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Decisione (PESC) 2024/3003 del Consiglio del 2 dicembre 2024 a sostegno del rafforzamento delle capacità delle autorità ucraine nella prevenzione e nella lotta al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, in cooperazione con l’OSCE

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 19 novembre 2018 il Consiglio ha adottato la strategia dell’Unione europea contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro (SALW) illegali e le relative munizioni, dal titolo «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini» (strategia dell’UE sulle SALW). La strategia dell’UE sulle SALW impegna l’Unione e i suoi Stati membri a contribuire a rafforzare le capacità di contrasto per individuare, smantellare e vietare le reti di traffico ed evitare che le armi da fuoco pervengano ai terroristi e ai criminali tramite il mercato illecito, ad esempio bloccando il finanziamento e il trasporto illeciti delle armi e potenziando il ruolo della polizia di frontiera e delle autorità doganali e portuali nella lotta ai flussi illegali di armi via mare.

Il 2 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/20091 a sostegno degli sforzi dell’Ucraina volti a combattere il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, in cooperazione con l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). Il Consiglio successivamente ha adottato le decisioni (PESC) 2022/22762, (PESC) 2024/3303 e (PESC) 2024/18054, al fine di prorogare il periodo di attuazione della decisione (PESC) 2019/2009 fino al 21 gennaio 2025.

Il 2 dicembre 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/21335 intesa a sostenere il programma globale a sostegno degli sforzi volti a prevenire e combattere il traffico illecito di SALW e munizioni convenzionali nell’Europa sudorientale.

Le sfide senza precedenti in materia di sicurezza derivanti dalla guerra di aggressione illegale della Russia nei confronti dell’Ucraina in corso da febbraio 2022 hanno aumentato in modo significativo il rischio di traffico e proliferazione di armi, munizioni ed esplosivi in Ucraina. Ciò rappresenta una potenziale minaccia significativa per la sicurezza a lungo termine sia dell’Unione sia dell’Ucraina. È pertanto nell’interesse di entrambe cooperare su tale tema.

L’attuazione della decisione (PESC) 2019/2009 ha dimostrato la sua efficacia e ha sottolineato l’esigenza di un sostegno continuo e ampliato.

Nel febbraio 2024 le autorità ucraine hanno chiesto all’OSCE di continuare a sostenere il rafforzamento delle capacità delle autorità ucraine nella prevenzione e nella lotta al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi in tutti i suoi aspetti.

Gli impegni congiunti in materia di sicurezza tra l’Unione europea e l’Ucraina del 27 giugno 2024 affermano quanto segue:

l’Unione e l’Ucraina intensificheranno la collaborazione per prevenire e contrastare lo sviamento di armi da fuoco e di SALW, relative munizioni ed esplosivi;

l’Unione continuerà a sostenere l’Ucraina nello sviluppo di solide capacità atte a monitorare le scorte, l’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco e SALW, indagare e perseguire la detenzione e il traffico illeciti di tali armi e sostenere la cooperazione e l’assistenza internazionali in questo settore;

l’Unione sosterrà la designazione e lo sviluppo di strutture adeguate, finalizzate a un controllo e a uno smaltimento efficaci delle armi da fuoco e delle SALW;

l’Unione e l’Ucraina denunceranno e contrasteranno attivamente la manipolazione delle informazioni da parte della Russia in questo settore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. Scopo della presente decisione è rafforzare le capacità delle autorità ucraine nella prevenzione e nella lotta al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi in tutti i suoi aspetti all’interno e al di fuori dell’Ucraina.

2. La presente decisione persegue gli obiettivi seguenti:

  1. a) potenziare le capacità di vigilanza del ministero dell’interno dell’Ucraina per quanto riguarda la prevenzione e la lotta al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;

  2. b) potenziare le capacità operative della polizia nazionale dell’Ucraina, del servizio nazionale delle guardie di frontiera dell’Ucraina, del servizio doganale statale dell’Ucraina e del servizio di sicurezza dell’Ucraina per quanto riguarda la prevenzione e la lotta al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi.

3. L’Unione sostiene gli obiettivi di cui al paragrafo 2 mediante le azioni seguenti:

  1. a) il rafforzamento del pertinente quadro normativo e legislativo, compreso il sostegno allo sviluppo della strategia e del piano d’azione nazionali sulle armi leggere e di piccolo calibro;

  2. b) lo sviluppo della funzionalità del registro unificato delle armi dell’Ucraina;

  3. c) lo sviluppo delle capacità delle istituzioni pertinenti attraverso la formazione e l’acquisto di attrezzature e infrastrutture specializzate;

  4. d) il potenziamento del coordinamento interservizi a livello nazionale e della cooperazione e dello scambio di informazioni sul piano regionale e internazionale, in particolare sviluppando la funzionalità del centro di coordinamento per la lotta al traffico illecito di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni;

  5. e) la sensibilizzazione del grande pubblico.

4. Le principali beneficiarie della presente decisione sono le autorità nazionali dell’Ucraina di cui al paragrafo 2. Altre autorità nazionali preposte sono coinvolte caso per caso, se necessario, ai fini della presente decisione.

5. Una descrizione particolareggiata del progetto figura nell’allegato della presente decisione.

Art. 2

1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

2. L’esecuzione tecnica del progetto di cui all’articolo 1 è affidata al segretariato dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa («segretariato OSCE»).

3. Il segretariato OSCE svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine, l’alto rappresentante stabilisce le necessarie modalità con il segretariato OSCE.

Art. 3

1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del progetto finanziato dall’Unione di cui all’articolo 1 è pari a 5000000 EUR.

2. Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell’Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine conclude il necessario accordo di finanziamento con il segretariato OSCE. L’accordo di finanziamento prevede che il segretariato OSCE debba assicurare una visibilità del contributo dell’Unione adeguata alla sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà riscontrate in tale processo e della data di conclusione dell’accordo.

Art. 4

1. L’alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla base di relazioni semestrali stilate dal segretariato OSCE.

2. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari del progetto di cui all’articolo 1.

Art. 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione dell’accordo di cui all’articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data dell’entrata in vigore della stessa se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2024 Per il Consiglio Il presidente Nagy M.