Decisione (UE) 2024/2951 della Commissione del 29 novembre 2024 relativa al quantitativo di quote di emissione da rilasciare nel 2027 nell’ambito dell’EU ETS per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio1, in particolare l’articolo 30 quater, paragrafo 1,
A norma dell’articolo 30 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, entro il 1o gennaio 2025 la Commissione è tenuta a pubblicare il quantitativo di quote a livello dell’Unione rilasciate per il 2027 a norma del capo IV bis della medesima direttiva.
A norma dell’articolo 30 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, il quantitativo di quote a livello dell’Unione è determinato usando come riferimento il valore dei limiti di emissione per il 2024, calcolati sulla base delle emissioni di riferimento di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio2 per i settori contemplati dal capo IV bis della direttiva e applicando la traiettoria lineare di riduzione per tutte le emissioni che rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento.
I limiti di emissione per il 2024 di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 sono definiti da una traiettoria lineare che va dal 2022 al 2030 e il cui punto di inizio sono i limiti di emissione per il 2022, a loro volta definiti, a norma del regolamento, da una traiettoria lineare basata sulla media delle emissioni di gas a effetto serra di ciascuno Stato membro nel 2016, 2017 e 2018.
A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/842, le assegnazioni annuali di emissioni conformi ai limiti di emissione per il 2022 sono determinate sulla base di un riesame completo dei dati dell’inventario nazionale dei gas a effetto serra per gli anni 2016, 2017 e 2018, presentati dagli Stati membri a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/20133.
Le emissioni di riferimento per i settori contemplati dal capo IV bis della direttiva 2003/87/CE sono state stabilite in base alla media aritmetica dei dati dell’inventario nazionale dei gas a effetto serra oggetto di riesame completo per gli anni 2016, 2017, e 2018.
Le emissioni di riferimento per i settori contemplati dal capo IV bis della direttiva 2003/87/CE comprendono gli Stati EFTA-SEE, conformemente alla decisione del Comitato misto SEE n. 335/20234.
Le emissioni di biossido di carbonio derivanti da attività esplicitamente escluse ai sensi dell’allegato III della direttiva 2003/87/CE sono state dedotte dai valori delle emissioni di biossido di carbonio oggetto di riesame completo negli inventari nazionali. L’allegato III della direttiva 2003/87/CE prevede inoltre modifiche delle categorie di fonti 1A1 e 1A3b, definite nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra5. Tali modifiche sono state prese in considerazione per calcolare il valore delle emissioni di riferimento per i settori contemplati dal capo IV bis della direttiva.
I limiti di emissione per il 2024 per i settori contemplati dal capo IV bis della direttiva 2003/87/CE sono stati calcolati applicando alle emissioni di riferimento una traiettoria lineare di riduzione basata su tutte le emissioni che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/842, che inizia con un livello pari alla media delle emissioni nel 2016, 2017 e 2018 e termina con i limiti di emissione per il 2024 a norma di tale regolamento, sulla base delle assegnazioni di emissioni per il 2024 pubblicate nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2023/1319 della Commissione6. Su questa base, i limiti di emissione per il 2024 di cui all’articolo 30 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE dovrebbero ammontare a 1223481445 tonnellate di biossido di carbonio.
A norma dell’articolo 30 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, il quantitativo di quote a livello dell’Unione rilasciate per il 2027 conformemente al capo IV bis della medesima direttiva diminuisce ogni anno dopo il 2024 di un fattore lineare di riduzione del 5,10 %. Su questa base, per il 2027 il quantitativo di quote a livello dell’Unione di cui all’articolo 30 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE dovrebbe ammontare a 1036288784,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Per il 2027 il quantitativo di quote a livello dell’Unione di cui all’articolo 30 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE ammonta a 1036288784.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2024 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen