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Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

visto il parere del Comitato delle regioni2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,

Al fine di pervenire a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, di stimolare la creazione di posti di lavoro e rispettare impegni di decarbonizzazione a lungo termine, l’Unione necessita di infrastrutture moderne, multimodali, di elevata efficienza nei suoi settori dei trasporti, dell’energia e digitale che contribuiscano all’interconnessione e all’integrazione propria e di tutte le sue isole e regioni, comprese quelle remote, ultraperiferiche, periferiche, montane e scarsamente popolate. Tali interconnessioni dovrebbero contribuire a migliorare la libera circolazione delle persone, delle merci, dei capitali e dei servizi. Le reti transeuropee dovrebbero favorire i collegamenti transfrontalieri, promuovere una maggiore coesione economica, sociale e territoriale e contribuire a un’economia sociale di mercato più competitiva e sostenibile e alla lotta ai cambiamenti climatici.

Il meccanismo per collegare l’Europa («MCE») è finalizzato ad accelerare gli investimenti nel settore delle reti transeuropee e a stimolare gli investimenti sia pubblici che privati, aumentando nel contempo la certezza del diritto, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica. L’MCE dovrebbe consentire di sfruttare appieno le sinergie tra i settori dei trasporti, dell’energia e digitale, rafforzando in tal modo l’efficacia dell’intervento dell’Unione e permettendo di minimizzare i costi di realizzazione.

L’MCE dovrebbe contribuire anche all’azione dell’Unione contro i cambiamenti climatici e promuovere progetti sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale comprese, se del caso, azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi. In particolare, è opportuno rafforzare il contributo dell’MCE al raggiungimento degli scopi e degli obiettivi dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici4 («accordo di Parigi»), nonché degli obiettivi proposti per il 2030 in materia di clima ed energia e dell’obiettivo di decarbonizzazione a lungo termine.

L’MCE dovrebbe garantire un elevato livello di trasparenza e la consultazione pubblica nel rispetto del diritto dell’Unione e nazionale applicabile.

Data l’importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente regolamento contribuirà all’integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell’obiettivo generale di destinare almeno il 30 % della spesa di bilancio dell’Unione al sostegno degli obiettivi climatici. Inoltre, il presente regolamento dovrebbe contribuire a conseguire l’ambizioso traguardo di impegnare il 7,5 % della spesa annuale a titolo del quadro finanziario pluriennale («QFP») agli obiettivi relativi alla biodiversità nell’anno 2024 e il 10 % della spesa annuale a titolo del QFP agli obiettivi relativi alla biodiversità nel 2026 e nel 2027, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e biodiversità. Attraverso le sue azioni, l’MCE dovrebbe contribuire per il 60 % della dotazione finanziaria globale agli obiettivi climatici sulla base, tra l’altro, dei coefficienti seguenti: i) 100 % per le spese relative all’infrastruttura ferroviaria, alle infrastrutture di ricarica, ai carburanti alternativi e sostenibili, ai trasporti urbani puliti, alla trasmissione di energia elettrica, allo stoccaggio di energia elettrica, alle reti intelligenti, al trasporto di CO2 e all’energia rinnovabile; ii) 40 % per le spese relative al trasporto per vie navigabili interne e multimodale, nonché all’infrastruttura per il gas, a patto che ciò favorisca un maggiore impiego di biometano o idrogeno rinnovabile. I coefficienti specifici di tracciabilità delle spese per il clima applicati dovrebbero essere coerenti con quelli di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio5, ove applicabile. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell’attuazione dell’MCE e riesaminate nel contesto dei relativi processi di valutazione e riesame. Per impedire che l’infrastruttura risulti vulnerabile ai possibili effetti a lungo termine dei cambiamenti climatici e garantire che il costo delle emissioni di gas serra connesse al progetto sia incluso nella valutazione economica di quest’ultimo, i progetti finanziati dall’MCE dovrebbero essere sottoposti a verifica climatica, ove pertinente, conformemente agli orientamenti che dovrebbero essere messi a punto dalla Commissione coerentemente con quelli elaborati per altri programmi dell’Unione.

In conformità dell’articolo 8 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), nelle sue azioni l’Unione deve mirare ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità di genere, tra uomini e donne. È opportuno tenere conto della parità di genere, nonché di pari diritti e opportunità per tutti, e dell’integrazione di tali obiettivi, e promuoverli durante l’intera valutazione, preparazione, attuazione e sorveglianza dell’MCE.

Al fine di ottemperare agli obblighi di relazione per quanto riguarda il ricorso a fondi dell’Unione per sostenere le misure adottate al fine di rispettare gli obiettivi della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio6, le spese relative alla riduzione delle emissioni o degli inquinanti atmosferici ai sensi di tale direttiva dovrebbero essere tracciate.

Un obiettivo importante dell’MCE consiste nel produrre maggiori sinergie e complementarità tra i settori dei trasporti, dell’energia e digitale. A tale scopo, l’MCE dovrebbe prevedere l’adozione di programmi di lavoro che potrebbero affrontare aree specifiche di intervento, per esempio per quanto riguarda la mobilità connessa e automatizzata o i carburanti alternativi e sostenibili. L’attivazione della comunicazione digitale potrebbe costituire parte integrante di un progetto di interesse comune nel settore dell’energia e dei trasporti. L’MCE dovrebbe inoltre prevedere, nell’ambito di ciascun settore, la possibilità di considerare ammissibili alcuni elementi sinergici appartenenti a un altro settore, qualora tale impostazione rendesse maggiormente vantaggioso l’investimento sotto l’aspetto socioeconomico. Le sinergie tra settori dovrebbero essere incentivate attraverso i criteri di attribuzione per la selezione delle azioni, nonché attraverso un maggiore cofinanziamento.

Il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio7 reca orientamenti per la rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) («orientamenti TEN-T») individuano l’infrastruttura della rete TEN-T, precisano i requisiti che questa deve soddisfare e stabiliscono le misure per la sua realizzazione. Tali orientamenti prevedono in particolare il completamento della rete centrale entro il 2030 attraverso la creazione di nuove infrastrutture e l’ammodernamento e il ripristino sostanziali di quelle esistenti necessari al fine di garantire la continuità della rete.

Al fine di garantire la connettività in tutta l’Unione, le azioni che contribuiscono allo sviluppo di progetti di interesse comune nel settore dei trasporti che sono finanziate a titolo dell’MCE, dovrebbero basarsi sulla complementarità di tutti i modi di trasporto per creare reti efficienti, interconnesse e multimodali. Ciò dovrebbe includere le strade di quegli Stati membri che necessitano ancora di notevoli investimenti per ultimare la loro rete stradale centrale TEN-T.

A norma dell’articolo 193, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio8 («regolamento finanziario»), può essere attribuita una sovvenzione per un’azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l’azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di evitare interruzioni del sostegno dell’Unione suscettibili di arrecare pregiudizio agli interessi dell’Unione, dovrebbe essere possibile prevedere, per un periodo di tempo limitato all’inizio del QFP 2021-2027, considerare ammissibili a partire dall’inizio dell’esercizio 2021 i costi sostenuti in relazione ad attività che beneficiano di sostegno a norma del presente regolamento che sono già state avviate, anche se i costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

Al fine di conseguire gli obiettivi fissati dagli orientamenti TEN-T, è necessario sostenere a titolo prioritario i progetti TEN-T in corso come pure i collegamenti transfrontalieri e quelli mancanti e garantire, ove applicabile, che le azioni finanziate siano coerenti con i piani di lavoro relativi ai corridoi istituiti a norma del regolamento (UE) n. 1315/2013 e con lo sviluppo generale della rete relativamente a prestazioni e interoperabilità.

In particolare, la piena realizzazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario («ERTMS») sulla rete centrale entro il 2030, prevista nel regolamento (UE) n. 1315/2013, richiede un incremento del sostegno a livello di Unione e l’incentivazione della partecipazione di investitori privati.

Inoltre, il collegamento degli aeroporti alla rete centrale TEN-T è un prerequisito importante per assicurare il buon esito del completamento della rete centrale TEN-T e per garantire un’efficace intermodalità. È pertanto opportuno dare priorità alla realizzazione di tali collegamenti laddove siano assenti.

Per l’attuazione delle azioni transfrontaliere è necessario un grado elevato di integrazione con riguardo alla pianificazione e all’attuazione. Senza definire livelli di priorità tra gli esempi seguenti, tale integrazione potrebbe essere dimostrata mediante un’unica società che realizzi il progetto, oppure una struttura di governance comune, un’impresa in partecipazione (joint venture), un quadro giuridico bilaterale, un quadro basato su di un atto di esecuzione a norma dell’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013 o qualsiasi altra forma di cooperazione. È pertanto opportuno incoraggiare la creazione di strutture di gestione integrata, incluse le imprese in partecipazione (joint venture), anche attraverso un livello di cofinanziamento più elevato.

La razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della TEN-T, attualmente in fase di sviluppo, dovrebbe sostenere l’attuazione più efficiente dei progetti di interesse comune nel settore dei trasporti.

Onde rispecchiare i crescenti flussi di trasporto e l’evoluzione della TEN-T, è opportuno adeguare l’allineamento dei corridoi della rete centrale e delle relative sezioni individuate in via preliminare. Tali adeguamenti dei corridoi della rete centrale non dovrebbero impedirne il completamento entro il 2030, dovrebbero migliorare la copertura dei corridoi sul territorio degli Stati membri e dovrebbero essere proporzionati al fine di preservare la coerenza e l’efficienza dello sviluppo e del coordinamento dei corridoi, ragion per cui la lunghezza dei corridoi della rete centrale non dovrebbe aumentare di oltre il 15 %. A tempo debito, l’allineamento dei corridoi della rete centrale dovrebbe tenere conto dei risultati del riesame della realizzazione della rete centrale previsto dal regolamento (UE) n. 1315/2013. Il riesame dovrebbe tenere in considerazione i collegamenti ferroviari transfrontalieri regionali sulle TEN-T che sono stati abbandonati o smantellati come pure altri cambiamenti della rete globale e l’impatto del recesso del Regno Unito dall’Unione.

È necessario promuovere investimenti pubblici e privati in tutti i modi di trasporto al fine di promuovere una mobilità intelligente, interoperabile, sostenibile, multimodale, inclusiva, accessibile e sicura in tutta l’Unione. Nella sua comunicazione del 31 maggio 2017 dal titolo «L’Europa in movimento: un’agenda per una transizione socialmente equa verso una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti», la Commissione ha presentato una serie di iniziative a vasto raggio volte ad accrescere la sicurezza dei trasporti, promuovere la tariffazione stradale intelligente, ridurre le emissioni di CO2, l’inquinamento atmosferico e la congestione del traffico, promuovere la mobilità autonoma e interconnessa e garantire condizioni e periodi di riposo confacenti ai lavoratori. Tali iniziative dovrebbero essere accompagnate da un sostegno finanziario dell’Unione, se del caso attraverso l’MCE.

Gli orientamenti TEN-T prevedono, in relazione alle nuove tecnologie e innovazioni, che la TEN-T consenta la decarbonizzazione di tutti i modi di trasporto promuovendo l’efficienza energetica e l’impiego di carburanti alternativi, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica. La direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio9 stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi per tutti i modi di trasporto nell’Unione per ridurre il più possibile la dipendenza dai combustibili fossili e attenuare l’impatto ambientale e climatico del settore dei trasporti. Tale direttiva prevede che gli Stati membri assicurino la disponibilità di punti di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico entro il 31 dicembre 2025. Come indicato dalla Commissione nella comunicazione dell’8 novembre 2017 dal titolo «Mobilità a basse emissioni: manteniamo gli impegni - Un’Unione europea che protegge il pianeta, dà forza ai suoi consumatori e difende la sua industria e i suoi lavoratori», è necessaria una serie completa di misure per promuovere la mobilità a basse emissioni, comprensiva anche del sostegno finanziario, laddove le condizioni di mercato non costituiscano un incentivo sufficiente.

Nel contesto della comunicazione del 17 maggio 2018 dal titolo «Una mobilità sostenibile per l’Europa: sicura, interconnessa e pulita», la Commissione ha sottolineato che l’automatizzazione e i sistemi di interconnessione avanzati renderanno i veicoli più sicuri, più facili da condividere e più accessibili per tutti i cittadini, anche quelli che attualmente potrebbero essere tagliati fuori dai servizi di mobilità, come gli anziani e le persone a mobilità ridotta. A tale proposito, la Commissione ha anche proposto un «piano d’azione strategico dell’UE sulla sicurezza stradale» e la modifica della direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio10.

Al fine di favorire il completamento dei progetti nel settore dei trasporti in porzioni meno sviluppate della rete, è opportuno trasferire all’MCE una dotazione del Fondo di coesione disciplinato dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio11 per finanziare progetti nel settore dei trasporti negli Stati membri ammissibili al finanziamento di detto Fondo. In una fase iniziale ed entro il limite del 70 % della dotazione trasferita, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento dovrebbe rispettare le dotazioni nazionali nell’ambito del Fondo di coesione. Il restante 30 % della dotazione trasferita dovrebbe essere allocato su base competitiva al maggior numero possibile di progetti ubicati negli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione, accordando priorità ai collegamenti transfrontalieri e a quelli mancanti. Gli Stati membri dovrebbero essere trattati allo stesso modo e si dovrebbe tenere debitamente conto degli svantaggi derivanti da vulnerabilità geografiche permanenti. È opportuno che la Commissione sostenga gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione nei loro sforzi volti a sviluppare un’adeguata serie di progetti ammissibili, in particolare rafforzando la capacità istituzionale delle amministrazioni pubbliche interessate.

Nelle conclusioni del 21 luglio 2020, il Consiglio europeo ha convenuto che, nel contesto più ampio del QFP 2021-2027, 1384000000 EUR (a prezzi 2018) a carico dell’MCE devono essere utilizzati per completare i principali collegamenti ferroviari transfrontalieri mancanti tra i paesi beneficiari del Fondo di coesione al fine di sostenere il funzionamento del mercato interno e che a tale importo devono applicarsi le norme sul cofinanziamento del trasferimento dal Fondo di coesione all’MCE.

In seguito alla comunicazione congiunta del 10 novembre 2017 dal titolo «Miglioramento della mobilità militare nell’Unione europea», la comunicazione congiunta del 28 marzo 2018 dal titolo su di un piano d’azione sulla mobilità militare ha evidenziato che la politica per le infrastrutture di trasporto offre una chiara opportunità per potenziare le sinergie tra le esigenze di difesa e la TEN-T, con l’obiettivo generale di migliorare la mobilità militare in tutta l’Unione, tenendo conto dell’equilibrio geografico e dei potenziali vantaggi per la protezione civile. In conformità del piano d’azione sulla mobilità militare, nel 2018 il Consiglio ha esaminato e convalidato i requisiti militari in relazione alle infrastrutture di trasporto e nel 2019 i servizi della Commissione hanno individuato le porzioni della TEN-T idonee per il duplice uso, tenendo conto anche dei necessari adeguamenti delle infrastrutture esistenti. Il finanziamento dell’Unione dei progetti di duplice uso dovrebbe essere erogato attraverso l’MCE sulla base di programmi di lavoro, tenendo conto dei requisiti applicabili stabiliti nel contesto del piano d’azione sulla mobilità militare e di eventuali altri elenchi indicativi di progetti prioritari che siano individuati dagli Stati membri in conformità di tale piano.

Gli orientamenti TEN-T riconoscono che la rete globale assicura l’accessibilità e la connettività di tutte le isole e regioni dell’Unione, comprese le regioni remote e ultraperiferiche. Inoltre, nella comunicazione del 24 ottobre 2017 dal titolo «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE», la Commissione ha posto in risalto le esigenze in materia di trasporto, energia e digitale specifiche delle regioni ultraperiferiche e la necessità di fornire un adeguato finanziamento dell’Unione per soddisfare tali esigenze, anche attraverso l’MCE, applicando tassi di cofinanziamento fino a un massimo del 70 %.

Considerando la notevole necessità di investimenti che deve essere soddisfatta per compiere progressi verso il completamento della rete centrale TEN-T entro il 2030 (stimato in 350 miliardi di EUR per il periodo 2021-2027), completare la rete globale TEN-T entro il 2050, nonché il fabbisogno di investimenti urbani, per la decarbonizzazione e la digitalizzazione (stimato in 700 miliardi di EUR per il periodo 2021-2027), è opportuno utilizzare nel modo più efficiente possibile i vari programmi e strumenti di finanziamento dell’Unione, massimizzando così il valore aggiunto degli investimenti che si avvalgono del sostegno dell’UE. Tale obiettivo sarebbe conseguito mediante una razionalizzazione del processo di investimento, che rafforzi la visibilità del portafoglio di progetti nel settore dei trasporti e la coerenza tra i pertinenti programmi dell’Unione, in particolare l’MCE, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di coesione e il Programma InvestEU. In particolare, dovrebbero essere prese in considerazione, ove pertinenti, le condizioni abilitanti di cui all’allegato IV del regolamento (UE) 2021/1060.

Il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio12 individua le priorità per le infrastrutture energetiche transeuropee che occorre realizzare per conseguire gli obiettivi strategici dell’Unione in materia di energia e di clima, individua i progetti di interesse comune necessari per realizzare tali priorità e stabilisce misure nell’ambito del rilascio delle autorizzazioni, della partecipazione pubblica e della regolamentazione finalizzate ad accelerare e/o agevolare l’attuazione di tali progetti, tra cui i criteri riguardanti l’ammissibilità di tali progetti al sostegno finanziario dell’Unione. L’individuazione di progetti di interesse comune in conformità di tale regolamento continuerà a seguire il principio che pone l’efficienza energetica al primo posto, essendo i progetti valutati sulla base di ipotesi di fabbisogno energetico pienamente coerenti con gli obiettivi dell’Unione in materia di clima e di energia.

La direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio13 sottolinea la necessità di istituire un quadro favorevole che comprenda un maggior utilizzo dei fondi dell’Unione, con riferimento esplicito alla possibilità di azioni volte a sostenere la cooperazione transfrontaliera nel settore dell’energia rinnovabile.

Benché il completamento dell’infrastruttura di rete resti prioritario per lo sviluppo dell’energia rinnovabile, l’integrazione della cooperazione transfrontaliera incentrata su questo tipo di energia e lo sviluppo di un sistema energetico intelligente ed efficiente comprendente soluzioni di stoccaggio e gestione della domanda che contribuiscano a equilibrare la rete rispecchiano l’impostazione adottata per il pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei», con la responsabilità collettiva di raggiungere un obiettivo ambizioso per l’energia rinnovabile entro il 2030 e il mutato contesto politico, garantendo una transizione equa e adeguata, con ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione a lungo termine.

Considerando il programma di decarbonizzazione dell’Unione, è fondamentale disporre di tecnologie innovative per le infrastrutture che consentano la transizione verso sistemi energetici e di mobilità a basse emissioni e migliorino la sicurezza dell’approvvigionamento, mirando a una maggiore indipendenza energetica dell’Unione. In particolare, nella comunicazione del 23 novembre 2017 dal titolo «Rafforzare le reti energetiche europee», la Commissione ha sottolineato che, dato che l’energia rinnovabile deve costituire, metà dell’energia elettrica generata entro il 2030, il ruolo dell’energia elettrica stimolerà sempre più la decarbonizzazione di settori finora dominati dai combustibili fossili quali i trasporti, l’industria, il riscaldamento e il raffreddamento e che, di conseguenza, le politiche in materia di infrastrutture energetiche transeuropee si devono concentrare su progetti riguardanti le interconnessioni elettriche, i sistemi di stoccaggio dell’energia elettrica e le reti intelligenti nonché su investimenti nell’infrastruttura per il gas. Per sostenere gli obiettivi di decarbonizzazione dell’Unione, di integrazione del mercato interno e di sicurezza dell’approvvigionamento, è opportuno tenere in debito conto le tecnologie e i progetti che contribuiscono alla transizione verso un’economia a basse emissioni, e dare loro priorità. La Commissione mirerà ad aumentare il numero di progetti in materia di reti intelligenti transfrontaliere e di sistemi di stoccaggio innovativi, nonché di trasporto di CO2 da finanziarsi nell’ambito dell’MCE.

I progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile devono permettere lo sviluppo efficiente sotto il profilo dei costi dell’energia rinnovabile nell’Unione e il conseguimento dell’obiettivo vincolante dell’UE che prevede che la quota di energia da fonti rinnovabili sia almeno pari al 32 % entro il 2030, di cui all’articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, e devono contribuire alla diffusione strategica di tecnologie innovative nel settore dell’energia rinnovabile. Esempi illustrativi di tecnologie ammissibili comprendono la generazione di energia da fonti rinnovabili quali impianti eolici sulla costa e in mare aperto, l’energia solare, la biomassa sostenibile, l’energia oceanica, l’energia geotermica o una combinazione delle suddette energie, nonché le relative connessioni alla rete ed elementi aggiuntivi quali impianti di stoccaggio o conversione. L’azione ammissibile non è limitata al settore dell’energia elettrica ma può riguardare altri vettori energetici e prevedere l’eventuale combinazione di settori diversi, ad esempio riscaldamento e raffreddamento, energia elettrica e gas, stoccaggio e trasporto. Questo elenco non è esaustivo in modo da mantenere la flessibilità rispetto ai progressi e agli sviluppi tecnologici. Tali progetti non comportano necessariamente un collegamento fisico tra gli Stati membri coinvolti. Possono svolgersi sul territorio di un solo degli Stati membri interessati a condizione che siano rispettati i criteri generali di cui alla parte IV dell’allegato del presente regolamento.

Al fine di sostenere la cooperazione transfrontaliera in tema di energia rinnovabile e la diffusione di mercato dei progetti, la Commissione europea dovrebbe facilitare lo sviluppo di progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile. Nel settore dell’energia, in mancanza di una sufficiente diffusione di mercato dei progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile, il bilancio inutilizzato previsto per detti progetti dovrebbe essere impiegato per conseguire gli obiettivi delle reti energetiche transeuropee per le azioni relative a progetti di interesse comune di cui al regolamento (UE) n. 347/2013 prima di considerare un eventuale utilizzo del meccanismo di finanziamento dell’energia rinnovabile dell’Unione istituito dal regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio14.

Occorre sostenere progetti in materia di reti intelligenti che integrino la produzione, la distribuzione o il consumo di energia elettrica utilizzando una gestione del sistema in tempo reale e influenzando i flussi di energia transfrontalieri. Il sostegno ditali progetti da parte dell’MCE dovrebbe inoltre rispecchiare il ruolo centrale delle reti intelligenti nella transizione energetica e dovrebbe aiutare a superare i deficit di finanziamento che al momento ostacolano gli investimenti a favore dell’utilizzo su larga scala della tecnologia delle reti intelligenti.

Nell’ambito del sostegno dell’Unione è opportuno dedicare un’attenzione particolare alle interconnessioni transfrontaliere delle reti energetiche, comprese quelle necessarie per conseguire gli obiettivi di interconnessione elettrica del 10 % entro il 2020 e del 15 % entro il 2030 fissati dal regolamento (UE) 2018/1999. Lo sviluppo di interconnettori di elettricità è essenziale per integrare i mercati e per porre fine all’isolamento energetico, consentendo una maggiore quota di energia rinnovabile nel sistema e in tal modo trarre vantaggio dal loro diverso portafoglio in termini di domanda e approvvigionamento di energia rinnovabile, nonché dalle diverse reti eoliche in mare aperto e reti intelligenti, e per integrare tutti i paesi in un mercato liquido e competitivo.

Per realizzare il mercato unico digitale è necessaria l’infrastruttura sottostante per la connettività digitale. La digitalizzazione dell’industria dell’Unione e la modernizzazione di settori quali i trasporti, l’energia, l’assistenza sanitaria e la pubblica amministrazione dipendono dall’accesso universale a reti affidabili e convenienti ad alta e ad altissima capacità. La connettività digitale è divenuta uno dei fattori decisivi per colmare i divari economici, sociali e territoriali, sostenendo la modernizzazione delle economie locali e la diversificazione delle attività economiche. L’ambito di intervento dell’MCE nel settore dell’infrastruttura per la connettività digitale dovrebbe essere adeguato in modo da riflettere la sua crescente importanza per l’economia e la società in generale. Occorre pertanto definire i progetti di interesse comune nell’ambito dell’infrastruttura per la connettività digitale necessari per conseguire gli obiettivi del mercato unico digitale dell’Unione, nonché abrogare il regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio15.

Nella comunicazione del 14 settembre 2016 intitolata «Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea» («strategia per una società dei Gigabit») la Commissione definisce obiettivi strategici per il 2025 al fine di ottimizzare gli investimenti nell’infrastruttura per la connettività digitale. La direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio16 è finalizzata tra l’altro a instaurare un contesto normativo che incentivi gli investimenti privati nelle reti di connettività digitale. Nondimeno, è chiaro che la diffusione delle reti rimarrà non sostenibile sul piano commerciale in molte zone dell’Unione a causa di vari fattori come l’ubicazione remota e le specificità territoriali e geografiche, nonché la bassa densità di popolazione e di diversi fattori socioeconomici, e necessita pertanto urgentemente di una maggiore attenzione. L’MCE dovrebbe pertanto essere adeguato per contribuire al conseguimento degli obiettivi strategici definiti nella strategia per una società dei Gigabit che mirano a contribuire a un equilibrio tra lo sviluppo rurale e urbano e a integrare il sostegno fornito da altri programmi alla realizzazione di reti ad altissima capacità, soprattutto l’FESR, il Fondo di coesione e il Programma InvestEU.

Sebbene tutte le reti di connettività digitale connesse a Internet siano intrinsecamente transeuropee, specialmente per via del funzionamento delle applicazioni e dei servizi che consentono, è opportuno dare priorità al sostegno, tramite l’MCE, ad azioni per cui siano previsti i massimi effetti sul mercato unico digitale, tra l’altro attraverso il loro allineamento agli obiettivi della strategia per una società dei Gigabit, e sulla trasformazione digitale dell’economia e della società, considerando le situazioni di fallimento del mercato e gli ostacoli riscontrati in fase di attuazione.

Le scuole, le università, le biblioteche, le amministrazioni locali, regionali o nazionali, i fornitori principali di servizi pubblici, gli ospedali e i centri medici, i nodi di trasporto e le imprese ad alta intensità digitale sono soggetti e luoghi che possono influenzare importanti sviluppi socioeconomici nella zona in cui sono ubicati, comprese le zone rurali e le zone scarsamente popolate. Tali volani socioeconomici devono essere all’avanguardia nell’ambito della connettività Gigabit per fornire alle utenze domestiche, alle imprese e alle comunità locali nell’Unione l’accesso ai migliori servizi e alle migliori applicazioni. L’MCE dovrebbe sostenere l’accesso a reti ad altissima capacità, compresi i sistemi 5G e altri sistemi di connettività di punta in grado di fornire connettività Gigabit per tali volani socioeconomici allo scopo di ottimizzare gli effetti positivi sull’economia e sulla società in generale all’interno delle loro zone, quali ad esempio l’aumento della domanda di connettività e servizi.

In tutte le regioni dell’Unione, i territori non connessi costituiscono di fatto strozzature e rappresentano un potenziale inutilizzato per il mercato unico digitale. Nella maggior parte delle aree rurali e remote, la connettività Internet di alta qualità può rivelarsi determinante per far fronte al divario digitale, all’isolamento e allo spopolamento, riducendo i costi di consegna di merci e servizi e compensando in parte gli svantaggi dell’ubicazione remota. La connettività Internet di alta qualità è necessaria per poter cogliere nuove opportunità economiche come l’agricoltura di precisione o lo sviluppo di una bioeconomia nelle zone rurali. L’MCE dovrebbe contribuire a fornire a tutte le utenze domestiche nell’Unione, si trovino esse in zone rurali o urbane, una connettività fissa o senza fili ad altissima capacità, concentrandosi su quelle strutture per cui si riscontra un certo grado di fallimento del mercato, superabile mediante sovvenzioni di bassa intensità. È opportuno massimizzare le sinergie tra le azioni sostenute dall’MCE, tenendo debitamente conto del livello di concentrazione dei volani socioeconomici in un determinato settore e del livello di finanziamenti necessario per conseguire la copertura. Inoltre, l’MCE dovrebbe mirare al conseguimento della copertura totale delle utenze domestiche e dei territori, poiché risulta antieconomico occuparsi in una fase successiva delle lacune di un’area già coperta.

Inoltre, sulla scorta del successo dell’iniziativa WiFi4EU, l’MCE dovrebbe continuare a sostenere la fornitura di connettività locale senza fili di alta qualità, sicura e gratuita nei centri della vita pubblica locale, fra cui i soggetti con una missione pubblica quali autorità pubbliche e fornitori di servizi pubblici, nonché determinati spazi all’aperto accessibili al pubblico, al fine di promuovere la visione digitale dell’Unione nelle comunità locali.

L’infrastruttura digitale costituisce un trampolino di lancio importante per l’innovazione. Per poter massimizzare il proprio impatto, l’MCE dovrebbe essere incentrato sul finanziamento dell’infrastruttura digitale. Singoli servizi e applicazioni digitali, come quelli che utilizzano varie tecnologie di registro distribuito o applicano l’intelligenza artificiale, dovrebbero pertanto essere esclusi dall’ambito di applicazione dell’MCE e rientrare invece, se del caso, in altri strumenti come il Programma Europa digitale, istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio17. È altresì importante massimizzare le sinergie tra i vari programmi.

La sostenibilità dei servizi digitali di prossima generazione previsti, come i servizi dell’Internet delle cose, e le applicazioni digitali, che dovrebbero apportare vantaggi significativi in vari settori e alla società nel suo complesso, richiederà una copertura transfrontaliera ininterrotta con sistemi 5G, in particolare per permettere agli utenti e agli oggetti di restare connessi anche durante gli spostamenti. Tuttavia, gli scenari di condivisione dei costi per lo sviluppo del 5G in questi settori restano incerti, e in alcune aree fondamentali i rischi percepiti sul piano della diffusione commerciale sono molto elevati. Si prevede che i corridoi stradali e i collegamenti ferroviari saranno decisivi per la prima fase delle nuove applicazioni nel settore della mobilità connessa e che costituiranno pertanto progetti transfrontalieri di importanza cruciale per i finanziamenti a titolo dell’MCE.

La diffusione di reti dorsali di comunicazioni elettroniche, anche con cavi sottomarini per collegare territori europei a paesi terzi di altri continenti, o per collegare isole, regioni ultraperiferiche o paesi e territori d’oltremare europei, anche attraverso le acque territoriali dell’Unione e la zona economica esclusiva degli Stati membri, è indispensabile per fornire la ridondanza necessaria per infrastrutture così importanti, aumentare la capacità e la resilienza delle reti digitali dell’Unione e contribuire alla coesione territoriale. Tuttavia, tali progetti sono spesso commercialmente non sostenibili in mancanza di finanziamenti pubblici. È inoltre opportuno garantire sostegno per integrare le risorse europee di calcolo ad alte prestazioni con collegamenti dotati di adeguata capacità in termini di terabit.

Le azioni che contribuiscono ai progetti di interesse comune nell’ambito dell’infrastruttura per la connettività digitale dovrebbero prevedere l’impiego della tecnologia disponibile migliore e più adatta allo specifico progetto, che offra l’equilibrio ottimale tra le tecnologie di punta in termini di capacità di trasmissione dei dati, sicurezza della trasmissione, resilienza della rete ed efficienza sotto il profilo dei costi. A tali impieghi dovrebbe essere data priorità mediante programmi di lavoro, tenendo conto dei criteri stabiliti dal presente regolamento. Nell’ambito della diffusione delle reti ad altissima capacità possono essere inserite infrastrutture passive, al fine di massimizzare i vantaggi socioeconomici e ambientali. Infine, nel dare priorità alle azioni, si dovrebbe tenere conto delle possibili ricadute positive in termini di connettività, per esempio quando l’attuazione di un progetto può migliorare le prospettive commerciali per future strutture che comporteranno la copertura di territori e popolazioni in zone che fino a quel momento non erano coperte.

L’Unione ha sviluppato una propria tecnologia di posizionamento, navigazione e sincronizzazione (programmi Galileo ed EGNOS) e un proprio programma di osservazione e monitoraggio della Terra (Copernicus). I programmi Galileo ed EGNOS e Copernicus offrono servizi avanzati che conferiscono vantaggi economici importanti ad utenti pubblici e privati. Qualsiasi infrastruttura dei trasporti, dell’energia o digitale che sia finanziata dall’MCE e si avvalga di una tecnologia di posizionamento, navigazione e sincronizzazione o di servizi di osservazione della Terra dovrebbe pertanto essere compatibile sul piano tecnico con detti programmi.

I risultati positivi del primo invito misto a presentare proposte lanciato nell’ambito dell’attuale programma nel 2017 hanno confermato la pertinenza e il valore aggiunto dell’impiego di sovvenzioni dell’Unione in combinazione con finanziamenti della Banca europea per gli investimenti, delle banche nazionali di promozione o di altre istituzioni finanziarie pubbliche e di sviluppo, nonché di investitori e istituti finanziari del settore privato, ivi compresi i partenariati pubblico-privato. Il finanziamento misto dovrebbe contribuire ad attrarre investimenti privati e a creare un effetto leva per il contributo complessivo del settore pubblico in linea con gli obiettivi del Programma InvestEU. L’MCE dovrebbe pertanto continuare a sostenere azioni che possano essere finanziate mediante una combinazione di sovvenzioni dell’Unione ed altre fonti di finanziamento.

Nel settore dei trasporti, le operazioni di finanziamento misto non superano il 10 % dell’importo della rubrica 1, cluster 2, del QFP 2021-2027. Dovrebbe essere possibile fare ricorso a operazioni di finanziamento misto, ad esempio per azioni relative a una mobilità intelligente, interoperabile, sostenibile, inclusiva, accessibile e sicura.

Gli obiettivi strategici dell’MCE devono essere perseguiti anche mediante gli strumenti finanziari e la garanzia di bilancio previsti per la/le finestra/e delle politiche del Programma InvestEU. Le azioni dell’MCE dovrebbero essere utilizzate, in modo proporzionato, per promuovere gli investimenti ponendo rimedio alle situazioni di fallimento del mercato o di investimento non ottimale, senza duplicare o soppiantare i finanziamenti privati, in particolare nei casi in cui le azioni non sono commercialmente sostenibili ma abbiano chiaro valore aggiunto dell’Unione.

Al fine di promuovere lo sviluppo integrato del ciclo di innovazione è necessario garantire la complementarità tra le soluzioni innovative sviluppate nel contesto dei programmi quadro di ricerca e innovazione dell’Unione e le soluzioni innovative attuate con il sostegno dell’MCE. A tal fine, le sinergie con il programma Orizzonte Europa istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio18 devono fare sì che nell’ambito della pianificazione strategica di Orizzonte Europa siano individuate e fissate le esigenze di ricerca e innovazione nei settori dei trasporti, dell’energia e digitale nell’Unione. Inoltre, sinergie con Orizzonte Europa devono assicurare che l’MCE sostenga l’introduzione e la diffusione su larga scala di tecnologie e soluzioni innovative nei settori delle infrastrutture dei trasporti, dell’energia e digitali, soprattutto se derivate da Orizzonte Europa. Inoltre, sinergie con Orizzonte Europa devono assicurare che lo scambio di informazioni e di dati tra Orizzonte Europa e l’MCE sarà agevolato, per esempio mettendo in evidenza le tecnologie di Orizzonte Europa che presentano un’elevata commerciabilità e che potrebbero essere diffuse ulteriormente attraverso l’MCE.

La durata dell’MCE dovrebbe essere allineata alla durata del QFP. Il presente regolamento dovrebbe stabilire una dotazione finanziaria per l’intero periodo 2021-2027, che deve costituire l’importo di riferimento primario ai sensi del punto 18 dell’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l’introduzione di nuove risorse proprie19 per il Parlamento europeo e il Consiglio, nel corso della procedura annuale di bilancio.

A livello dell’Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche costituisce il quadro di riferimento entro il quale sono individuate le priorità di riforma nazionali e ne è monitorata l’attuazione. Gli Stati membri elaborano le proprie strategie di investimento pluriennali a sostegno di tali priorità di riforma. Tali strategie dovrebbero essere presentate unitamente ai programmi nazionali di riforma annuali in modo da definire e coordinare i progetti di investimento prioritari da sostenere con finanziamenti nazionali o dell’Unione, o entrambi. Esse dovrebbero inoltre permettere di utilizzare il finanziamento dell’Unione in modo coerente e massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario apportato in particolar modo dal FESR e dal Fondo di coesione, dalla Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti, dal Programma InvestEU e dall’MCE. Il sostegno finanziario dovrebbe altresì essere utilizzato in modo coerente con i piani dell’Unione e nazionali relativi all’energia e al clima, ove pertinente.

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, premi, appalti e gestione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE riguardano anche altre condizionalità per proteggere il bilancio

Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione previsti dal presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla loro capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Nell’operare tali scelte, dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Dovrebbe, per quanto possibile, essere consentita ai soggetti giuridici stabiliti nell’Unione, la partecipazione, a condizione di reciprocità, a programmi equivalenti di paesi terzi che partecipano all’MCE.

I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell’Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell’accordo sullo Spazio economico europeo20 («accordo SEE»), che prevede l’attuazione dei programmi sulla base di una decisione adottata ai sensi di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica che imponga ai paesi terzi di concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze.

Il regolamento finanziario stabilisce le norme relative alla concessione di sovvenzioni. Al fine di tenere conto della specificità delle azioni finanziate dall’MCE e garantire un’attuazione coerente tra i settori interessati da quest’ultimo, è necessario fornire ulteriori indicazioni in merito ai criteri di ammissibilità e di aggiudicazione. La selezione delle operazioni e il loro finanziamento dovrebbero essere soggette solamente alle condizioni previste nel presente regolamento e nel regolamento finanziario. Fatto salvo il regolamento finanziario, i programmi di lavoro dovrebbero poter prevedere procedure semplificate.

In conformità del regolamento finanziario, i criteri di selezione e attribuzione sono stabiliti nei programmi di lavoro. Nel settore dei trasporti, la qualità e la rilevanza di un progetto dovrebbero essere valutate anche tenendo conto del suo impatto previsto sulla connettività europea, della sua conformità ai requisiti di accessibilità e della sua strategia in merito alle esigenze di manutenzione future.

In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio21 e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/9522, (Euratom, CE) n. 2185/9623 e (UE) 2017/193924 del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, all’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013 e (Euratom, CE) n. 2185/96, l’OLAF ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio25. In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.

A norma della decisione 2013/755/UE del Consiglio26 le persone fisiche e i soggetti stabiliti nei paesi e territori d’oltremare (PTOM) sono ammissibili a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità dell’MCE e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.

L’Unione europea dovrebbe perseguire la coerenza e cercare sinergie con i programmi dell’Unione per le politiche esterne, compresa l’assistenza preadesione, nell’ambito degli impegni assunti con la comunicazione della Commissione del 6 febbraio 2018 dal titolo «Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell’UE per i Balcani occidentali».

Quando paesi terzi o soggetti in essi situati partecipano ad azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune o transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile, il sostegno finanziario dovrebbe essere disponibile solo se indispensabile per il conseguimento degli obiettivi di tali progetti. Per quanto riguarda i progetti transfrontalieri nel settore delle energie rinnovabili, la cooperazione tra uno o più Stati membri e un paese terzo (compreso nell’ambito della Comunità dell’energia) dovrebbe rispettare le condizioni di cui all’articolo 11 della direttiva (UE) 2018/2001 riguardo alla necessità di un collegamento fisico all’Unione.

Nella comunicazione della Commissione del 3 ottobre 2017 dal titolo «Appalti pubblici efficaci in Europa e per l’Europa», la Commissione rileva che «l’Unione è il mercato più aperto del mondo nel settore degli appalti, ma non sempre le nostre imprese beneficiano di una reciprocità di accesso ai mercati degli altri paesi». I beneficiari dell’MCE dovrebbero pertanto utilizzare pienamente le possibilità di appalti strategici offerte dalla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio27.

In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201628, è opportuno che l’MCE sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, ad esempio basate su indicatori climatici, evitando al contempo gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l’eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dell’MCE sul terreno. La Commissione dovrebbe eseguire valutazioni, notificandone i risultati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, con l’obiettivo di valutare l’efficacia e l’efficienza del finanziamento e i suoi effetti sugli obiettivi generali dell’MCE e procedere agli adeguamenti necessari.

È opportuno attuare misure trasparenti, responsabili e adeguate di sorveglianza e di rendicontazione, ivi compresi indicatori misurabili, da utilizzare per valutare e rendere conto dei progressi dell’MCE nel conseguire gli obiettivi generali e specifici stabiliti dal presente regolamento come pure per promuoverne il conseguimento. Tali misure dovrebbero altresì assicurare che i risultati dell’MCE siano riconosciuti. Questo sistema di rendicontazione sulla performance dovrebbe garantire una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati dell’MCE e che tali dati e risultati siano idonei per un’analisi approfondita dei progressi compiuti e delle difficoltà incontrate. È necessario imporre obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione, al fine di raccogliere dati rilevanti per l’MCE.

L’MCE dovrebbe essere attuato mediante programmi di lavoro. Entro il 15 ottobre 2021 la Commissione dovrebbe adottare i primi programmi di lavoro pluriennali che dovrebbero comprendere il calendario degli inviti a presentare proposte per i primi tre anni dell’MCE, i loro temi e il bilancio indicativo, nonché un quadro prospettico che copra l’intero periodo di programmazione.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda definizione di norme specifiche sul cofinanziamento tra le parti di progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile; la specificazione, ove necessario, dei requisiti infrastrutturali applicabili a determinare categorie di azioni relative all’infrastruttura a duplice uso e la procedura di valutazione delle azioni connesse con le azioni relative a tale infrastruttura; l’adozione dei programmi di lavoro; e la concessione di sostegno finanziario. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio29.

Al fine di adeguare, ove necessario, gli indicatori utilizzati per la sorveglianza dell’MCE, le percentuali indicative delle risorse di bilancio assegnate a ciascun obiettivo specifico nel settore dei trasporti e la definizione dei corridoi della rete centrale di trasporto, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alle modifiche delle parti I, II e III dell’allegato del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire costruire, sviluppare, modernizzare e completare le reti transeuropee nei settori dei trasporti, dell’energia e digitale, nonché agevolare la cooperazione transfrontaliera nel settore dell’energia rinnovabile, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio30 e il regolamento (UE) n. 283/2014 dovrebbero essere pertanto abrogati. Tuttavia, dovrebbero essere mantenuti gli effetti dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1316/2013, che modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio31 per quanto concerne l’elenco dei corridoi merci.

Per garantire la continuità del sostegno nei settori d’intervento pertinenti e per consentire l’attuazione sin dall’inizio del QFP 2021-2027, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1o gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento istituisce il meccanismo per collegare l’Europa («MCE») per la durata del quadro finanziario pluriennale («QFP») 2021-2027.

Esso stabilisce gli obiettivi dell’MCE, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

  1. a) «azione»: qualsiasi attività che è stata individuata come indipendente sotto il profilo finanziario e tecnico, che è delimitata nel tempo ed è necessaria per la realizzazione di un progetto;

  2. b) «carburanti alternativi» o «combustibili alternativi»: combustibili alternativi per tutti i modi di trasporto ai sensi dell’articolo 2, punto 1), della direttiva 2014/94/UE;

  3. c) «beneficiario»: un soggetto dotato di personalità giuridica con cui è stata firmata una convenzione di sovvenzione;

  4. d) «operazione di finanziamento misto»: azioni sostenute dal bilancio dell’Unione, anche nell’ambito di meccanismi di finanziamento misto di cui all’articolo 2, punto 6), del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari e/o garanzie finanziarie a titolo del bilancio dell’Unione con forme rimborsabili di aiuto da parte di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento e investitori commerciali;

  5. e) «rete globale»: infrastruttura di trasporto di cui al capo II del regolamento (UE) n. 1315/2013;

  6. f) «rete centrale»: infrastruttura di trasporto di cui al capo III del regolamento (UE) n. 1315/2013;

  7. g) «corridoi della rete centrale»: strumenti destinati a favorire la realizzazione coordinata della rete centrale, previsto dal capo IV del regolamento (UE) n. 1315/2013, il cui elenco figura nella parte III dell’allegato del presente regolamento;

  8. h) «collegamento transfrontaliero»: nel settore dei trasporti, un progetto di interesse comune che garantisce la continuità della TEN-T tra Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo;

  9. i) «collegamento mancante»: in tutti i modi di trasporto, una sezione mancante della TEN-T o una sezione di trasporto che fornisce il collegamento tra rete centrale o globale e i corridoi della TEN-T che impedisce la continuità della TEN-T o che contiene una o più strozzature che compromettono detta continuità;

  10. j) «infrastruttura a duplice uso»: un’infrastruttura della rete dei trasporti che risponde a esigenze sia civili che di difesa;

  11. k) «progetto transfrontaliero nel settore dell’energia rinnovabile»: progetto selezionato o ammissibile alla selezione nel quadro di un accordo di cooperazione o di qualsiasi altro tipo di accordo tra due o più Stati membri, o di accordi tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, di cui agli articoli 8, 9, 11 e 13 della direttiva (UE) 2018/2001, nel settore della pianificazione o della diffusione dell’energia rinnovabile, conformemente ai criteri di cui alla parte IV dell’allegato del presente regolamento;

  12. l) «efficienza energetica al primo posto»: il principio dell’efficienza energetica al primo posto come definito all’articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2018/1999;

  13. m) «infrastruttura per la connettività digitale»: reti ad altissima capacità, sistemi 5G, connettività locale senza fili di altissima qualità, e reti dorsali e piattaforme digitali operative associate direttamente a infrastrutture dei trasporti e dell’energia;

  14. n) «sistemi 5G»: insieme di elementi delle infrastrutture digitali basati su standard accettati a livello globale per le tecnologie delle comunicazioni mobili e senza fili utilizzate per la connettività e per servizi a valore aggiunto con caratteristiche di prestazione avanzate, quali capacità e velocità di trasmissione dei dati molto elevate, comunicazioni a bassa latenza, altissima affidabilità o supporto di un numero elevato di dispositivi connessi;

  15. o) «corridoio 5G»: asse di trasporto, stradale, ferroviario o per vie navigabili interne, interamente coperto dall’infrastruttura per la connettività digitale, e in particolare da sistemi 5G, che permette la fornitura ininterrotta di servizi digitali sinergici quali servizi di mobilità connessa e automatizzata o servizi analoghi di mobilità intelligente per le ferrovie o di connettività digitale sulle vie navigabili interne;

  16. p) «piattaforme digitali operative associate direttamente a infrastrutture dei trasporti e dell’energia»: risorse fisiche e virtuali delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, operative tramite le infrastrutture di comunicazione, che sostengono il flusso, l’archiviazione, il trattamento e l’analisi dei dati delle infrastrutture dei trasporti o dell’energia, o entrambi;

  17. q) «progetto di interesse comune»: progetto di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 o al regolamento (UE) n. 347/2013 o all’articolo 8 del presente regolamento;

  18. r) «studi»: attività necessarie alla preparazione dell’attuazione di un progetto, quali studi preparatori, di mappatura, di fattibilità, di valutazione, di prova e di convalida, anche sotto forma di software, e ogni altra misura di sostegno tecnico, comprese le azioni preliminari effettuate per definire e sviluppare un progetto e per decidere in merito al suo finanziamento, quali la ricognizione sui siti interessati e la preparazione del pacchetto finanziario;

  19. s) «volani socioeconomici»: soggetti che in base alla loro missione, per loro natura o in virtù della loro ubicazione possono generare, direttamente o indirettamente, vantaggi socioeconomici importanti per i cittadini, le imprese e le comunità locali situate nel territorio circostante o nella loro zona di influenza;

  20. t) «paese terzo»: paese che non è membro dell’Unione;

  21. u) «reti ad altissima capacità»: reti ad altissima capacità quali definite all’articolo 2, punto 2), della direttiva (UE) 2018/1972;

  22. v) «lavori»: l’acquisto, la fornitura e l’utilizzo di componenti, sistemi e servizi, compresi i software, la realizzazione delle attività di sviluppo, costruzione e installazione relative a un progetto, il collaudo degli impianti e la messa in servizio di un progetto.

Art. 3 Obiettivi

1. Gli obiettivi generali dell’MCE sono di costruire, sviluppare, modernizzare, completare e rendere resilienti le reti transeuropee nei settori dei trasporti, dell’energia e digitale, nonché di agevolare la cooperazione transfrontaliera nel settore dell’energia rinnovabile, tenendo conto degli impegni di decarbonizzazione a lungo termine e degli obiettivi di rafforzamento della competitività europea, della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, della coesione territoriale, sociale ed economica e dell’accesso al mercato interno e della sua integrazione, ponendo l’accento sull’agevolazione delle sinergie tra i settori dei trasporti, dell’energia e digitale.

2. Gli obiettivi specifici dell’MCE sono i seguenti:

  1. a) nel settore dei trasporti:

    1. i) contribuire allo sviluppo di progetti di interesse comune per quanto riguarda reti e infrastrutture efficienti, interconnesse e multimodali per una mobilità intelligente, interoperabile, sostenibile, inclusiva, accessibile e sicura in conformità del regolamento (UE) n. 1315/2013; e;

    2. ii) adeguare porzioni della TEN-T ai fini di un duplice uso dell’infrastruttura di trasporto per migliorare sia la mobilità civile che quella militare;

  2. b) nel settore dell’energia,

    1. i) contribuire allo sviluppo di progetti di interesse comune relativi all’ulteriore integrazione di un mercato interno dell’energia efficiente e competitivo, e all’interoperabilità transfrontaliera e intersettoriale delle reti, facilitare la decarbonizzazione dell’economia, promuovere l’efficienza energetica e garantire la sicurezza dell’approvvigionamento; e

    2. ii) agevolare la cooperazione transfrontaliera in tema di energia, compresa l’energia rinnovabile;

  3. c) nel settore digitale, contribuire alla definizione di progetti di interesse comune connessi allo sviluppo di reti sicure ad altissima capacità e all’accesso alle medesime, compresi i sistemi 5G, alla creazione e implementazione di capacità digitali quali il cloud, l’IA, le fabbriche di IA e le gigafabbriche di IA, all’aumento della resilienza e della capacità delle reti dorsali digitali sui territori dell’Unione, collegandole ai territori vicini, e alla digitalizzazione delle reti dei trasporti e dell’energia.

Art. 4 Bilancio

1.

La dotazione finanziaria per l’attuazione dell’MCE per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 è fissata a 33710000000 EUR1 a prezzi correnti.

In linea con l’obiettivo dell’Unione di integrare le azioni per il clima nelle politiche settoriali e nei fondi dell’Unione, l’MCE contribuisce, mediante le sue azioni, per il 60 % della sua dotazione finanziaria globale agli obiettivi climatici.

2. Tale importo è ripartito come segue:

  1. a) 25807000000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), di cui:

    1. i) 12830000000 EUR dalla rubrica 1, cluster 2, del QFP 2021-2027, Investimenti strategici europei;

    2. ii) 11286000000 EUR trasferiti dal Fondo di coesione e destinati a essere spesi in conformità delle disposizioni del presente regolamento esclusivamente negli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione;

    3. iii) 1691000000 EUR dalla rubrica 5, cluster 13 del QFP 2021-2027 per l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii);

  2. b) 5838000000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), di cui il 15 %, in base alla diffusione di mercato, per progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile, e se la soglia del 15 % è raggiunta, la Commissione innalza tale soglia fino al 20 %, in base alla diffusione di mercato;

  3. c) 2065000000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c).

3. La Commissione non si discosta dall’importo di cui al paragrafo 2, lettera a), punto ii).

4. Fino all’1 % dell’importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l’attuazione dell’MCE e degli orientamenti settoriali specifici, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali. Tale importo può essere utilizzato anche per finanziare misure di accompagnamento complementari alla preparazione dei progetti e in particolare per fornire servizi di consulenza ai promotori di progetto riguardo alle opportunità di finanziamento onde contribuire alla strutturazione del finanziamento dei loro progetti.

5. Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estenda su più esercizi possono essere ripartiti in frazioni annue su due o più esercizi.

6. In conformità dell’articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, tenuto conto del ritardo nell’entrata in vigore del presente regolamento e al fine di garantire la continuità, e per un periodo di tempo limitato, i costi sostenuti a titolo del presente regolamento possono essere considerati ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

7. L’importo trasferito dal Fondo di coesione è eseguito ai sensi del presente regolamento, conformemente al paragrafo 8 del presente articolo e fatto salvo l’articolo 15, paragrafo 2, lettera c).

8. Per quanto riguarda gli importi trasferiti dal Fondo di coesione, il 30 % di essi è messo a disposizione, immediatamente e su base competitiva, di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture per i trasporti in conformità al presente regolamento, accordando la priorità al sostegno del maggior numero possibile di collegamenti transfrontalieri e mancanti. Fino al 31 dicembre 2023, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell’ambito del Fondo di coesione nella misura del 70 % delle risorse trasferite. Dal 1o gennaio 2024 le risorse trasferite all’MCE che non siano state impegnate per progetti riguardanti infrastrutture di trasporto sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto in conformità del presente regolamento.

9. Per quanto riguarda gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, misurato in standard di potere d’acquisto per abitante (SpA) per il periodo 2015-2017, è inferiore al 60 % dell’RNL medio pro capite dell’UE-27 è garantito, fino al 31 dicembre 2024, il 70 % del 70 % dell’importo da essi trasferito all’MCE.

10. Fino al 31 dicembre 2025, l’importo totale allocato dall’importo di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto ii), a favore di azioni in uno Stato membro ammissibile al finanziamento del Fondo di coesione non supera il 170 % della quota di tale Stato membro rispetto all’importo totale trasferito dal Fondo di coesione.

11.

Al fine di sostenere gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione e che potrebbero avere difficoltà nella concezione di progetti che presentino una maturità o una qualità sufficienti, o entrambi, nonché un valore aggiunto dell’Unione sufficiente, è riservata particolare attenzione all’assistenza tecnica intesa a rafforzare la capacità istituzionale e l’efficienza delle amministrazioni e dei servizi pubblici in relazione allo sviluppo e all’attuazione dei progetti elencati nel presente regolamento.

La Commissione fa tutto il possibile per consentire agli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione di raggiungere, entro la fine del periodo 2021-2027, il massimo assorbimento possibile dell’importo trasferito all’MCE, anche attraverso l’organizzazione di bandi aggiuntivi.

Inoltre, particolare attenzione e sostegno sono prestati agli Stati membri il cui RNL pro capite, misurato in SpA per il periodo 2015-2017, è inferiore al 60 % dell’RNL medio pro capite dell’UE-27.

12. L’importo trasferito dal Fondo di coesione non è utilizzato per finanziare programmi di lavoro transettoriali né operazioni di finanziamento misto.

13. Le risorse allocate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta dello Stato membro interessato, essere trasferite all’MCE alle condizioni di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) 2021/1060. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) di tale comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

14. Fatto salvo il paragrafo 13 del presente articolo, nel settore digitale le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta di tali Stati membri, essere trasferite all’MCE, anche per integrare il finanziamento delle azioni ammissibili a norma dell’articolo 9, paragrafo 4 del presente regolamento, fino al 100 % del costo totale ammissibile, fatti salvi il principio di cofinanziamento di cui all’articolo 190 del regolamento finanziario e le norme in materia di aiuti di Stato. Tali risorse sono utilizzate esclusivamente a beneficio dello Stato membro interessato.

Art. 5 Paesi terzi associati all’MCE

1.

L’MCE è aperto alla partecipazione dei paesi terzi seguenti:

  1. a) i membri dell’Associazione europea di libero scambio che sono membri del SEE, conformemente alle condizioni stabilite dall’accordo SEE;

  2. b) i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;

  3. c) i paesi della politica europea di vicinato, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e dalle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;

  4. d) altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell’Unione, purché tale accordo:

    1. i) garantisca un giusto equilibrio tra i contributi del paese terzo che partecipa ai programmi dell’Unione e i benefici che questo ne trae;

    2. ii) stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari destinati ai singoli programmi, e i rispettivi costi amministrativi.

    3. iii) non conferisca al paese terzo potere decisionale sul programma dell’Unione;

    4. iv) garantisca all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari;

    5. v) preveda reciprocità nell’accesso a programmi analoghi nel paese terzo che partecipa ai programmi dell’Unione.

I contributi di cui al primo comma, lettera d), punto ii), costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario;

2. Fatto salvo l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1315/2013, i paesi terzi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli organismi stabiliti in tali paesi non sono ammessi a ricevere assistenza finanziaria a titolo del presente regolamento, tranne nel caso in cui ciò sia indispensabile per il conseguimento degli obiettivi di determinati progetti di interesse comune o di un progetto in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento e alle condizioni stabilite dai programmi di lavoro di cui all’articolo 20 del presente regolamento.

Art. 6 Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione

1. L’MCE è attuato in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario.

2. L’MCE può concedere finanziamenti sotto forma di sovvenzioni e appalti come previsto dal regolamento finanziario. Può inoltre contribuire alle operazioni di finanziamento misto in conformità del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio2 e del titolo X del regolamento finanziario. Il contributo dell’Unione alle operazioni di finanziamento misto nel settore dei trasporti non supera il 10 % dell’importo di bilancio indicato all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto i), del presente regolamento. Nel settore dei trasporti, le operazioni di finanziamento misto possono essere utilizzate per azioni relative a una mobilità intelligente, interoperabile, sostenibile, inclusiva, accessibile e sicura, di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento.

3. La Commissione può delegare ad agenzie esecutive poteri di esecuzione parziale dell’MCE, conformemente all’articolo 69 del regolamento finanziario, ai fini di una gestione ottimale ed efficiente dell’MCE nei settori dei trasporti, dell’energia e digitale.

4. I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applica l’articolo 33, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/695.

Art. 7 Progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile

1. I progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile contribuiscono alla decarbonizzazione, al completamento del mercato interno dell’energia e al rafforzamento della sicurezza dell’approvvigionamento. Tali progetti sono inclusi in un accordo di cooperazione o in qualsiasi altro tipo di accordo tra due o più Stati membri o in accordi tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi a norma degli articoli 8, 9, 11 e 13 della direttiva (UE) 2018/2001. Tali progetti corrispondono agli obiettivi, ai criteri generali e alla procedura di cui alla parte IV dell’allegato del presente regolamento.

2. Entro il 31 dicembre 2021, la Commissione adotta atti delegati a norma dell’articolo 26 per specificare, fatti salvi i criteri di attribuzione di cui all’articolo 14, i criteri di selezione specifici e i dettagli della procedura di selezione dei progetti. La Commissione pubblica i metodi di valutazione del contributo del progetto ai criteri generali e di effettuazione dell’analisi costi-benefici specificati nella parte IV dell’allegato.

3. Ai sensi del presente regolamento, gli studi volti a sviluppare e individuare progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile sono ammissibili al finanziamento.

4. I progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile sono ammissibili al finanziamento di lavori da parte dell’Unione se soddisfano i criteri aggiuntivi seguenti:

  1. a) l’analisi dei costi-benefici specifica per il progetto, a norma della parte IV, punto 3, dell’allegato, è obbligatoria per tutti i progetti finanziati e tiene conto di eventuali entrate derivanti da regimi di sostegno, è stata effettuata in maniera trasparente, globale e completa e fornisce prove sull’esistenza di notevoli risparmi sui costi o vantaggi significativi, o entrambi, in termini di integrazione dei sistemi, sostenibilità ambientale, sicurezza dell’approvvigionamento o innovazione; e,

  2. b) il richiedente dimostra che il progetto non si concretizzerebbe o non sarebbe commercialmente sostenibile in assenza della sovvenzione.

5. L’importo della sovvenzione per lavori è:

  1. a) proporzionato ai risparmi sui costi o ai vantaggi di cui nella parte IV, punto 2, lettera b), dell’allegato, o a entrambi;

  2. b) non supera l’importo necessario a garantire che il progetto si concretizzi o diventi commercialmente sostenibile; e

  3. c) rispetta le disposizioni dell’articolo 15, paragrafo 3.

6. L’MCE prevede la possibilità di finanziamenti coordinati con il quadro favorevole per la diffusione dell’energia rinnovabile di cui all’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001 e il cofinanziamento con il meccanismo di finanziamento dell’energia rinnovabile dell’Unione di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1999.

7. La Commissione valuta regolarmente l’utilizzo dei fondi per i progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile in relazione all’importo di riferimento di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento. In seguito a tale valutazione, in mancanza di una sufficiente diffusione di mercato di fondi per progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile, il bilancio inutilizzato previsto per detti progetti è impiegato per conseguire gli obiettivi delle reti energetiche transeuropee di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punto i), del presente regolamento, per le azioni ammissibili di cui all’articolo 9, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento e, a partire dal 2024, detto bilancio può essere utilizzato per cofinanziare il meccanismo di finanziamento dell’energia rinnovabile dell’Unione istituito nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999.

8. La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce norme specifiche sul cofinanziamento tra le parti di progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile a titolo dell’MCE e il meccanismo di finanziamento istituito a norma dell’articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1999. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del presente regolamento.

Art. 8 Progetti di interesse comune nell’ambito dell’infrastruttura per la connettività digitale

1. I progetti di interesse comune nell’ambito dell’infrastruttura per la connettività digitale sono i progetti che danno un contributo importante agli obiettivi strategici dell’Unione in materia di connettività e/o forniscono l’infrastruttura di rete a sostegno della trasformazione digitale dell’economia e della società, nonché del mercato unico digitale dell’Unione.

2. I progetti di interesse comune nell’ambito dell’infrastruttura per la connettività digitale soddisfano i criteri seguenti:

  1. a) contribuire all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c); e

  2. b) diffondere la tecnologia disponibile migliore e più adatta allo specifico progetto, che propone un equilibrio ottimale in termini di capacità di trasmissione dei dati, sicurezza della trasmissione, resilienza della rete, cibersicurezza ed efficienza sotto il profilo dei costi.

3. Gli studi volti a sviluppare e individuare progetti di interesse comune nell’ambito dell’infrastruttura per la connettività digitale sono ammissibili al finanziamento ai sensi del presente regolamento.

4. Fatti salvi i criteri di attribuzione di cui all’articolo 14, la priorità di finanziamento è stabilita tenendo conto dei criteri seguenti:

  1. a) alle azioni che contribuiscono alla diffusione di reti ad altissima capacità e all’accesso alle medesime, compresa la connettività dei sistemi 5G e altri tipi di connettività di punta, conformemente agli obiettivi strategici dell’Unione in materia di connettività in zone in cui sono ubicati volani socioeconomici è data priorità tenendo conto delle esigenze di tali zone in termini di connettività e della copertura di zona aggiuntiva generata, comprese le utenze domestiche, conformemente alla parte V, punto 1, dell’allegato. La diffusione di tipo stand-alone (stand-alone deployment) applicata ai volani socioeconomici è ammissibile a finanziamento purché tale diffusione possa essere economicamente proporzionata e fisicamente praticabile;

  2. b) le azioni che contribuiscono alla fornitura di connettività locale senza fili di altissima qualità nelle comunità locali sono prioritarie conformemente alla parte V, punto 2, dell’allegato;

  3. c) le azioni che contribuiscono alla diffusione di corridoi 5G lungo i principali assi di trasporto, anche sulla TEN-T, come quelli elencati nella parte V, punto 3, dell’allegato, sono prioritarie per garantire la copertura lungo i principali assi di trasporto onde consentire la fornitura ininterrotta di servizi digitali sinergici, tenuto conto dell’importanza socioeconomica delle soluzioni tecnologiche attualmente installate in un’ottica orientata al futuro;

  4. d) i progetti di interesse comune volti alla diffusione o a un adeguamento significativo di reti dorsali transfrontaliere che colleghino l’Unione a paesi terzi e rafforzino i collegamenti tra le reti di comunicazioni elettroniche all’interno del territorio dell’Unione, anche con cavi sottomarini, sono prioritari in base a quanto contribuiscono significativamente all’aumento delle prestazioni e della resilienza e all’altissima capacità di tali reti di comunicazione elettronica;

  5. e) i progetti di interesse comune che si servono di piattaforme digitali operative, danno priorità alle azioni basate su tecnologie di punta, considerando aspetti come l’interoperabilità, la cibersicurezza, la privacy dei dati e il riutilizzo.

  6. f) ai progetti di interesse comune che contribuiscono alla creazione e all’implementazione o al significativo aggiornamento di capacità digitali, compresi il cloud, l’IA, le fabbriche di IA e le gigafabbriche di IA, è data priorità in funzione della misura in cui contribuiscono in modo significativo a migliorare le prestazioni, la resilienza e la sicurezza delle infrastrutture dei trasporti, dell’energia e digitali che sono fondamentali per il corretto funzionamento del mercato interno.

Capo II. Ammissibilità

Art. 9 Azioni ammissibili

1. Solo le azioni che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3, tenendo conto degli impegni di decarbonizzazione a lungo termine, sono ammissibili al finanziamento. Fra di esse rientrano studi, lavori e altre misure di accompagnamento necessarie per la gestione e l’attuazione dell’MCE e degli orientamenti settoriali specifici. Gli studi sono ammissibili solo se relativi a progetti ammissibili nell’ambito dell’MCE.

2.

Per quanto riguarda il settore dei trasporti, sono ammissibili al sostegno finanziario dell’Unione ai sensi del presente regolamento solo le azioni seguenti:

  1. a) azioni relative a reti efficienti, interconnesse, interoperabili e multimodali per lo sviluppo di infrastrutture ferroviarie, stradali, marittime e delle vie navigabili interne:

    1. i) azioni per la realizzazione della rete centrale conformemente al capo III del regolamento (UE) n. 1315/2013, comprese le azioni relative a collegamenti transfrontalieri e a collegamenti mancanti, come quelli indicati nella parte III dell’allegato del presente regolamento, nonché a nodi urbani, piattaforme logistiche multimodali, porti marittimi, porti interni, terminali ferroviario-stradali e collegamenti con aeroporti della rete centrale, di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013. Le azioni per la realizzazione della rete centrale possono includere elementi correlati facenti parte della rete globale, qualora ciò sia necessario per ottimizzare gli investimenti, in base alle modalità specificate nei programmi di lavoro di cui all’articolo 20 del presente regolamento;

    2. ii) azioni relative a collegamenti transfrontalieri della rete globale conformemente al capo II del regolamento (UE) n. 1315/2013, come quelli indicati nella parte III, punto 2, dell’allegato del presente regolamento, azioni di cui alla parte III, punto 3, dell’allegato al presente regolamento, azioni relative a studi per lo sviluppo della rete globale e azioni relative a porti marittimi e interni della rete globale conformemente al capo II del regolamento (UE) n. 1315/2013;

    3. iii) azioni per il ripristino dei collegamenti ferroviari transfrontalieri regionali mancanti della TEN-T che sono stati abbandonati o eliminati;

    4. iv) azioni per la realizzazione di sezioni della rete globale situate in regioni ultraperiferiche, conformemente al capo II del regolamento (UE) n. 1315/2013, comprese le azioni relative ai pertinenti nodi urbani, porti marittimi, porti interni, terminali ferroviario-stradali, collegamenti con aeroporti e piattaforme logistiche multimodali della rete globale di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013;

    5. v) azioni di sostegno a progetti di interesse comune finalizzati a collegare la rete transeuropea alle reti infrastrutturali di paesi vicini, di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1315/2013;

  2. b) azioni relative a una mobilità intelligente, interoperabile, sostenibile, multimodale, inclusiva, accessibile e sicura:

    1. i) azioni di sostegno alle autostrade del mare di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1315/2013, con un’attenzione alla navigazione transfrontaliera su rotte brevi;

    2. ii) azioni di sostegno ai sistemi di applicazioni telematiche ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (UE) n. 1315/2013 per i corrispettivi modi di trasporto, tra cui in particolare:

      per le ferrovie: l’ERTMS;

      per le vie navigabili interne: i servizi d’informazione fluviale (RIS);

      per il trasporto stradale: i sistemi di trasporto intelligenti (STI);

      per il trasporto marittimo: il sistema di monitoraggio del traffico navale e d’informazione (VTMIS) e servizi marittimi elettronici, inclusi i servizi d’interfaccia unica quali l’interfaccia unica marittima, i sistemi delle comunità portuali e i relativi sistemi d’informazione doganale;

      per il trasporto aereo: i sistemi di gestione del traffico aereo, in particolare quelli risultanti dal sistema di ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR);

    3. iii) azioni di sostegno ai servizi di trasporto di merci sostenibili ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1315/2013 e azioni volte a ridurre il rumore del trasporto ferroviario di merci;

    4. iv) azioni di sostegno alle nuove tecnologie e all’innovazione, compresa l’automazione, a migliori servizi di trasporto, all’integrazione modale e all’infrastruttura per i combustibili alternativi per tutti i modi di trasporto, a norma dell’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1315/2013;

    5. v) azioni intese a eliminare gli ostacoli all’interoperabilità, quali definiti dall’articolo 3, lettera o), del regolamento (UE) n. 1315/2013, in particolare gli ostacoli in relazione agli effetti sui corridoi o sulla rete, comprese le azioni che promuovono un aumento del traffico merci per ferrovia e gli impianti automatici per il cambio dello scartamento;

    6. vi) azioni intese a eliminare gli ostacoli all’interoperabilità, in particolare nei nodi urbani ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1315/2013;

    7. vii) azioni per la realizzazione di infrastrutture e mobilità sicure, anche nell’ambito della sicurezza stradale, ai sensi dell’articolo 34 del regolamento (UE) n. 1315/2013;

    8. viii) azioni volte a migliorare la resilienza delle infrastrutture di trasporto, in particolare rispetto ai cambiamenti climatici e alle calamità naturali e alle minacce alla cibersicurezza;

    9. ix) azioni volte a migliorare, in tutti i modi di trasporto, l’accessibilità alle infrastrutture di trasporto per tutti gli utenti, in particolare quelli a mobilità ridotta, ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1315/2013;

    10. x) azioni volte a migliorare l’accessibilità e la disponibilità delle infrastrutture di trasporto per motivi di sicurezza e protezione civile e azioni volte ad adeguare le infrastrutture di trasporto ai fini dei controlli alle frontiere esterne dell’Unione, con lo scopo di facilitare i flussi di traffico;

  3. c) nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e conformemente all’articolo 12, azioni, o attività specifiche nell’ambito di un’azione, volte a supportare porzioni, nuove o esistenti, della TEN-T utilizzabili per il trasporto militare, con l’obiettivo di adeguare la TEN-T ai requisiti dell’infrastruttura a duplice uso.

Attività specifiche nell’ambito di un’azione a norma del primo comma, lettera c), possono comprendere, se del caso, misure volte a salvaguardare l’infrastruttura a duplice uso, civile e di difesa, in relazione alla contromobilità militare o a fornire infrastrutture per i combustibili per il duplice uso, civile e di difesa.

3. Per quanto riguarda il settore dell’energia, sono ammissibili al sostegno finanziario dell’Unione ai sensi del presente regolamento solo le azioni seguenti:

  1. a) azioni relative a progetti di interesse comune di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 347/2013;

  2. b) azioni di sostegno a progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile, compresa la loro concezione, anche a favore di soluzioni innovative e dello stoccaggio di energia rinnovabile, di cui alla parte IV dell’allegato, fatto salvo il rispetto delle condizioni stabilite all’articolo 7.

4. Per quanto riguarda il settore digitale, sono ammissibili al sostegno finanziario dell’Unione a titolo del presente regolamento solo le azioni seguenti:

  1. a) azioni di sostegno alla diffusione di reti ad altissima capacità e all’accesso alle medesime, compresi sistemi 5G, in grado di fornire connettività Gigabit in zone in cui sono ubicati volani socioeconomici;

  2. b) azioni di sostegno alla fornitura, presso le comunità locali, di connettività locale senza fili di altissima qualità, gratuita e priva di condizioni discriminatorie;

  3. c) azioni per la realizzazione di una copertura ininterrotta, con sistemi 5G, di tutti i principali assi di trasporto, compresa la TEN-T, come le azioni elencate nella parte V, punto 3, dell’allegato;

  4. d) azioni di sostegno alla protezione, alla realizzazione di reti dorsali nuove o a un adeguamento significativo di quelle esistenti, o alla loro riparazione, anche con cavi sottomarini, negli Stati membri e tra di essi e tra l’Unione e paesi terzi, come le azioni elencate nella parte V, punto 3, dell’allegato, nonché altre azioni di sostegno alla realizzazione di reti dorsali di cui a tale punto;

  5. e) azioni finalizzate all’acquisizione dei requisiti relativi all’infrastruttura per la connettività digitale per progetti transfrontalieri nei settori dei trasporti e dell’energia o di sostegno alle piattaforme digitali operative associate direttamente a infrastrutture dei trasporti e dell’energia, o entrambi.

  6. f) azioni di sostegno alla creazione e all’implementazione di capacità digitali nei settori del cloud, dell’IA, delle fabbriche di IA e delle gigafabbriche di IA.

Art. 10 Sinergie tra i settori dei trasporti, dell’energia e digitale

1. Le azioni che contribuiscono simultaneamente al conseguimento di uno o più obiettivi di almeno due settori, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e c), sono ammissibili al sostegno finanziario dell’Unione a titolo del presente regolamento e possono beneficiare di un tasso di cofinanziamento più elevato, conformemente all’articolo 15. Tali azioni sono attuate mediante programmi di lavoro riguardanti almeno due settori e che includono criteri di attribuzione specifici, e sono finanziate con contributi di bilancio provenienti dai settori interessati.

2. Nell’ambito di ciascuno dei settori dei trasporti, dell’energia o digitale, le azioni ammissibili ai sensi dell’articolo 9 possono includere elementi sinergici relativi a uno degli altri settori, che non sono correlati ad azioni ammissibili conformemente all’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4 rispettivamente, a condizione che rispondano a tutti i requisiti seguenti:

  1. a) il costo degli elementi sinergici non superi il 20 % dei costi totali ammissibili dell’azione;

  2. b) gli elementi sinergici siano correlati al settore dei trasporti, dell’energia o del digitale; e

  3. c) gli elementi sinergici permettano di accrescere in misura notevole i benefici socioeconomici, climatici o ambientali dell’azione.

Art. 11 Soggetti ammissibili

1. Per quanto riguarda i soggetti, oltre ai criteri di cui all’articolo 197 del regolamento finanziario, si applicano i criteri di ammissibilità di cui al presente articolo.

2. Sono ammissibili i soggetti seguenti:

  1. a) i soggetti giuridici stabiliti in:

    1. i) uno Stato membro, comprese le imprese in partecipazione (joint venture);

    2. ii) un paese terzo associato all’MCE; ovvero

    3. iii) un paese o territorio d’oltremare;

  2. b) i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione e, qualora il loro coinvolgimento sia previsto dai programmi di lavoro, le organizzazioni internazionali.

3. Non sono ammissibili le persone fisiche.

4. Il programma di lavoro può prevedere che i soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi associati all’MCE conformemente all’articolo 5 e i soggetti giuridici stabiliti nell’Unione, ma direttamente o indirettamente controllati da paesi terzi o da cittadini di paesi terzi o da soggetti stabiliti in paesi terzi, non siano ammissibili a partecipare a tutte o ad alcune delle azioni nell’ambito degli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), per motivi di sicurezza debitamente giustificati. In tali casi gli inviti a presentare proposte e le gare d’appalto sono rivolti esclusivamente ai soggetti stabiliti o considerati stabiliti negli Stati membri e direttamente o indirettamente controllati da Stati membri o da cittadini di Stati membri.

5. I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo non associato all’MCE sono eccezionalmente ammessi al sostegno finanziario dell’Unione a titolo dell’MCE ove ciò sia indispensabile per il conseguimento degli obiettivi di un determinato progetto di interesse comune nei settori dei trasporti, dell’energia e digitale o di un progetto transfrontaliero nel settore dell’energia rinnovabile.

6.

Sono ammissibili solo le proposte presentate da:

  1. a) uno o più Stati membri; o

  2. b) d’intesa con gli Stati membri interessati, da organizzazioni internazionali, imprese comuni o imprese od organismi pubblici o privati, comprese le autorità regionali o locali.

Se uno Stato membro interessato non approva la presentazione di cui al primo comma, lettera b), lo rende noto di conseguenza.

Uno Stato membro può decidere che, per un programma di lavoro specifico o per specifiche categorie di domande, possono essere presentate proposte senza il suo accordo. In tal caso, questo è indicato, su richiesta dello Stato membro interessato, nel programma di lavoro pertinente e nell’invito a presentare proposte in questione.