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Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

visto il parere del Comitato delle regioni2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,

Nelle conclusioni del 23 e 24 ottobre 2014 sul quadro per le politiche dell’energia e del clima all’orizzonte 2030 il Consiglio europeo ha sancito un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori economici dell’Unione di almeno il 40 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e tale obiettivo è stato riaffermato nelle conclusioni del Consiglio europeo del 17 e 18 marzo 2016.

Nelle conclusioni del 23 e 24 ottobre 2014 il Consiglio europeo ha affermato che l’obiettivo di riduzione delle emissioni di almeno il 40 % dovrebbe essere raggiunto collettivamente dall’Unione nel modo più efficace possibile sotto il profilo dei costi, mediante riduzioni nel sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea («EU ETS») di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4 e nei settori non ETS, in misura pari, rispettivamente, al 43 % e al 30 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005. È opportuno che tutti i settori dell’economia contribuiscano a realizzare tali riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e che tutti gli Stati membri partecipino a questo sforzo in uno spirito di equilibrio fra equità e solidarietà. Si dovrebbe proseguire con la metodologia di fissazione degli obiettivi di riduzione nazionali per i settori non ETS, con tutti gli elementi applicati nella decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5, fino al 2030, ripartendo lo sforzo in base al prodotto interno lordo (PIL) pro capite. Tutti gli Stati membri dovrebbero contribuire alla riduzione globale dell’Unione nel 2030 con obiettivi compresi fra lo 0 % e il – 40 % rispetto al 2005. È opportuno che gli obiettivi nazionali per gli Stati membri con un PIL pro capite superiore alla media dell’Unione siano adeguati di conseguenza affinché il principio dell’efficacia rispetto ai costi sia applicato in modo equo ed equilibrato. Il conseguimento di queste riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbe incentivare l’efficienza e l’innovazione nell’economia dell’Unione, in special modo promuovendo miglioramenti nell’edilizia, nell’agricoltura, nella gestione dei rifiuti e nei trasporti, nella misura in cui rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

Il presente regolamento è uno degli strumenti di attuazione degli impegni assunti dall’Unione nell’ambito dell’accordo di Parigi6, adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («UNFCCC»). L’accordo di Parigi è stato concluso, a nome dell’Unione, il 5 ottobre 2016 mediante decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio7. L’impegno dell’Unione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell’economia era contenuto nel contributo, stabilito a livello nazionale, presentato il 6 marzo 2015 al segretariato dell’UNFCCC dall’Unione e dai suoi Stati membri in vista dell’accordo di Parigi. L’accordo di Parigi è entrato in vigore il 4 novembre 2016 e sostituisce l’approccio adottato nell’ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che non sarà più applicato dopo il 2020.

L’accordo di Parigi stabilisce, tra l’altro, un obiettivo a lungo termine in linea con l’obiettivo di mantenere l’aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di continuare ad adoperarsi per mantenerlo al di sotto di 1,5 °C rispetto ai medesimi. Mette in rilievo anche l’importanza di adattarsi agli effetti negativi del cambiamento climatico e di rendere i flussi finanziari coerenti con un percorso che mira a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici. L’accordo di Parigi esorta anche a raggiungere un equilibrio fra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo e invita le parti ad agire per conservare e migliorare, ove opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra, comprese le foreste.

Nelle conclusioni del 29 e 30 ottobre 2009 il Consiglio europeo ha sostenuto l’obiettivo dell’Unione di ridurre, entro il 2050, le emissioni di gas a effetto serra dell’80-95 % rispetto ai livelli del 1990, nel contesto della riduzione delle emissioni che, secondo il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC), i paesi sviluppati dovrebbero realizzare collettivamente.

I contributi determinati a livello nazionale delle parti dell’accordo di Parigi devono tradurre la più alta ambizione possibile e tracciare una progressione nel tempo. Le parti dell’accordo di Parigi dovrebbero inoltre adoperarsi per formulare e comunicare la messa a punto di strategie di sviluppo a lungo termine a basse emissioni di gas a effetto serra, tenendo presenti gli obiettivi dell’accordo stesso. Nelle conclusioni del 13 ottobre 2017 il Consiglio riconosce l’importanza degli obiettivi a lungo termine e dei cicli di revisione quinquennali nell’attuazione dell’accordo di Parigi ed evidenzia l’importanza di strategie di sviluppo di lungo periodo a basse emissioni di gas a effetto serra quali strumento politico per sviluppare percorsi affidabili e i cambiamenti politici a lungo termine necessari per conseguire gli obiettivi dell’accordo di Parigi.

Per realizzare la transizione verso l’energia pulita occorre modificare i comportamenti d’investimento e offrire nuovi incentivi nell’intero spettro delle politiche. Per l’Unione è di primaria importanza la creazione di un’Unione dell’energia resiliente capace di garantire un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi ragionevoli ai suoi cittadini. Per raggiungere tale obiettivo è necessario proseguire con azioni ambiziose per il clima mediante il presente regolamento e compiere progressi riguardo ad altri aspetti dell’Unione dell’energia, come indicato nella comunicazione della Commissione, del 25 febbraio 2015, intitolata «Una strategia quadro per un’Unione dell’energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici».

Una serie di misure dell’Unione rafforza la capacità degli Stati membri di rispettare gli impegni assunti sul fronte del clima ed è determinante per conseguire le necessarie riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra nei settori disciplinati dal presente regolamento. Tali misure ricomprendono l’adozione di norme in materia di gas fluorurati a effetto serra, riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli stradali, prestazione energetica degli edifici, fonti rinnovabili di energia, efficienza energetica ed economia circolare, nonché la messa a punto di strumenti di finanziamento dell’Unione destinati a investimenti nel settore del clima.

Nelle conclusioni del 19 e 20 marzo 2015 il Consiglio europeo ha affermato che l’Unione è impegnata a costruire un’Unione dell’energia con politiche lungimiranti in materia di clima sulla base della strategia quadro della Commissione, le cui cinque dimensioni sono strettamente interrelate e si rafforzano reciprocamente. La moderazione della domanda di energia è una delle cinque dimensioni di tale strategia dell’Unione dell’energia. Il miglioramento dell’efficienza energetica può consentire riduzioni rilevanti delle emissioni di gas a effetto serra. Può inoltre andare a beneficio dell’ambiente e della salute, migliorare la sicurezza energetica, diminuire i costi energetici a carico delle famiglie e delle imprese, concorrere ad alleviare la precarietà energetica e determinare un aumento dei posti di lavoro e dell’attività in tutti i settori dell’economia. Le misure che contribuiscono a diffondere maggiormente le tecnologie di risparmio energetico negli edifici, nell’industria e nei trasporti potrebbero costituire un modo efficiente sotto il profilo dei costi per aiutare gli Stati membri a conseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento.

L’uso e lo sviluppo di prassi e tecnologie sostenibili e innovative può rafforzare il ruolo del settore agricolo in relazione alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento a essi, in particolare riducendo le emissioni di gas a effetto serra e mantenendo e migliorando i pozzi e le riserve di carbonio. Al fine di ridurre l’impronta di carbonio ed ecologica del settore agricolo, pur mantenendone la produttività, la capacità di rigenerazione e la vitalità, è importante potenziare l’azione di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento a essi, nonché il finanziamento della ricerca per lo sviluppo di prassi e tecnologie sostenibili e innovative e i relativi investimenti.

Il settore agricolo esercita un impatto diretto e significativo sulla biodiversità e gli ecosistemi. Per tale motivo, è importante garantire la coerenza fra l’obiettivo del presente regolamento e altri obiettivi e politiche dell’Unione, come la politica agricola comune e gli obiettivi connessi alla strategia sulla biodiversità, alla strategia forestale e alla strategia sull’economia circolare.

Il settore dei trasporti rappresenta quasi un quarto delle emissioni di gas a effetto serra dell’Unione. È pertanto importante ridurre le emissioni di gas a effetto serra e i rischi connessi alla dipendenza da combustibili fossili nel settore dei trasporti attraverso un approccio globale che promuova, anche successivamente al 2020, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l’efficienza energetica nei trasporti, i trasporti elettrici, il passaggio a modalità di trasporto più sostenibili e le fonti energetiche rinnovabili sostenibili nei trasporti. Il passaggio a una mobilità a basse emissioni nell’ambito della più ampia transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile può essere agevolato mediante l’introduzione di condizioni favorevoli e forti incentivi, nonché mediante strategie a lungo termine che possano rafforzare gli investimenti.

L’impatto delle politiche e misure dell’Unione e nazionali che attuano il presente regolamento dovrebbe essere valutato in linea con gli obblighi di monitoraggio e comunicazione di cui al regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio8.

Fatti salvi i poteri dell’autorità di bilancio, la metodologia di integrazione attuata nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 dovrebbe, ove opportuno, essere proseguita e migliorata, al fine di rispondere alle sfide e al fabbisogno di investimenti connessi all’azione per il clima a partire dal 2021. I finanziamenti dell’Unione dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi del quadro 2030 per le politiche dell’energia e del clima e gli obiettivi a lungo termine formulati nell’accordo di Parigi, al fine di garantire l’efficacia della spesa pubblica. La Commissione dovrebbe preparare una relazione sull’impatto del finanziamento dell’Unione concesso a titolo del bilancio dell’Unione o di altre fonti ai sensi del diritto dell’Unione sulle emissioni di gas a effetto serra nei settori di cui al presente regolamento o alla direttiva 2003/87/CE.

È opportuno che il presente regolamento si applichi alle emissioni di gas a effetto serra delle categorie di fonti individuate dall’IPCC, vale a dire energia, processi industriali e uso dei prodotti, agricoltura e rifiuti, determinate ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013, fatta eccezione per le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE.

I dati attualmente contenuti negli inventari nazionali dei gas a effetto serra, nei registri nazionali e nel registro dell’Unione non sono sufficienti a determinare, a livello di singolo Stato membro, le emissioni di CO2 prodotte dal settore del trasporto aereo a livello nazionale che non sono disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE. Nell’adottare gli obblighi di comunicazione, l’Unione non dovrebbe imporre agli Stati membri o alle piccole e medie imprese (PMI) oneri sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti. Poiché le emissioni di CO2 prodotte dai voli che non sono disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE costituiscono soltanto un’esigua parte delle emissioni totali di gas a effetto serra, la loro subordinazione a obblighi di comunicazione sarebbe ingiustificatamente onerosa alla luce degli attuali obblighi imposti al settore in generale dalla direttiva 2003/87/CE. È pertanto opportuno che ai fini del presente regolamento le emissioni di CO2 risultanti da fonti di categoria IPCC «1.A.3.A trasporto aereo» siano considerate pari a zero.

È opportuno che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che ciascuno Stato membro deve effettuare per raggiungere il livello stabilito per il 2030 sia determinata in relazione al rispettivo livello di emissioni riesaminate di gas a effetto serra del 2005 contemplate dal presente regolamento, tranne le emissioni di gas a effetto serra verificate che siano prodotte da impianti in esercizio nel 2005 e inclusi nell’EU ETS solo successivamente. Le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo dal 2021 al 2030 dovrebbero essere determinate sulla base dei dati presentati dagli Stati membri e riesaminati dalla Commissione.

L’approccio adottato nella decisione n. 406/2009/CE, che fissa limiti nazionali annuali vincolanti, dovrebbe continuare a essere utilizzato nel periodo 2021-2030. Le norme relative alla determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro, quali definite nel presente regolamento, dovrebbero seguire la stessa metodologia prevista per gli Stati membri con limiti negativi a norma della suddetta decisione, ma impostando una traiettoria che inizia a cinque dodicesimi del periodo intercorrente fra il 2019 e il 2020 oppure nel 2020 con un livello pari alle medie delle emissioni di gas serra nel periodo 2016-2018 e termina con il limite previsto al 2030 per ciascuno Stato membro. Per garantire contributi appropriati all’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell’Unione per il periodo 2021-2030, la data di inizio della traiettoria dovrebbe essere stabilita per ciascuno Stato membro avendo a riferimento quella, tra tali date, che comporti un’assegnazione inferiore. Dovrebbe essere previsto un adeguamento dell’assegnazione annuale di emissioni relativa al 2021 per gli Stati membri che presentino un limite positivo a norma della decisione n. 406/2009/CE e, allo stesso tempo, un aumento delle assegnazioni annuali di emissioni tra il 2017 e il 2020 stabilito ai sensi della decisione 2013/162/UE della Commissione9 e della decisione di esecuzione 2013/634/UE della Commissione10, per rispecchiare la capacità di aumento delle emissioni di gas a effetto serra in quel periodo. È opportuno prevedere un adeguamento aggiuntivo per taluni Stati membri a riconoscimento della situazione eccezionale in cui si trovano, avendo un limite positivo a norma della decisione n. 406/2009/CE e presentando, allo stesso tempo, o le più basse emissioni di gas a effetto serra pro capite a norma di tale decisione o la quota più bassa di emissioni di gas a effetto serra da settori non disciplinati da tale decisione rispetto alle loro emissioni di gas a effetto serra totali. Detto adeguamento aggiuntivo dovrebbe coprire soltanto parte delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra necessarie nel periodo compreso dal 2021 e il 2029 per mantenere gli incentivi per le riduzioni aggiuntive delle emissioni di gas a effetto serra e non incidere sul raggiungimento dell’obiettivo per il 2030, tenendo conto dell’uso di altri adeguamenti e flessibilità di cui al presente regolamento.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni del presente regolamento riguardanti la fissazione delle assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio11.

Nelle conclusioni del 23 e 24 ottobre 2014 il Consiglio europeo ha dichiarato che la disponibilità e l’impiego degli attuali strumenti di flessibilità nei settori non ETS dovrebbero essere rafforzati in misura significativa per garantire l’efficacia, in termini di costi, dello sforzo collettivo dell’Unione e la convergenza delle emissioni di gas a effetto serra pro capite entro il 2030. Per potenziare l’efficacia globale della riduzione totale delle emissioni rispetto ai costi, gli Stati membri dovrebbero poter accumulare e prendere a prestito parte delle loro assegnazioni annuali di emissioni. Dovrebbero inoltre essere in grado di trasferire ad altri Stati membri parte della loro assegnazione annuale di emissioni. È opportuno garantire che tali trasferimenti siano effettuati in condizioni di trasparenza e che siano eseguiti con modalità reciprocamente concordate, come la vendita all’asta, il ricorso a intermediari del mercato operanti a titolo di agenti o con accordi bilaterali. Qualsiasi trasferimento di questo tipo potrebbe essere il risultato di un progetto o di un programma di mitigazione dei gas serra effettuato nello Stato membro venditore e finanziato dallo Stato membro ricevente. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere in grado di promuovere la costituzione di partenariati pubblico-privato per progetti di cui all’articolo 24 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.

Dovrebbe essere introdotto uno strumento di flessibilità una tantum con cui agevolare il conseguimento degli obiettivi per gli Stati membri aventi obiettivi nazionali di riduzione notevolmente superiori sia alla media dell’Unione sia al loro potenziale di riduzione, in termini di costi, realizzabile in modo efficace in termini di costi, nonché per gli Stati membri che nel 2013 non hanno assegnato quote gratuite EU ETS agli impianti industriali. Al fine di salvaguardare l’obiettivo della riserva stabilizzatrice del mercato prevista dalla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio12 di affrontare gli squilibri strutturali tra domanda e offerta nell’EU ETS, le quote EU ETS prese in considerazione per lo strumento di flessibilità una tantum dovrebbero essere considerate come quote EU ETS in circolazione al momento di determinare il numero totale di quote EU ETS in circolazione in un dato anno. Nella prima revisione prevista dalla suddetta decisione la Commissione dovrebbe valutare se mantenere tale contabilizzazione come quote EU ETS in circolazione.

Il regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio13 stabilisce le norme di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti dei gas a effetto serra derivanti dall’uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura («LULUCF»). Le attività che rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento non dovrebbero essere oggetto del presente regolamento. Tuttavia, dato che il risultato ambientale di cui al presente regolamento, ossia la riduzione dei livelli di emissioni di gas a effetto serra, varia se si tiene conto, fino a una quantità pari alla somma del loro totale netto, degli assorbimenti e delle emissioni risultanti da terreni imboschiti, da terreni disboscati, da terre coltivate gestite, da pascoli gestiti e, a determinate condizioni, da terreni forestali gestiti, nonché, ove reso obbligatorio dal regolamento (UE) 2018/841 , da zone umide gestite, come definiti in tale regolamento, si dovrebbe offrire agli Stati membri un’ulteriore possibilità di onorare i propri impegni, se necessario, introducendo uno strumento di flessibilità LULUCF che consenta di tenere conto della quantità massima di 280 milioni di tonnellate di CO2 equivalente di tali assorbimenti, suddivisa tra gli Stati membri. Tale importo totale e la sua ripartizione tra gli Stati membri dovrebbero tener conto del potenziale di mitigazione ridotto del settore agricolo e della destinazione dei suoli, nonché di un contributo appropriato di tale settore alla mitigazione e al sequestro dei gas a effetto serra. Oltre a ciò, l’eliminazione volontaria di assegnazioni annuali di emissioni ai sensi del presente regolamento dovrebbe consentire che tali quantitativi siano presi in considerazione in sede di valutazione della conformità degli Stati membri agli obblighi di cui al regolamento (UE) 2018/841.

Il 30 novembre 2016 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell’Unione dell’energia («proposta sulla governance») in base a cui gli Stati membri sono tenuti a redigere piani nazionali integrati per l’energia e il clima nel contesto della pianificazione strategica in entrambi questi settori per tutte e cinque le dimensioni fondamentali dell’Unione dell’energia. In base alla proposta sulla governance, i piani nazionali per il periodo 2021-2030 devono svolgere un ruolo fondamentale nella pianificazione, da parte degli Stati membri, del loro rispetto del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/841 . A tal fine, gli Stati membri devono definire le politiche e le misure per soddisfare gli obblighi di cui al presente regolamento e al regolamento (UE) 2018/841, nella prospettiva dell’obiettivo a lungo termine di trovare un equilibrio fra emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra in linea con l’accordo di Parigi. Tali piani devono anche contenere una valutazione degli impatti delle politiche e delle misure pianificate per conseguire gli obiettivi. In base alla proposta sulla governance, la Commissione dovrebbe poter indicare nelle proprie raccomandazioni sui progetti di piani nazionali l’adeguatezza del livello di ambizione e della successiva attuazione delle politiche e delle misure. Il possibile utilizzo della flessibilità LULUCF per conformarsi al presente regolamento dovrebbe essere preso in considerazione al momento di elaborare detti piani.

Il compito dell’Agenzia europea dell’ambiente è quello di promuovere lo sviluppo sostenibile e contribuire a un miglioramento significativo e misurabile dell’ambiente, fornendo informazioni tempestive, mirate, pertinenti e attendibili ai responsabili delle politiche, alle istituzioni pubbliche e ai cittadini. L’Agenzia europea dell’ambiente dovrebbe assistere la Commissione, laddove necessario, in linea con il programma di lavoro annuale dell’Agenzia.

Qualsiasi adeguamento dell’ambito d’applicazione di cui agli articoli 11, 24, 24 bis e 27 della direttiva 2003/87/CE dovrebbe comportare l’adeguamento corrispondente della quantità massima di emissioni di gas a effetto serra contemplate dal presente regolamento. Di conseguenza, gli Stati membri che includano nei loro impegni a norma del presente regolamento emissioni di gas a effetto serra supplementari relative a impianti precedentemente disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE dovrebbero attuare politiche e misure supplementari nei settori contemplati dal presente regolamento al fine di ridurre tali emissioni di gas a effetto serra.

Come riconoscimento degli sforzi precedenti compiuti dal 2013 dagli Stati membri che in quell’anno avevano un PIL pro capite inferiore alla media dell’Unione, è opportuno stabilire una riserva di sicurezza limitata per uso speciale corrispondente al massimo a 105 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, mantenendo al contempo l’integrità ambientale del presente regolamento, nonché gli incentivi per le azioni degli Stati membri oltre i contributi minimi a norma del presente regolamento. La riserva di sicurezza dovrebbe andare a vantaggio degli Stati membri il cui PIL pro capite era inferiore alla media dell’Unione nel 2013, le cui emissioni di gas a effetto serra restano inferiori alle loro assegnazioni annuali di emissioni per il periodo dal 2013 al 2020 e che, nonostante ricorrano agli altri strumenti di flessibilità previsti dal presente regolamento, hanno difficoltà a raggiungere il loro obiettivo di emissioni di gas a effetto serra per il 2030. Una riserva di sicurezza di tali dimensioni coprirebbe una parte significativa del deficit collettivo previsto degli Stati membri ammissibili nel periodo 2021-2030, senza l’attuazione di politiche supplementari, pur mantenendo gli incentivi per misure supplementari. La riserva di sicurezza dovrebbe essere disponibile per tali Stati membri nel 2032, a determinate condizioni e purché il suo utilizzo non pregiudichi il conseguimento dell’obiettivo dell’Unione di una riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra pari al 30 % per l’anno 2030 nei settori contemplati dal presente regolamento.

Al fine di riflettere gli sviluppi nell’ambito del regolamento (UE) 2018/841, nonché di garantire la corretta contabilizzazione a norma del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alla possibilità di utilizzare le categorie di contabilizzazione del suolo dei terreni forestali gestiti e delle zone umide gestite nell’ambito del margine di flessibilità LULUFC e riguardo alla contabilizzazione delle transazioni a norma del presente regolamento, compreso il ricorso agli strumenti di flessibilità, l’applicazione dei controlli di conformità e il corretto funzionamento della riserva di sicurezza, per mezzo del registro istituito a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 525/2013 («registro dell’Unione»). Le informazioni relative alla contabilizzazione a norma del presente regolamento dovrebbero essere accessibili al pubblico. Le disposizioni necessarie per la contabilizzazione delle transazioni dovrebbero essere contenute in uno strumento unico che combini le disposizioni contabili a norma del regolamento (UE) n. 525/2013, del regolamento (UE) 2018/841 , del presente regolamento e della direttiva 2003/87/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201614. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato nel 2024 e successivamente ogni cinque anni, al fine di valutarne il funzionamento generale, in particolare per quanto riguarda l’esigenza di rendere più rigorose le politiche e le misure dell’Unione. Il riesame dovrebbe tener conto, tra l’altro, dell’evoluzione delle situazioni nazionali e dei risultati del dialogo di facilitazione del 2018 conformemente all’UNFCCC («dialogo di Talanoa») e del bilancio mondiale a norma dell’accordo di Parigi. Nell’ambito del riesame, si dovrebbe prendere in considerazione anche l’equilibrio fra offerta e domanda di assegnazioni annuali delle emissioni, al fine di garantire l’adeguatezza degli obblighi previsti dal presente regolamento. Inoltre, nell’ambito delle sue regolari relazioni a norma del regolamento (UE) n. 525/2013, entro il 31 ottobre 2019 la Commissione dovrebbe valutare i risultati del dialogo di Talanoa. Il riesame per il periodo successivo al 2030 dovrebbe essere in linea con gli obiettivi a lungo termine e gli impegni assunti conformemente all’accordo di Parigi e, a tale scopo, dovrebbe rispecchiare una progressione nel tempo.

Per garantire che la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni necessarie a valutare l’andamento delle assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri avvengano all’insegna dell’efficienza, della trasparenza e dell’efficacia sotto il profilo dei costi, gli obblighi di comunicazione e di valutazione annuali a norma del presente regolamento dovrebbero essere integrati con i pertinenti articoli del regolamento (UE) n. 525/2013. Tale regolamento dovrebbe anche garantire che i progressi realizzati dagli Stati membri nel ridurre le emissioni di gas a effetto serra continuino a essere valutati ogni anno, tenendo conto dell’evoluzione delle politiche e delle misure dell’Unione, nonché delle informazioni trasmesse dagli Stati membri. Ogni due anni la valutazione dovrebbe includere proiezioni sui progressi previsti a livello di Unione, per tenere fede agli obiettivi di riduzione, e su quelli previsti a livello di Stati membri, per adempiere gli obblighi a essi incombenti. L’applicazione delle deduzioni dovrebbe tuttavia essere presa in considerazione soltanto ogni cinque anni, in modo da tenere conto del contributo potenziale dei terreni imboschiti, dei terreni disboscati, delle terre coltivate gestite e dei pascoli gestiti a norma del regolamento (EU) 2018/841 . Ciò non pregiudica l’obbligo della Commissione di garantire il rispetto degli obblighi degli Stati membri derivanti dal presente regolamento o il potere della Commissione di avviare procedimenti di infrazione a tal fine.

È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 525/2013.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, con particolare riferimento alla determinazione degli obblighi degli Stati membri riguardanti i loro contributi minimi per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 per raggiungere l’obiettivo dell’Unione di ridurre le sue emissioni di gas a effetto serra e di contribuire al conseguimento degli obiettivi dell’accordo di Parigi, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti degli stessi, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Il presente regolamento non pregiudica obiettivi nazionali più rigorosi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce gli obblighi degli Stati membri relativi ai rispettivi contributi minimi per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030 ai fini del raggiungimento dell’obiettivo dell’Unione di ridurre, al 2030, le proprie emissioni di gas a effetto serra del 40 % rispetto al 2005 nei settori di cui all’articolo 2 del presente regolamento. Contribuisce all’obiettivo a lungo termine della neutralità climatica dell’Unione al più tardi nel 2050, puntando a conseguire successivamente emissioni negative. Contribuisce in tal modo al conseguimento degli obiettivi del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio1 («normativa europea sul clima») e dell’accordo di Parigi. Il presente regolamento stabilisce inoltre le norme relative alla determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e alla valutazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nell’apporto dei rispettivi contributi minimi.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle emissioni di gas a effetto serra delle categorie di fonti IPCC «energia», «processi industriali e uso dei prodotti», «agricoltura» e «rifiuti» determinate ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio2, escluse le emissioni di gas a effetto serra risultanti dalle attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE ma non quelle risultanti dall’attività «trasporto marittimo» e dalle attività ivi elencate ai fini degli articoli 14 e 15 di tale direttiva.

2. Fatti salvi l’articolo 7 e l’articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento, quest’ultimo non si applica alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra disciplinati dal regolamento (UE) 2018/841.

3. Ai fini del presente regolamento, le emissioni di CO2 risultanti dalla categoria di fonti IPCC «1.A.3.A trasporto aereo» sono considerate pari a zero.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. 1) «emissioni di gas a effetto serra», le emissioni di biossido di carbonio (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFCs), perfluorocarburi (PFCs), trifluoruro di azoto (NF3) ed esafluoruro di zolfo (SF6) espresse in tonnellate di biossido di carbonio equivalente, determinate ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013 e rientranti nell’ambito d’applicazione del presente regolamento;

  2. 2) «assegnazioni annuali di emissioni», le emissioni massime di gas a effetto serra consentite per ogni anno tra il 2021 e il 2030, determinate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 10;

  3. 3) «quota EU ETS», una «quota» come definita all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE.

Art. 4 Livelli annuali di emissioni per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030

1. Al 2030 ciascuno Stato membro limita le proprie emissioni di gas a effetto serra almeno della percentuale stabilita per ciascuno di essi nella colonna 2 dell’allegato I rispetto alle emissioni di gas a effetto serra del 2005 determinate a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

2. Fatti salvi gli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento e l’adeguamento di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento, e tenuto conto eventuali deduzioni risultanti dall’applicazione dell’articolo 7 della decisione n. 406/2009/CE, ciascuno Stato membro assicura che le proprie emissioni di gas a effetto serra:

  1. a) non superino, negli anni 2021 e 2022, il limite definito da una traiettoria lineare che inizia con un livello pari alla media delle emissioni di gas a effetto serra di tale Stato membro nel 2016, 2017 e 2018, come stabilito a norma del paragrafo 3 del presente articolo, e termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nella colonna 1 dell’allegato I del presente regolamento. La traiettoria lineare di uno Stato membro inizia a cinque dodicesimi del periodo intercorrente fra il 2019 e il 2020 o nel 2020, a seconda di quale data comporti un’assegnazione annuale di emissioni inferiore per detto Stato membro;

  2. b) non superino, negli anni 2023, 2024 e 2025, il limite definito da una traiettoria lineare, che inizia nel 2022 dalla sua assegnazione annuale di emissioni, come stabilito a norma del paragrafo 3 del presente articolo per tale anno, e termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nella colonna 2 dell’allegato I del presente regolamento;

  3. c) non superino, negli anni dal 2026 al 2030, il limite definito da una traiettoria lineare, che inizia con un livello pari alla media delle sue emissioni di gas a effetto serra nel 2021, 2022 e 2023, quali trasmesse da tale Stato membro a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1999 e in conformità del paragrafo 3 del presente articolo, e termina nel 2030 con il limite fissato per tale Stato membro nella colonna 2 dell’allegato I del presente regolamento. La traiettoria lineare di uno Stato membro inizia a nove dodicesimi del periodo intercorrente fra il 2023 e il 2024.

3.

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro per gli anni tra il 2021 e il 2030 in tonnellate di CO2 equivalente, conformemente alle traiettorie lineari di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Per gli anni 2021 e 2022, la Commissione determina le assegnazioni annuali di emissioni sulla base di un riesame completo dei dati più recenti dell’inventario nazionale per gli anni 2005, 2016, 2017 e 2018, presentati dagli Stati membri a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013, e indica, per ciascuno Stato membro, il valore delle emissioni di gas a effetto serra del 2005 utilizzato per determinare le assegnazioni annuali di emissioni.

Per gli anni 2023, 2024 e 2025 la Commissione determina le assegnazioni annuali di emissioni sulla base del valore delle emissioni di gas a effetto serra di ciascuno Stato membro per il 2005, indicato a norma del secondo comma del presente paragrafo e dei valori rivisti dei dati dell’inventario nazionale per gli anni 2016, 2017 e 2018, di cui al medesimo comma.

Per gli anni dal 2026 al 2030, la Commissione determina le assegnazioni annuali di emissioni sulla base sia del valore delle emissioni di gas a effetto serra del 2005 di ciascuno Stato membro, indicato a norma del secondo comma del presente paragrafo, sia di un riesame completo dei dati più recenti dell’inventario nazionale per gli anni 2021, 2022 e 2023, trasmessi dagli Stati membri a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1999.

4. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 specificano altresì, sulla base delle percentuali comunicate dagli Stati membri a norma dell’articolo 6, paragrafi 3, 3 bis e 3 ter, le quantità totali di cui si può tenere conto ai fini della conformità di uno Stato membro a norma dell’articolo 9 tra il 2021 e il 2030. Se la somma delle quantità totali di tutti gli Stati membri supera la quantità totale collettiva di 100 milioni, le quantità totali per ciascuno Stato membro sono ridotte proporzionalmente in modo che la quantità totale collettiva non sia superata.

5. I suddetti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 14.

6. Nell’intraprendere le azioni volte a limitare le emissioni di gas a effetto serra di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri tengono conto della necessità di garantire una transizione giusta e socialmente equa per tutti. La Commissione può formulare orientamenti per sostenere gli Stati membri a tale riguardo.

Art. 5 Flessibilità attraverso prestiti, riporti e trasferimenti

1. Per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2025 uno Stato membro può prendere a prestito fino al 7,5 % dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l’anno successivo.

2. Per gli anni del periodo compreso tra il 2026 e il 2029 uno Stato membro può prendere a prestito fino al 5 % dalla sua assegnazione annuale di emissioni per l’anno successivo.

3. Uno Stato membro le cui emissioni di gas a effetto serra per un determinato anno sono inferiori alla propria assegnazione annuale per quell’anno, tenuto conto del ricorso agli strumenti di flessibilità di cui al presente articolo e all’articolo 6, può:

  1. a) per l’anno 2021, riportare agli anni successivi, fino al 2030, la parte in eccesso della sua assegnazione annuale di emissioni fino a una percentuale del 75 % della sua assegnazione annuale di emissioni per il 2021; e

  2. b) per gli anni del periodo compreso tra il 2022 e il 2029, riportare agli anni successivi, fino al 2030, la parte in eccesso della sua assegnazione annuale di emissioni fino a una percentuale del 25 % delle sue assegnazioni annuali di emissioni fino a detto anno.

4. Uno Stato membro può trasferire ad altri Stati membri fino al 10 % della sua assegnazione annuale di emissioni relativa a un dato anno per gli anni del periodo compreso tra il 2021 e il 2025, e fino al 15 % per gli anni del periodo compreso tra il 2026 e il 2030. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell’articolo 9 per l’anno in questione o per anni successivi, fino al 2030.

5. Uno Stato membro le cui emissioni riesaminate di gas a effetto serra per un determinato anno sono inferiori alla sua assegnazione annuale per l’anno in questione può trasferire ad altri Stati membri tale parte in eccesso della sua assegnazione annuale di emissioni, tenuto conto del ricorso agli strumenti di flessibilità di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo e all’articolo 6. Lo Stato membro ricevente può usare tale quantità ai fini della conformità a norma dell’articolo 9 per l’anno in questione o per anni successivi, fino al 2030.

5 bis. Prima di qualsiasi trasferimento delle assegnazioni annuali di emissioni a norma dei paragrafi 4 e 5, lo Stato membro informa, per via elettronica, il comitato sui cambiamenti climatici istituito dal regolamento (UE) 2018/1999 della sua intenzione di trasferire una parte della sua assegnazione annuale di emissioni per un dato anno.

6. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare i proventi generati dai trasferimenti di assegnazioni annuali di emissioni a norma dei paragrafi 4 e 5, o il loro equivalente in valore finanziario, per affrontare i cambiamenti climatici nell’Unione o nei paesi terzi. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi iniziativa intrapresa a norma del presente paragrafo e rendono tali informazioni pubbliche in un formato facilmente accessibile.

7. Qualsiasi trasferimento di assegnazioni annuali di emissioni a norma dei paragrafi 4 e 5 può essere il risultato di un progetto o programma di mitigazione dei gas a effetto serra effettuato nello Stato membro venditore e finanziato dallo Stato membro ricevente, purché sia evitata la doppia contabilizzazione e garantita la tracciabilità.

8. Gli Stati membri possono utilizzare i crediti derivanti da progetti a essi rilasciati a norma dell’articolo 24 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE ai fini della conformità a norma dell’articolo 9 del presente regolamento senza limiti quantitativi di alcun tipo, purché sia evitata la doppia contabilizzazione.

Art. 6 Strumento di flessibilità per alcuni Stati membri a seguito di una riduzione delle quote EU ETS

1. Gli Stati membri che figurano nell’allegato II del presente regolamento possono beneficiare di una cancellazione limitata fino a un massimo di 100 milioni delle quote EU ETS collettivamente prese in considerazione ai fini della conformità a norma del presente regolamento. Tale cancellazione è effettuata dai volumi messi all’asta dallo Stato membro interessato ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2003/87/CE.

2.

Le quote EU ETS prese in considerazione a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono considerate quote EU ETS in circolazione ai fini dell’articolo 1, paragrafo 4, della decisione (UE) 2015/1814.

Nel primo riesame a norma dell’articolo 3 di tale decisione, la Commissione valuta se mantenere la contabilizzazione di cui al primo comma del presente paragrafo.

3.

Gli Stati membri che figurano nell’allegato II notificano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2019, l’eventuale intenzione di avvalersi della cancellazione limitata di quote EU ETS di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla percentuale indicata nell’allegato II per ogni anno del periodo compreso tra il 2021 e il 2030 e per ogni Stato membro interessato, ai fini della conformità a norma dell’articolo 9.

Gli Stati membri che figurano nell’allegato II possono decidere di rivedere la percentuale comunicata una volta nel 2024 e una volta nel 2027. In tal caso, lo Stato membro interessato provvede alla relativa notifica alla Commissione, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2024 o entro il 31 dicembre 2027.

3 bis. Malta notifica alla Commissione, entro il 31 dicembre 2023, l’eventuale intenzione di avvalersi della cancellazione limitata di quote EU ETS di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla percentuale indicata nell’allegato II per ogni anno del periodo compreso tra il 2025 e il 2030, ai fini della conformità a norma dell’articolo 9.

3 ter. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri che figurano nell’allegato II che non hanno notificato alla Commissione, entro il 31 dicembre 2019, l’intenzione di avvalersi o avvalersi appieno della cancellazione limitata di quote EU ETS di cui al paragrafo 1 del presente articolo, notificano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2023, l’eventuale intenzione di avvalersi o avvalersi ulteriormente di tale cancellazione limitata di quote EU ETS, fino alla percentuale indicata nell’allegato II per ogni anno del periodo compreso tra il 2025 e il 2030 e per ogni Stato membro interessato, ai fini della conformità ai sensi dell’articolo 9.

4. Su richiesta di uno Stato membro, l’amministratore centrale designato a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE («amministratore centrale») tiene conto di un ammontare fino alla concorrenza della quantità totale determinata a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del presente regolamento, ai fini della conformità dello Stato membro a norma dell’articolo 9 del presente regolamento. Un decimo della quantità totale di quote EU ETS determinata a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del presente regolamento è cancellato in virtù dell’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE per ciascun anno del periodo compreso tra il 2021 e il 2030 per detto Stato membro. Un sesto della quantità totale di quote EU ETS determinata a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del presente regolamento è cancellato in virtù dell’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE per ciascun anno del periodo compreso tra il 2025 e il 2030 per gli Stati membri che hanno trasmesso alla Commissione la notifica di cui ai paragrafi 3 bis e 3 ter del presente articolo.

5. Laddove uno Stato membro, in conformità del paragrafo 3, abbia notificato alla Commissione la decisione di rivedere la percentuale comunicata in precedenza, una corrispondente quantità inferiore o superiore di quote EU ETS è cancellata per detto Stato membro riguardo a ciascuno degli anni, rispettivamente, dal 2026 al 2030 o dal 2028 al 2030.

Art. 7 Uso supplementare di assorbimenti netti risultanti dal LULUCF

1. Se le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro superano le sue assegnazioni annuali per un dato anno, comprese le eventuali assegnazioni annuali di emissioni riportate a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del presente regolamento, è possibile tenere conto, ai fini della conformità a norma dell’articolo 9 per l’anno in questione, di una quantità fino alla somma degli assorbimenti netti totali e delle emissioni nette totali, risultanti dalle categorie contabili del suolo combinate incluse nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/841, a condizione che:

  1. a) la quantità cumulativa considerata per lo Stato membro per gli anni dal 2021 al 2025 non superi la metà della quantità massima degli assorbimenti netti totali di cui all’allegato III del presente regolamento per tale Stato membro;

a bis) la quantità cumulativa considerata per lo Stato membro per gli anni dal 2026 al 2030 non superi la metà della quantità massima degli assorbimenti netti totali di cui all’allegato III del presente regolamento per tale Stato membro;

  1. b) tale quantità sia eccedentaria rispetto agli obblighi dello Stato membro a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841;

  2. c) lo Stato membro non abbia acquisito da altri Stati membri più assorbimenti netti a norma del regolamento (UE) 2018/841 di quelli che ha trasferito;

  3. d) lo Stato membro abbia rispettato il regolamento (UE) 2018/841; e

  4. e) lo Stato membro abbia presentato, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 525/2013, una descrizione dell’utilizzo che intende fare dello strumento di flessibilità disponibile a norma del presente paragrafo.

2.

Art. 8 Misure correttive

1.

Se, nella valutazione annuale a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1999, tenuto conto dell’intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento, la Commissione riscontra che uno Stato membro non registra sufficienti progressi verso l’adempimento degli obblighi a norma dell’articolo 4 del presente regolamento, tale Stato membro presenta alla Commissione, entro tre mesi, un piano d’azione correttivo che comprende:

  1. a) una spiegazione dettagliata dei motivi per cui lo Stato membro in questione non sta compiendo sufficienti progressi verso l’adempimento di tali obblighi;

  2. b) una valutazione del modo in cui i finanziamenti dell’Unione hanno sostenuto gli sforzi di tale Stato membro per rispettare tali obblighi e di come esso intende utilizzare tali finanziamenti per compiere progressi verso il loro adempimento;

  3. c) gli interventi supplementari, che completano il piano nazionale integrato per l’energia e il clima di tale Stato membro a norma del regolamento (UE) 2018/1999 o ne rafforzano l’attuazione, da porre in atto al fine di adempiere tali obblighi sotto forma di politiche e misure nazionali e di misure di attuazione dell’azione dell’Unione, corredate di una valutazione dettagliata, basata su dati quantitativi, se disponibili, delle previste riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra derivanti da tali interventi;

  4. d) un rigoroso calendario di attuazione di tali interventi, che consenta di valutarne i progressi annuali.

Qualora abbia istituito un organo consultivo nazionale per il clima, uno Stato membro può richiederne il parere per individuare gli interventi necessari di cui alla lettera c), primo comma.

  1. a)

2. Conformemente al suo programma di lavoro annuale, l’Agenzia europea dell’ambiente assiste la Commissione nelle attività di valutazione di tali piani d’azione correttivi.

3. La Commissione può formulare un parere sulla solidità dei piani d’azione correttivi presentati in conformità del paragrafo 1 e, in tal caso, vi provvede entro quattro mesi dal ricevimento di tali piani. Lo Stato membro interessato tiene nella massima considerazione il parere della Commissione e può rivedere di conseguenza il proprio piano d’azione correttivo. Gli Stati membri che non danno seguito a un parere della Commissione o a una parte considerevole dello stesso forniscono alla Commissione una giustificazione.

4. Ciascuno Stato membro rende accessibile al pubblico il proprio piano d’azione correttivo di cui al paragrafo 1 e l’eventuale giustificazione di cui al paragrafo 3. La Commissione rende accessibile al pubblico il suo parere di cui al paragrafo 3.

Art. 9 Verifica della conformità

1.

Nel 2027 e nel 2032, se le emissioni riesaminate di gas a effetto serra di uno Stato membro superano la sua assegnazione annuale di emissioni per uno degli anni del periodo, che tenga conto del paragrafo 2 del presente articolo e degli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 5, 6 e 7, si applicano le misure seguenti:

  1. a) si aggiunge alle emissioni di gas a effetto serra dello Stato membro dell’anno successivo una quantità pari all’ammontare, in tonnellate di CO2 equivalente, delle emissioni eccedentarie di gas a effetto serra moltiplicata per un fattore di 1,08, conformemente alle misure adottate a norma dell’articolo 12; e

  2. b) è temporaneamente vietato allo Stato membro trasferire una parte della sua assegnazione annuale di emissioni a un altro Stato membro fino a quando non ottempera all’articolo 4.

L’amministratore centrale dispone il divieto di cui alla lettera b) del primo comma nel registro dell’Unione.

2. Se le emissioni di gas a effetto serra di uno Stato membro nel periodo compreso tra il 2021 e il 2025, di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841, sono superiori agli assorbimenti determinati in conformità dell’articolo 12 del medesimo regolamento, l’amministratore centrale deduce dall’assegnazione annuale di emissioni dello Stato membro una quantità pari alle emissioni eccedentarie di gas a effetto serra, espresse in tonnellate di CO2 equivalenti, per gli anni pertinenti.

Art. 10 Adeguamenti

1. La Commissione adegua le assegnazioni annuali di emissioni per ciascuno Stato membro a norma dell’articolo 4 del presente regolamento, in modo da rispecchiare:

  1. a) gli adeguamenti apportati al numero di quote EU ETS rilasciate a norma dell’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE in seguito a una modifica delle fonti contemplate dalla medesima, conformemente alle decisioni della Commissione adottate a norma di tale direttiva riguardo all’approvazione definitiva dei piani nazionali di assegnazione per il periodo dal 2008 al 2012;

  2. b) gli adeguamenti apportati al numero di quote o crediti EU ETS rilasciati in applicazione degli articoli 24 e, rispettivamente, 24 bis della direttiva 2003/87/CE in relazione alle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra in uno Stato membro; e

  3. c) gli adeguamenti apportati al numero di quote EU ETS di emissioni di gas a effetto serra degli impianti esclusi dall’EU ETS in conformità dell’articolo 27 della direttiva 2003/87/CE per il periodo in cui sono esclusi.

2. L’importo riportato nell’allegato IV è aggiunto all’assegnazione annuale di emissioni per l’anno 2021 per ciascuno Stato membro di cui a tale allegato.

3. La Commissione pubblica i valori risultanti da tali adeguamenti.

Art. 11 Riserva di sicurezza

1. Una riserva di sicurezza corrispondente a una quantità fino a 105 milioni di tonnellate di CO2 equivalente è stabilita nel registro dell’Unione in funzione del raggiungimento dell’obiettivo dell’Unione di cui all’articolo 1. La riserva di sicurezza è disponibile in aggiunta agli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7.

2. Uno Stato membro può beneficiare della riserva di sicurezza a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

  1. a) il suo PIL pro capite ai prezzi di mercato del 2013, quale pubblicato da Eurostat nell’aprile 2016, è inferiore alla media dell’Unione;

  2. b) le sue emissioni cumulative di gas a effetto serra per gli anni dal 2013 al 2020 nei settori coperti dal presente regolamento sono inferiori alle sue assegnazioni annuali complessive di emissioni per gli anni dal 2013 al 2020; e

  3. c) le sue emissioni di gas a effetto serra superano le sue assegnazioni annuali di emissioni nel periodo dal 2026 al 2030, sebbene:

    1. i) abbia esaurito gli strumenti di flessibilità a norma dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3;

    2. ii) abbia fatto massimo uso possibile degli assorbimenti netti a norma dell’articolo 7, anche se tale quantità non raggiunge il livello fissato nell’allegato III;

    3. iii) non abbia effettuato trasferimenti netti ad altri Stati membri ai sensi dell’articolo 5.

3.

Uno Stato membro che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo riceve dalla riserva di sicurezza una quantità aggiuntiva fino a concorrenza della sua carenza da utilizzare per la conformità a norma dell’articolo 9. Tale quantità non supera il 20 % della sua eccedenza complessiva nel periodo dal 2013 al 2020.

Se la quantità collettiva risultante che dev’essere ricevuta da tutti gli Stati membri che soddisfano le condizioni fissate al paragrafo 2 del presente articolo supera il limite di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la quantità che dev’essere ricevuta da ciascuno di tali Stati membri è ridotta proporzionalmente.

4. Qualsiasi importo rimanente nella riserva di sicurezza dopo la distribuzione in conformità del primo comma del paragrafo 3 è distribuito tra gli Stati membri di cui al detto comma proporzionalmente alla loro restante carenza, ma senza superarla. Per ciascuno di tali Stati membri tale quantità può aggiungersi alla percentuale di cui al detto comma.

5. Dopo il completamento della revisione di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 525/2013 per l’anno 2020, la Commissione pubblica, per ciascuno Stato membro che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo, le quantità corrispondenti al 20 % della sua eccedenza complessiva nel periodo dal 2013 al 2020 di cui al primo comma del paragrafo 3 del presente articolo.