Decisione (UE) 2024/2830 della Banca centrale europea del 29 ottobre 2024 che modifica la decisione (UE) 2022/911 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET-ECB (BCE/2022/22) (BCE/2024/30)
Testo vigente
IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo e il quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 3.1 e gli articoli 17, 22 e 23,
Il Consiglio direttivo ha adottato la decisione (UE) 2024/1209 della Banca centrale europea (BCE/2024/11)1 in data 16 aprile 2024 come unico atto giuridico recante disposizioni in materia di remunerazione dei depositi non collegati alla politica monetaria per rafforzare la trasparenza e la coerenza. I depositi non collegati alla politica monetaria comprendono anche alcuni depositi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea (BCE/2022/8)2 e della decisione (UE) 2022/911 della Banca centrale europea (BCE/2022/22)3.
In data 30 luglio 2024, il Consiglio direttivo ha adottato l’indirizzo (UE) 2024/2616 della Banca centrale europea (BCE/2024/20)4, che modifica l’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) sostituendo, tra l’altro, alcune disposizioni in materia di remunerazione di tale indirizzo con riferimenti alle pertinenti disposizioni della decisione (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11).
Di conseguenza, è opportuno sostituire anche alcune disposizioni in materia di remunerazione di cui all’indirizzo (UE) 2022/911 (BCE/2022/22) con riferimenti alle pertinenti disposizioni della decisione (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11).
Dato che la decisione (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11) e l’indirizzo (UE) 2024/2616 (BCE/2024/20) si applicheranno a partire dal 1o dicembre 2024, è opportuno che le disposizioni della presente decisione si applichino a partire dalla stessa data, per garantire la certezza del diritto.
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2022/911 (BCE/2022/22),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Modifica
L'articolo 12 dell’allegato I alla decisione (UE) 2022/911 (BCE/2022/22) è sostituito dal seguente: «Article 12 Remuneration of Accounts 1. MCAs, DCAs and sub-accounts shall be remunerated at the rate set out in Article 2(3), point (b), of Decision (EU) 2024/1209 of the European Central Bank (ECB/2024/11)*. 2. Overnight balances held on a TIPS AS technical account or on an RTGS AS technical account for AS settlement procedure D, and guarantee funds held by EEA financial market infrastructures, including those held on an AS guarantee fund account, shall be remunerated at the rate set out in Article 2(3), point (c), of Decision (EU) 2024/1209 (ECB/2024/11).5
Art. 2 Entrata in vigore
1. La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Si applica a decorrere dal 1o dicembre 2024.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 ottobre 2024 La presidente della BCE Christine Lagarde