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Decisione di esecuzione (UE) 2024/2386 della Commissione del 6 settembre 2024 relativa alla concessione di deroghe a taluni Stati membri per quanto riguarda la trasmissione delle statistiche sugli input e sugli output agricoli a norma dei regolamenti di esecuzione (UE) 2023/1538 e (UE) 2023/1579 [notificata con il numero C(2024) 6243] (I testi in lingua tedesca, greca e slovena sono i soli facenti fede)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio1, in particolare l’articolo 16, paragrafo 1, primo comma,

La Repubblica federale di Germania («Germania»), la Repubblica ellenica («Grecia»), la Repubblica di Cipro («Cipro»), la Repubblica d’Austria («Austria») e la Repubblica di Slovenia («Slovenia») hanno presentato richieste di concessione di deroghe temporanee, a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2379, per quanto riguarda talune disposizioni dei regolamenti di esecuzione (UE) 2023/15382 e (UE) 2023/1579 della Commissione3, al fine di avere più tempo per adeguarsi ai nuovi obblighi statistici di cui al regolamento (UE) 2022/2379 o alle relative misure di esecuzione o delegate.

In base alle informazioni fornite in tali richieste, la Commissione ritiene che siano necessari importanti adeguamenti dei sistemi statistici nazionali degli Stati membri interessati. Le deroghe richieste sono pertanto giustificate e dovrebbero essere concesse a Germania, Grecia, Cipro, Austria e Slovenia.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Le deroghe ai regolamenti di esecuzione (UE) 2023/1538 e (UE) 2023/1579 di cui all’allegato della presente decisione sono concesse agli Stati membri ivi elencati per i rispettivi periodi di riferimento ivi elencati.

Art. 2

La Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica di Cipro, la Repubblica d’Austria e la Repubblica slovena sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2024 Per la Commissione Paolo Gentiloni Membro della Commissione