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Decisione delegata (UE) 2025/318 della Commissione del 27 novembre 2024 relativa all’inclusione unilaterale, da parte della Svezia, di settori nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’Unione per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori a norma dell’articolo 30 undecies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio1, in particolare l’articolo 30 undecies,

L’articolo 30 undecies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio consente agli Stati membri, a partire dal 2027, di estendere unilateralmente a settori non elencati nell’allegato III della direttiva l’applicazione del nuovo sistema per lo scambio di quote di emissioni nell’Unione («EU ETS») per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori.

Nell’avvalersi di tale possibilità, gli Stati membri devono tenere conto in particolare degli effetti sul mercato interno, delle potenziali distorsioni della concorrenza, dell’integrità ambientale del sistema per lo scambio di quote di emissioni e dell’affidabilità del sistema di monitoraggio e comunicazione previsto.

Il 19 luglio 2024 la Svezia ha notificato la richiesta di estendere l’ambito di applicazione dell’EU ETS per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori a una serie di settori non ancora contemplati dall’allegato III né dai capi II e III della direttiva 2003/87/CE.

Le autorità svedesi hanno spiegato che l’inclusione di altri settori si traduce in una fissazione più uniforme del prezzo del biossido di carbonio e in una transizione climatica più efficace sotto il profilo dei costi, rafforzando ulteriormente l’integrità ambientale dell’ETS 2. Inoltre, l’estensione unilaterale ridurrebbe gli oneri amministrativi e agevolerebbe le procedure di comunicazione e monitoraggio per i soggetti regolamentati e l’autorità nazionale competente.

La Commissione è del parere che estendere l’ambito di applicazione dell’EU ETS oltre le attività elencate all’allegato III della direttiva 2003/87/CE, come richiesto dalla Svezia, apporterebbe effettivamente benefici ambientali e produrrebbe una semplificazione amministrativa per i fornitori di combustibili che operano in qualità di soggetti regolamentati in Svezia.

Sulla base del riesame dei dati sulle emissioni di gas a effetto serra per gli anni 2016, 2017 e 2018, effettuato nel 2020, a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio2, il quantitativo medio di emissioni totali corrispondente ai settori oggetto della richiesta di estensione unilaterale della Svezia è pari a 1680358 t CO2. Tale quantitativo servirà da base per il calcolo del quantitativo futuro di quote supplementari da rilasciare a partire dal 2027.

La Commissione ha valutato le metodologie di comunicazione e monitoraggio previste dalla Svezia e ha concluso che sono affidabili e conformi ai requisiti di cui all’articolo 30 undecies della direttiva 2003/87/CE.

Il sistema delle accise in vigore in Svezia, in particolare le infrastrutture di distribuzione, non consente di fatto ai soggetti regolamentati di differenziare tra l’uso finale dei combustibili nei settori già contemplati dall’allegato III della direttiva 2003/87/CE e quelli interessati dall’estensione dell’ambito di applicazione. Per agevolare un processo di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni efficace sotto il profilo dei costi e ridurre gli oneri amministrativi legati all’ambito di applicazione nelle comunicazioni annuali delle emissioni e nei piani di monitoraggio, i soggetti regolamentati non dovrebbero essere tenuti a comunicare separatamente le emissioni nei nuovi settori post-estensione e quelle nei settori già contemplati dall’allegato III della direttiva 2003/87/CE.

Per rispettare il regolare ciclo annuale di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni del nuovo EU ETS per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori, è opportuno che i soggetti regolamentati comunichino le emissioni verificate che rientrano nell’ambito di applicazione esteso a partire dal 1o gennaio 2025, conformemente all’articolo 30 septies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Ambito di applicazione dell’approvazione di un’estensione unilaterale

L’estensione, in Svezia, dell’attività di cui all’allegato III della direttiva 2003/87/CE ai settori elencati nell’allegato della presente decisione è approvata alle condizioni indicate all’articolo 3.

Art. 2 Autorizzazione al rilascio di quote supplementari

Le quote supplementari sono rilasciate nel 2027 sulla base del quantitativo medio di emissioni totali, pari a 1680358 t CO2, comunicato dalla Svezia per i settori elencati nell’allegato della presente decisione per gli anni 2016, 2017 e 2018, conformemente all’articolo 30 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.

Art. 3 Obblighi di monitoraggio e comunicazione

La Svezia provvede affinché, a norma dell’articolo 30 septies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, ciascun soggetto regolamentato monitori e comunichi all’autorità competente, per ogni anno civile, le emissioni corrispondenti alle quantità di combustibili immessi in consumo nei settori elencati nell’allegato della presente decisione che sono state generate a decorrere dal 1o gennaio 2025.

Art. 4 Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2024 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen