Decisione di esecuzione (PESC) 2024/2760 del Consiglio del 24 ottobre 2024 che attua la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina1, in particolare l’articolo 1 bis, paragrafo 11, secondo comma,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC.
Il 21 maggio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/14702. La decisione (PESC) 2024/1470 ha modificato la decisione 2014/512/PESC e ha stabilito un contributo finanziario che devono all’Unione i depositari centrali che detengono le riserve e le attività della Banca centrale della Russia con un valore complessivo di oltre 1 milione di EUR, pari al 99,7 % degli utili netti derivanti dalle entrate inattese e straordinarie ricavate da tali depositari dal 15 febbraio 2024 in conseguenza dell’attuazione di misure restrittive, in particolare del divieto di cui all’articolo 1 bis, paragrafo 4, della decisione 2014/512/PESC e all’articolo 5 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio3.
Il contributo finanziario introdotto mediante decisione (PESC) 2024/1470 deve essere diretto all’Ucraina, dal momento che la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina ha causato a quest’ultima danni enormi, con costi di ripresa e ricostruzione stimati a 452,8 miliardi di EUR al 31 dicembre 2023. Inoltre l’Ucraina ha perso l’accesso ai mercati finanziari internazionali e ha registrato un calo significativo delle entrate pubbliche, mentre la spesa pubblica è notevolmente aumentata. In tale contesto è possibile prevedere un fabbisogno sostanziale di finanziamenti per i prossimi anni.
Il 30 marzo 2023 il Fondo monetario internazionale (FMI) ha concordato con l’Ucraina un programma quadriennale di 15,6 miliardi di USD nell’ambito del meccanismo di finanziamento ampliato per sostenere la stabilità economica e finanziaria in un momento di incertezza eccezionalmente elevata, ripristinare la sostenibilità del debito e promuovere riforme a sostegno della ripresa dell’Ucraina nel periodo postbellico. Secondo le stime dell’FMI il deficit di finanziamento di base per il periodo di riferimento dell’FMI ammonta in totale a 121,9 miliardi di USD.
In considerazione del persistente livello di intensità della guerra e dei danni alle infrastrutture civili critiche dell’Ucraina provocati dall’aumento degli attacchi su larga scala da parte della Russia, l’Ucraina deve mobilitare notevoli risorse aggiuntive per le sue priorità di bilancio e di ripresa e ricostruzione a lungo termine. Poiché rimane un deficit residuo di finanziamento, superiore alle risorse già fornite dall’Unione, da altri donatori e istituzioni finanziarie internazionali, compreso l’FMI, l’Unione dovrebbe continuare a dare una risposta adeguata.
Nelle conclusioni del 27 giugno 2024 il Consiglio europeo ha ricordato le precedenti conclusioni sul proseguimento del sostegno all’indipendenza, alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale e ha ribadito il risoluto impegno dell’Unione europea a continuare a fornire all’Ucraina un sostegno politico, finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico. Ha invitato la Commissione, l’alto rappresentante e il Consiglio a portare avanti i lavori, affrontando nel contempo tutti i pertinenti aspetti giuridici e finanziari, al fine di fornire all’Ucraina finanziamenti aggiuntivi entro la fine dell’anno sotto forma di prestiti il cui servizio e rimborso sarà assicurato attraverso flussi futuri di entrate straordinarie. I fondi sono concepiti con l’obiettivo di raggiungere insieme ai partner del G7, come discusso dai leader del G7, circa 50 miliardi di EUR per sostenere le esigenze militari, di bilancio e di ricostruzione attuali e future dell’Ucraina. Il Consiglio europeo ha inoltre dichiarato che, fatto salvo il diritto dell’Unione, i beni della Russia dovrebbero rimanere bloccati fino a quando la Russia non avrà cessato la sua guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina e non l’avrà risarcita per i danni causati da tale guerra.
È stato pertanto istituito un meccanismo di cooperazione per i prestiti all’Ucraina mediante il regolamento (UE) 2024/2773 del Parlamento europeo e del Consiglio4, inteso a fornire all’Ucraina un sostegno finanziario a fondo perduto. Tale sostegno deve essere fornito per aiutare l’Ucraina a rimborsare un’assistenza macrofinanziaria eccezionale sotto forma di prestito che sarà concesso dall’Unione e ulteriori prestiti ammissibili concessi dai partner del G7 per sostenere il fabbisogno di bilancio dell’Ucraina.
Alla luce di tali sviluppi, è opportuno riesaminare l’assegnazione del contributo finanziario di cui all’articolo 1 bis, paragrafo 11, della decisione 2014/512/PESC. Tale riesame non incide in alcun modo sulla posizione di quegli Stati membri che si sono astenuti dal voto e hanno fatto una dichiarazione formale a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sull’Unione europea in occasione dell’adozione della decisione (PESC) 2024/1471 del Consiglio5.
Tale riesame dell’assegnazione del contributo finanziario dovrebbe rispecchiare le esigenze del meccanismo di cooperazione per i prestiti all’Ucraina attraverso l’aumento della percentuale assegnata ai programmi dell’Unione finanziati dal bilancio dell’Unione, tenendo nel contempo debitamente conto delle esigenze di assistenza militare dell’Ucraina.
L’assegnazione riesaminata del contributo finanziario dovrebbe applicarsi al secondo pagamento semestrale del contributo finanziario del 2025 e a tutti i pagamenti successivi.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
All’articolo 1 bis, paragrafo 11, primo comma, della decisione 2014/512/PESC, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) strumento europeo per la pace: 5 %; b) programmi finanziati dal bilancio dell’Unione: 95 %.».
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica al secondo pagamento semestrale del contributo finanziario del 2025 e a tutti i pagamenti successivi.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2024 Per il Consiglio Il presidente Bóka J.