali sanzioni non dovrebbero comportare una violazione del diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (ne bis in idem), come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Le autorità competenti degli Stati membri, tra cui le autorità ambientali, le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali, dovrebbero effettuare controlli secondo un approccio basato sul rischio al fine di garantire il rispetto del presente regolamento. Tale approccio è necessario al fine di focalizzarsi sulle attività che presentano il rischio più alto di commercio o rilascio illecito de gas fluorurati a effetto serra oggetto del presente regolamento. Inoltre le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli quando sono in possesso di prove o altre informazioni pertinenti in merito a potenziali casi di non conformità. Ove opportuno e nella misura del possibile, tali informazioni dovrebbero essere comunicate alle autorità doganali per effettuare un'analisi dei rischi prima dei controlli, a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio18. Qualora siano stati accertati casi di violazione del presente regolamento da parte delle autorità competenti, è importante garantire che le autorità competenti responsabili dell'esecuzione a seguito dell'imposizione delle sanzioni siano informate per poter imporre la sanzione adeguata laddove necessario.

Informatori (whistle-blowers) possono portare all'attenzione delle autorità competenti degli Stati membri informazioni in grado di aiutarle a rilevare le violazioni del presente regolamento e di permettere loro di imporre sanzioni. È opportuno garantire l'esistenza di modalità adeguate per consentire agli informatori di segnalare alle autorità competenti violazioni effettive o potenziali del presente regolamento e per tutelare efficacemente gli informatori da ritorsioni. A tal fine è opportuno prevedere che la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio19 sia applicabile alla segnalazione di violazioni del presente regolamento e alla protezione delle persone che la effettuano.

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea, spetta agli organi giurisdizionali degli Stati membri assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti di una persona nell'ambito del diritto dell'Unione. Inoltre, l'articolo 19, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE) prevede che gli Stati membri stabiliscano i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero garantire che il pubblico, comprese le persone fisiche o giuridiche, abbia accesso alla giustizia in linea con gli obblighi che gli Stati membri hanno convenuto ai sensi s della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale20 del 25 giugno 1998 («convenzione di Aarhus»).

La Commissione dovrebbe istituire un cosiddetto forum consultivo. Il forum consultivo dovrebbe assicurare la partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e di rappresentanti di tutti i portatori di interessi pertinenti, inclusi, inclusi organizzazioni ambientaliste, rappresentanti di associazioni di pazienti e associazioni sanitarie, nonché rappresentanti dei fabbricanti, operatori e persone certificate. Il forum consultivo dovrebbe coinvolgere, se del caso, l'Agenzia europea per i medicinali.

Per rafforzare la certezza del diritto, l'applicabilità a norma del presente regolamento della direttiva (UE) 2019/1937 alle segnalazioni di violazioni del presente regolamento e alla protezione delle persone che le effettuano dovrebbe trovare riscontro nella direttiva (UE) 2019/1937. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della direttiva (UE) 2019/1937. Spetta agli Stati membri garantire che la modifica trovi riscontro nelle misure di recepimento adottate conformemente a tale direttiva, sebbene né la modifica né l'adeguamento delle misure nazionali di recepimento costituiscano una condizione per l'applicabilità della direttiva (UE) 2019/1937 alla segnalazione di violazioni del presente regolamento e alla protezione delle persone che segnalano tali violazioni.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda:

le prove da fornire in merito alla distruzione o al recupero del trifluorometano risultante come sottoprodotto nel processo di produzione di altre sostanze fluorurate;

i requisiti per il controllo delle perdite;

il formato, l'istituzione e la conservazione dei registri;

i requisiti minimi per i programmi di certificazione e gli attestati di formazione; e il formato della comunicazione dei programmi di certificazione e formazione;

i requisiti per l'inclusione degli elementi essenziali per le disposizioni vincolanti che dovrebbero essere incluse nella dichiarazione di conformità che dimostra che i contenitori ricaricabili possono essere restituiti per essere ricaricati;

le deroghe di durata limitata per i prodotti e le apparecchiature che rientrano nel divieto di immissione sul mercato o nel divieto di messa in funzione dei commutatori elettrici;

il formato delle etichette;

le esenzioni di durata limitata dai divieti di manutenzione o assistenza per l'uso di HFC con determinati valori del GWP nelle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e nelle pompe di calore;

la determinazione dei diritti di produzione per i produttori di HFC;

la determinazione dei valori di riferimento per i produttori e gli importatori per l'immissione sul mercato di HFC;

le modalità di pagamento dell'importo dovuto;

le modalità della dichiarazione di conformità delle apparecchiature precaricate e la verifica, nonché per l'accreditamento dei verificatori;

il corretto funzionamento del portale F-gas e la sua compatibilità con l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane;

le esenzioni dai divieti di esportazione di determinati prodotti e apparecchiature;

l'autorizzazione del commercio con soggetti non compresi nel protocollo; e

i dettagli della verifica della comunicazione e dell'accreditamento degli organismi di controllo e il formato per la presentazione delle segnalazioni.

È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio21.

Al fine di integrare o modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per quanto riguarda:

la compilazione di un elenco di prodotti e apparecchiature per i quali il recupero dei gas fluorurati a effetto serra o la loro distruzione è tecnicamente ed economicamente praticabile e la specificazione della tecnologia da applicare;

gli obblighi di etichettatura di cui all'articolo 12, paragrafi da 4 a 14, se del caso alla luce dello sviluppo commerciale o tecnologico;

l'esclusione dagli obblighi delle quote degli HFC conformemente alle decisioni delle parti del protocollo;

gli importi dovuti per l'assegnazione delle quote e il meccanismo di assegnazione delle quote rimanenti al fine di compensare l'inflazione;

l'allegato VII, al fine di consentire l'immissione in commercio di un quantitativo di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I in aggiunta alle quote di cui all'allegato VII;

i criteri di cui le autorità competenti degli Stati membri devono tener conto nell'esecuzione dei controlli;

i requisiti da verificare per il monitoraggio delle sostanze e dei prodotti e apparecchiature vincolati a custodia temporanea e a regimi doganali;

le metodologie di tracciamento dei gas fluorurati a effetto serra immessi in commercio;

le norme applicabili all'immissione in libera pratica e all'esportazione di prodotti e apparecchiature importati da o esportati verso uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica;

l'aggiornamento del potenziale di riscaldamento globale dei gas elencati; e

l'elenco di gas di cui agli allegati I, II e III qualora i comitati di valutazione istituiti dal protocollo o un'altra autorità di pari rango constati che tali gas hanno un impatto significativo sul clima e qualora tali gas siano esportati, importati, prodotti o immessi sul mercato in quantità significative.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201622. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è disciplinata dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio23 e la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è disciplinata dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio24, in particolare per quanto riguarda i requisiti di riservatezza e sicurezza del trattamento, il trasferimento dei dati personali dalla Commissione agli Stati membri, la legittimità del trattamento dei dati e i diritti degli interessati in materia di informazione, accesso ai loro dati personali nonché rettifica degli stessi.

Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato osservazioni formali il 23 maggio 2022.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ovvero prevenire ulteriori emissioni di gas fluorurati a effetto serra, contribuendo in tal modo agli obiettivi climatici dell'Unione, e assicurare la conformità al Protocollo per quanto concerne gli obblighi relativi agli idroclorofluorocarburi, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della natura transfrontaliera della problematica ambientale trattata e degli effetti del regolamento sul commercio all’interno dell’Unione ed estero, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Poiché si rendono necessarie varie modifiche del regolamento (UE) n. 517/2014, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua abrogazione e sostituzione con il presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento:

  1. a) stabilisce disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali la certificazione e la formazione, che comprende l'uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate;

  2. b) impone condizioni per la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato, la successiva fornitura e l'uso di gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas;

  3. c) impone condizioni per particolari usi dei gas fluorurati a effetto serra;

  4. d) stabilisce limiti quantitativi per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi;

  5. e) stabilisce norme in materia di comunicazione.

Art. 2 Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica:

  1. a) ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II e III, da soli o come miscele contenenti tali sostanze; e

  2. b) ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

  1. 1) «potenziale di riscaldamento globale» o «GWP»: il potenziale di riscaldamento climatico di un gas a effetto serra in relazione a quello dell'anidride carbonica (CO2, calcolato in termini di potenziale di riscaldamento globale in 100 anni, se non diversamente specificato, di un chilogrammo di un gas a effetto serra rispetto a un chilogrammo di CO2 secondo gli allegati I, II, III e VI o, nel caso delle miscele, calcolato secondo l'allegato VI;

  2. 2) «miscela»: sostanza composta da due o più sostanze di cui almeno una è una sostanza elencata negli allegati I, II o III;

  3. 3) «tonnellata di CO2 equivalente»: la quantità di gas a effetto serra espressa come il prodotto del peso dei gas a effetto serra in tonnellate metriche e del loro potenziale di riscaldamento globale;

  4. 4) «idrofluorocarburi» o «HFC»: le sostanze elencate nell'allegato I, sezione 1, o le miscele contenenti almeno una di tali sostanze;

  5. 5) «operatore»: l'impresa che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti, delle apparecchiature o degli impianti oggetto del presente regolamento o il proprietario, laddove lo Stato membro lo consideri responsabile degli obblighi dell'operatore in circostanze specifiche;

  6. 6) «immissione sul mercato»: l'immissione doganale in libera pratica nell'Unione o la fornitura o la messa a disposizione di terzi, per la prima volta nell'Unione, contro pagamento o gratuitamente, o l'uso di sostanze prodotte, o di prodotti o apparecchiature fabbricati, per uso proprio;

  7. 7) «importazione»: l'ingresso di sostanze, prodotti e apparecchiature nel territorio doganale dell'Unione, nella misura in cui il territorio è coperto dalla ratifica del protocollo di Montreal del 1987 relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono («protocollo»), e comprende la custodia temporanea e i regimi doganali di cui agli articoli 201 e 210 del regolamento (UE) n. 952/2013;

  8. 8) «esportazione»: l'uscita, di sostanze, prodotti e apparecchiature dal territorio doganale dell'Unione, nella misura in cui il territorio è coperto dalla ratifica del protocollo;

  9. 9) «apparecchiature ermeticamente sigillate»: apparecchiature in cui tutte le parti contenenti gas fluorurati a effetto serra sono solidamente fissate durante il processo di fabbricazione nei locali del fabbricante mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga, che può comprendere valvole sigillate o punti di accesso sigillati per garantire una riparazione o uno smaltimento adeguati, e le cui giunture nel sistema sigillato abbiano un comprovato tasso di perdita inferiore a tre grammi annui a una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita;

  10. 10) «contenitore»: un recipiente destinato principalmente al trasporto o allo stoccaggio di gas fluorurati a effetto serra;

  11. 11) «recupero»: la raccolta e lo stoccaggio di gas fluorurati a effetto serra provenienti da contenitori, prodotti e apparecchiature, effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza o prima dello smaltimento dei contenitori, dei prodotti o delle apparecchiature;

  12. 12) «riciclo»: il riutilizzo di un gas fluorurato a effetto serra recuperato previa effettuazione di un processo di depurazione di base quale filtrazione ed essiccazione;

  13. 13) «rigenerazione»: il ritrattamento di un gas fluorurato a effetto serra recuperato per ottenere prestazioni equivalenti a quello di una sostanza vergine, tenendo conto dell’uso previsto, in impianti di rigenerazione autorizzati che dispongono di attrezzature e procedure adeguate per consentire il recupero di tali gas e possono valutare e attestare il livello di qualità richiesto;

  14. 14) «distruzione»: il processo tramite il quale un gas fluorurato a effetto serra è trasformato o decomposto, permanentemente e nel modo più completo possibile, in una o più sostanze stabili che non sono gas fluorurati a effetto serra;

  15. 15) «smantellamento»: l’interruzione permanente del funzionamento o dell’uso di un prodotto o di un’apparecchiatura che contiene gas fluorurati a effetto serra, compresa la chiusura definitiva di un impianto;

  16. 16) «riparazione»: il ripristino di prodotti o apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra, o il cui funzionamento dipende da tali gas, che risultano danneggiati o in cui si sono verificate perdite, riguardante una parte contenente o destinata a contenere tali gas;

  17. 17) «installazione»: il processo di assemblaggio di due o più parti di apparecchiatura o circuito contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, al fine di assemblare un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato, che comporta l'assemblaggio di condotti del gas di un sistema per completare un circuito, indipendentemente dall'esigenza di caricare o meno il sistema dopo l'assemblaggio;

  18. 18) «manutenzione o assistenza»: tutte le attività, tranne il recupero a norma dell'articolo 8 e i controlli per individuare le perdite a norma dell'articolo 4 e dell'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, lettera b), che comportano l'apertura di circuiti o altre parti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, l'immissione nel sistema di gas fluorurati a effetto serra, la rimozione di una o più parti del circuito o dell'apparecchiatura, il riassemblaggio di due o più parti del circuito o dell'apparecchiatura e la riparazione di perdite, anche tramite l'aggiunta di gas fluorurati a effetto serra;

  19. 19) «sostanza vergine»: una sostanza che non è stata usata in precedenza;

  20. 20) «fisso»: solitamente non in transito durante il funzionamento e comprensivo delle apparecchiature di climatizzazione movibili da una stanza all’altra;

  21. 21) «mobile»: solitamente in transito durante il funzionamento;

  22. 22) «schiuma monocomponente»: schiuma contenuta in un unico generatore di aerosol allo stato liquido non reagito o reagito in parte e che si espande e indurisce all'uscita dal generatore;

  23. 23) «autocarro frigorifero»: veicolo a motore di massa superiore a 3,5 tonnellate progettato e costruito principalmente per il trasporto di merci e equipaggiato di cella frigorifera;

  24. 24) «rimorchio frigorifero»: veicolo progettato e costruito per essere trainato da un veicolo stradale o da veicolo trattore principalmente per il trasporto di merci e equipaggiato di cella frigorifera;

  25. 25) «veicolo leggero frigorifero»: veicolo a motore di massa pari o inferiore a 3,5 tonnellate progettato e costruito principalmente per il trasporto di merci e equipaggiato di cella frigorifero;

  26. 26) «sistema di rilevamento delle perdite»: dispositivo meccanico, elettrico o elettronico tarato per il rilevamento delle perdite di gas fluorurati a effetto serra, che avverte l'operatore in caso di rilevamento di perdita;

  27. 27) «impresa»: la persona fisica o giuridica che esercita un'attività di cui al presente regolamento;

  28. 28) «materia prima»: ogni gas fluorurato a effetto serra elencato nell'allegato I o II sottoposto a trasformazione chimica mediante un processo a seguito del quale la sua composizione d'origine è totalmente modificata e le cui emissioni sono trascurabili;

  29. 29) «uso commerciale»: uso finalizzato a stoccaggio, esposizione o distribuzione di prodotti, per la vendita agli utilizzatori finali nei negozi al dettaglio e nella ristorazione;

  30. 30) «apparecchiature di protezione antincendio»: apparecchiature e sistemi usati nelle applicazioni di prevenzione o estinzione di incendio, compresi gli estintori;

  31. 31) «ciclo Rankine a fluido organico»: ciclo contenente sostanze condensabili che converte calore da una sorgente di calore in potenza per la generazione di energia elettrica o meccanica;

  32. 32) «materiale militare»: armi, munizioni e materiale destinati specificamente a fini militari e necessari per la protezione degli interessi fondamentali di sicurezza degli Stati membri;

  33. 33) «commutatori elettrici»: dispositivi di commutazione e le apparecchiature di controllo, misura, protezione e regolazione a essi associate, così come gli insiemi di tali dispositivi e apparecchi, con le relative connessioni, gli accessori, i contenitori e le strutture di sostegno, il cui utilizzo è associato alla generazione, trasmissione, distribuzione e conversione di energia elettrica;

  34. 34) «sistemi di refrigerazione centralizzati multipack»: sistemi con due o più compressori funzionanti in parallelo, collegati a uno o più condensatori comuni e a una serie di dispositivi di raffrescamento quali banchi, vetrine e congelatori o a celle frigorifere;

  35. 35) «circuito refrigerante primario di sistemi a cascata»: il circuito primario di sistemi indiretti a media temperatura in cui due o più circuiti di refrigerazione separati in combinazione sono collegati in serie in modo tale che il circuito primario assorba il calore del condensatore da un circuito secondario a media temperatura;

  36. 36) «uso»: in relazione ai gas fluorurati a effetto serra, il loro impiego nella produzione, manutenzione o assistenza, compresa la ricarica, di prodotti e apparecchiature o in altre attività e processi di cui al presente regolamento;

  37. 37) «stabilimento nell'Unione»: in relazione a una persona fisica, la residenza abituale di tale persona nell'Unione; in relazione a una persona giuridica, la stabile organizzazione di cui all'articolo 5, punto 32), del regolamento (UE) n. 952/2013 di tale persona nell'Unione;

  38. 38) «sistema autonomo»: sistema completo, realizzato in fabbrica che è in una struttura o alloggiamento adeguati, che è fabbricato e trasportato integralmente o in due o più sezioni, che può contenere valvole di isolamento, e in cui nessuna parte contenente gas è collegata in loco;

  39. 39) «sistema di tipo split»: sistema costituito da una serie di unità collegate dal tubo del refrigerante che formano un'unità separata ma interconnessa, i cui componenti del circuito del refrigerante devono essere installati e collegati sul sito di impiego;

  40. 40) «condizionamento d'aria»: il processo di trattamento dell'aria per soddisfare i requisiti di uno spazio condizionato controllandone la temperatura, l'umidità, la pulizia o la distribuzione;

  41. 41) «pompa di calore»: un'apparecchiatura in grado di utilizzare il calore ambientale o il calore di scarto proveniente da fonti di aria, acqua o terra per fornire calore o raffrescamento, basata sull'interconnessione di uno o più componenti che formano un circuito di raffrescamento chiuso in cui circola un refrigerante per estrarre e rilasciare calore;

  42. 42) «requisiti di sicurezza»: i requisiti di sicurezza relativi all'uso di gas fluorurati a effetto serra e di refrigeranti naturali o di prodotti e apparecchiature che li contengono o dipendono da essi, che vietano l'uso di taluni gas fluorurati a effetto serra o delle loro alternative, anche quando sono contenuti in un prodotto o in un'apparecchiatura in un luogo specifico di utilizzo previsto a causa delle specificità del sito e dell'applicazione quali stabilite:

    1. a) nel diritto dell'Unione o nazionale; oppure

    2. b) in un atto giuridicamente non vincolante contenente la documentazione tecnica o le norme che devono essere applicate per garantire la sicurezza nel luogo specifico, a condizione che siano conformi al pertinente diritto dell'Unione o nazionale;

  43. 43) «refrigerazione»: il processo di mantenimento o di abbassamento della temperatura di un prodotto, di una sostanza, di un sistema o di un altro elemento;

  44. 44) «refrigeratore (chiller)»: un singolo sistema la cui funzione principale è raffreddare un fluido termovettore (come acqua, glicole, salamoia o CO2) a fini di refrigerazione, trattamento, conservazione o comfort;

  45. 45) «pannello in schiuma»: una struttura costituita da strati contenenti una schiuma e un materiale rigido, come legno o metallo, collegato su uno o entrambi i lati;

  46. 46) «pannello laminato»: un pannello in schiuma ricoperto da un sottile strato di materiale non rigido, come la plastica.

Capo II. Contenimento

Art. 4 Prevenzione delle emissioni

1.

Il rilascio intenzionale gas fluorurati a effetto serra nell'atmosfera è vietato se non è tecnicamente necessario per l'uso previsto.

Se un rilascio intenzionale è tecnicamente necessario per l'uso previsto, gli operatori di apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o impianti in cui sono utilizzati gas fluorurati a effetto serra adottano tutte le misure che sono tecnicamente ed economicamente praticabili per prevenire, per quanto possibile, il loro rilascio nell'atmosfera, anche catturando i gas emessi.

2. In caso di fumigazione con fluoruro di solforile, gli operatori documentano l'uso di misure di cattura e raccolta o specificano i motivi per cui le misure di cattura e raccolta non erano tecnicamente o economicamente praticabili. Gli operatori conservano gli elementi di prova per cinque anni e li mettono a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione, su richiesta.

3. Gli operatori e i fabbricanti di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra o gli operatori di impianti in cui sono utilizzati gas fluorurati a effetto serra, e le imprese in possesso di tali apparecchiature durante il trasporto o lo stoccaggio di queste ultime adottano tutte le precauzioni necessarie per prevenire il rilascio accidentale di tali gas. Adottano tutte le misure tecnicamente ed economicamente praticabili per minimizzare le perdite di gas.

4. In fase di produzione, stoccaggio e trasporto dei gas fluorurati a effetto serra e del loro trasferimento da un contenitore o sistema a un altro, a un'apparecchiatura o impianto, l'impresa interessata adotta tutte le precauzioni necessarie per limitare per quanto possibile il rilascio di tali gas. Il presente paragrafo si applica altresì se i gas fluorurati a effetto serra risultano come sottoprodotti.

5.

Se è rilevata una perdita di gas fluorurati a effetto serra, l'operatore e il fabbricante di apparecchiature e l'operatore di impianti in cui sono utilizzati gas fluorurati a effetto serra, come anche l'impresa in possesso di tale apparecchiatura durante il trasporto o lo stoccaggio provvedono a che l'apparecchiatura o l'impianto in cui sono utilizzati gas fluorurati a effetto serra siano riparati senza indebito ritardo.

Se l'apparecchiatura è soggetta a controlli delle perdite a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, ed è stata riparata una perdita nell'apparecchiatura, l'operatore dell'apparecchiatura provvede a che essa sia controllata da una persona fisica certificata conformemente all'articolo 10 non prima che sia trascorso un tempo di funzionamento di 24 ore, ma comunque entro un mese dalla riparazione per verificare che quest'ultima sia stata efficace. Per le apparecchiature mobili di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettere a), b) e c), un controllo delle perdite può essere effettuato direttamente dopo una riparazione.

6.

Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, è vietata l'immissione sul mercato di gas fluorurati a effetto serra, a meno che il produttore o l'importatore non dimostri all'autorità competente di uno Stato membro, all'atto dell'immissione sul mercato, che il trifluorometano risultante come sottoprodotto nel corso del processo di produzione dei gas fluorurati a effetto serra, compreso nella produzione delle materie prime usate nella produzione di tali gas, è stato distrutto o recuperato per uso successivo conformemente alle migliori tecniche disponibili.

Per fornire le necessarie prove, i produttori e gli importatori redigono una dichiarazione di conformità, corredata di una documentazione giustificativa:

  1. a) che stabilisce l'origine dei gas fluorurati a effetto serra da immettere sul mercato;

  2. b) che identifica l'impianto di produzione di origine dei gas fluorurati a effetto serra da immettere sul mercato, compresa l'identificazione degli impianti di origine di eventuali precursori che comportano la produzione di clorodifluorometano (R-22) come parte del processo di produzione dei gas fluorurati a effetto serra da immettere sul mercato;

  3. c) che dimostra la disponibilità e il funzionamento della tecnologia di abbattimento negli impianti di origine equivalente alla metodologia di riferimento AM0001 approvata dall'UNFCCC per l'incenerimento dei flussi di rifiuti di trifluorometano o che dimostra la metodologia di cattura e distruzione che ha garantito la distruzione delle emissioni di trifluorometano conformemente agli obblighi previsti dal protocollo;

  4. d) su eventuali informazioni supplementari che facilitano la tracciabilità dei gas fluorurati a effetto serra prima dell'importazione.

I produttori e gli importatori conservano la dichiarazione di conformità e la documentazione giustificativa per almeno cinque anni dall'immissione sul mercato e, su richiesta, le mettono a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione.

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire le modalità relative alla dichiarazione di conformità e alla documentazione giustificativa di cui al secondo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

7.

Le persone fisiche che svolgono le attività di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono certificate conformemente all'articolo 10 e adottano misure precauzionali per prevenire la perdita di gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I e II e, quando i gas fluorurati a effetto serra sono utilizzati nei commutatori elettrici, anche nell'allegato III.

Le persone giuridiche che effettuano l'installazione, la manutenzione, l'assistenza, la riparazione o lo smantellamento delle apparecchiature elencate all'articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a e), e all'articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b), sono certificate conformemente all'articolo 10 e adottano misure precauzionali per prevenire la perdita di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1.

Le persone fisiche che effettuano la manutenzione o l'assistenza e la riparazione di apparecchiature di condizionamento d'aria contenenti gas fluorurati a effetto serra nei veicoli a motore che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 e di apparecchiature mobili elencate all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), del presente regolamento sono in possesso almeno di un attestato di formazione conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento.

Art. 5 Controlli delle perdite

1.

Gli operatori e i fabbricanti di apparecchiature contenenti quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o quantità pari o superiori a 1 chilogrammo di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II, sezione 1, non contenuti in schiume, provvedono affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite.

Le apparecchiature ermeticamente sigillate non sono controllate per verificare la presenza di perdite, a condizione che siano etichettate come apparecchiature ermeticamente sigillate e che soddisfino una delle condizioni seguenti:

  1. a) contengono meno di 10 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I; o

  2. b) contengono meno di 2 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II, sezione 1.

In deroga al secondo comma, se negli edifici residenziali sono installate apparecchiature ermeticamente sigillate, esse non sono soggette a controllo delle perdite se contengono meno di 3 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra, a condizione che siano etichettate come ermeticamente sigillate.

I commutatori elettrici non sono soggetti a controlli delle perdite se rispettano una delle condizioni seguenti:

  1. a) presentano un comprovato tasso di perdita inferiore allo 0,1 % l'anno, riportato nelle specifiche tecniche del fabbricante, e sono etichettati come tali;

  2. b) sono muniti di un dispositivo di controllo della pressione o della densità con un sistema di allarme automatico durante il funzionamento;

  3. c) contengono meno di 6 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I.

2. Il paragrafo 1 si applica agli operatori e ai produttori delle apparecchiature fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o nell'allegato II, sezione 1, seguenti:

  1. a) apparecchiature di refrigerazione;

  2. b) apparecchiature di condizionamento d'aria;

  3. c) pompe di calore;

  4. d) apparecchiature di protezione antincendio;

  5. e) cicli Rankine a fluido organico;

  6. f) commutatori elettrici.

3.

Il paragrafo 1 si applica agli operatori e ai produttori delle apparecchiature mobili contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o nell'allegato II, sezione 1, seguenti:

  1. a) unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero;

  2. b) unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari;

  3. c) apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore in veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell'edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili.

Per le apparecchiature di cui al paragrafo 2, lettere da a) ad e), e alle lettere a) e b) del presente paragrafo, i controlli sono effettuati da persone fisiche certificate conformemente all'articolo 10.

4. Per le apparecchiature mobili di cui al paragrafo 3, lettera c), i controlli sono effettuati da persone fisiche che possiedono almeno un attestato di formazione conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma.

5. I paragrafi 1 e 6 non si applicano agli operatori di apparecchiature mobili di cui al paragrafo 3, lettere b) e c), fino al 12 marzo 2027.

6. I controlli delle perdite di cui al paragrafo 1 sono effettuati con la frequenza seguente:

  1. a) per le apparecchiature contenenti meno di 50 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o meno di 10 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II, sezione 1: almeno ogni 12 mesi o, se in dette apparecchiature è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 24 mesi;

  2. b) per le apparecchiature contenenti quantità pari o superiori a 50 tonnellate di CO2 equivalente ma meno di 500 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o 10 chilogrammi o più, ma meno di 100 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II, sezione 1: almeno ogni sei mesi o, se in dette apparecchiature è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 12 mesi;

  3. c) per le apparecchiature contenenti quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o 100 chilogrammi o più di gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II, sezione 1: almeno ogni tre mesi o, se in dette apparecchiature è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni sei mesi.

7.

Gli obblighi previsti al paragrafo 1 per le apparecchiature di protezione antincendio di cui al paragrafo 2, lettera d), sono considerati soddisfatti se sussistono le condizioni seguenti:

  1. a) il regime di ispezione vigente è conforme alle norme ISO 14520 o EN 15004, e

  2. b) l'apparecchiatura di protezione antincendio è ispezionata con la frequenza stabilita al paragrafo 6.

Gli obblighi previsti al paragrafo 1 per le apparecchiature mobili di condizionamento d'aria e le pompe di calore di cui al paragrafo 3, lettera c), sono considerati soddisfatti se le apparecchiature mobili di condizionamento d'aria e le pompe di calore sono soggette a un regime di ispezione regolare che comprende controlli delle perdite.

8. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, specificare i requisiti in materia di controlli delle perdite da effettuare a norma del paragrafo 1 per ogni tipo di apparecchiature di cui ai paragrafi 2 e 3 e individuare le parti delle apparecchiature che presentano la maggiore probabilità di perdita. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

Art. 6 Sistemi di rilevamento delle perdite

1. Gli operatori delle apparecchiature fisse elencate nell'articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a d), che contengono gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente o 100 chilogrammi o più di gas elencati nell'allegato II, sezione 1, provvedono a che l'apparecchiatura abbia un sistema di rilevamento delle perdite che avverte l'operatore o l'impresa di manutenzione in caso di perdita.

2. Gli operatori delle apparecchiature fisse elencate nell'articolo 5, paragrafo 2, lettere e) e f), che contengono gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente e installate a decorrere dal 1o gennaio 2017 provvedono a che l'apparecchiatura abbia un sistema di rilevamento delle perdite che avverte l'operatore o l'impresa di manutenzione in caso di perdita.

3. Gli operatori delle apparecchiature fisse elencate nell'articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a e), cui si applica il paragrafo 1 o 2 del presente articolo provvedono a che i sistemi di rilevamento delle perdite siano controllati almeno ogni 12 mesi per accertarne il corretto funzionamento.

4. Gli operatori delle apparecchiature fisse elencate nell'articolo 5, paragrafo 2, lettera f), cui si applica il paragrafo 2 del presente articolo provvedono a che i sistemi di rilevamento delle perdite siano controllati almeno ogni sei anni per accertarne il corretto funzionamento.

Art. 7 Tenuta dei registri

1. Gli operatori di apparecchiature per cui sono necessari controlli per verificare la presenza di eventuali perdite a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, istituiscono e tengono, per ciascuna di tali apparecchiature, registri in cui sono specificate le informazioni seguenti:

  1. a) la quantità e il tipo di gas contenuti nelle apparecchiature, indicando separatamente, se del caso, la quantità aggiunta durante l'installazione;

  2. b) le quantità di gas aggiunti durante la manutenzione o l'assistenza o a seguito di perdite, compresa la data di tale aggiunta;

  3. c) la quantità di gas recuperati;

  4. d) se i gas sono stati aggiunti, le quantità e i tipi di tali gas e se siano state riciclate o rigenerate, nonché il nome e l'indirizzo nell'Unione dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato;

  5. e) l'identità dell'impresa che ha provveduto all'installazione, all'assistenza, alla manutenzione e, ove del caso, al recupero, alla riparazione, ai controlli per la verifica di eventuali perdite, o allo smantellamento delle apparecchiature, compreso, ove del caso, il relativo numero di certificato e, qualora l'impresa responsabile di tali operazioni sia una persona giuridica, i dati identificativi sia dell'impresa che della persona fisica che esegue le operazioni;

  6. f) le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, e le date e i risultati delle eventuali riparazioni di perdite;

  7. g) se l'apparecchiatura è stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas.

2.

A meno che i dati di cui al paragrafo 1 siano conservati in una banca dati allestita dalle autorità competenti degli Stati membri, si applicano i criteri seguenti:

  1. a) gli operatori di cui al paragrafo 1 conservano i registri di cui a detto paragrafo per almeno cinque anni.

  2. b) le imprese che svolgono le attività di cui al paragrafo 1, lettera e), per conto degli operatori conservano i registri di cui al paragrafo 1 per almeno cinque anni.

I registri di cui al paragrafo 1 sono messi a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione su richiesta.

3.

Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 6, le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I o nell'allegato II, sezione 1, istituiscono registri contenenti le informazioni d'interesse relative a detti gas, che comprendono:

  1. a) i numeri di certificato di ciascun acquirente;

  2. b) le rispettive quantità di gas acquistate.

Le imprese che forniscono i gas conservano i registri per almeno cinque anni e li mettono a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione su richiesta.

4. Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 7, le imprese che vendono apparecchiature non ermeticamente sigillate caricate con gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1, tengono un registro delle apparecchiature vendute e delle imprese certificate che effettueranno l'installazione. Le imprese che vendono le apparecchiature di cui all'articolo 11, paragrafo 7, conservano i registri per un periodo di almeno cinque anni e su richiesta li mettono a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato.

5.

Le imprese che producono, anche come sottoproduzione, immettono sul mercato, forniscono o ricevono sostanze elencate nell'allegato I, sezione 1, destinate agli usi esentati di cui all'articolo 16, paragrafo 2, tengono registri contenenti almeno le seguenti informazioni, a seconda dei casi:

  1. a) il nome della sostanza o della miscela contente tale sostanza;

  2. b) le quantità prodotte, importate, esportate, rigenerate o distrutte durante l'anno civile in questione;

  3. c) le quantità fornite e ricevute durante l'anno civile in questione, per singolo fornitore o destinatario;

  4. d) i nomi e i dati di contatto dei fornitori o dei destinatari;

  5. e) le quantità utilizzate durante l'anno civile in questione, specificando l'uso effettivo; e

  6. f) le quantità stoccate al 1o gennaio e al 31 dicembre dell'anno civile in questione.

Le imprese conservano i registri di cui al primo comma per almeno cinque anni dopo la produzione, l'immissione sul mercato, la fornitura o il ricevimento, e, su richiesta, li mettono a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro interessato o della Commissione. Tali autorità competenti e la Commissione garantiscono la riservatezza delle informazioni contenute in tali registri.

6. La Commissione può, mediante atto di esecuzione, stabilire il formato dei registri di cui ai paragrafi 1, 3, 4 e 5 e specificare in che modo devono essere istituiti e tenuti. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

Art. 8 Recupero e distruzione

1.

Gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, non contenuti in schiume, provvedono a che tali sostanze siano recuperate e, dopo lo smantellamento delle apparecchiature, siano riciclate, rigenerate o distrutte.

Il recupero di tali sostanze è svolto da persone fisiche che detengono i necessari certificati previsti all'articolo 10.

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica agli operatori delle apparecchiature fisse seguenti:

  1. a) circuiti di raffrescamento di apparecchiature di refrigerazione, di apparecchiature di condizionamento d'aria e di pompe di calore;

  2. b) apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati a effetto serra;

  3. c) apparecchiature di protezione antincendio;

  4. d) commutatori elettrici.

3. L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica agli operatori delle apparecchiature mobili seguenti:

  1. a) circuiti di raffrescamento di unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero;

  2. b) circuiti di raffrescamento di unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari;

  3. c) circuiti di raffrescamento di apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore in veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell'edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili.

4. Ai fini del recupero dei gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE e dalle apparecchiature mobili di cui al paragrafo 3, lettere b) e c), sono considerate adeguatamente qualificate soltanto le persone fisiche che detengono almeno un attestato di formazione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento.

5. L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica agli operatori delle apparecchiature mobili di cui al paragrafo 3, lettere b) e c), a decorrere dal 12 marzo 2027.

6. I gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1, recuperati non sono usati per caricare o ricaricare le apparecchiature a meno che il gas sia stato riciclato o rigenerato.

7. L'impresa che usa un contenitore con gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1, immediatamente prima di smaltirlo provvede al recupero dei gas residui per garantirne il riciclo, la rigenerazione o la distruzione.

8. A decorrere dal 1o gennaio 2025 i proprietari di edifici e contraenti assicurano che durante le attività di ristrutturazione, riqualificazione o demolizione che implicano la rimozione di pannelli di schiuma contenenti schiume con gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1, le emissioni siano per quanto possibile evitate manipolando le schiume o i gas ivi contenuti in modo tale da garantire la distruzione di tali gas. In caso di recupero di tali gas, tale operazione è effettuata esclusivamente da persone fisiche adeguatamente qualificate.

9.

A decorrere dal 1o gennaio 2025 i proprietari di edifici e i contraenti assicurano che durante le attività di ristrutturazione, riqualificazione o demolizione che implicano la rimozione di schiume in pannelli laminati installati in cavità o strutture edificate contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1, le emissioni siano per quanto possibile evitate manipolando le schiume o i gas ivi contenuti in modo tale da garantire la distruzione di tali gas. In caso di recupero di tali gas, tale operazione è effettuata esclusivamente da persone fisiche adeguatamente qualificate.

Se il recupero delle schiume di cui al primo comma non è tecnicamente praticabile, il proprietario dell'edificio o il contraente redige la documentazione che attesta l'impossibilità del recupero nel caso specifico. Detta documentazione è conservata per cinque anni ed è messa a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione, su richiesta.

10.

Gli operatori di prodotti e apparecchiature non elencati al paragrafo 2, 3, 8 o 9 contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1, organizzano il recupero dei gas, a meno che sia possibile stabilire che ciò non è tecnicamente praticabile o comporta costi sproporzionati. Gli operatori provvedono a che il recupero sia effettuato da persone fisiche adeguatamente qualificate, affinché i gas siano riciclati, rigenerati o distrutti o ne organizzano la distruzione senza previo recupero.

Il recupero dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1, dalle apparecchiature di condizionamento d'aria dei veicoli stradali che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è effettuato esclusivamente da persone fisiche che detengono almeno un attestato di formazione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento.

11.

I gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, sezione 1, e i prodotti e le apparecchiature che li contengono sono distrutti solo mediante la tecnologia di distruzione approvata dalle parti del protocollo.

Gli altri gas fluorurati a effetto serra per i quali non è stata approvata la tecnologia di distruzione sono distrutti soltanto mediante la tecnologia di distruzione che è conforme al diritto dell’Unione e nazionale in materia di rifiuti e se sono soddisfatti i requisiti supplementari da essi previsti.

12. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 al fine di integrare il presente regolamento con un elenco dei prodotti e delle apparecchiature per i quali il recupero dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I e nell'allegato II, sezione 1, o la distruzione dei prodotti e apparecchiature che li contengono senza previo recupero di tali gas sono considerati tecnicamente ed economicamente praticabili, specificando, se opportuno, la tecnologia da applicare.

13. Gli Stati membri promuovono il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione dei gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I e II.

Art. 9 Regimi di responsabilità estesa del produttore

Fatti salvi i vigenti regimi di responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2027, gli obblighi di finanziamento per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui agli articoli 12 e 13 della direttiva 2012/19/UE includano il finanziamento del recupero, e del riciclaggio, della rigenerazione o della distruzione dei gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I e II del presente regolamento provenienti da prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, che sono apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi della direttiva 2012/19/UE e che sono stati immessi sul mercato a decorrere dal 11 marzo 2024.

Gli Stati membri informano la Commissione delle azioni intraprese.