Decisione (UE) 2024/2383 della Commissione del 6 settembre 2024 che designa i coordinatori europei dei corridoi di trasporto europei, del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) e dello spazio marittimo europeo (EMS) e stabilisce le modalità di esercizio della loro missione e delle loro funzioni (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/20131, in particolare l’articolo 52, paragrafo 1,
Come strumenti per facilitare la realizzazione coordinata della rete centrale e della rete centrale estesa, i corridoi di trasporto europei sono previsti al capo V del regolamento (UE) 2024/1679 ed elencati all’articolo 11, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
A norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) 2024/1679, sono designati dei coordinatori europei per facilitare la realizzazione coordinata dei corridoi di trasporto europei, del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) e dello spazio marittimo europeo (EMS).
Il ruolo dei coordinatori europei riveste un’importanza primaria per lo sviluppo dei corridoi di trasporto europei e la cooperazione lungo i medesimi.
Per l’attuazione dei corridoi di trasporto europei, i coordinatori europei, d’intesa con lo Stato membro interessato, dovrebbero agevolare i colloqui volti al completamento dei corridoi e individuare le fonti di finanziamento, sia private che pubbliche, per progetti transfrontalieri complessi, collegamenti mancanti e tratte che presentano strozzature, nonché per le questioni relative all’interoperabilità e all’intermodalità.
Per l’attuazione delle priorità orizzontali, i coordinatori europei dell’ERTMS e dell’EMS dovrebbero, di concerto con gli Stati membri interessati, sviluppare un approccio coordinato per lo sviluppo di priorità orizzontali, con particolare attenzione alla stretta interazione con i corridoi di trasporto europei, così come con le reti centrali e le reti centrali estese.
Affinché ne sia garantita l’imparzialità e l’indipendenza, i coordinatori europei non dovrebbero essere cittadini di uno Stato membro interessato dal corridoio di trasporto europeo loro assegnato.
Per permettere ai coordinatori europei di svolgere le proprie funzioni, dovrebbe essere loro concessa un’indennità forfettaria mensile a copertura delle spese di segreteria che non possono essere sostenute direttamente dai servizi della Commissione e un rimborso per le spese di missione, conformemente alle norme della Commissione.
È opportuno designare nove coordinatori europei, uno per l’ERTMS, uno per l’EMS e uno per ciascun corridoio di trasporto europeo, ad eccezione del corridoio Mar Baltico - Mar Nero - Mar Egeo, poiché gli Stati membri non hanno trovato un accordo nel contesto della consultazione volta a designare il candidato appropriato, e del corridoio Reno - Danubio, poiché il coordinatore proposto è deceduto il 25 luglio 2024. I coordinatori di questi due corridoi di trasporto europei dovrebbero essere designati in una fase successiva.
A norma dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1679, sono stati consultati gli Stati membri, i paesi vicini che fanno parte dei corridoi di trasporto europei e che sono coinvolti nelle priorità orizzontali, il Parlamento europeo e il Consiglio. Gli Stati membri interessati hanno dato il loro assenso alla nomina dei coordinatori europei, mentre il Parlamento europeo ha espresso parere positivo nell’aprile 2024 e il Consiglio nel luglio 2024.
I posti di coordinatore sono attualmente vacanti ed è pertanto urgente procedere alle nomine. Per questo motivo la decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Le persone elencate nell’allegato I sono designate come coordinatori europei dei corridoi di trasporto europei, del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario e dello spazio marittimo europeo.
Art. 2
1. Il mandato dei coordinatori europei ha inizio il giorno dell’entrata in vigore della presente decisione e termina quattro anni dopo tale data.
2.
Il mandato dei coordinatori può essere rinnovato. Un coordinatore europeo può, in qualsiasi momento, chiedere alla Commissione di mettere fine al suo mandato.
Tuttavia, il mandato dei coordinatori europei per i corridoi di trasporto europei Atlantico, Mar Baltico - Mar Nero - Mar Egeo e Reno - Danubio ha inizio il giorno 16 settembre 2025 e termina quattro anni dopo tale data.
Art. 3
1. L’allegato II stabilisce le modalità dettagliate di esercizio della missione e delle funzioni dei coordinatori europei.
2. Il commissario responsabile per i Trasporti è autorizzato a trasmettere una lettera di mandato, di cui all’allegato II, a ciascun coordinatore europeo.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2024 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen