Decisione di esecuzione (UE) 2024/2401 della Commissione del 12 settembre 2024 che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2023/2101 che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi1, in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,
previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,
Il fluoruro di solforile è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2 come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18. Conformemente all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, esso è stato pertanto considerato approvato fino al 31 dicembre 2018 ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 e fino al 30 giugno 2021 ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 a norma del medesimo regolamento, fatte salve le prescrizioni di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE.
Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 28 giugno 2017 sono state presentate domande di rinnovo dell'approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 («domande»). Le domande sono state valutate dall'autorità competente della Svezia («autorità di valutazione competente»).
A norma della decisione di esecuzione (UE) 2018/1479 della Commissione3, la data di scadenza dell'approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è stata posticipata al 30 giugno 2021 al fine di concedere tempo sufficiente per l'esame della domanda. La decisione di esecuzione (UE) 2021/713 della Commissione4 ha ulteriormente posticipato la data di scadenza dell'approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18 al 31 dicembre 2023. Tale scadenza è stata nuovamente posticipata al 31 dicembre 2024 con decisione di esecuzione (UE) 2023/2101 della Commissione5.
La decisione di esecuzione (UE) 2024/2402 della Commissione6 non ha rinnovato l'approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 8 e 18. È pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2023/2101 che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del fluoruro di solforile,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione di esecuzione (UE) 2023/2101 è abrogata.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2024 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen