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Direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio del 18 giugno 2019 che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE e abroga la decisione 96/409/PESC

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo1,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

La cittadinanza dell'Unione è lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri. Essa conferisce ai cittadini dell'Unione il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di un altro Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato membro. La direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio2 conferisce efficacia a tale diritto stabilendo le misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati.

La direttiva (UE) 2015/637 assimila i documenti di viaggio provvisori a un tipo di assistenza consolare dovuta dalle ambasciate e dai consolati degli Stati membri ai cittadini dell'Unione non rappresentati. Il documento di viaggio provvisorio è un documento di sola andata che consente al titolare di rimpatriare o eccezionalmente di raggiungere un'altra destinazione, nell'eventualità che non disponga del suo regolare documento di viaggio, poiché per esempio smarrito o rubato. Un'altra destinazione potrebbe essere, fra l'altro, un paese limitrofo o un paese ugualmente vicino in cui lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato disponga di un'ambasciata o di un consolato.

La decisione 96/409/PESC dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio3 ha istituito un documento di viaggio provvisorio di modello uniforme, rilasciato dagli Stati membri ai cittadini dell'Unione nel territorio di paesi in cui lo Stato membro di cittadinanza di questi cittadini non dispone di rappresentanza diplomatica o consolare permanente. Occorre ora aggiornare le disposizioni della richiamata decisione e stabilire un modello moderno e più sicuro di documento di viaggio provvisorio dell'UE («ETD UE»). È opportuno assicurare coerenza tra le condizioni specifiche e la procedura di rilascio dell'ETD UE e le norme generali sulla tutela consolare dettate dalla direttiva (UE) 2015/637 in quanto questa si applica, compresa la procedura finanziaria ivi menzionata all'articolo 14, al rilascio dell'ETD UE ai cittadini non rappresentati. La presente direttiva dovrebbe prevedere norme supplementari da applicarsi contestualmente alle norme previste dalla direttiva (UE) 2015/637, ove necessario.

Su richiesta dell'interessato dovrebbe essere rilasciato un ETD UE a qualsiasi cittadino non rappresentato in un paese terzo il cui passaporto o documento di viaggio sia stato smarrito, rubato o distrutto, o non possa essere altrimenti ottenuto entro un lasso di tempo ragionevole, per esempio per i neonati nati durante il viaggio o per le persone i cui documenti siano scaduti e non possano essere facilmente sostituiti dallo Stato membro di cittadinanza. L'ETD UE dovrebbe essere rilasciato una volta che lo Stato membro che presta assistenza al cittadino non rappresentato abbia ricevuto conferma della sua cittadinanza e identità dallo Stato membro di cittadinanza.

Poiché la perdita del passaporto o documento di viaggio può causare gravi difficoltà ai cittadini non rappresentati nei paesi terzi, è necessario stabilire una procedura semplificata per la cooperazione e il coordinamento tra lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le consultazioni siano effettuate il più rapidamente possibile, di norma entro pochi giorni lavorativi. Al tempo stesso è necessario mantenere una flessibilità sufficiente in casi eccezionali. Solo in casi di estrema urgenza allo Stato membro che presta assistenza dovrebbe essere consentito di rilasciare un ETD UE senza previa consultazione dello Stato membro di cittadinanza. Prima di procedere, gli Stati membri dovrebbero di norma aver esaurito tutti i mezzi di comunicazione disponibili con lo Stato membro di cittadinanza. Per esempio, gli Stati membri dovrebbero prima tentare di trasmettere una parte delle informazioni pertinenti, come il nome, la cittadinanza e la data di nascita del richiedente. In tali situazioni lo Stato membro che presta assistenza dovrebbe informare lo Stato membro di cittadinanza quanto prima dell'assistenza concessa a suo nome e garantire che questo sia adeguatamente informato.

Per motivi di sicurezza i beneficiari dell'ETD UE dovrebbero restituire il documento provvisorio una volta giunti a destinazione, per esempio alle guardie di frontiera o alle autorità competenti per il rilascio dei passaporti. È poi opportuno che sia conservata una copia o una scansione dell'ETD UE presso l'autorità di rilascio dello Stato membro che presta assistenza e che una seconda copia o scansione sia inviata allo Stato membro di cittadinanza del beneficiario. È altresì opportuno che l'ETD UE, una volta restituito, e le copie conservate siano distrutti quanto prima possibile.

I cittadini non rappresentati dovrebbero poter chiedere un ETD UE all'ambasciata o al consolato di qualsiasi Stato membro. Come stipulato nella direttiva (UE) 2015/637, gli Stati membri hanno la possibilità di concludere accordi pratici sulla condivisione delle responsabilità di rilasciare un ETD UE a cittadini non rappresentati. Gli Stati membri che ricevono domande di ETD UE dovrebbero valutare caso per caso l'opportunità di rilasciare tale documento oppure di trasferire il caso all'ambasciata o al consolato designato quale competente in conformità di specifici accordi esistenti.

In linea con il suo obiettivo di documento di sola andata, l'ETD UE dovrebbe essere valido per il periodo necessario a compiere tale tragitto. Considerate le possibilità e la velocità dei viaggi moderni, la validità di un ETD UE non dovrebbe superare, salvo circostanze eccezionali, i 15 giorni di calendario.

Oltre al rilascio di un ETD UE a cittadini non rappresentati in paesi terzi, la presente direttiva non dovrebbe precludere agli Stati membri la possibilità di rilasciare un ETD UE in altre situazioni, tenuto conto della legislazione e della prassi nazionali. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter rilasciare un ETD UE ai loro stessi cittadini, ai cittadini dell'Unione non rappresentati all'interno del territorio degli Stati membri e a cittadini di un altro Stato membro rappresentato nel paese in cui cercano di ottenere un ETD UE. In tal caso è opportuno che gli Stati membri prendano le misure necessarie per evitare abusi e frodi. Tuttavia, gli Stati membri potrebbero anche decidere di non rilasciare un ETD UE in tali situazioni.

In conformità dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/637 e al fine di garantire l'efficacia del diritto sancito all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito all'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), e tenendo conto del diritto e della prassi nazionali, lo Stato membro che presta assistenza dovrebbe essere in grado di rilasciare un ETD UE ai familiari che non sono cittadini dell'Unione, che accompagnano cittadini dell'Unione, qualora detti familiari siano residenti legali in uno Stato membro, viste le particolari circostanze del singolo caso.

Oltre all'ETD UE, alcuni familiari che non sono cittadini dell'Unione potrebbero essere assoggettati all'obbligo di ottenere un visto per ritornare nel territorio dell'Unione. In conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4, i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono soltanto assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, conformemente al regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio5 o, se del caso, alla legislazione nazionale. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 della direttiva 2004/38/CE, in corso di validità, esonera detti familiari dal requisito di ottenere tale visto. Gli Stati membri devono concedere a dette persone ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari. Tali visti devono essere rilasciati il più presto possibile in base a una procedura accelerata e sono gratuiti.

L'ETD UE dovrebbe essere costituito da un modulo uniforme ETD UE e da un adesivo uniforme ETD UE. L'ETD UE dovrebbe contenere tutte le informazioni necessarie e soddisfare elevati requisiti tecnici, in particolare per quanto attiene alle garanzie contro la contraffazione e la falsificazione. Dovrebbe essere efficiente in termini di costi, idoneo all'uso in tutti gli Stati membri e presentare caratteristiche di sicurezza universalmente riconoscibili, visibili a occhio nudo.

Il modulo uniforme ETD UE dovrebbe comprendere pagine bianche cui poter apporre eventuali visti. Il modulo dovrebbe fungere da substrato per l'adesivo uniforme ETD UE in cui figurano le pertinenti informazioni sul beneficiario. L'adesivo uniforme ETD UE dovrebbe ricalcare il modello uniforme per i visti stabilito dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio6, e dovrebbe contenere analoghe caratteristiche di sicurezza. L'adesivo uniforme ETD UE dovrebbe essere compilato, usando le stesse stampanti dei visti, presso l'ambasciata o il consolato dello Stato membro che presta assistenza. In caso di forza maggiore tecnica, dovrebbe essere possibile compilare manualmente l'adesivo uniforme ETD UE. Per evitare rischi di minore accettazione e di sicurezza, la compilazione manuale dovrebbe essere quanto più limitata possibile e dovrebbe avere luogo solo se l'adesivo uniforme ETD UE compilato mediante stampante non può essere rilasciato entro un lasso di tempo ragionevole.

Onde aumentare la sicurezza e la velocità della procedura di rilascio, è opportuno rilevare l'immagine del volto del richiedente usata per l'ETD UE direttamente presso l'ambasciata o il consolato con una fotocamera digitale o mezzo equivalente. Solo nei casi in cui ciò non sia possibile, è consentito utilizzare una fotografia dopo che l'ambasciata o il consolato abbiano garantito che corrisponde alla persona del richiedente. La stessa immagine del volto o fotografia dovrebbe quindi essere trasferita allo Stato membro di cittadinanza per conferma dell'identità del richiedente.

È opportuno che la presente direttiva stabilisca prescrizioni che non dovrebbero restare segrete. Se del caso, potrebbe essere necessario integrare tali prescrizioni con prescrizioni complementari segrete per evitare contraffazioni e falsificazioni.

Affinché le informazioni sulle prescrizioni tecniche complementari non siano divulgate a più persone di quanto necessario, ciascuno Stato membro dovrebbe designare un organismo responsabile della realizzazione dei moduli e degli adesivi uniformi di ETD UE. A fini di efficienza, gli Stati membri sono incoraggiati a designare un unico organismo. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di cambiare l'organismo da essi designato, se necessario. Per motivi di sicurezza, ciascuno Stato membro dovrebbe comunicare il nome dell'organismo in questione alla Commissione e agli altri Stati membri.

Al fine di rispondere alla necessità di adeguare le prescrizioni del modulo e dell'adesivo uniformi ETD UE in seguito ai progressi tecnici, nonché di cambiare lo Stato membro responsabile della fornitura dei facsimile per la notifica del modello uniforme di ETD UE ai paesi terzi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio»7. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Consiglio riceve tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i suoi esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva riguardo alle prescrizioni tecniche e agli indicatori complementari per il monitoraggio dell'applicazione della direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio8.

Affinché cresca l'accettazione dell'ETD UE, le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi dovrebbero notificare alle autorità competenti di detti paesi il modello uniforme di ETD UE e tutte le successive modifiche, riferire in merito all'accettazione dell'ETD UE da parte dei paesi terzi e promuoverne l'uso. I facsimile a tal fine utilizzati dovrebbero essere forniti al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) da uno Stato membro con il sostegno della Commissione.

La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare disposizioni nazionali più favorevoli, purché con essa compatibili.

Al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nell'attuare la presente direttiva è opportuno applicare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio9. Il sistema ETD UE esige il trattamento dei dati personali necessari a verificare l'identità del richiedente, stampare l'adesivo uniforme ETD UE e agevolare il viaggio dell'interessato. È necessario specificare ulteriormente le garanzie applicabili ai dati personali trattati, quali il termine massimo di conservazione dei dati personali raccolti. Onde assicurare la riscossione dei diritti applicabili ed evitare eventuali abusi o altre attività fraudolente è necessario un termine massimo di conservazione di 180 giorni per lo Stato membro che presta assistenza e di due anni per lo Stato membro di cittadinanza. La cancellazione dei dati personali dei richiedenti non dovrebbe incidere sulla capacità degli Stati membri di monitorare l'applicazione della presente direttiva.

In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio», la Commissione dovrebbe valutare la presente direttiva in particolare sulla base di informazioni raccolte tramite specifici dispositivi di monitoraggio per stimare l'incidenza della stessa direttiva e l'esigenza di ulteriori interventi. Tale valutazione potrebbe anche tenere conto di futuri sviluppi tecnici che consentano l'introduzione di documenti di viaggio provvisori elettronici (eETD).

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire stabilire le misure necessarie per facilitare la tutela consolare dei cittadini non rappresentati mediante il rilascio di documenti di viaggio provvisori sicuri e ampiamente accettati, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della necessità di evitare la frammentazione e la conseguente minore accettazione dei documenti di viaggio provvisori rilasciati dagli Stati membri ai cittadini non rappresentati, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

La presente direttiva mira a promuovere la tutela consolare garantita dall'articolo 46 della Carta. Essa rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta, incluso il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati personali. La presente direttiva dovrebbe essere interpretata e applicata conformemente a tali diritti e principi.

È opportuno abrogare la decisione 96/409/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I. Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

La presente direttiva disciplina le condizioni e la procedura per il rilascio ai cittadini non rappresentati in paesi terzi di un documento di viaggio provvisorio dell'UE («ETD UE») e stabilisce un modello uniforme per tale documento.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

  1. 1) «cittadino non rappresentato»: qualsiasi cittadino avente la cittadinanza di uno Stato membro non rappresentato in un paese terzo di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2015/637;

  2. 2) «richiedente»: la persona che presenta domanda di ETD UE;

  3. 3) «beneficiario»: la persona cui è rilasciato l'ETD UE;

  4. 4) «Stato membro che presta assistenza»: lo Stato membro destinatario della domanda di ETD UE;

  5. 5) «Stato membro di cittadinanza»: lo Stato membro di cui il richiedente si dichiara cittadino;

  6. 6) «giorni lavorativi»: tutti i giorni eccetto i giorni festivi o i fine settimana osservati dall'autorità tenuta ad agire.

Capo II. Documento di viaggio provvisorio dell'ue

Art. 3 Documento di viaggio provvisorio dell'UE

1. Il documento di viaggio provvisorio dell'UE («ETD UE») è un documento di viaggio rilasciato da uno Stato membro a un cittadino non rappresentato in un paese terzo per un viaggio di sola andata nello Stato membro di cittadinanza o di residenza di quel cittadino, su richiesta di quest'ultimo, o eccezionalmente verso altra destinazione. Gli Stati membri possono altresì decidere di rilasciare un ETD UE ad altri beneficiari a norma dell'articolo 7.

2. Gli Stati membri rilasciano un ETD UE ai cittadini non rappresentati nei paesi terzi il cui passaporto o documento di viaggio sia stato smarrito, rubato o distrutto, o non possa essere altrimenti ottenuto entro un lasso di tempo ragionevole, secondo la procedura descritta all'articolo 4.

Art. 4 Procedura

1. Quando uno Stato membro riceve una domanda di ETD UE, esso consulta quanto prima, e non oltre due giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, lo Stato membro di cittadinanza conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/637 per verificare la cittadinanza e l'identità del richiedente.

2. Lo Stato membro che presta assistenza fornisce allo Stato membro di cittadinanza tutte le informazioni pertinenti, tra cui:

  1. a) cognome e nome/i del richiedente, cittadinanza, data di nascita e sesso;

  2. b) un'immagine del volto del richiedente rilevata dalle autorità dello Stato membro che presta assistenza al momento della domanda o, solo nei casi in cui ciò non sia possibile, una fotografia digitale o scansionata del richiedente, in base alle norme stabilite nella parte 3 del documento 9303 dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) sui documenti di viaggio a lettura ottica (Settima edizione, 2015) («documento ICAO 9303»);

  3. c) una copia o una scansione di tutti i mezzi di identificazione disponibili, quali la carta d'identità o la patente di guida, e, se disponibile, il tipo e numero del documento sostituito e il numero di registrazione nazionale o di sicurezza sociale.

3. Quanto prima e non oltre tre giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2, lo Stato membro di cittadinanza risponde alla consultazione conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/637 e conferma se il richiedente è suo cittadino. Se non è in grado di rispondere entro tre giorni lavorativi, lo Stato membro di cittadinanza ne informa, entro tale termine, lo Stato membro che presta assistenza e fornisce una stima del momento in cui dovrebbe pervenire la risposta. Lo Stato membro che presta assistenza ne informa opportunamente il richiedente. In caso di conferma della cittadinanza del richiedente, lo Stato membro che presta assistenza rilascia a quest'ultimo l'ETD UE quanto prima e non oltre due giorni lavorativi dal ricevimento della conferma.

4. Se lo Stato membro di cittadinanza si oppone al rilascio di un ETD UE a uno dei suoi cittadini, ne informa lo Stato membro che presta assistenza. In tal caso, l'ETD UE non è rilasciato e lo Stato membro di cittadinanza si assume la responsabilità di offrire tutela consolare al proprio cittadino conformemente ai suoi obblighi giuridici e alla prassi nazionale. Lo Stato membro che presta assistenza, in stretta consultazione con lo Stato membro di cittadinanza, ne informa opportunamente il richiedente.

5. In casi giustificati gli Stati membri possono disporre di termini più lunghi rispetto a quelli di cui ai paragrafi 1 e 3.

6. In casi di estrema urgenza lo Stato membro che presta assistenza può rilasciare un ETD UE senza previa consultazione dello Stato membro di cittadinanza. Prima di procedere, lo Stato membro che presta assistenza deve aver esaurito i mezzi di comunicazione disponibili con lo Stato membro di cittadinanza. Lo Stato membro che presta assistenza comunica quanto prima allo Stato membro di cittadinanza l'effettivo rilascio di un ETD UE e l'identità della persona cui è stato rilasciato. Tale comunicazione ricomprende tutti i dati figuranti nell'ETD UE.

7. L'autorità dello Stato membro che rilascia l'ETD UE conserva una copia o una scansione di ciascun documento rilasciato e ne invia una seconda copia o scansione allo Stato membro di cittadinanza del richiedente.

8. È fatto obbligo al beneficiario di un ETD UE di restituire il documento, che sia o meno scaduto, all'arrivo a destinazione.

9. La Commissione può adottare atti di esecuzione per istituire un modulo standard di domanda di ETD UE contenente informazioni sull'obbligo di restituire l'ETD UE all'arrivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Art. 5 Disposizioni finanziarie

1. Lo Stato membro che presta assistenza riscuote dal richiedente i diritti applicati ai propri cittadini per il rilascio dei documenti provvisori nazionali.

2. Lo Stato membro che presta assistenza può rinunciare alla riscossione di diritti in generale o in situazioni specifiche da esso stabilite.

3. Qualora non siano in grado di versare allo Stato membro che presta assistenza i diritti applicabili al momento della presentazione della domanda, i richiedenti si impegnano a rimborsare lo Stato membro di cittadinanza utilizzando il modulo standard di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2015/637. In tali casi si applicano l'articolo 14, paragrafo 2, e l'articolo 15 della direttiva (UE) 2015/637.

Art. 6 Validità

L'ETD UE ha una validità pari alla durata del viaggio per il quale è stato rilasciato. Rientrano nel calcolo di tale durata le soste notturne necessarie e il tempo richiesto per le coincidenze di trasporto. Il periodo di validità comprende una «franchigia» aggiuntiva di due giorni. Salvo circostanze eccezionali la validità di un ETD UE non può superare i 15 giorni di calendario.

Art. 7 Rilascio facoltativo di un ETD UE

1. Se il passaporto o il documento di viaggio del richiedente è stato smarrito, rubato o distrutto, o non può essere altrimenti ottenuto entro un lasso di tempo ragionevole, uno Stato membro può rilasciare un ETD UE:

  1. a) ai suoi stessi cittadini;

  2. b) ai cittadini dell'Unione non rappresentati all'interno del territorio degli Stati membri, inclusi i paesi e i territori d'oltremare di cui all'articolo 355, paragrafo 2, primo comma, TFUE;

  3. c) ai cittadini di un altro Stato membro che è rappresentato nel paese in cui cercano di ottenere un ETD UE e in cui esistono a tal fine accordi tra gli Stati membri interessati;

  4. d) ai familiari che non sono cittadini dell'Unione e che accompagnano cittadini dell'Unione non rappresentati in un paese terzo o cittadini dell'Unione di cui alle lettere a), b) o c), qualora detti familiari siano residenti legali in uno Stato membro, fatti salvi eventuali obblighi di visto applicabili;

  5. e) ad altre persone alle quali detto Stato membro o un altro Stato membro sono tenuti a fornire tutela a norma del diritto internazionale o nazionale e che sono residenti legali in uno Stato membro.

2. Qualora uno Stato membro rilasci un ETD UE in conformità:

  1. a) del paragrafo 1, lettere b) o c), la consultazione ai sensi dell'articolo 4 interessa lo Stato membro di cittadinanza dei cittadini dell'Unione;

  2. b) del paragrafo 1, lettera d), la consultazione ai sensi dell'articolo 4 interessa lo Stato membro di cittadinanza del cittadino dell'Unione accompagnato e, se necessario, lo Stato membro di residenza del familiare. In deroga all'articolo 4, paragrafo 6, nessun ETD UE è rilasciato senza previa consultazione dello Stato membro di cittadinanza del cittadino dell'Unione accompagnato e, se necessario, dello Stato membro di residenza del familiare;

  3. c) del paragrafo 1, lettera e), del presente articolo, la consultazione ai sensi dell'articolo 4 interessa lo Stato membro tenuto a fornire tutela al richiedente a norma del diritto internazionale o nazionale, che sarà il paese di destinazione indicato nell'ETD UE.

Capo III. Modello uniforme di etd ue

Art. 8 Modello uniforme di ETD UE

1. L'ETD UE è costituito da un modulo uniforme ETD UE e da un adesivo uniforme ETD UE. Tale modulo e tale adesivo sono conformi alle prescrizioni di cui agli allegati I e II e alle prescrizioni tecniche complementari definite ai sensi dell'articolo 9.

2. Al momento della compilazione dell'adesivo uniforme ETD UE, le sezioni di cui all'allegato II e la zona a lettura ottica sono completate in conformità del documento ICAO 9303.

3. Al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva, in particolare garantire l'esercizio del diritto alla tutela consolare sulla base di un modello di ETD UE moderno e sicuro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 11, per modificare gli allegati I e II e i riferimenti alle norme stabilite dall'ICAO di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), in seguito ai progressi tecnici.

4. Gli Stati membri possono aggiungere le necessarie menzioni nazionali nella sezione «annotazioni» dell'adesivo uniforme ETD UE di cui al punto 9 dell'allegato II. Tali menzioni nazionali non duplicano le sezioni di cui all'allegato II.

5.

Tutte le menzioni sull'adesivo uniforme ETD UE, compresa l'immagine del volto, sono stampate. Non sono ammesse modifiche manuali dell'adesivo uniforme ETD UE.

In via eccezionale, in caso di forza maggiore tecnica, è consentito compilare manualmente l'adesivo uniforme ETD UE e apporre una fotografia. In tali casi la fotografia reca una protezione supplementare contro la sostituzione. Non può essere apportata nessuna modifica all'adesivo uniforme ETD UE compilato manualmente.

6. Se viene rilevato un errore nell'adesivo uniforme ETD UE che non sia stato ancora apposto sul modulo uniforme ETD UE, l'adesivo uniforme ETD UE è invalidato e distrutto. Se viene rilevato un errore nell'adesivo uniforme ETD UE che sia stato già apposto sul modulo uniforme ETD UE, entrambi sono invalidati e distrutti, ed è realizzato un nuovo adesivo uniforme ETD UE.

7. L'adesivo uniforme ETD UE stampato e compilato in tutte le sue sezioni è apposto sul modulo uniforme ETD UE conformemente all'allegato I.

8. Gli Stati membri garantiscono lo stoccaggio in condizioni di sicurezza dei moduli e degli adesivi uniformi ETD UE vergini.

Art. 9 Prescrizioni tecniche complementari

1.

La Commissione adotta atti di esecuzione contenenti prescrizioni tecniche complementari per l'ETD UE in relazione a quanto segue:

  1. a) formato, modello e colori del modulo e dell'adesivo uniformi ETD UE;

  2. b) requisiti relativi al materiale e alle tecniche di stampa del modulo uniforme ETD UE;

  3. c) caratteristiche e requisiti di sicurezza, inclusi più efficaci dispositivi anti-contraffazione e anti-falsificazione;

  4. d) altre norme da osservare ai fini della compilazione e del rilascio dell'ETD UE.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

2. Può essere deciso che le prescrizioni tecniche complementari di cui al paragrafo 1 siano segrete e non pubblicabili. In questo caso sono comunicate esclusivamente agli organismi designati dagli Stati membri per la realizzazione dell'ETD UE e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.

Art. 10 Realizzazione dell'ETD UE

1. Ciascuno Stato membro designa un organismo responsabile della realizzazione dei moduli e degli adesivi uniformi ETD UE. Lo stesso organismo può essere designato da più o tutti gli Stati membri.

2. Ogni Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri il nome dell'organismo che realizza i propri moduli e adesivi uniformi ETD UE. Se uno Stato membro cambia l'organismo designato, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

Art. 11 Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 8, paragrafo 3, e 13, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal 10 luglio 2019.

3. La delega di potere di cui agli articoli 8, paragrafo 3, e 13, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio».

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà notifica al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 8, paragrafo 3, e d13, paragrafo 1, entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.

7. Il Parlamento europeo è informato dell'adozione degli atti delegati da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione mossa agli stessi o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio.