Decisione di esecuzione (UE) 2024/2626 della Commissione dell’8 ottobre 2024 che riconosce, a norma dell’articolo 31, paragrafi 2 e 4, della direttiva (UE) 2018/2001, che la relazione contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di frumento, granturco e colza in Lituania
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili1, in particolare l’articolo 31, paragrafo 4,
La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce che, per poter essere conteggiati ai fini degli obiettivi fissati nella direttiva, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa devono ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. A tal fine, l’articolo 29, paragrafo 10, fissa soglie specifiche di riduzione delle emissioni per tali combustibili e l’articolo 31 disciplina le modalità di calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal loro utilizzo. Nell’effettuare questi calcoli è possibile utilizzare i valori standard fissati negli allegati V e VI della direttiva (UE) 2018/2001. In determinate condizioni, anziché i valori standard delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione delle materie prime agricole è possibile utilizzare i valori tipici. I valori tipici rappresentano il valore medio in una determinata zona e possono essere comunicati alla Commissione dagli Stati membri o da paesi terzi. Possono essere utilizzati solo se la Commissione ne riconosce l’accuratezza.
Il 25 luglio 2024 la Lituania ha presentato alla Commissione la relazione definitiva contenente dati per misurare le emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di frumento, granturco e colza tipicamente prodotti in alcune zone del suo territorio classificate al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica («NUTS») conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio2. La Lituania ha chiesto che sia riconosciuta l’accuratezza dei dati in conformità dell’articolo 31, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001.
La Commissione ha valutato la relazione e ha constatato che contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di frumento, granturco e colza tipicamente prodotti nelle regioni NUTS 2 della Lituania.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La relazione che la Lituania ha presentato alla Commissione per il riconoscimento il 25 luglio 2024 contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di frumento, granturco e colza tipicamente prodotti nelle regioni NUTS 2 della Lituania, a norma dell’articolo 31, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. L’allegato riporta la sintesi dei dati contenuti nella relazione.
Art. 2
La Lituania notifica senza indugio alla Commissione eventuali variazioni dei dati contenuti nella relazione, quale presentata alla Commissione ai fini del riconoscimento il 25 luglio 2024, che possono incidere sull’accuratezza dei dati e di conseguenza sulle basi della presente decisione. La Commissione valuta le variazioni notificate per stabilire se la relazione contenga ancora i dati accurati alla base del suo riconoscimento.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa cessa di applicarsi il 29 ottobre 2029.
Fatto a Bruxelles, l’8 ottobre 2024 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen