Decisione di esecuzione (UE) 2024/2924 della Commissione del 27 novembre 2024 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2895 della Commissione per quanto riguarda l’elenco delle isole e dei porti di cui all’articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio1, in particolare l’articolo 12, paragrafo 3 -quinquies,
Per garantire la connettività di determinate isole, l’articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, della direttiva 2003/87/CE prevede una deroga temporanea all’obbligo di restituzione delle quote in relazione ad alcuni porti situati su isole sprovviste di un collegamento stradale o ferroviario con la terraferma e con una popolazione inferiore a 200000 residenti permanenti.
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/2895 della Commissione2 stila l’elenco delle isole e dei porti di cui all’articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE.
Dopo l’inizio del periodo di riferimento dell’anno 2024, la Danimarca e la Grecia hanno presentato richieste di inclusione nell’elenco di porti e isole supplementari interessati dalla deroga temporanea in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, della direttiva 2003/87/CE.
Per semplificare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra e per garantire il funzionamento efficace del sistema per lo scambio di quote di emissioni all’interno dell’Unione, come pure la prevedibilità, è opportuno che la presente decisione si applichi dalla data d’inizio del periodo di riferimento successivo.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/2895,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/2895 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2025.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2024 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen