Decisione (PESC) 2024/2880 del Consiglio del 18 novembre 2024 che modifica la decisione (PESC) 2022/2354, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno dello schieramento delle forze di difesa ruandesi in Mozambico
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 1o dicembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/23541, che istituisce una misura di assistenza con un importo di riferimento finanziario pari a 20000000 EUR destinato a sostenere la prosecuzione dello schieramento delle unità delle forze di difesa ruandesi nella provincia settentrionale di Cabo Delgado, in Mozambico, al fine di ampliare, proteggere e mantenere i vantaggi territoriali e tattici conseguiti finora. Ciò dovrebbe garantire la sicurezza e la protezione della popolazione civile nelle province settentrionali del Mozambico e facilitare il ritorno delle autorità di contrasto e di altre strutture statali responsabili che forniscano servizi a beneficio della popolazione.
Tale importo di riferimento finanziario ha consentito all’Unione di contribuire a sostenere lo schieramento delle forze di difesa ruandesi in Mozambico per un periodo di dodici mesi.
L’11 settembre 2023 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha ricevuto una richiesta dalla Repubblica del Ruanda affinché l’Unione continui ad assistere lo schieramento delle forze di difesa ruandesi in Mozambico.
Per rispondere a tale richiesta, l’importo di riferimento finanziario dovrebbe essere aumentato di 20000000 EUR e la durata della misura di assistenza dovrebbe essere aumentata di sedici mesi.
È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/2354,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Modifiche della decisione (PESC) 2022/2354
La decisione (PESC) 2022/2354 è così modificata:
1) l’articolo 1, paragrafo 4, è sostituito dal seguente: «4. La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione del contratto tra l’amministratore delle misure di assistenza che agisce come ordinatore e l’entità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione, conformemente all’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della decisione (PESC) 2021/509.» ;
2) l’articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 40000000 EUR.» ;
3) all’articolo 3, il paragrafo 2, lettera g), e il paragrafo 4 sono soppressi.
Art. 2 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2024 Per il Consiglio Il presidente J. Borrell Fontelles