Decisione di esecuzione (UE) 2024/2662 della Commissione del 14 ottobre 2024 che istituisce un modulo standard di domanda per il documento di viaggio provvisorio dell’UE e che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2452
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio, del 18 giugno 2019, che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell’UE e abroga la decisione 96/409/PESC1, in particolare l’articolo 4, paragrafo 9, e l’articolo 9, paragrafo 1,
La direttiva (UE) 2019/997 disciplina le condizioni e la procedura per il rilascio ai cittadini non rappresentati in paesi terzi di un documento di viaggio provvisorio dell’UE («ETD UE») e stabilisce un modello uniforme per tale documento, costituito da un modulo uniforme ETD UE e da un adesivo uniforme ETD UE.
La decisione di esecuzione (UE) 2022/2452 della Commissione2 stabilisce prescrizioni tecniche complementari in relazione al formato, al modello e ai colori del modulo e dell’adesivo uniformi ETD UE, requisiti relativi al materiale e alle tecniche di stampa del modulo uniforme ETD UE e caratteristiche e requisiti di sicurezza, inclusi più efficaci dispositivi anti-contraffazione e anti-falsificazione.
Per facilitare lo scambio di informazioni sulle domande di rilascio di un ETD UE, è opportuno istituire un modulo standard di domanda per tale documento.
Conformemente all’articolo 4, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2019/997, è fatto obbligo al beneficiario di un ETD UE di restituire il documento all’arrivo a destinazione. Le informazioni sull’obbligo di restituire l’ETD UE devono, a norma dell’articolo 4, paragrafo 9, della stessa direttiva, essere incluse nel modulo standard di domanda di ETD UE.
Per fornire ai beneficiari dell’ETD UE le informazioni necessarie per poter restituire il documento all’autorità competente in linea con le informazioni fornite nel modulo standard di domanda di ETD UE, è necessario stabilire prescrizioni tecniche complementari relative al rilascio di tale documento. Tali prescrizioni dovrebbero prevedere che lo Stato membro di cittadinanza indichi allo Stato membro che presta assistenza dove deve essere restituito l’ETD UE, informazione che occorre poi fornire al beneficiario dell’ETD UE.
È inoltre necessario rivedere e aggiornare alcuni standard tecnici prescritti dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/2452. Nella parte I dell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2452 dovrebbe essere chiarito che, per evitare lacune nella comunicazione delle informazioni, tutti i moduli e adesivi uniformi ETD UE in bianco rubati o smarriti durante il processo di consegna devono essere segnalati alla banca dati dell’Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti dagli Stati membri che li hanno acquisiti.
Come parte III dell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2452 dovrebbero essere aggiunte norme sulla compilazione e sull’apposizione degli adesivi uniformi ETD UE, per garantire che le autorità degli Stati membri seguano regole comuni nella compilazione degli ETD UE, compresa la loro zona a lettura ottica.
Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/997, ciascuno Stato membro deve designare un organismo responsabile della realizzazione dei moduli e degli adesivi uniformi ETD UE. Lo stesso organismo può essere designato da più o tutti gli Stati membri. Attualmente gli Stati membri hanno designato tre diversi organismi. Onde evitare che agli ETD UE realizzati da diversi organismi designati dagli Stati membri sia attribuito lo stesso numero di documento, è necessario garantire che le sequenze numeriche siano differenziate a seconda degli organismi. È inoltre opportuno riservare una sequenza numerica per un eventuale uso futuro. Tali norme dovrebbero essere aggiunte come parte IV dell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2452.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2022/2452.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio3,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Il modulo standard di domanda per il documento di viaggio provvisorio dell’UE è stabilito all’allegato I.
2. Durante la consultazione prevista all’articolo 4 della direttiva (UE) 2019/997 prima del rilascio di un documento di viaggio provvisorio dell’UE, lo Stato membro che presta assistenza chiede allo Stato membro di cittadinanza di indicare a chi il richiedente, all’arrivo a destinazione, debba restituire il documento da emettere, ad esempio:
a) le autorità dello Stato membro di cittadinanza competenti per il rilascio di documenti di viaggio;
b) un’ambasciata o un consolato dello Stato membro di cittadinanza;
c) le guardie di frontiera dello Stato membro dell’UE di cittadinanza.
3. Lo Stato membro di cittadinanza fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 allo Stato membro che presta assistenza. Al momento del rilascio dell’ETD UE lo Stato membro che presta assistenza comunica tali informazioni al richiedente.
Art. 2
La decisione di esecuzione (UE) 2022/2452 è così modificata:
1) all’articolo 1 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «Le regole relative alla compilazione e all’apposizione degli adesivi uniformi ETD UE figurano nella parte III dell’allegato. Le regole relative ai vari organismi responsabili della realizzazione dei moduli e degli adesivi uniformi ETD UE figurano nella parte IV dell’allegato.»;
2) il punto 3.8 della parte I dell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2452 è sostituito dal testo di cui all’allegato II della presente decisione;
3) il testo di cui all’allegato III della presente decisione è aggiunto come parte III dell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2452;
4) il testo di cui all’allegato IV della presente decisione è aggiunto come parte IV dell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2452.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2024 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen