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Decisione (UE) 2024/2869 del Consiglio del 5 novembre 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato per l’energia istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, in riferimento all’istituzione di un gruppo di lavoro sulla sicurezza dell’approvvigionamento

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

Il 29 aprile 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/6891 relativa alla conclusione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra2 («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»). L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è entrato in vigore il 1o maggio 2021.

L’articolo 8, paragrafo 1, lettera l), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ha istituito il comitato specializzato per l’energia. Le sue competenze sono stabilite all’articolo 8, paragrafo 4, di detto accordo.

L’articolo 8, paragrafo 4, lettera f), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione conferisce al comitato specializzato per l’energia il potere di istituire, sorvegliare, coordinare e sciogliere i gruppi di lavoro. In applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i gruppi di lavoro istituiti devono, sotto la supervisione di un comitato, assistere tale comitato nell’assolvimento dei suoi compiti, in particolare ne preparano i lavori e svolgono i compiti da quello assegnati. In applicazione dell’articolo 9, paragrafo 4, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. i gruppi di lavoro devono stabilire il rispettivo regolamento interno e il calendario e l’ordine del giorno delle riunioni di comune accordo.

È opportuno che il comitato specializzato per l’energia istituisca, conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, lettera f), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, un gruppo di lavoro sulla sicurezza dell’approvvigionamento che operi sotto la sua supervisione. Il gruppo di lavoro sulla sicurezza dell’approvvigionamento dovrebbe stabilire il proprio regolamento interno conformemente alla decisione (UE) 2023/2193 del Consiglio3 e dovrebbe riferire periodicamente in merito alle proprie attività al comitato specializzato per l’energia.

Il gruppo di lavoro sulla sicurezza dell’approvvigionamento dovrebbe rafforzare la cooperazione tra l’Unione e il Regno Unito nel settore della sicurezza dell’approvvigionamento. Dovrebbe fungere da sede di collaborazione, scambio di informazioni, discussione su aspetti tecnici e consultazione reciproca. Fatta eccezione per il proprio regolamento interno, il gruppo di lavoro sulla sicurezza dell’approvvigionamento non è finalizzato all’adozione di atti o misure aventi effetti giuridici.

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato specializzato per l’energia, poiché la decisione del comitato specializzato per l’energia vincolerà l’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato specializzato per l’energia, istituito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera l), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, figura nel progetto di decisione del comitato specializzato per l’energia accluso alla presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2024 Per il Consiglio Il presidente Varga M.