Decisione (UE) 2024/2738 del Consiglio del 10 ottobre 2024 relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Repubblica d’Armenia competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, e l’articolo 85, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo1,
A norma dell’articolo 47, paragrafo 1, e dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio2, Eurojust può instaurare e mantenere una cooperazione con le autorità di paesi terzi sulla base di una strategia di cooperazione.
A norma dell’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1727, Eurojust può trasferire dati personali a un’autorità di un paese terzo a condizione che, tra l’altro, sia stato concluso tra l’Unione e tale paese terzo ai sensi dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) un accordo internazionale che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.
Conformemente alla decisione (UE) 2024/447 del Consiglio3, il 5 aprile 2024 è stato firmato l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Repubblica d’Armenia competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale («accordo»), fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
L’accordo consente il trasferimento di dati personali tra Eurojust e le autorità competenti della Repubblica d’Armenia, al fine di combattere le forme gravi di criminalità e il terrorismo e proteggere la sicurezza dell’Unione europea e dei suoi abitanti.
L’accordo garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali dell’Unione, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, riconosciuti, rispettivamente, agli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, l’accordo comprende garanzie sufficienti con riguardo alla tutela dei dati personali trasferiti da Eurojust ai sensi dell’accordo.
A norma dell’articolo 218, paragrafo 7, TFUE, è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione ad approvare a nome dell’Unione le modifiche degli allegati I, II e III dell’accordo, a stabilire le modalità dell’ulteriore uso e conservazione delle informazioni che sono state già scambiate tra le parti a norma dell’accordo e ad aggiornare le informazioni sul destinatario delle notifiche.
L’Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) 2018/1727 e partecipa pertanto all’adozione della presente decisione.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato il suo parere 52/2023 l’11 dicembre 2023.
È opportuno approvare l’accordo a nome dell’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Repubblica d’Armenia competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale della Repubblica d’Armenia («accordo») è approvato a nome dell’Unione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 29, paragrafo 2, dell’accordo4.
Art. 3
1. Ai fini dell’articolo 30, paragrafo 2, dell’accordo, la posizione da adottare, a nome dell’Unione, sulle modifiche degli allegati I, II e III dell’accordo è approvata dalla Commissione previa consultazione del Consiglio.
2. Ai fini dell’articolo 33, paragrafo 3, dell’accordo, la Commissione è autorizzata, previa consultazione del Consiglio, a stabilire le modalità dell’ulteriore uso e conservazione delle informazioni che sono state già scambiate prima della cessazione dell’accordo tra le parti a norma dell’accordo.
3. Ai fini dell’articolo 34, paragrafo 2, dell’accordo, la Commissione è autorizzata ad aggiornare le informazioni sul destinatario delle notifiche effettuate conformemente all’accordo previa consultazione del Consiglio.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2024 Per il Consiglio Il presidente Pintér S.